LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19

Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/11/2000
Materia:
240.04 - Cooperazione
110.03 - Attività regionale all'estero

TITOLO I
 (Coordinamento sulla cooperazione allo sviluppo e le attività di partenariato internazionale)
Art. 1
 (Finalità della legge)
1. La Regione, al fine di contribuire alla realizzazione di uno sviluppo equo e sostenibile, alla lotta contro la povertà, alla solidarietà tra i popoli e alla democratizzazione dei rapporti internazionali, promuove e sostiene l'attività di cooperazione allo sviluppo e l'attività di partenariato internazionale.
2. Gli interventi sono indirizzati a favorire lo sviluppo sostenibile delle comunità interessate alla cooperazione internazionale, nello spirito del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile stabiliti da organismi nazionali o internazionali, promuovendo:
a) la salvaguardia della vita umana;
b) il soddisfacimento dei bisogni primari;
c) l'autosufficienza alimentare;
d) la promozione e la difesa della democrazia e dei diritti civili e politici e dei diritti del lavoro;
e) la valorizzazione delle risorse umane;
f) il mantenimento dell'identità culturale;
g) la conservazione del patrimonio ambientale;
h) la crescita economica, sociale e culturale;
i) la realizzazione di pari opportunità fra i generi e il miglioramento della condizione dell'infanzia;
j) le attività di ricostruzione e riabilitazione in seguito a calamità e/o conflitti bellici;
k) il diritto a rimanere nel proprio paese di origine con adeguate qualità di vita e con la libertà di non migrare;
l) il diritto al ritorno volontario assistito e alla reintegrazione nella propria terra di origine.
3. La cooperazione allo sviluppo promossa e realizzata dalla Regione, dalle comunità locali attraverso le proprie rappresentanze istituzionali e associative è definita "cooperazione decentrata". Tale cooperazione presuppone un analogo coinvolgimento delle comunità locali dei Paesi interessati.
4. L'esercizio in forma decentrata mira a promuovere i valori della cooperazione allo sviluppo nella comunità regionale e, in particolare, delle sue espressioni culturali e sociali.
5. Per le finalità indicate al comma 1, la Regione promuove l'educazione, la sensibilizzazione e la partecipazione dei cittadini alla solidarietà e cooperazione internazionale e sostiene iniziative di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale.
6. Le iniziative di cui al comma 5 vengono promosse attraverso:
a) iniziative a regia regionale sulla base degli obiettivi strategici regionali per la realizzazione del Programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato internazionale di cui all'articolo 4;
b) iniziative realizzate attraverso specifici bandi ad evidenza pubblica destinati ad organismi pubblici e privati operanti sul territorio regionale.
7. Con riferimento alle iniziative di cui al comma 6, lettere a) e b), è garantita per ciascuna tipologia una percentuale di risorse poste a bando non inferiore al 25 per cento del totale.
Note:
1Comma 5 sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 19/2004
2Comma 5 bis aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 19/2004
3Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 18/2019
Art. 2
 (Interventi di cooperazione e di partenariato
internazionale)
1. Le iniziative hanno come soggetti attivi le popolazioni della Regione Friuli Venezia Giulia e quelle dei Paesi partner direttamente coinvolte nella realizzazione di progetti.
2. Le azioni concernono:
a) l'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi e la realizzazione di progetti di sviluppo integrati e l'attuazione delle iniziative, anche a carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1;
b) l'impiego, anche attraverso convenzioni con associazioni o strutture finanziarie quali la Finanziaria regionale del Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA e la Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo - Finest SpA, ed il Centro di Servizi e di Documentazione per la Cooperazione Economica Internazionale - Informest, di personale qualificato con compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale;
c) la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini dei Paesi oggetto di intervento, in loco e in Friuli-Venezia Giulia, anche al fine di favorirne il rientro nei Paesi di origine, nonché la formazione di personale residente in Italia destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;
d) il sostegno alla realizzazione di progetti e di interventi ad opera di organizzazioni non governative, associazioni, gruppi di associazioni e/o cooperative anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale nei Paesi oggetto di intervento;
e) l'attuazione di interventi specifici per il miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia, per promuovere lo sviluppo sociale e culturale della donna con la sua diretta partecipazione ai programmi;
f) la promozione e il sostegno al commercio equo e solidale, riconoscendolo parte integrante della cooperazione;
g) l'incentivazione di iniziative volte a realizzare scambi con i produttori dei Paesi partner che valorizzano le produzioni autoctone, con particolare riguardo alle coltivazioni biologiche e a basso impatto ambientale;
h) l'adozione di programmi di riconversione agricola per ostacolare la produzione della droga nei Paesi oggetto di intervento;
i) la promozione di esperienze di microcredito per uno sviluppo endogeno sul lungo periodo;
l) la partecipazione a programmi di cooperazione umanitaria, di ricostruzione e riabilitazione e a programmi di rafforzamento dei processi di pace e di rafforzamento democratico;
m) la promozione e il sostegno di gemellaggi tra istituzioni locali finalizzati a una evoluzione in accordi di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, nel rispetto della vigente normativa nazionale;
n) la promozione di rapporti di collaborazione tra le associazioni degli immigrati presenti nel proprio territorio e i loro Stati di origine.
n bis) la promozione di momenti di consultazione e di incontro dell'Amministrazione regionale con i soggetti della cooperazione e i competenti Organismi e Autorità nazionali, comunitari e internazionali.
3. Non sono finanziabili nell'ambito di applicazione della presente legge i programmi e i progetti che abbiano come fine la promozione del commercio e degli investimenti italiani all'estero.
4. I finanziamenti regionali per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale di cui alla presente legge non possono essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per finanziare attività di carattere militare.
5. Non hanno diritto ai finanziamenti previsti dalla presente legge, con revoca immediata della concessione in corso, gli enti e le imprese - italiani e dei Paesi partner - che si rendano responsabili di violazioni delle norme di tutela del lavoro, dell'ambiente e della salute, nonché di falso in bilancio e nelle comunicazioni sociali, o che collaborino direttamente con organizzazioni che operino in conclamata violazione dei principi della democrazia e delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo.
6. L'azione regionale rientra nell'ambito della cooperazione italiana che ha come destinatari i paesi partner individuati in coerenza con i principi condivisi nell'ambito dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.
7. Le azioni progettuali devono essere rispettose delle finalità di cui all'articolo 1 e in particolare:
a) essere volte al sostegno delle azioni di autosviluppo delle popolazioni destinatarie degli interventi;
b) garantire la partecipazione attiva della popolazione locale;
c) ricorrere prioritariamente a professionalità locali, a tecnologie e metodologie rispettose delle culture, degli usi e delle situazioni locali, nonché a beni e attrezzature reperibili nei PVS destinatari degli interventi o viciniori.
7 bis. La Regione sostiene la realizzazione di programmi e progetti che abbiano tra i soggetti attuatori associazioni di cittadine e cittadini stranieri immigrati.
7 ter. I procedimenti amministrativi di cui alla presente legge si concludono entro centottanta giorni.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 7, comma 1, L. R. 1/2004
2Comma 7 bis aggiunto da art. 29, comma 3, L. R. 5/2005
3Lettera n bis) del comma 2 aggiunta da art. 12, comma 4, lettera a), L. R. 18/2011
4Comma 7 ter aggiunto da art. 13, comma 21, L. R. 27/2012
5Comma 1 sostituito da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 18/2019
6Parole sostituite alla lettera c) del comma 2 da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 18/2019
7Parole sostituite alla lettera d) del comma 2 da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 18/2019
8Parole sostituite alla lettera h) del comma 2 da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 18/2019
9Parole aggiunte al comma 5 da art. 2, comma 1, lettera d), L. R. 18/2019
10Comma 6 sostituito da art. 2, comma 1, lettera e), L. R. 18/2019
Art. 3
 (Interventi di emergenza)
1. In caso di eventi eccezionali causati da calamità, conflitti armati, epidemie, situazioni di denutrizione e gravi carenze igienico-sanitarie, la Regione è autorizzata a intervenire nel quadro della cooperazione e della solidarietà internazionali mediante:
a) l'organizzazione diretta di aiuti per soccorsi rivolti alle popolazioni colpite, ai profughi e ai rifugiati;
b) l'assegnazione di contributi ai soggetti che organizzano aiuti per soccorsi rivolti alle popolazioni colpite, ai profughi e ai rifugiati;
c) la fornitura diretta di attrezzature, medicinali, viveri, generi di conforto e quant'altro risulti necessario per consentire le normali condizioni di vita.
1 bis. In caso di urgenza, nonché nel corso dell'emergenza, gli interventi di cui al comma 1, lettere a) e c), e le relative modalità di attuazione possono essere disposti dal Presidente della Regione con proprio decreto su proposta dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, ovvero, dallo stesso Assessore d'intesa con il Presidente della Regione, da sottoporre all'urgente ratifica della Giunta regionale.
2. Gli interventi di cui al comma 1 e le modalità della loro attuazione sono deliberati dalla Giunta regionale, al di fuori delle procedure di programmazione di cui al titolo II e sono realizzati per il tramite del Fondo regionale per la protezione civile. I contributi di cui al comma 1, lettera b), possono raggiungere il 100 per cento della spesa ammissibile e sono erogati in via anticipata e in unica soluzione, con l'obbligo di presentare il relativo rendiconto.
3. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi previsti nel presente articolo sono demandati alla Direzione regionale della protezione civile.
4. La relazione di cui all'articolo 6, comma 4, dà conto degli interventi attuati ai sensi del presente articolo.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 163, comma 1, L. R. 17/2010
TITOLO II
 PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI
Art. 4
 (Programma regionale della cooperazione allo sviluppo e
delle attività di partenariato internazionale)
1. Il programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato internazionale disciplina l'insieme delle attività previste dalla presente legge a esclusione degli interventi di emergenza di cui all'articolo 3, articolando le azioni per aree geografiche, per Paese o aree di interesse interne a un Paese. Tale programma tiene conto delle azioni di cooperazione avviate da soggetti pubblici e privati regionali grazie a finanziamenti governativi o dell'Unione europea ovvero internazionali e raccorda gli interventi promossi dalla Regione alle azioni medesime.
2. Il programma determina, altresì, gli obiettivi, le priorità settoriali e geografiche, indica i criteri per l'individuazione dei soggetti pubblici e privati da coinvolgere nella predisposizione e nella realizzazione delle azioni progettuali e individua la misura della partecipazione finanziaria regionale nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio di cui all'articolo 11 della presente legge.
2 bis. In attuazione di quanto stabilito dal programma, con regolamento di attuazione sono determinati:
a) i criteri di erogazione dei finanziamenti alle iniziative e ai progetti a favore di soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro di cui all'articolo 1;
b) la scadenza annuale per la presentazione delle proposte progettuali da parte dei soggetti esterni all'Amministrazione regionale;
c) le modalità di presentazione delle proposte, nonché le modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi;
d) i criteri di valutazione degli interventi che si intendono finanziare e di verifica dei risultati degli stessi.
3.  
( ABROGATO )
(4)
4.  
( ABROGATO )
(3)
5. Per i progetti di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c), concernenti interventi di cooperazione internazionale, l'onere a carico della Regione non può superare il 60 per cento della spesa ammissibile per la realizzazione del progetto. Nella determinazione della spesa medesima è riconosciuta una quota per spese di gestione non superiore al 10 per cento del costo del progetto.
5 bis. Per tutti i progetti di cui alla presente legge, nel caso di concessione di un contributo inferiore alla percentuale massima rispetto alla spesa ammissibile stabilita dalla presente legge, dal programma o da eventuali regolamenti di attuazione, è ammessa una rimodulazione del progetto, purché il contributo concesso non superi la percentuale massima medesima rispetto alla spesa ammissibile per la realizzazione del progetto.
Note:
1Parole sostituite al comma 5 da art. 13, comma 7, L. R. 12/2009
2Comma 2 bis aggiunto da art. 39, comma 1, L. R. 13/2009
3Comma 4 abrogato da art. 39, comma 2, L. R. 13/2009
4Comma 3 abrogato da art. 39, comma 2, L. R. 13/2009
5Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 41, comma 1, L. R. 13/2009
6Parole sostituite al comma 5 da art. 12, comma 4, lettera b), L. R. 18/2011
7Comma 5 bis aggiunto da art. 12, comma 4, lettera c), L. R. 18/2011
8Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 18/2019
9Comma 2 bis sostituito da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 18/2019
10Parole sostituite al comma 5 da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 18/2019
Art. 5
 (Predisposizione del programma regionale)
1. Il programma regionale è approvato all'inizio di ogni legislatura regionale con deliberazione della Giunta regionale, sulla base del Documento di indirizzi generali in materia di cooperazione internazionale, attività internazionale della Regione e di rapporti con l'Unione europea, previa organizzazione di iniziative di coordinamento sulla cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale di cui all'articolo 9, sentito il Comitato regionale per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale di cui all'articolo 8 e previo il parere della competente Commissione consiliare da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere.
2. La deliberazione di approvazione di cui al comma 1 viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Il programma ha la durata della legislatura regionale ed è soggetto a verifica annuale in relazione alle disponibilità di bilancio.
4. Il programma e gli eventuali aggiornamenti sono inviati al Ministero degli affari esteri per gli adempimenti di competenza nel rispetto della vigente normativa statale. Analoga comunicazione viene trasmessa al Ministero degli affari esteri per quanto attiene agli interventi di emergenza.
Note:
1Derogata la disciplina del comma 1 da art. 7, comma 5, L. R. 1/2004
2Comma 1 sostituito da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 13/2009
3Comma 3 sostituito da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 13/2009
4Comma 1 sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 18/2019
Art. 6
 (Attuazione del programma regionale)
1. Le funzioni amministrative di attuazione del programma regionale sono svolte dalla Giunta regionale, tramite la struttura competente in materia di cooperazione internazionale, che vi provvede secondo quanto stabilito dalla presente legge.
2. Alla realizzazione dei programmi e dei progetti di iniziativa regionale, la Giunta regionale provvede:
a) direttamente, attraverso i propri uffici o quelli degli Enti dipendenti dalla Regione, nonché avvalendosi dell'attività di strutture finanziarie dalla stessa controllate;
a bis) direttamente in eventuale collaborazione con il Centro di servizi e documentazione per la Cooperazione Economica internazionale Informest, con gli Organismi internazionali e con l'Iniziativa Centro Europea (InCE);
b) avvalendosi della collaborazione di Enti locali, organizzazioni non governative, associazioni di volontariato di comprovata esperienza in materia, enti e istituti di ricerca, imprese e cooperative aventi sede in regione, associazioni pubbliche e private non aventi finalità di lucro;
c) concorrendo finanziariamente o in altra forma alle iniziative degli Enti locali, di altri enti pubblici o privati senza finalità di lucro, di organizzazioni di volontariato e di organizzazioni di utilità sociale.
(2)
3. In sede di attuazione dei progetti e delle iniziative di cui alla presente legge viene assicurata un'adeguata pubblicizzazione degli stessi, al fine di garantirne la migliore conoscenza e per favorire la diffusione dei metodi e dei risultati.
4. Il programma è accompagnato dalla relazione sullo stato di attuazione e sui risultati delle iniziative in base ai programmi degli anni precedenti; agli stessi è data ampia diffusione in ambito regionale.
5. I programmi e i relativi progetti che la Regione intende finanziare ai sensi della presente legge, devono prevedere l'accertamento di compatibilità ambientale. Tale valutazione deve, inoltre, essere estesa al medio e lungo periodo con particolare attenzione alle tecnologie utilizzate, che devono risultare appropriate alla situazione socioeconomica del Paese partner, nonché avere reali possibilità di gestione autonoma con impiego di sole risorse locali.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 2, L. R. 1/2004
2Lettera a bis) del comma 2 aggiunta da art. 12, comma 4, lettera d), L. R. 18/2011
Art. 7
 (Sistema informativo della cooperazione allo sviluppo e
delle attività internazionali)
1. La Regione, allo scopo di fornire un adeguato supporto analitico al sistema di programmazione di cui all'articolo 4 e di coordinare e diffondere le informazioni attinenti alla presente legge a tutti i soggetti interessati, realizza un sistema informativo della cooperazione allo sviluppo e delle attività internazionali che coinvolgono soggetti operanti in regione.
2. Le modalità di organizzazione e gestione del sistema informativo sono stabilite con atto della Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Nell'ambito della relazione annuale della Giunta, di cui all'articolo 6, comma 4, è dato atto dello stato di attuazione del sistema informativo.
TITOLO III
 ORGANISMI CONSULTIVI E STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE
Art. 8
 (Comitato regionale per la cooperazione allo sviluppo e il
partenariato internazionale)
1. È costituito il Comitato regionale per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale, con funzione consultiva, per l'applicazione della presente legge. La Giunta regionale si avvale del Comitato, in particolare, per la redazione delle componenti del programma regionale di cui all'articolo 4, comma 2, per la redazione della relazione sull'attività svolta di cui all'articolo 6, comma 4, nonché per l'espressione di un parere sulle iniziative di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c).
2. Fanno parte del Comitato regionale per la cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale:
a) il Presidente della Regione o un suo delegato;
b) il Direttore del Servizio competente per i rapporti internazionali;
c) un rappresentante designato di concerto tra le tre università regionali e gli IRCCS CRO Aviano e Burlo Garofolo;
d) un esperto di comprovata esperienza nel settore, nominato dal Consiglio regionale, che non rivesta cariche nell'ambito dei soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, lettere b) e c);
e) un rappresentante dei Comuni;
f) un rappresentante degli Enti del Terzo Settore designato dall'organismo maggiormente rappresentativo a livello regionale, ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), e successive modifiche e integrazioni.
3.  
( ABROGATO )
4. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e rimangono in carica per la durata della legislatura; a conclusione della legislatura, esso continua a esercitare le sue funzioni ad interim sino alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina del nuovo Comitato. Il Comitato è regolarmente costituito anche se le istituzioni e gli enti esterni alla Regione non hanno ancora designato i loro rappresentanti.
5. Ai componenti del Comitato è corrisposto un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute dello stesso e, se dovute, vengono rimborsate le spese di trasferta, con riferimento alle norme in vigore per i dirigenti regionali.
6. Entro trenta giorni dal suo insediamento, il Comitato adotta un regolamento per il proprio funzionamento.
7. La Segreteria del Comitato è assicurata dalla struttura competente in materia di cooperazione internazionale.
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 21/2001
2Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 3, L. R. 1/2004
3Parole sostituite al comma 7 da art. 7, comma 3, L. R. 1/2004
4Parole aggiunte al comma 2 da art. 7, comma 2, L. R. 19/2004
5Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 2, L. R. 19/2004
6Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 18/2019
7Comma 2 sostituito da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 18/2019
8Comma 3 abrogato da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 18/2019
9Parole sostituite al comma 4 da art. 5, comma 1, lettera d), L. R. 18/2019
10Parole sostituite al comma 1 da art. 93, comma 1, lettera a), L. R. 13/2020
11Lettera f) del comma 2 sostituita da art. 93, comma 1, lettera b), L. R. 13/2020
Art. 9
 (Coordinamento sulla cooperazione allo sviluppo e le attività di partenariato internazionale)
1. Prima della predisposizione del programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato internazionale di cui all'articolo 4, la Giunta regionale organizza iniziative di coordinamento sulla cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale anche coinvolgendo i gruppi di concertazione di cui all'articolo 10, quale occasione di confronto e di verifica delle iniziative intraprese, nonché di formulazione delle linee della successiva programmazione, con la partecipazione e la collaborazione di tutti i soggetti interessati agli interventi, e in particolare gli Enti locali e i soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro.
Note:
1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 18/2019
2Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 18/2019
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 18/2019
Art. 10
 (Gruppi di concertazione)
1. Al fine di favorire il coordinamento degli interventi e la programmazione degli stessi per area geografica, nonché per coordinare il reperimento delle risorse finanziarie e la partecipazione ai programmi di cooperazione delle organizzazioni internazionali, la Giunta regionale convoca periodicamente, indicativamente almeno una volta all'anno, gruppi di concertazione tra tutti i soggetti attivi della cooperazione decentrata interessati agli interventi in una determinata area geografica o per una determinata area tematica.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 18/2019
TITOLO IV
 NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 11
 (Norme finanziarie)
1. Per il finanziamento del programma di cui all'articolo 4 è istituito il "Fondo regionale per le attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale".
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002, a carico dell'unità previsionale di base 3.1.15.2.1030 "Cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale" che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 alla funzione obiettivo 3 - programma 3.1 - rubrica n. 15 - spese d'investimento, con lo stanziamento complessivo di lire 1.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002, riferito al capitolo 724 (2.1.210.3.01.01) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 15 - Servizio autonomo per i rapporti internazionali - con la denominazione "Fondo regionale per le attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale".
3. Per gli interventi di cui all'articolo 3 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre conferimenti al Fondo regionale per la protezione civile.
4. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002, a carico dell'unità previsionale di base 15.1.26.1.891 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4109 (1.1.162.2.08.07) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 26 - Servizio degli affari amministrativi e contabili - con la denominazione "Conferimenti al Fondo regionale per la protezione civile per interventi di emergenza internazionale" e con lo stanziamento complessivo di lire 1.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002.
5. All'onere complessivo di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 2 e 4, si provvede mediante prelevamento di pari importo complessivo dal fondo globale iscritto sull'unità previsionale di base della spesa 54.2.8.2.9 dei precitati bilanci, con riferimento al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a valere sulle seguenti partite del prospetto E/2 allegato al Documento tecnico citato per gli importi a fianco di ciascuna indicati:
a) partita n. 99 - lire 1.000 milioni per l'anno 2000;
b) partita n. 85 - complessive lire 2.000 milioni, suddivise in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 7, comma 4, L. R. 1/2004
Art. 12

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 8, comma 1, L. R. 18/2019
Art. 13
2.
All'articolo 2 della legge regionale 6/1989, il comma 5 è sostituito dal seguente:
<< 5. Al Fondo predetto fanno inoltre carico le spese di cui all'articolo 13. >>.

Art. 14
 (Norma transitoria)
1. Limitatamente al programma relativo al triennio 2000-2002 il termine previsto dall'articolo 5, comma 1, non trova applicazione.