CAPO II
MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO
Art. 60
(Accesso informale)
1. Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.
2. L'interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione e dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri rappresentativi.
3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità dal responsabile del procedimento cui si riferisce l'atto, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.
4. La richiesta, ove provenga da una pubblica Amministrazione, è presentata dal titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile del procedimento.
Art. 61
(Accesso formale)
1. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi o sull'accessibilità del documento, il richiedente è invitato contestualmente a presentare richiesta formale.
2. Il richiedente può sempre presentare richiesta formale, di cui l'ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta.
3. La richiesta formale presentata ad una struttura diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato.
4. Alle richieste formali di accesso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, commi 2 e 4.
5. Per richiesta formale si intende domanda presentata in carta semplice.
Art. 62
(Responsabile e termine del procedimento)
1. Il responsabile del procedimento di accesso formale ai documenti amministrativi è il direttore o il coordinatore della struttura competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.
2. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente o dalla ricezione della medesima nell'ipotesi disciplinata dall'articolo 61, comma 3.
3. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta l'ufficio è tenuto, entro dieci giorni, a darne comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento od altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata.
Art. 63
(Accoglimento della richiesta e modalità di accesso)
1. L'atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l'indicazione dell'ufficio presso cui rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.
2. La visione dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore d'ufficio ed alla presenza, ove necessaria, di personale addetto.
3. Fatta salva comunque l'applicazione delle norme penali, è vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione e alterarli in qualsiasi modo.
4. La visione dei documenti è effettuata dal richiedente, o da persona da lui formalmente incaricata, con l'eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono essere poi registrate in calce alla richiesta. L'interessato può prendere appunti e trascrivere o fotografare, in tutto od in parte, i documenti presi in visione.
5. La visione dei documenti è gratuita. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.
6. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, sono definite le tariffe dei costi di riproduzione, le modalità della loro riscossione, nonché l'importo al di sotto del quale il rimborso non è dovuto. Il rilascio di copie ad Amministrazioni pubbliche è gratuito.
Art. 64
(Differimento o non accoglimento della richiesta di accesso)
1. Il differimento dell'accesso richiesto in via formale è disposto, dal responsabile del procedimento, con atto motivato ove sia necessario assicurare una temporanea tutela alla riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, ovvero per salvaguardare esigenze di riservatezza dell'Amministrazione specie nella fase preparatoria dei provvedimenti.
2. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica anche la durata.
3. Il diritto di accesso agli atti emanati dall'Ufficio legislativo e legale nell'esercizio delle funzioni di consulenza è differito, ove occorra, sino al termine stabilito in relazione alle esigenze di riservatezza riferite all'eventuale difesa in giudizio della Regione Friuli-Venezia Giulia.
4. Il rifiuto o la limitazione dell'accesso richiesto in via formale è disposto dal responsabile del procedimento, su determinazione motivata del Direttore regionale, Direttore di Ente o Direttore di Servizio autonomo competente, quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'Amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento.
5. È comunque garantita ai richiedenti, in deroga alle disposizioni dei commi 1 e 4, la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro stessi interessi giuridici; in tal caso le informazioni contenute negli atti in visione non possono essere divulgate.
6. È comunicato l'avvio del procedimento di accesso ai documenti riguardanti gli interessi di cui al comma 4, alle persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni di tali interessi concretamente titolari.
Art. 65
(Pubblicazione degli atti)
1. L'Amministrazione e gli Enti regionali provvedono a divulgare, mediante idonee pubblicazioni, i programmi, le direttive, le istruzioni, le circolari e ogni altro atto che dispone in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi e sui procedimenti di rispettiva competenza ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse.
2. L'Amministrazione e gli Enti regionali provvedono a rendere pubbliche le proprie deliberazioni formali.
3. La pubblicazione degli atti di cui ai commi 1 e 2 può avvenire anche per estratto; in tal caso deve essere indicata anche la struttura presso la quale poter prendere visione dell'atto medesimo nella sua interezza.
4. Con regolamento sono disciplinate le modalità della pubblicazione di cui ai commi 1 e 2.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a divulgare gratuitamente il Bollettino Ufficiale della Regione e ogni altro documento che sia ritenuto opportuno, mediante strumenti informatici e telematici, ferme restando le condizioni di abbonamento alla versione cartacea del Bollettino medesimo. Il testo degli atti divulgati mediante strumenti informatici e telematici non ha valore legale.
Art. 66
(Accesso agli atti del Consiglio regionale)
1. Il diritto di accesso ai documenti concernenti l'attività legislativa ed ai resoconti delle sedute del Consiglio regionale si esercita secondo le modalità di cui agli articoli 60, 61, 63 e 64; il rilascio della copia di tali atti è gratuito.
Art. 67
(Accesso dei consiglieri regionali)
1. Ogni consigliere regionale ha diritto di ottenere informazioni e dati e di esaminare gli atti e i documenti concernenti l'attività dell'Amministrazione e degli Enti regionali.
2. Il Segretario Generale della Presidenza della Giunta regionale trasmette alla Segreteria Generale del Consiglio regionale la copia di tutte le deliberazioni formali adottate dalla Giunta stessa, nonché la copia dei verbali di discussione. La trasmissione avviene entro venti giorni dalla approvazione da parte della Giunta regionale. Entro sette giorni lavorativi, i medesimi atti sono messi a disposizione del Consiglio regionale dalla Segreteria della Giunta regionale in via informatica.
3. Il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale trasmette alla Segreteria Generale del Consiglio regionale la copia delle deliberazioni di conferimento, di revoca, di rinnovo o di modifica degli incarichi di cui all'
articolo 47, comma 2, lettera b), della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, nonché, in caso di vacanza del titolare, la copia delle deliberazioni di conferimento, di revoca, ovvero di rinnovo o modifica degli incarichi di sostituzione degli incarichi medesimi. La trasmissione avviene entro venti giorni dalla data di approvazione da parte del Consiglio di amministrazione del personale.
4. Ogni consigliere regionale può richiedere alle Direzioni regionali proponenti copia degli atti presupposti delle deliberazioni di cui ai commi 2 e 3.
5. I documenti di cui ai commi 2 e 3 sono messi a disposizione dei consiglieri secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
Art. 68
(Accesso dei consiglieri regionali alla rete regionale)
1. I consiglieri regionali hanno accesso alle informazioni contenute nelle banche dati della Regione dal loro domicilio e dell'ufficio loro messo a disposizione dal Consiglio regionale, tramite collegamento telematico.
2. Sono escluse da tale accesso le informazioni tutelate dal diritto alla riservatezza.
3. L'accesso telematico alle informazioni delle banche dati della Regione avviene previo impiego di una parola d'ingresso personale del consigliere e previa registrazione automatica dell'identità dell'utente nonché delle informazioni prelevate.
4. L'Amministrazione regionale emana, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, il regolamento che individua le informazioni accedibili con le modalità di cui al comma 1. Il regolamento è oggetto di revisione annuale, da effettuarsi entro il mese di febbraio, avente lo scopo di effettuare le implementazioni dei dati accedibili.
Art. 69
(Norma di rinvio)