LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/04/2000
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale

TITOLO I
 NORME GENERALI IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
CAPO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, con la presente legge emana norme generali in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso, in conformità ai principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla legge 15 marzo 1997, n. 59, alla legge 15 maggio 1997, n. 127 e al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
2. L'azione amministrativa regionale è disciplinata dalle leggi e regolamenti regionali di settore in conformità ai principi e alle disposizioni della presente legge, nonché ai criteri di economicità, efficacia e pubblicità dell'azione amministrativa, di contenimento della spesa pubblica e della riduzione dei costi a carico del sistema produttivo e dei cittadini.
3. In particolare la Regione persegue il fine della semplificazione dei procedimenti amministrativi attraverso:
a) la riduzione della regolamentazione legislativa dell'azione amministrativa e l'emanazione della disciplina dei procedimenti amministrativi mediante regolamenti di esecuzione delle leggi di settore;
b) la riduzione del numero dei procedimenti, delle fasi procedimentali e dei soggetti intervenienti;
c) la riduzione dei termini dei procedimenti;
d) la regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo;
e) la semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa contabili;
f) il trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali che non richiedano in ragione della loro specificità l'esercizio in forma collegiale e la sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi nei relativi procedimenti dei soggetti portatori di interessi diffusi;
g) lo snellimento della documentazione amministrativa.

Art. 2
 (Ambito di applicazione)
1. La presente legge si applica all'Amministrazione regionale e agli Enti regionali.
2. Si applica inoltre alle Aziende di promozione turistica, all'Agenzia regionale della sanità, agli Enti parco e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, secondo i rispettivi ordinamenti.
Art. 3
 (Obbligo di adozione del provvedimento)
1. Qualora il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza di parte, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, esso deve essere concluso mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro i termini stabiliti.
Art. 4
 (Obbligo di motivazione)
1. Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato mediante l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione finale, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per gli atti amministrativi a contenuto generale.
3. Il provvedimento può essere motivato mediante richiamo ad altri atti amministrativi; in tal caso, unitamente alla comunicazione del provvedimento, devono essere indicati e resi disponibili anche gli atti richiamati.
4. Nella comunicazione al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità regionale cui è possibile ricorrere, qualora il ricorso amministrativo sia previsto dalla legge.
Art. 5
 (Termine del procedimento)
1. Con decreto del Direttore regionale, di Ente regionale e di Servizio autonomo è determinato per ciascun tipo di procedimento il termine entro il quale esso deve essere concluso, ivi compreso quello necessario per l'espletamento dei controlli interni sugli atti previsti dalla normativa vigente, qualora non sia già direttamente disposto per legge o regolamento.
2. I termini dei procedimenti sono determinati tenendo conto che i procedimenti non possono essere aggravati se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
3. I termini previsti per ogni tipo di procedimento sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Qualora il termine del procedimento non sia determinato, il procedimento deve concludersi entro il termine di sessanta giorni.
Art. 6
 (Decorrenza e scadenza del termine)
1. Il termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento, ovvero, qualora il procedimento sia ad istanza di parte, dal ricevimento della domanda, corredata di tutte le informazioni e la documentazione richieste dalla normativa di settore, ovvero dal termine finale eventualmente stabilito per la presentazione della domanda medesima. L'eventuale richiesta di ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva da parte degli uffici deve essere effettuata in unica soluzione.
2. Il termine che scade in un giorno non lavorativo per l'ufficio competente è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.
3. Le domande devono pervenire all'ufficio competente entro il termine stabilito. Qualora le domande siano inviate a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.
4. Sono fatte salve le eventuali diverse disposizioni stabilite nei bandi di concorso per l'accesso agli impieghi regionali.
Art. 7
 (Sospensione del termine)
1. I termini stabiliti per la conclusione dei singoli procedimenti sono sospesi:
a) in pendenza dei termini assegnati ai soggetti di cui all'articolo 13 e a quelli intervenuti nel procedimento ai sensi dell'articolo 15, per presentare memorie scritte e documenti, nonché per il rilascio di dichiarazioni o la rettifica di dichiarazioni erronee od incomplete;
b) in pendenza dell'acquisizione degli atti di cui all'articolo 25, comma 2, qualora in possesso di Amministrazione pubblica diversa da quella procedente;
c) in pendenza degli accertamenti di cui all'articolo 25, comma 3, qualora i fatti, gli stati e le qualità debbano essere certificati da Amministrazione pubblica diversa da quella procedente. d) in pendenza di pareri obbligatori e valutazioni tecniche degli organi consultivi dell'Amministrazione regionale o di altre Amministrazioni;
e) per un periodo comunque non superiore a novanta giorni in pendenza di pareri facoltativi che il responsabile del procedimento ritenga necessari per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria;
f) per un periodo non superiore a sessanta giorni in pendenza delle deliberazioni della Giunta regionale e dei Consigli di amministrazione degli Enti regionali;
g) in pendenza dei controlli esterni sugli atti previsti dalla normativa vigente, qualora incidano sull'efficacia degli atti medesimi.

CAPO II
 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Art. 8
 (Responsabile del procedimento)
1. Il responsabile del procedimento è il Direttore della struttura competente, ovvero il Dirigente o il Direttore competente per materia. I coordinatori delle strutture stabili di livello inferiore a Servizio sono responsabili dei procedimenti di competenza.
2. Il Direttore regionale o di Ente regionale è responsabile dei procedimenti non attribuiti ai Servizi della Direzione o Ente regionale cui è preposto, ovvero che rientrino nella competenza di più Servizi.
Art. 9
 (Responsabile dell'istruttoria)
1. Il responsabile del procedimento individua il responsabile dell'istruttoria; ove il responsabile dell'istruttoria non sia individuato, il responsabile del procedimento è anche responsabile dell'istruttoria.
2. Nel caso di cui al comma 2 dell'articolo 8, il Direttore regionale o di Ente regionale individua quale responsabile dell'istruttoria un Direttore di Servizio ovvero, sentito il Direttore medesimo, altro dipendente.
Art. 10
 (Compiti del responsabile del procedimento)
1. Il responsabile del procedimento:
a) chiede, anche su proposta del responsabile dell'istruttoria, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete, dispone accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordina esibizioni documentali;
b) propone agli organi competenti l'indizione di conferenze di servizi;
c) cura le comunicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
d) provvede a tutti gli adempimenti spettanti ai fini di un'adeguata e sollecita attuazione del procedimento adottando, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmettendo gli atti all'organo competente per l'adozione.

Art. 11
 (Compiti del responsabile dell'istruttoria)
1. Il responsabile dell'istruttoria:
a) verifica la documentazione inerente al procedimento e cura la predisposizione degli atti richiesti;
b) esamina le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
c) provvede agli adempimenti di cui all'articolo 24;
d) provvede agli altri adempimenti necessari ai fini di un adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria;
e) propone al responsabile del procedimento l'adozione degli atti di sua competenza ai fini di un adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria.

Art. 12
 (Sottoscrizione delle proposte di deliberazione)
1. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta regionale deve essere firmata dall'Assessore proponente e controfirmata dai Direttori competenti.
2. Le proposte di deliberazione degli Enti regionali devono essere firmate dal Presidente e controfirmate dai Direttori competenti.
3. La controfirma attesta il completamento dell'istruttoria e la legittimità della proposta.
CAPO III
 PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 13
 (Comunicazione di avvio del procedimento)
1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, secondo le modalità previste dall'articolo 14, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi.
2. Analoga comunicazione viene attuata anche nei confronti dei soggetti, diversi da quelli di cui al comma 1, individuati ovvero facilmente individuabili in base alle singole leggi di settore, cui possa derivare dal provvedimento finale un diretto pregiudizio giuridicamente rilevante.
3. Nei procedimenti ad istanza di parte, l'avvio del procedimento è comunicato agli eventuali soggetti di cui ai commi 1 e 2 diversi dal soggetto istante. A quest'ultimo sono comunicate le indicazioni di cui al comma 2 dell'articolo 14.
4. Nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 3, resta salva la facoltà di adottare provvedimenti cautelari anche prima dell'effettuazione della comunicazione dell'avvio del procedimento.
Art. 14
 (Modalità e contenuto della comunicazione)
1. L'Amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione scritta.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'Amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) la struttura competente, il responsabile del procedimento ed il suo sostituto;
d) il dipendente cui è affidata la conduzione dell'istruttoria del procedimento;
e) il termine entro cui presentare eventuali memorie scritte e documenti ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b).

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite dall'Amministrazione medesima.
Art. 15
 (Intervento nel procedimento)
1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitato, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, possono intervenire nel procedimento mediante motivata istanza.
Art. 16
 (Diritti dei soggetti interessati)
1. I soggetti di cui all'articolo 13, e quelli intervenuti nel procedimento ai sensi dell'articolo 15, hanno diritto di:
a) prendere visione degli atti del procedimento;
b) presentare memorie scritte e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento e comunque utili ai fini dell'emanazione del provvedimento finale, dando particolare riscontro, in sede di motivazione, a quelli presentati dai soggetti nei cui confronti il provvedimento medesimo è destinato a produrre effetti diretti.

Art. 17
 (Accordi procedimentali e accordi sostitutivi del
provvedimento)
1. L'Amministrazione procedente può concludere senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati secondo quanto previsto dall'articolo 11 della legge 241/1990, come modificato dall'articolo 3 quinquies del decreto legge 163/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 273/1995.
Art. 18
 (Esclusioni)
1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività dell'Amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
CAPO IV
 SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 19
 (Accordi di programma)
1. L'accordo di programma è finalizzato alla definizione e attuazione di opere o di interventi di interesse pubblico, nonché all'attuazione di programmi di intervento, che richiedono per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata della Regione, degli Enti locali, di Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di altri soggetti pubblici o privati.
2. Con l'accordo di programma si attua il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza, si definiscono in particolare le modalità e i tempi di esecuzione da parte di ciascuna Amministrazione e soggetto partecipante, il controllo dell'attuazione degli interventi, la verifica del rispetto delle condizioni fissate, le conseguenze derivanti da eventuali ritardi o inadempienze, l'eventuale revoca del finanziamento totale o parziale e l'attivazione di procedure sostitutive.
3. Il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la stipulazione dell'accordo di programma, anche su richiesta dei soggetti di cui al comma 1 interessati alla partecipazione al medesimo.
4. Al fine di verificare la possibilità di stipulare l'accordo di programma, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni e i soggetti interessati.
5. Le Amministrazioni interessate sono rappresentate da soggetti che dispongono dei poteri spettanti alla sfera dell'Amministrazione rappresentata in relazione all'oggetto dell'accordo, i quali si esprimono nella conferenza nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro volontà. Possono partecipare alla conferenza soggetti pubblici e privati diversi dalle parti interessate di cui ai commi 1 e 3, il cui intervento collaborativo possa contribuire alla fattibilità delle opere.
6. L'accordo di programma è stipulato da tutti i soggetti di cui al comma 3 a seguito di approvazione unanime. I rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche possono stipulare l'accordo solo se competenti ad esprimere definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata. Conclusa la stipulazione, l'accordo di programma è approvato con atto formale dal soggetto che lo ha promosso ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Gli accordi di programma ai quali partecipa la Regione sono stipulati e approvati dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale alla programmazione.
7. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica, ove compatibile, l'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'articolo 17 della legge 127/1997.
Art. 20
 (Effetti urbanistici dell'accordo di programma)
1. L'accordo di programma approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale determina le eventuali conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici comunali, qualora l'adesione del Sindaco allo stesso sia ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza. In tale caso l'accordo di programma produce gli effetti dell'intesa di cui all'articolo 89 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, come sostituito dall'articolo 43, comma 1, della legge regionale 34/1997.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, all'accordo di programma vanno allegati gli elaborati previsti per i piani regolatori particolareggiati comunali (PRPC), di cui all'articolo 44 della legge regionale 52/1991, relativamente all'ambito oggetto dell'accordo di programma, o il progetto esecutivo dell'opera pubblica, nonché gli elaborati grafici dell'eventuale variazione al piano regolatore generale comunale (PRGC) relativamente ad un congruo intorno.
3. Qualora all'accordo di programma partecipino privati proprietari delle aree interessate, l'accordo medesimo deve prevedere, con riguardo ai proprietari aderenti, gli elementi di cui all'articolo 49, comma 2, della legge regionale 52/1991.
Art. 21
 (Esame di interessi pubblici nell'ambito
dell'Amministrazione regionale)
1. Qualora sia opportuno effettuare nell'ambito dell'Amministrazione regionale l'esame di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, sono convocati i Comitati dipartimentali competenti previsti dalla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Qualora si debbano acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di più Direzioni od Enti regionali, la Giunta regionale può convocare una conferenza dei Direttori regionali competenti; in tale caso le determinazioni concordate nella conferenza e risultanti da apposito verbale tengono luogo degli atti predetti.
Art. 22
 (Conferenza di servizi)
1. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 21, l'Amministrazione regionale procedente indice di regola, previa deliberazione della Giunta regionale, una conferenza di servizi tra tutte le Amministrazioni interessate:
a) qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo;
b) qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati, nel caso in cui la stessa Amministrazione regionale curi l'interesse pubblico prevalente, ovvero sia competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi;
c) qualora si debbano acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi, comunque denominati di altre Amministrazioni pubbliche. In tale caso le determinazioni concordate nella conferenza e risultanti da apposito verbale, sostituiscono a tutti gli effetti gli atti predetti.

2. Alla conferenza di servizi l'Amministrazione regionale partecipa con un proprio rappresentante nominato dalla Giunta regionale, il quale dispone dei poteri spettanti all'Amministrazione regionale in relazione all'oggetto del procedimento.
3. Nella prima riunione della conferenza le Amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del termine, l'Amministrazione regionale indicente procede ai sensi del comma 6.
4. La conferenza di servizi è convocata, ai sensi della lettera c) del comma 1, dall'Amministrazione regionale, qualora sia preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente, anche su richiesta del soggetto privato la cui attività sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di Amministrazioni pubbliche diverse. In tale caso si applicano le disposizioni di cui al comma 3.
5. Si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'Amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa, ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.
6. Nel caso in cui un'Amministrazione abbia espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio motivato dissenso, l'Amministrazione regionale procedente può assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione, ai sensi ed agli effetti dell'articolo 14, comma 3 bis, della legge 241/1990, come inserito dall'articolo 17 della legge 127/1997, e modificato dall'articolo 2 della legge 191/1998, al Presidente del Consiglio dei Ministri per il tramite del Commissario del Governo, ove l'Amministrazione dissenziente sia un'Amministrazione statale, ovvero al Sindaco o al Presidente della Provincia nel caso, rispettivamente, di una Amministrazione comunale o provinciale. La determinazione diventa esecutiva qualora, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Provincia previa deliberazione del Consiglio provinciale, o il Sindaco previa deliberazione del Consiglio comunale, non comunichino la sospensione della determinazione inviata.
7. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, può essere richiesta, purché non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa, una deliberazione conclusiva del procedimento dalla Giunta regionale.
8. Il ricorso alla conferenza è obbligatorio nei casi in cui l'attività di programmazione, progettazione, localizzazione, decisione o realizzazione di opere pubbliche o programmi operativi di importo iniziale complessivo superiore a lire 30 miliardi/euro 15.493.706,97, richieda l'intervento di più Amministrazioni o Enti, anche attraverso intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati.
9. Qualora l'Amministrazione regionale sia chiamata a partecipare, ai sensi dell'articolo 14 della legge 241/1990, a conferenze di servizi indette da altre Amministrazioni proponenti, il rappresentante regionale è nominato dalla Giunta regionale. Le manifestazioni di volontà espresse dal rappresentante regionale sostituiscono i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione regionale, salvo che la Giunta regionale non comunichi all'Amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa, ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.
Art. 23
 (Accordi con pubbliche Amministrazioni)
1. Anche al di fuori delle fattispecie previste dall'articolo 22, ferme restando le ipotesi di accordi di programma previsti dalle leggi regionali vigenti, la Regione e gli Enti regionali possono concludere accordi con altre pubbliche Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5, della legge 241/1990.
Art. 24
 (Acquisizione di pareri e valutazioni tecniche)
1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo regionale, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento, o in mancanza, non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta. Nei casi di pareri obbligatori da formularsi da parte di organi di altre pubbliche Amministrazioni, trova applicazione la disciplina prevista in materia dalla legge 241/1990.
2. In caso di decorrenza del termine di cui al comma 1, senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'Amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
3. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e gli stessi non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'Amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'Amministrazione pubblica o di Enti o strutture pubblici dotati di qualificazione e di capacità tecnica equipollenti, da individuarsi con apposita legge regionale.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale ed urbanistica e della salute dei cittadini.
5. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilità, dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui ai commi 1 e 3, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie e dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza.
Art. 25
 (Misure di semplificazione)
1. L'Amministrazione e gli Enti regionali adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazioni e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche Amministrazioni previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'ulteriore normativa statale vigente in materia.
2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa Amministrazione procedente o di altra pubblica Amministrazione, il responsabile dell'istruttoria del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile dell'istruttoria del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa Amministrazione procedente o altra pubblica Amministrazione è tenuta a certificare; qualora le certificazioni siano subordinate al pagamento di diritti, imposte o tasse, le spese relative devono essere anticipate dal richiedente.
Art. 26
 (Riordino di organi collegiali)
1. Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, l'Amministrazione regionale e gli Enti regionali, con provvedimenti da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, individuano i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenute indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Amministrazione o dell'Ente interessato. Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento. Le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia.
Art. 27
 (Denuncia di inizio di attività e silenzio-assenso)
1. I casi nei quali trovano applicazione l'articolo 19, come sostituito dall'articolo 2 della legge 537/1993, e l'articolo 20 della legge 241/1990 sono individuati dalle leggi di settore.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano in materia ambientale, paesaggistica o sanitaria.
Art. 28
 (Archivi)
1. Al fine di assicurare la corretta gestione dei procedimenti amministrativi e la conservazione dei relativi documenti, con regolamento si provvede a disciplinare le modalità di protocollazione, conservazione e scarto dei documenti contenuti negli archivi del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, in conformità a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e successive modificazioni e integrazioni.
TITOLO II
 PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONCERNENTI LA CONCESSIONE E
L'EROGAZIONE DI INCENTIVI, CONTRIBUTI, AGEVOLAZIONI,
SOVVENZIONI E BENEFICI DI QUALSIASI GENERE
CAPO I
 PRINCIPI GENERALI
Art. 29
 (Applicazione)
1. Il presente titolo disciplina in particolare i procedimenti amministrativi finalizzati alla concessione e all'erogazione di incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere, di seguito denominati incentivi.
Art. 30
 (Criteri e modalità di concessione)
1. I criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale e gli Enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge.
2. I regolamenti di cui al comma 1 devono essere emanati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale alla quale danno esecuzione. L'effettiva osservanza dei medesimi regolamenti deve risultare dai singoli provvedimenti di concessione degli incentivi.
Art. 31
 (Divieto generale di contribuzione)
1. Non è ammissibile la concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi.
2. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste da leggi di settore.
Art. 32
 (Vincolo di destinazione dei beni immobili)
1. Il soggetto beneficiario degli incentivi regionali ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di incentivi.
2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione dell'articolo 49, commi 1 e 2.
3. In caso di alienazione del bene oggetto di incentivo pluriennale, ultraquinquennale, dopo la scadenza del termine di cui al comma 1, l'incentivo è revocato dal momento dell'alienazione del bene.
4. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste da leggi e regolamenti di settore qualora siano più favorevoli al beneficiario.
5. In via eccezionale e per accertate sopravvenute ragioni di interesse pubblico la durata dei vincoli di destinazione può essere abbreviata nei confronti di soggetti pubblici con deliberazione della Giunta regionale.
Note:
19Derogata la disciplina dell'articolo da art. 8 bis, comma 1, L. R. 50/1993
20Derogata la disciplina dell'articolo da art. 15 ter, comma 1, L. R. 3/1999
Art. 33
 (Utilizzo delle risorse)
1. Al fine di garantire il massimo utilizzo delle risorse nell'ambito dell'esercizio di riferimento, ove non sia diversamente disposto dalle normative di settore, ivi compresi i bandi di gara, il termine per la presentazione delle domande è fissato il giorno 1 marzo.
2. Qualora gli incentivi siano disposti per la prima volta con la legge finanziaria, le relative domande devono essere presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della medesima legge qualora non sia diversamente disposto.
3. La semplice presentazione della domanda non dà diritto all'ottenimento degli incentivi, pure in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti.
4. I soggetti interessati possono accedere agli incentivi esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge.
5. L'avviso dell'esaurimento delle risorse disponibili è comunicato ai singoli soggetti interessati, ovvero è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, ne è data comunicazione con avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
6. Le domande di concessione degli incentivi e la documentazione ad esse allegata sono restituite, dopo la fine del secondo esercizio finanziario successivo a quello di riferimento, ai soggetti le cui richieste non sono state soddisfatte.
CAPO II
 PROCEDIMENTI CONTRIBUTIVI
Art. 34
 (Procedimenti)
1. Gli incentivi sono concessi con procedimento automatico, valutativo, o negoziale.
2. Al fine dello svolgimento dell'istruttoria dei procedimenti possono essere stipulate convenzioni, le cui obbligazioni sono di natura privatistica, con società o enti in possesso dei necessari requisiti di terzietà, tecnici e organizzativi. Tali società o enti sono selezionati tramite le procedure di gara previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Le convenzioni devono prevedere il pagamento di penali in caso di inadempimento.
3. Per la valutazione degli aspetti specialistici e dei risultati attesi dagli interventi, il soggetto competente per la concessione può avvalersi di esperti iscritti in appositi elenchi, aperti a tutti gli interessati, previa verifica della insussistenza di cause di incompatibilità e del possesso dei necessari requisiti di professionalità, competenza e imparzialità. Con regolamento sono fissati i criteri per l'inclusione e la permanenza degli esperti negli elenchi e per la tenuta dei medesimi.
Art. 35
 (Procedura automatica)
1. La procedura automatica si applica qualora non risulti necessaria, per l'attuazione degli interventi, un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario del programma di spesa. L'incentivo è concesso in misura percentuale, ovvero in misura fissa di ammontare predeterminato, sulle spese ammissibili sostenute, successivamente alla presentazione della domanda ovvero nel corso dell'esercizio precedente.
2. Sono determinati previamente per tutti i beneficiari degli incentivi, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, l'ammontare massimo dell'incentivo concedibile e degli investimenti ammissibili, nonché le modalità di erogazione.
3. Per l'accesso agli incentivi l'interessato presenta una dichiarazione, secondo un apposito schema pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, sottoscritta, nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive, dal legale rappresentante, e, in caso di imprese, anche dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza di quest'ultimo, da un revisore dei conti iscritto al relativo registro, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, nonché la documentazione e le informazioni necessarie per l'avvio dei procedimenti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e successive modificazioni e integrazioni.
4. L'ufficio competente accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle domande e di quanto previsto dal comma 3, registrate secondo l'ordine cronologico di presentazione. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda l'incentivo è concesso nei limiti delle risorse disponibili.
5. Qualora la dichiarazione sia viziata o priva di uno o più requisiti disposti dalla normativa vigente, entro il medesimo termine di cui al comma 4, è comunicato il diniego all'incentivo.
Art. 36
 (Procedura valutativa)
1. La procedura valutativa si applica a progetti o programmi organici e complessi da realizzare successivamente alla presentazione della domanda; sono tuttavia ammissibili, nei casi e nei termini previsti dalle leggi regionali di settore, anche le spese sostenute precedentemente alla presentazione della domanda, ovvero, nel caso di procedimento a bando, al termine di chiusura del bando precedente. La procedura valutativa è svolta secondo le modalità del procedimento a graduatoria, del procedimento a bando, o del procedimento a sportello di cui ai commi 2, 3 e 4.
2. Nel procedimento a graduatoria la valutazione delle domande è effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati.
3. Nel procedimento a bando sono definiti nel bando di gara i contenuti, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande e, ove possibile, le risorse disponibili. La selezione delle iniziative ammissibili è effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati.
4. Nel procedimento a sportello è previsto lo svolgimento dell'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime. Al procedimento a sportello non si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 33.
5. La domanda di accesso agli interventi è presentata secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 3, e contiene tutti gli elementi necessari per effettuare la valutazione sia del soggetto proponente, che dell'iniziativa per la quale è richiesto l'intervento.
6. L'attività istruttoria è diretta a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia del programma, la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dalle singole normative, l'ammissibilità delle spese.
Art. 37
 (Procedura negoziale)
1. La procedura negoziale si applica ai progetti o programmi di sviluppo territoriale o settoriale, anche se realizzati da una sola impresa o da un gruppo di imprese nell'ambito di forme della programmazione concertata. Nel caso in cui gli interventi siano rivolti a programmi territoriali comunque interessanti direttamente o indirettamente Enti locali, devono essere definiti gli impegni di tali Enti, in ordine alle infrastrutture di supporto e alle eventuali semplificazioni procedurali, volti a favorire la localizzazione degli interventi. Una quota degli oneri derivanti dai predetti impegni può essere messa a carico dell'Amministrazione o degli Enti regionali.
2. Il soggetto competente per l'attuazione della procedura individua previamente i criteri di selezione dei contraenti, adottando idonei strumenti di pubblicità, provvede alla pubblicazione di appositi bandi, acquisisce le manifestazioni di interesse da parte delle imprese nell'ambito degli interventi definiti dai bandi stessi su base territoriale o settoriale. I bandi, inoltre, determinano le spese ammissibili, le forme e le modalità degli interventi, la durata del procedimento di selezione delle manifestazioni di interesse, la documentazione necessaria per l'attività istruttoria e i criteri di selezione con riferimento agli obiettivi territoriali e settoriali, alle ricadute tecnologiche e produttive, all'impatto occupazionale, ai costi dei programmi e alla capacità dei proponenti di perseguire gli obiettivi fissati.
3. Per consentire al soggetto competente di prendere in considerazione le manifestazioni di interesse, i richiedenti presentano apposita domanda ai sensi dell'articolo 36, comma 5. L'attività istruttoria, a seguito dell'espletamento della fase di selezione di cui al comma 2, è condotta sulla base delle indicazioni e dei principi applicati per il procedimento valutativo, tenendo conto delle specificità previste nell'apposito bando.
4. L'atto di concessione degli incentivi può essere sostituito da un contratto conforme a quanto previsto nel bando.
5. La definizione delle modalità di erogazione è rimessa all'apprezzamento del soggetto competente, che a tale fine tiene conto degli obiettivi specifici di ciascun intervento.
Art. 38
 (Incentivi alle imprese)
1. Gli incentivi alle imprese sono disposti in conformità alla normativa dell'Unione Europea; il calcolo dell'intensità di aiuto, ove consentito, è effettuato in equivalente sovvenzione lorda o netta. In ogni caso tale modalità di calcolo non è applicata ai regimi di aiuto secondo la regola del "de minimis".
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire una banca dati al fine di consentire la verifica degli aiuti concessi alle imprese secondo la regola del "de minimis" dai soggetti di cui all'articolo 2, o, in ogni caso, con risorse della Regione. Le informazioni contenute nella banca dati sono pubbliche.
3. Il tasso applicato per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione è quello fissato dall'Unione Europea. La definizione di piccola e media impresa è indicata e aggiornata con decreto del Presidente della Giunta regionale, in conformità con le disposizioni dell'Unione Europea.
Art. 39
 (Tipologie degli incentivi ai settori economici)
1. Gli incentivi alle imprese sono concessi di norma in forma di contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato, concessione di garanzia. Ulteriori disposizioni di legge regionale possono prevedere altresì il ricorso alle forme del credito di imposta e bonus fiscale.
2. I contributi in conto capitale possono essere erogati anche in via anticipata, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo totale, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi.
3. I contributi in conto capitale e i contributi in conto interessi sono concessi ed erogati secondo le modalità stabilite dalle leggi di settore, le quali possono prevedere che l'iniziativa venga realizzata per lotti funzionali.
4. I contributi in conto interessi sono concessi in relazione a un finanziamento accordato da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria; essi sono pari alla quota parte degli interessi posta a carico dell'Amministrazione concedente. Ai soli fini del calcolo dell'incentivo, tale parte di interessi è scontata al valore attuale al momento della concessione. L'erogazione del contributo avviene in più quote nei confronti del soggetto beneficiario, sulla base del piano di ammortamento, a meno che la legge di settore preveda la possibilità dell'erogazione diretta al soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria. Le leggi di settore possono prevedere, tenuto conto della tipologia dell'intervento, la conversione del contributo in conto interessi in contributo in conto capitale, scontando al valore attuale al momento della concessione il beneficio derivante dalla quota di interessi.
5. I finanziamenti agevolati producono un'agevolazione pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di interesse di riferimento e quelli effettivamente da corrispondere al tasso agevolato; ai soli fini del calcolo dell'agevolazione, tale differenza deve essere scontata al valore attuale al momento della concessione del finanziamento.
Art. 40
 (Tipologie degli incentivi ai settori non economici)
1. Gli incentivi ai soggetti non aventi natura di impresa sono concessi nelle forme di cui all'articolo 39, e inoltre in forma di contributi per l'attività o il funzionamento, anticipazioni, indennizzi, borse di studio, secondo le modalità stabilite dalle leggi di settore.
2. La concessione a soggetti privati di incentivi in forma di anticipazioni è subordinata alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali.
CAPO III
 RENDICONTAZIONE
Art. 41
 (Rendicontazione della spesa)
1. Ai fini della rendicontazione degli incentivi i beneficiari devono presentare idonea documentazione giustificativa della spesa.
2. I beneficiari possono presentare per la rendicontazione copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. L'Amministrazione e gli Enti regionali hanno facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.
3. Ai fini dello snellimento delle procedure sono definiti, con apposito regolamento, i casi e le modalità in cui è consentita la sostituzione della documentazione cartacea con perizie asseverate comprovanti giudizi tecnici e valutazioni inerenti alle spese sostenute dai beneficiari di incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con i propri fondi.
Art. 42
 (Rendicontazione di incentivi a soggetti pubblici)
1. Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa ad incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, i Comuni, Province, Comunità montane, Consorzi fra Enti locali, Enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, Università ed Enti di ricerca di diritto pubblico devono presentare, nei termini previsti dal decreto di concessione, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario comunale o provinciale, o dal funzionario che svolge la funzione equipollente, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.
2. Nel caso di incentivi per la realizzazione di opere pubbliche, oltre alla dichiarazione di cui al comma 1, sono richiesti esclusivamente i certificati di collaudo o di regolare esecuzione regolarmente approvati.
3. L'Amministrazione regionale può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti. Questi ultimi sono sottoscritti dai soggetti indicati al comma 1.
Art. 43
 (Rendicontazione di incentivi ad istituzioni, associazioni,
fondazioni e comitati)
1. Le istituzioni, le associazioni senza fine di lucro, le fondazioni e i comitati beneficiari di incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, con esclusione dei contributi per spese di investimento relative ad immobili, sono tenuti a presentare, a titolo di rendiconto, soltanto l'elenco analitico della documentazione giustificativa, da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di un apposito controllo disposto dall'ufficio regionale che ha concesso l'incentivo.
TITOLO III
 CONTROLLI, SOSPENSIONE DELLE EROGAZIONI E ALTRE FATTISPECIE
IN MATERIA DI CONTABILITÀ REGIONALE
CAPO I
 CONTROLLI
Art. 44
 (Ispezioni e controlli)
1. In qualsiasi momento possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo.
Art. 45
 (Obblighi dei beneficiari)
1. L'Amministrazione concedente provvede a verificare il rispetto dei vincoli di destinazione e in generale degli obblighi imposti da leggi e regolamenti ai soggetti privati beneficiari di incentivi.
2. Ai fini di cui al comma 1, è richiesto annualmente ai beneficiari l'attestazione del rispetto degli obblighi loro imposti, mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, fatti salvi i diversi controlli previsti da leggi di settore. I decreti di concessione devono prevedere espressamente tale onere di certificazione.
3. Qualora i beneficiari non provvedano ad inviare le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà loro richieste, si procede all'effettuazione di ispezioni e controlli.
Art. 46
 (Obblighi di informazione)
1. I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai quali sono erogati direttamente incentivi concessi a soggetti privati hanno l'obbligo di informare tempestivamente, e comunque non oltre trenta giorni dalla conoscenza del fatto, l'Amministrazione concedente di inadempimenti dei soggetti beneficiari dell'avvio di procedure concorsuali a carico dei medesimi, nonché di ogni altra circostanza pregiudizievole ai fini del mantenimento dell'incentivo. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni di leggi regionali di settore.
2. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1, l'Amministrazione è autorizzata a non erogare nuovi incentivi tramite i soggetti inadempienti, i quali sono responsabili nei confronti dell'Amministrazione e degli Enti regionali del danno derivante dal mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 1.
CAPO II
 SOSPENSIONE DELLE EROGAZIONI, REVOCA E RESTITUZIONE DEGLI
INCENTIVI
Art. 47
 (Sospensione dell'erogazione di incentivi)
1. L'Amministrazione e gli Enti regionali sono autorizzati a sospendere l'erogazione di incentivi, qualora abbiano notizia, successivamente verificata, di situazioni in base alle quali si ritenga che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione dei medesimi possa non essere raggiunto.
2. La sospensione della erogazione è disposta, per un periodo non superiore ad un anno, con decreto, debitamente motivato, del medesimo soggetto che ha emanato il decreto di concessione dell'incentivo.
3. L'Amministrazione e gli Enti regionali provvedono ad inviare immediatamente copia del decreto previsto dal comma 2 al tesoriere al fine di sospendere i pagamenti in corso, dandone notizia al beneficiario.
4. Scaduto il termine di cui al comma 2, verificata nuovamente la situazione di fatto che ha determinato la sospensione, l'incentivo è revocato, a partire dal momento in cui l'interesse pubblico non è stato più perseguito, ovvero, nel caso contrario, il tesoriere è autorizzato da parte degli organi competenti ad effettuare i pagamenti dovuti.
5. In casi eccezionali, l'Amministrazione e gli Enti regionali sono autorizzati a concedere una proroga al termine previsto dal comma 2, per un periodo di tempo non superiore ad un ulteriore anno.
6. Qualora la legittimità del rapporto contributivo sia condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti, l'Amministrazione e gli Enti regionali possono disporre la sospensione dell'erogazione di incentivi sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado. Tale disposizione si applica anche in caso di esecuzioni immobiliari.
Art. 48
 (Sospensione dell'erogazione di incentivi a fronte di
procedure concorsuali)
1. In caso di notizia di richiesta o istanza di fallimento o liquidazione coatta amministrativa a carico di soggetti beneficiari di incentivi, l'Amministrazione e gli Enti regionali possono sospendere, in via cautelare, l'erogazione delle somme per un periodo di tempo non superiore a due anni.
2. La sospensione della erogazione è disposta con decreto del medesimo soggetto che ha emanato il decreto di concessione dell'incentivo. Copia del decreto è immediatamente inviata al tesoriere, al fine di sospendere i pagamenti in corso, dandone notizia al beneficiario.
3. Entro il termine di cui al comma 1, qualora si accerti che non sussiste o sia assolutamente incerta la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del soggetto beneficiario, gli incentivi sono revocati ovvero, nel caso contrario, il tesoriere è autorizzato da parte degli organi competenti ad effettuare i pagamenti dovuti.
4. Nel caso di revoca l'Amministrazione e gli Enti regionali richiedono, a partire dal momento in cui l'interesse pubblico non è stato più perseguito, la restituzione delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di cinque punti percentuali, vigente al momento delle erogazioni, a decorrere dalle medesime e sino alla data della dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.
5. In caso di domanda di concordato preventivo o di amministrazione controllata, a carico di soggetti beneficiari di incentivi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47.
6. In caso di richiesta di ammissione alla procedura di cui al decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, la sospensione delle erogazioni viene disposta al massimo per un periodo di tempo pari alla durata della procedura di amministrazione straordinaria.
Art. 49
 (Restituzione di somme erogate)
1. Qualora il provvedimento di concessione di incentivi sia annullato, in quanto riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede, ovvero sia revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo per inadempimento o rinuncia del beneficiario, è richiesta, entro il termine stabilito, la restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale, ovvero al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale, a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data della effettiva restituzione.
2. In applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 123/1998, le somme richieste in restituzione ai sensi del comma 1 ad imprese sono maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di cinque punti percentuali, vigente al momento delle erogazioni, a decorrere dalle medesime e sino alla data della effettiva restituzione.
3. Qualora il provvedimento di concessione di incentivi sia annullato, in quanto riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito imputabili all'Amministrazione o agli Enti regionali, questi ultimi richiedono la restituzione delle sole somme erogate, entro un termine stabilito.
4. In caso di ritardata restituzione delle somme di cui al comma 3, si applicano gli interessi di mora calcolati al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale.
5. In tutti gli altri casi nei quali non siano restituite nei termini fissati somme dovute all'Amministrazione o agli Enti regionali a qualunque titolo, si applicano gli interessi di mora calcolati al tasso legale.
6. Non sussiste obbligo di restituzione delle somme percepite in caso di revoca dell'atto di concessione di incentivi, in seguito al venire meno dei presupposti che ne avevano giustificato l'emanazione, ovvero per il sopravvenire di circostanze che avrebbero impedito la costituzione del rapporto o che richiedano un nuovo apprezzamento del pubblico interesse.
7. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 20 giugno 1977, n. 30, 23 dicembre 1977, n. 63, 13 maggio 1988, n. 30, 1 settembre 1982, n. 75 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni che nel calcolo degli interessi prevedono l'applicazione di tassi diversi da quello legale e dal tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale.
Art. 50
 (Recupero dei crediti)
1. L'Ufficio che ha disposto la revoca dell'incentivo provvede agli adempimenti istruttori necessari al recupero delle somme dovute all'Amministrazione o agli Enti regionali.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a procedere mediante iscrizione al ruolo al recupero delle somme dovute di importo non superiore a lire 5 milioni/euro 2.582,28, secondo le modalità definite dalla vigente normativa statale in materia di riscossione delle imposte dirette.
3. Le somme delle quali i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria abbiano indebitamente fruito, a seguito di revoca dell'incentivo nei confronti del beneficiario, sono recuperate maggiorate degli interessi, anche mediante riconoscimento di valuta.
Art. 51
 (Restituzione di somme erogate senza applicazione di
interessi)
1. La restituzione di somme erogate a titolo di incentivo ai Comuni, Province, Comunità montane e Consorzi di Enti locali, nonché agli Enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, è disposta senza l'applicazione di interessi.
Art. 52
 (Rateazione)
1. Qualora l'importo dovuto sia inferiore a lire 50 milioni/euro 25.822,84 e per l'acclarata situazione patrimoniale del debitore, sussista una oggettiva situazione di inesigibilità, ovvero di difficile esigibilità, in un'unica soluzione del credito, il medesimo soggetto che ha emanato il decreto di revoca dell'incentivo, sentito il parere dell'Ufficio legislativo e legale, è autorizzato a disporre che le somme dovute siano restituite per un quarto entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione formale dell'autorizzazione alla rateazione, e per la differenza con rateizzazioni mensili nel termine massimo di dodici mesi.
2. Qualora per particolari circostanze non risulti applicabile la procedura di cui al comma 1, e per importi pari o superiori a lire 50 milioni/euro 25.822,84, la rateazione viene disposta, per un periodo non superiore a cinque anni, con decreto del medesimo soggetto che ha emanato il decreto di revoca del contributo o della sovvenzione, sentito il parere dell'Ufficio legislativo e legale, ed è subordinata alla prestazione di idonee garanzie reali o personali.
3. Le somme restituite ratealmente sono maggiorate degli interessi, calcolati al tasso legale.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre la rateazione delle somme comunque dovute, secondo le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Non è ammessa la rateazione in caso di contestazione del credito in qualsiasi forma.
6. Gli Enti regionali applicano i commi da 1 a 5 secondo i rispettivi ordinamenti.
7. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste dalla legge regionale 75/1982 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate.
Art. 53
 (Anticipazioni)
1. La concessione di anticipazioni è revocata qualora il beneficiario non provveda per il periodo di un anno al pagamento delle rate previste dal piano di ammortamento.
2. Alle anticipazioni previste dalla legislazione regionale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 44, 45, 47, 48, 49, 50 e 52.
Art. 54
 (Compensazione)
1. L'Amministrazione e gli Enti regionali sono autorizzati a compensare le somme relative a coesistenti rapporti di credito e di debito nei confronti di un medesimo soggetto, pubblico o privato.
CAPO III
 CREDITI
Art. 55
 (Crediti di dubbia e difficile esazione o assolutamente
inesigibili)
1. I crediti dell'Amministrazione regionale riconosciuti di dubbia e difficile esazione, non potuti riscuotere nonostante l'impiego dei mezzi amministrativi o giudiziari, o assolutamente inesigibili, sono annullati con decreto debitamente motivato del Direttore competente, previa deliberazione della Giunta regionale.
2. I decreti di annullamento di crediti di importo superiore a lire 5.000.000/euro 2.582,28 sono emanati su conforme parere dell'Ufficio legislativo e legale e della Ragioneria Generale.
3. I crediti di cui al comma 1, derivanti dalla concessione dei contributi previsti dalle leggi regionali 17/1976, 30/1977, 63/1977, 30/1988 e loro successive modificazioni ed integrazioni, sono annullati con decreto dell'autorità concedente.
4. Gli Enti regionali applicano i commi 1 e 2 secondo i rispettivi ordinamenti.
Art. 56
 (Crediti di modico valore)
1. L'Amministrazione e gli Enti regionali rinunciano ai diritti di credito di importo non superiore a lire 40.000/euro 20,66.
2. L'Amministrazione e gli Enti regionali sono autorizzati a rinunciare al recupero dei diritti di credito di importo non superiore a lire 200.000/euro 103,29.
Art. 57
 (Disposizioni concernenti incentivi erogati per il recupero
statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi
tellurici)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rinunciare ai propri diritti di credito di importo non superiore a lire 1.000.000/euro 516,46, derivanti dalla concessione degli incentivi previsti dalle leggi regionali 17/1976, 30/1977, 63/1977, 30/1988 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché dall'erogazione di somme a titolo di corrispettivo, onorario, rimborso spese e ad ogni altro titolo diverso dall'incentivo in applicazione delle leggi regionali citate.
TITOLO IV
 DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
CAPO I
 PRINCIPI GENERALI
Art. 58
 (Diritto di accesso)
1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi a chiunque vi faccia richiesta.
Art. 59
 (Ambito di applicazione)
1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi si esercita nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2 secondo le modalità stabilite dal presente titolo.
2. È considerato documento amministrativo, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie, del contenuto di atti formali, anche interni, formati o utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
3. Il diritto di accesso è esercitato, con riferimento agli atti del procedimento, anche durante lo svolgimento dello stesso, nei confronti della struttura competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente.
4. L'accoglimento della richiesta di accesso ad un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati, fatte salve le eccezioni di legge.
5. Il diritto di accesso si intende realizzato con la pubblicazione, il deposito o altra forma di pubblicità, comprese quelle attuabili mediante strumenti informatici, elettronici e telematici, dei documenti di cui sia consentito l'accesso.
CAPO II
 MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO
Art. 60
 (Accesso informale)
1. Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.
2. L'interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione e dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri rappresentativi.
3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità dal responsabile del procedimento cui si riferisce l'atto, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.
4. La richiesta, ove provenga da una pubblica Amministrazione, è presentata dal titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile del procedimento.
Art. 61
 (Accesso formale)
1. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi o sull'accessibilità del documento, il richiedente è invitato contestualmente a presentare richiesta formale.
2. Il richiedente può sempre presentare richiesta formale, di cui l'ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta.
3. La richiesta formale presentata ad una struttura diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato.
4. Alle richieste formali di accesso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, commi 2 e 4.
5. Per richiesta formale si intende domanda presentata in carta semplice.
Art. 62
 (Responsabile e termine del procedimento)
1. Il responsabile del procedimento di accesso formale ai documenti amministrativi è il direttore o il coordinatore della struttura competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.
2. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente o dalla ricezione della medesima nell'ipotesi disciplinata dall'articolo 61, comma 3.
3. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta l'ufficio è tenuto, entro dieci giorni, a darne comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento od altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata.
Art. 63
 (Accoglimento della richiesta e modalità di accesso)
1. L'atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l'indicazione dell'ufficio presso cui rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.
2. La visione dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore d'ufficio ed alla presenza, ove necessaria, di personale addetto.
3. Fatta salva comunque l'applicazione delle norme penali, è vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione e alterarli in qualsiasi modo.
4. La visione dei documenti è effettuata dal richiedente, o da persona da lui formalmente incaricata, con l'eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono essere poi registrate in calce alla richiesta. L'interessato può prendere appunti e trascrivere o fotografare, in tutto od in parte, i documenti presi in visione.
5. La visione dei documenti è gratuita. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.
6. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, sono definite le tariffe dei costi di riproduzione, le modalità della loro riscossione, nonché l'importo al di sotto del quale il rimborso non è dovuto. Il rilascio di copie ad Amministrazioni pubbliche è gratuito.
Art. 64
 (Differimento o non accoglimento della richiesta di accesso)
1. Il differimento dell'accesso richiesto in via formale è disposto, dal responsabile del procedimento, con atto motivato ove sia necessario assicurare una temporanea tutela alla riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, ovvero per salvaguardare esigenze di riservatezza dell'Amministrazione specie nella fase preparatoria dei provvedimenti.
2. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica anche la durata.
3. Il diritto di accesso agli atti emanati dall'Ufficio legislativo e legale nell'esercizio delle funzioni di consulenza è differito, ove occorra, sino al termine stabilito in relazione alle esigenze di riservatezza riferite all'eventuale difesa in giudizio della Regione Friuli-Venezia Giulia.
4. Il rifiuto o la limitazione dell'accesso richiesto in via formale è disposto dal responsabile del procedimento, su determinazione motivata del Direttore regionale, Direttore di Ente o Direttore di Servizio autonomo competente, quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'Amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento.
5. È comunque garantita ai richiedenti, in deroga alle disposizioni dei commi 1 e 4, la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro stessi interessi giuridici; in tal caso le informazioni contenute negli atti in visione non possono essere divulgate.
6. È comunicato l'avvio del procedimento di accesso ai documenti riguardanti gli interessi di cui al comma 4, alle persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni di tali interessi concretamente titolari.
Art. 65
 (Pubblicazione degli atti)
1. L'Amministrazione e gli Enti regionali provvedono a divulgare, mediante idonee pubblicazioni, i programmi, le direttive, le istruzioni, le circolari e ogni altro atto che dispone in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi e sui procedimenti di rispettiva competenza ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse.
2. L'Amministrazione e gli Enti regionali provvedono a rendere pubbliche le proprie deliberazioni formali.
3. La pubblicazione degli atti di cui ai commi 1 e 2 può avvenire anche per estratto; in tal caso deve essere indicata anche la struttura presso la quale poter prendere visione dell'atto medesimo nella sua interezza.
4. Con regolamento sono disciplinate le modalità della pubblicazione di cui ai commi 1 e 2.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a divulgare gratuitamente il Bollettino Ufficiale della Regione e ogni altro documento che sia ritenuto opportuno, mediante strumenti informatici e telematici, ferme restando le condizioni di abbonamento alla versione cartacea del Bollettino medesimo. Il testo degli atti divulgati mediante strumenti informatici e telematici non ha valore legale.
Art. 66
 (Accesso agli atti del Consiglio regionale)
1. Il diritto di accesso ai documenti concernenti l'attività legislativa ed ai resoconti delle sedute del Consiglio regionale si esercita secondo le modalità di cui agli articoli 60, 61, 63 e 64; il rilascio della copia di tali atti è gratuito.
Art. 67
 (Accesso dei consiglieri regionali)
1. Ogni consigliere regionale ha diritto di ottenere informazioni e dati e di esaminare gli atti e i documenti concernenti l'attività dell'Amministrazione e degli Enti regionali.
2. Il Segretario Generale della Presidenza della Giunta regionale trasmette alla Segreteria Generale del Consiglio regionale la copia di tutte le deliberazioni formali adottate dalla Giunta stessa, nonché la copia dei verbali di discussione. La trasmissione avviene entro venti giorni dalla approvazione da parte della Giunta regionale. Entro sette giorni lavorativi, i medesimi atti sono messi a disposizione del Consiglio regionale dalla Segreteria della Giunta regionale in via informatica.
3. Il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale trasmette alla Segreteria Generale del Consiglio regionale la copia delle deliberazioni di conferimento, di revoca, di rinnovo o di modifica degli incarichi di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, nonché, in caso di vacanza del titolare, la copia delle deliberazioni di conferimento, di revoca, ovvero di rinnovo o modifica degli incarichi di sostituzione degli incarichi medesimi. La trasmissione avviene entro venti giorni dalla data di approvazione da parte del Consiglio di amministrazione del personale.
4. Ogni consigliere regionale può richiedere alle Direzioni regionali proponenti copia degli atti presupposti delle deliberazioni di cui ai commi 2 e 3.
5. I documenti di cui ai commi 2 e 3 sono messi a disposizione dei consiglieri secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
Art. 68
 (Accesso dei consiglieri regionali alla rete regionale)
1. I consiglieri regionali hanno accesso alle informazioni contenute nelle banche dati della Regione dal loro domicilio e dell'ufficio loro messo a disposizione dal Consiglio regionale, tramite collegamento telematico.
2. Sono escluse da tale accesso le informazioni tutelate dal diritto alla riservatezza.
3. L'accesso telematico alle informazioni delle banche dati della Regione avviene previo impiego di una parola d'ingresso personale del consigliere e previa registrazione automatica dell'identità dell'utente nonché delle informazioni prelevate.
4. L'Amministrazione regionale emana, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, il regolamento che individua le informazioni accedibili con le modalità di cui al comma 1. Il regolamento è oggetto di revisione annuale, da effettuarsi entro il mese di febbraio, avente lo scopo di effettuare le implementazioni dei dati accedibili.
Art. 69
 (Norma di rinvio)
1. Per quanto non previsto dal presente titolo, ed in quanto compatibili, si applicano le disposizioni della legge 241/1990 e del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.
TITOLO V
 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 70
 (Regolamenti)
1. Con regolamenti di esecuzione, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati particolari aspetti applicativi della presente legge aventi carattere generale.
Art. 71
1.
All'articolo 6 della legge regionale 18/1996, il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio da parte del Consiglio regionale, la Giunta regionale definisce annualmente sulla base delle indicazioni fornite dagli Assessori per quanto attiene alle necessità di programmazione dei settori di rispettiva competenza, gli obiettivi e i programmi da attuare, individuando le necessarie risorse, indicando le priorità ed emanando le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa. La Giunta regionale adotta gli atti di alta amministrazione ai sensi dell'articolo 46 dello Statuto.>>.

2.
All'articolo 6 della legge regionale 18/1996, dopo il comma 1, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:
<<1 bis. L'adozione dei programmi di cui al comma 1 non è obbligatoria in relazione alle fattispecie per le quali l'allocazione delle risorse è compiutamente definita dalla normativa regionale. Sono in ogni caso escluse dai programmi le fattispecie contributive per le quali la legge identifica direttamente il beneficiario e la quantificazione dell'intervento, nonché l'effettuazione di spese obbligatorie e d'ordine e, limitatamente alle spese per gli amministratori e il personale, quelle variabili.>>.

3.
All'articolo 6 della legge regionale 18/1996, dopo il comma 1 bis, come introdotto dal comma 2 del presente articolo, è inserito il seguente:
<<1 ter. I programmi adottati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1 conservano validità sino all'approvazione dei nuovi programmi, anche nel caso di variazione delle risorse finanziarie disponibili determinata da variazioni di bilancio.>>.

Art. 72
1. All'articolo 13, comma 11, della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, le parole <<all'articolo 52, commi 8 bis e 8 ter, della legge regionale 52/1991, come introdotti dall'articolo 15, comma 5, della legge regionale 34/1997>> sono sostituite dalle seguenti <<agli articoli 19 e 20 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.>>.
Art. 73
 (Procedimenti in corso)
1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente, salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 32 si applicano anche ai rapporti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 33, commi 4 e 6, si applicano anche alle domande presentate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 si applicano anche alle erogazioni disposte precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 74
 (Rinvio a disposizioni abrogate)
1. Qualora la normativa regionale di settore rinvii a disposizioni di legge abrogate dall'articolo 75, comma 1, e sostanzialmente riprodotte nella presente legge, il rinvio si intende effettuato nei confronti di queste ultime.
Art. 75
 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate in particolare:
a) la lettera b ter) del comma 1 dell'articolo 106 della legge regionale 7/1988, introdotta dall'articolo 71 della legge regionale 34/1997;
b) l'articolo 10 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10;
c) l'articolo 52 della legge regionale 52/1991;
d) la legge regionale 28 agosto 1992, n. 29;
e) la legge regionale 18 maggio 1993, n. 25;
f) la legge regionale 17 giugno 1993, n. 46;
g) il capo I della legge regionale 19 aprile 1995, n. 19;
h) i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 10 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42;
i) l'articolo 19 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10;
j) gli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 17 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;
k) l'articolo 44 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31;
l) l'articolo 15 della legge regionale 12 novembre 1997, n. 34;
m) l'articolo 136, l'articolo 138, comma 29, l'articolo 139, commi 13 e 14, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13;
n) l'articolo 46 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9.

2. Rimangono confermate le abrogazioni, le modificazioni, le integrazioni e le interpretazioni di disposizioni legislative regionali disposte dalle leggi regionali di cui al comma 1.
3. Rimangono confermati i criteri e le modalità determinati ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 29/1992, sino alla loro nuova determinazione in applicazione dell'articolo 30. Sono altresì confermati tutti gli atti emanati in applicazione delle leggi e disposizioni regionali di cui al comma 1.
Art. 76
 (Testo notiziale)
1. Nel testo notiziale della presente legge, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni, sono riportati, per ciascun articolo, gli estremi delle eventuali disposizioni di leggi regionali abrogate dall'articolo 75 e riprodotte, in tutto o in parte, nell'articolo annotato.
Art. 77
 (Norme finanziarie)
1. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 24, comma 3, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.665 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 158 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ed ai corrispondenti capitoli di spesa per gli anni successivi.
2. La disposizione di cui all'articolo 173, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, si intende come riferita alle spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 25, comma 3, della presente legge, i cui relativi oneri fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.9.1.672 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1477 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ed ai corrispondenti capitoli di spesa per gli anni successivi.
3. Le entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 25, comma 3, affluiscono all'unità previsionale di base 3.7.720 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1165 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ed ai corrispondenti capitoli di entrata per gli anni successivi.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 33, comma 6, e 62, comma 3, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.9.1.669 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1454 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ed ai corrispondenti capitoli di spesa per gli anni successivi.
5. Gli oneri relativi alla realizzazione della banca dati di cui all'articolo 38, comma 2, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.2.666 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 180 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ed ai corrispondenti capitoli di spesa per gli anni successivi.
6. Le entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 63, comma 5, affluiscono all'unità previsionale di base 3.1.897 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 705 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ed ai corrispondenti capitoli di entrata per gli anni successivi.
7. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 65, comma 5, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.9.1.669 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1466 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ed ai corrispondenti capitoli di spesa per gli anni successivi. La denominazione del capitolo 1466 è così integrata: dopo la parola <<regione>> è inserita la locuzione <<e di ogni altro documento di cui sia ritenuta opportuna la diffusione>>.