LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 aprile 2000, n. 8

Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/05/2000
Materia:
120.01 - Consiglio regionale
120.05 - Personale regionale

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Articolo 1 bis aggiunto da art. 43, comma 1, L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 1

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 14/2022
Art. 1 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 43, comma 1, L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2Articolo sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 26/2018 , con effetto dall'1/1/2019, come stabilito dall'art. 12, c. 2, L.R. 26/2018.
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 2, L. R. 26/2018 nel testo modificato da art. 12, comma 4, L. R. 28/2018
4Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 14/2022
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1Abrogati i commi 1 e 2, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, a decorrere dal 6 luglio 2005, per effetto di quanto disposto dall'art. 41, comma 1, lett. b), della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005 (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12), relativa all'approvazione del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale, recante fra l'altro, all' art. 6, le attribuzioni della Segreteria generale del Consiglio regionale.
2Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 14/2022
Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, a decorrere dal 6 luglio 2005, per effetto di quanto disposto dall'art. 41, comma 1, lett. b), della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005 (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12), relativa all'approvazione del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale, recante fra l'altro, all'art. 6, l'articolazione organizzativa della Segreteria generale del Consiglio regionale.
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, a decorrere dal 6 luglio 2005, per effetto di quanto disposto dall'art. 41, comma 1, lett. b), della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005 (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12), relativa all'approvazione del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale. La dotazione organica della Segreteria generale del Consiglio regionale e' stata determinata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 144 del 16 giugno 2005 (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12).
Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, a decorrere dal 6 luglio 2005, per effetto di quanto disposto dall'art. 41, comma 1, lett. b), della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005 (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12), relativa all'approvazione del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale, recante fra l'altro, all'art. 10, disposizioni in materia di determinazione del contingente di personale spettante alla Segreteria generale del Consiglio e a ciascuna unita' organizzativa. La struttura organizzativa della Segreteria generale del Consiglio regionale e' stata approvata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 143 del 16 giugno 2005 (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12).
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, a decorrere dal 6 luglio 2005, per effetto di quanto disposto dall'art. 41, comma 1, lett. b), della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005 (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12), relativa all'approvazione del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale, recante fra l'altro, all'art. 11, l'istituzione degli uffici e le modalità di determinazione del contingente di personale spettante agli uffici alle dipendenze del Presidente del Consiglio regionale.
Art. 7

( ABROGATO )

(4)
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 48, L. R. 10/2001
2Comma 3 abrogato implicitamente da art. 9, comma 2, L. R. 20/2002
3Comma 4 abrogato implicitamente da art. 9, comma 2, L. R. 20/2002
4Articolo abrogato ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, a decorrere dal 6 luglio 2005, per effetto di quanto disposto dall'art. 41, comma 1, lett. b), della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005 (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12), relativa all'approvazione del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale, recante fra l'altro, all'art. 12, le attribuzioni dell'Ufficio di Gabinetto. La dotazione organica dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale e' stata determinata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 145 del 16 giugno 2005 (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12).
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 31, L. R. 1/2004
2Abrogati i commi 1 e 2, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, a decorrere dal 6 luglio 2005, per effetto di quanto disposto dall'art. 41, comma 1, lett. b), della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005 (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12), relativa all'approvazione del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale, recante fra l'altro, all' art. 13, le attribuzioni dell'Ufficio stampa del Consiglio regionale. La dotazione organica dell'Ufficio stampa del Consiglio regionale e' stata determinata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 145 del 16 giugno 2005 (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12).
3Parole sostituite al comma 3 da art. 7, comma 24, L. R. 1/2005
4Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 14/2022
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1Comma 4 bis aggiunto da art. 2, comma 49, L. R. 10/2001
2Comma 4 bis aggiunto da art. 21, comma 1, L. R. 10/2002
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 8, L. R. 20/2002
4Rubrica dell'articolo sostituita da art. 17, comma 4, L. R. 13/2003
5Comma 2 bis aggiunto da art. 17, comma 4, L. R. 13/2003
6Parole sostituite al comma 3 da art. 17, comma 4, L. R. 13/2003
7Parole aggiunte al comma 4 bis da art. 17, comma 4, L. R. 13/2003
8Comma 3 bis aggiunto da art. 7, comma 33, L. R. 19/2004
9Abrogati i commi 1, 2, 3, 3 bis e 4, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, a decorrere dal 6 luglio 2005, per effetto di quanto disposto dall'art. 41, comma 1, lett. b), della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005 (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12), relativa all'approvazione del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale, recante fra l'altro, agli artt. 14, 15 e 16, disposizioni concernenti gli uffici di segreteria del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio regionale, e dei Presidenti di Commissioni consiliari, nonche', all'art. 17, modalita' di conferimento degli incarichi di segretario particolare e di addetto di segreteria.
10Soppresso il primo periodo del comma 2 bis ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, a decorrere dal 6 luglio 2005, per effetto di quanto disposto dall'art. 41, comma 1, lett. b), della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005 (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12), relativa all'approvazione del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale, recante fra l'altro, all'art. 16, disposizioni in materia di uffici di segreteria dei Presidenti di Commissioni consiliari.
11Soppresso il primo periodo del comma 4 bis, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, a decorrere dal 6 luglio 2005, per effetto di quanto disposto dall'art. 41, comma 1, lett. b), della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005 (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12), relativa all'approvazione del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale, recante fra l'altro, all'art. 17, modalita' di conferimento degli incarichi di segretario particolare e di addetto di segreteria.
12Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 9, comma 25, L. R. 2/2006
13Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 25, L. R. 9/2008
14Comma 2 bis abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 16/2018
15Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 14/2022
Art. 10
 (Segreterie dei Gruppi consiliari. Modifiche alla legge
regionale 52/1980)
1.
L'articolo 4 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, come da ultimo integrato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 44/1996, è sostituito dal seguente:
<<Art. 4
 
1. Alle segreterie di ciascun gruppo consiliare è assegnato personale entro i seguenti limiti:
a) una unità di qualifica funzionale non superiore a quella di funzionario o equiparata, con funzione di capo della segreteria, cui si applicano l'indennità e le disposizioni in materia di lavoro straordinario previste per i segretari particolari;
b) due unità di qualifica non superiore a quella di consigliere o equiparata per i gruppi fino a quindici consiglieri o tre unità con la medesima qualifica per i gruppi con più di quindici consiglieri;
c) una unità di qualifica non superiore a quella di segretario o equiparata ogni due consiglieri privi di incarichi di Giunta iscritti al gruppo;
d) una unità di qualifica non superiore a quella di segretario o equiparata ogni tre consiglieri con incarichi di Giunta iscritti al gruppo;
e) una ulteriore unità di qualifica non superiore a quella di segretario o equiparata qualora le eccedenze di consiglieri considerate <<resti>> nel riparto di cui alle lettere c) e d) siano equivalenti complessivamente a tre.

2. Qualora al gruppo misto appartengano meno di tre consiglieri non sono assegnate le unità di cui al comma 1, lettere c) e d); qualora al gruppo misto appartenga un solo componente non sono assegnate le unità di cui al comma 1, lettere c) e d), ed è assegnata una sola unità di cui al comma 1, lettera b).
3. Al personale delle segreterie dei gruppi consiliari di cui al comma 1, lettere b) e c), spettano le indennità e si applicano le norme in materia di lavoro straordinario previste per gli addetti di segreteria delle segreterie particolari, nonché le disposizioni adottate per il funzionamento delle segreterie particolari.>>.

2. 
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 10, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 47, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
Art. 11

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera nn), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 12

( ABROGATO )

(4)
Note:
1Abrogato il comma 2, per effetto dell'abrogazione dell'art. 240, L.R. 7/1988, operata, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 41, comma 1, lett. a), della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 142 del 16 giugno 2005 (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12).
2Comma 3 abrogato da art. 54, comma 1, lettera nn), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
3Comma 4 abrogato da art. 54, comma 1, lettera nn), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
4Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 14/2022
Art. 13

( ABROGATO )

(3)
Note:
1Abrogata lettera a) del comma 2, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).
2Comma 3 abrogato da art. 54, comma 1, lettera nn), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
3Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 14/2022
Art. 14

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 14/2022