CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE REGIONALE E DIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI REGIONALI
Art. 1
(Collocamento in aspettativa di dipendenti regionali assuntipresso altre pubbliche amministrazioni)
1. I dipendenti del ruolo unico regionale, assunti con contratto a tempo determinato presso qualsiasi pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio.
Art. 2
(Modifica all'articolo 20 della legge regionale 30/1968inmateria di compensi all'Avvocato della Regione e agliavvocati dell'Ufficio legislativo e legale della Regione)
1.
All'
articolo 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30, il secondo comma è sostituito dal seguente:
<<Per le prestazioni di assistenza, rappresentanza e difesa dell'Amministrazione regionale e degli Enti patrocinati, è dovuto all'Avvocato della Regione e agli avvocati dell'Ufficio legislativo e legale della Regione stessa uno speciale compenso determinato in base alle tariffe forensi, nei soli casi in cui la lite sia stata definita in senso favorevole per la Regione o per l'Ente patrocinato.>>.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'
articolo 20, secondo comma, della legge regionale 30/1968, come sostituito dal comma 1, fanno carico ai capitoli 158, 9630, 9631 e 9650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 e ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni futuri.
Art. 3
(Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 53/1981inmateria di cambiamenti di preposizione di dirigenti distrutture regionali)
1.
All'
articolo 21 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come da ultimo modificato dall'
articolo 50, comma 1, della legge regionale 18/1996, il terzo comma è sostituito dal seguente:
<<Il cambiamento di preposizione del personale appartenente alla qualifica di Dirigente da un Servizio ad un altro è disposto dalla Giunta regionale su proposta dei Direttori regionali competenti e d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale qualora il cambiamento riguardi un Servizio del Consiglio. Nel caso in cui il cambiamento di preposizione riguardi Servizi del Consiglio regionale, provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, su proposta del Segretario generale.>>.
Art. 4
(Conferimento di incarichi dirigenziali a persone estraneeall'Amministrazione regionale e modifiche all'articolo 24dellalegge regionale 53/1981)
1. Gli incarichi di cui all'
articolo 47 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, possono essere conferiti con contratto a tempo determinato dalla Giunta regionale, fino al 50 per cento dei posti in organico rispettivamente di Direttore regionale e di Direttore di Servizio autonomo, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed in enti pubblici o privati o in aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro. Il trattamento economico è commisurato a quello dei Dirigenti regionali con gli incarichi direzionali dell'
articolo 47 della legge regionale 18/1996 e può essere integrato da un'indennità commisurata dalla Giunta regionale alla specifica qualificazione professionale tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.
3. Gli oneri derivanti dal comma 1 fanno carico ai capitoli 550, 561, 9630, 9631 e 9650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 e ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni futuri.
Art. 5
(Modifica all'articolo 29 della legge regionale 7/1988emodifica all'articolo 26 della legge regionale 7/1999inmateria di istituzione, modificazione e soppressione distrutture regionali)
1.
All'
articolo 29 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. L'istituzione, modificazione o soppressione delle strutture stabili di livello direzionale è disposta con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione. Per le strutture stabili di livello direzionale del Consiglio regionale, provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo.>>.
2.
All'
articolo 26 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, è aggiunto il seguente comma:
<<1 bis. In relazione alla istituzione, modificazione e soppressione di strutture stabili di livello direzionale disposte in via amministrativa, l'Assessore regionale alle finanze è autorizzato, su conforme deliberazione della Giunta regionale, a disporre con decreto variazioni di bilancio relativamente all'istituzione, modificazione e soppressione di Rubriche, unità previsionali di base e capitoli.>>.
Art. 6
(Modifiche all'articolo 45 della legge regionale 7/1988relativo all'incarico di Capo di Gabinetto)
1.
All'
articolo 45 della legge regionale 7/1988, il comma 4 è sostituito dai seguenti:
<<4. L'incarico di Capo di Gabinetto può essere conferito, con contratto a tempo determinato, su indicazione nominativa del Presidente della Giunta regionale tra dipendenti della Regione, tra dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, ovvero tra persone estranee all'Amministrazione regionale. La persona scelta per tale incarico deve possedere una particolare e comprovata qualificazione professionale, per aver svolto per almeno un quinquennio funzioni dirigenziali o conseguito particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro. Il trattamento economico è commisurato a quello dei Dirigenti regionali con incarichi direzionali di cui all'
articolo 47, comma 2, lettera a), della legge regionale 18/1996 e può essere integrato da un'indennità commisurata dalla Giunta regionale tenendo conto della fiduciarietà e della temporaneità del rapporto. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti pubblici di cui al presente comma sono collocati in aspettativa senza assegni.
4 bis. L'incarico di cui al comma 4 decade con le dimissioni o la revoca del Presidente della Giunta regionale.>>.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'
articolo 45, comma 4, della legge regionale 7/1988, come sostituito dal comma 1, fanno carico ai capitoli 550, 561, 9630, 9631 e 9650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 e ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni futuri.
Art. 7
(Modifiche all'articolo 48 della legge regionale 18/1996inmateria di incarichi dirigenziali)
1.
All'
articolo 48 della legge regionale 18/1996 il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono attribuiti per la durata di quattro anni e sono rinnovabili e revocabili. Qualora la Giunta regionale non intenda confermare detti incarichi deve comunque provvedere, entro la scadenza dei medesimi, a conferire agli interessati un altro incarico tra quelli di cui all'articolo 47, comma 2.>>.
3.
All'
articolo 48 della legge regionale 18/1996, il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Al conferimento, alla revoca ovvero al rinnovo degli incarichi di cui all'articolo 47, comma 2, si provvede con deliberazione della Giunta regionale; qualora si tratti degli incarichi di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), la Giunta regionale procede su proposta del Direttore regionale preposto alla struttura presso la quale va conferito, revocato o rinnovato l'incarico, sentito il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale. Al conferimento, revoca o rinnovo degli incarichi di Segretario generale e Vicesegretario generale del Consiglio si provvede con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo. Al conferimento, revoca o rinnovo degli incarichi di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), presso la Segreteria generale del Consiglio regionale, nonché all'attribuzione dei relativi incarichi di sostituto, si provvede con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo, su proposta del Segretario generale.>>.
Art. 8
(Modifiche all'articolo 49 della legge regionale 18/1996inmateria di incarichi di sostituti di Dirigenti)
2. La Giunta regionale provvede al conferimento, alla revoca ovvero al rinnovo degli incarichi di cui all'
articolo 49 della legge regionale 18/1996, sentito il Direttore regionale, il Direttore di Ente regionale o di Servizio autonomo competenti, nonché il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale.
Art. 9
(Competenze della Giunta regionale in materia di personale.Sostituzione dell'articolo 58 della legge regionale 18/1996)
1.
L'
articolo 58 della legge regionale 18/1996 è sostituito dal seguente:
<<Art. 58
(Competenze della Giunta regionale in materia di personale)
1. Con deliberazione della Giunta regionale sono adottati i seguenti atti:a) determinazione della dotazione organica dei singoli profili professionali;
b) determinazione e modificazione del contingente del personale distinto per qualifiche funzionali e per profili professionali spettante alle Direzioni, agli Enti regionali ed ai Servizi autonomi;
c) determinazione del numero di posti disponibili da mettere a concorso, suddivisi per qualifica funzionale e profilo professionale;
d) attribuzione dell'incarico di sostituto del Direttore regionale o di Ente regionale.>>.
Art. 10
(Competenze del Direttore regionale dell'organizzazione edel personale. Sostituzione dell'articolo 59 della leggeregionale 18/1996)
1.
L'
articolo 59 della legge regionale 18/1996 è sostituito dal seguente:
<<Art. 59
(Competenze del Direttore regionale dell'organizzazione edel personale)
1. Con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale sono adottati i seguenti atti:a) istituzione, modificazione e soppressione di strutture stabili di livello inferiore al Servizio;
b) istituzione, modificazione e soppressione di strutture organizzative periferiche diverse da quelle di cui alla lettera a);
c) costituzione, proroga e revoca dei gruppi di lavoro;
d) comando di personale di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici presso la Regione ed eventuale proroga del medesimo;
e) comando di dipendenti della Regione presso altre amministrazioni pubbliche ed eventuale proroga del medesimo;
f) concessione del periodo di assenza straordinaria per malattia con diritto alla sola conservazione del posto per motivi di particolare gravità;
g) ricorsi avverso il giudizio sfavorevole espresso sul periodo di prova ai fini dell'assunzione in ruolo;
h) ricorsi avverso provvedimenti di trasferimento ad altra struttura regionale;
i) assegnazione ad altro profilo professionale nell'ambito della medesima qualifica funzionale;
l) assegnazione del personale del ruolo unico regionale alle strutture dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali.>>.
Art. 11
(Norme di coordinamento)
2.
Tutte le competenze, diverse da quelle attribuite alla Giunta regionale o al Direttore regionale dell'organizzazione e del personale ai sensi degli articoli 9 e 10, che leggi e regolamenti pongono in capo al Consiglio di amministrazione del personale, devono intendersi soppresse, qualora si tratti di attività consultiva, ovvero trasferite alla Giunta regionale qualora si tratti di attività deliberante.
Art. 12
(Utilizzazione del personale assunto con contratto a tempodeterminato)
1. A fronte di particolari esigenze di servizio il personale assunto con contratto di lavoro a termine ai sensi della normativa regionale vigente può essere impiegato presso qualunque struttura regionale a prescindere dalle specifiche finalità individuate dalle rispettive leggi autorizzative dell'assunzione.
Art. 13
(Norma in materia di assunzioni a termine)
Art. 14
(Integrazione dell'articolo 11 della legge regionale 31/1997in materia di assunzione di personale a tempo determinato)
1.
All'
articolo 11 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
<<3 bis. Il termine del contratto può essere prorogato, previo consenso del dipendente, esclusivamente per il tempo necessario all'assunzione - per le medesime finalità - di altro contrattista e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.>>.
Art. 15
(Modifica all'articolo 45 della legge regionale 31/1997inmateria di determinazione della dotazione organica delpersonale)
Art. 16
(Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale.Copertura assicurativa)
1. Nelle more della definizione del Contratto collettivo di lavoro, gli enti appartenenti al comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia, possono provvedere alla copertura assicurativa collettiva dei dirigenti e degli altri dipendenti responsabili degli uffici e dei servizi, comprensiva degli oneri di assistenza legale in ogni stato e grado di giudizio, per il rischio della responsabilità civile per danni causati a terzi, in conseguenza di fatti e atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento di obblighi di ufficio, con esclusione dei fatti ed omissioni commessi con dolo o colpa grave.
Art. 17
(Trattamento di missione degli Amministratori regionali edei dipendenti regionali)
1. Il trattamento di missione degli amministratori regionali e dei dipendenti regionali è disciplinato da apposito regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali.
3.
Sono abrogati gli articoli 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 della
legge regionale 53/1981 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Le abrogazioni di cui ai commi 2 e 3 decorrono dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto al comma 1.
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA,EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E RISORSE IDRICHE
Sezione I
Disposizioni in materia di lavori pubblici
Art. 18
(Ulteriori criteri di affidamento dei lavori)
1.
Le stazioni appaltanti presenti sul territorio regionale hanno facoltà di introdurre ulteriori criteri di affidamento dei lavori ad imprese locali, in possesso dei seguenti requisiti:
a) sede legale da almeno tre anni in regione, alla data di pubblicazione del bando di gara;
b) lavori eseguiti in regione negli ultimi tre esercizi, simili o similari a quello oggetto del bando di gara, attraverso attività propria e indiretta, complessivamente nel caso d'imprese associate o consorziate.
Art. 19
(Sostituzione dell'articolo 39 della legge regionale 46/1986in materia di collaudazione di opere e forniture)
1.
In attesa della normativa di recepimento organico dei principi desumibili dalle disposizioni contenute nella
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, l'
articolo 39 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, è sostituito dal seguente:
<<Art. 39
(Collaudazione di opere e forniture)
1. Per i lavori d'importo contrattuale non eccedente 1.500.000 di ECU, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.
2. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione.
4. Per i contratti di fornitura il certificato di collaudo può essere sostituito da quello di regolare esecuzione senza limite d'importo.>>.
Art. 20
(Modifica all'articolo 44 della legge regionale 13/1998inmateria di esclusione di offerte anomale)
1.
All'
articolo 44 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. In attesa della normativa di recepimento organico dei principi desumibili dalle disposizioni contenute nella
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, per gli appalti dei lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria e con numero di offerte valide non inferiore a cinque, sono escluse le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso.>>.
Art. 21
(Integrazione dell'articolo 2 della legge regionale 20/1999in materia di finanziamenti di opere pubbliche o di pubblicautilità)
1.
All'
articolo 2 della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti commi:
<<5 bis. I contributi per la realizzazione delle opere pubbliche o di pubblica utilità interessate alle procedure della presente legge sono concessi sulla base della domanda corredata della documentazione individuata per la presentazione della proposta di cui all'articolo 5.
5 ter. L'erogazione dei contributi avverrà successivamente alla aggiudicazione della relativa gara su presentazione della documentazione attestante l'importo delle risorse pubbliche impiegate.>>.
Art. 22
(Trasferimenti agli Enti locali in materia di adeguamentodegli impianti degli edifici scolastici e degli impiantinatatori)
Sezione II
Disposizioni in materia urbanistica
Art. 23
(Modifica dell'articolo 38 della legge regionale 52/1991inmateria di decadenza dei vincoli urbanistici e competenzeurbanistiche generali)
Art. 24
(Modifica all'articolo 52 della legge regionale 52/1991inmateria di accordi di programma di opere di interessepubblico)
Art. 25
(Modifica all'articolo 104 della legge regionale 52/1991inmateria di interventi eseguiti senza autorizzazione)
Art. 26
(Modifica all'articolo 108 della legge regionale 52/1991inmateria di accertamento di conformità)
1.
All'
articolo 108 della legge regionale 52/1991, prima del comma 9 bis, sono inseriti i seguenti commi:
<<9 bis ante. Fino all'irrogazione della sanzione amministrativa, prevista all'articolo 105, comma 1, il responsabile dell'abuso può presentare la denuncia d'aver già effettuato i lavori allegando la documentazione di cui all'articolo 80, comma 4, nonché la ricevuta del pagamento della somma di lire un milione.
9 bis ante bis. La presentazione della denuncia sospende l'avvio o la prosecuzione delle procedure previste per l'applicazione della sanzione.
9 bis ante ter. Entro sessanta giorni il Sindaco, qualora sia riscontrata l'assenza della documentazione di cui al comma 9 bis ante, applica la sanzione prevista all'articolo 105.
9 bis ante quater. Qualora l'intervento effettuato non rientri nelle fattispecie soggette a denuncia di inizio attività, ai sensi dell'articolo 77, comma 1 bis e dell'articolo 78, comma 1, lettere a) e b), trovano applicazione le sanzioni previste al Titolo VII per le opere realizzate in assenza della concessione o dell'autorizzazione edilizia o in difformità da esse.>>.
Art. 27
(Sostituzione dell'articolo 127 della legge regionale52/1991in materia di procedure per l'esecuzione di opere edi impianti pubblici)
1.
L'
articolo 127 della legge regionale 52/1991 è sostituito dal seguente:
<<Art. 127
(Accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere edi impianti pubblici)
1. Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici, l'approvazione dei progetti preliminari di lavori pubblici, anche di competenza di enti diversi, da parte del Consiglio comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo, sempre che ciò non determini modifiche al dimensionamento o alla localizzazione delle aree per specifiche tipologie di servizi alla popolazione, regolamentate con standard urbanistici minimi da norme regionali.
2. Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi, oppure sono destinate a tipologie di servizi diverse da quelle cui si riferiscono le opere medesime e che sono regolamentate con standard minimi da norme regionali, la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del progetto preliminare costituisce adozione di variante agli strumenti stessi e vengono approvate con le modalità previste dall'articolo 32 bis.
3. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, i progetti preliminari, oltre alle caratteristiche e agli elementi di cui all'
articolo 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, contengono, su base catastale, l'esatta individuazione dell'area, nonché la copertura finanziaria necessaria alla realizzazione dell'opera.
4. La procedura di cui ai commi 1 e 2 trova applicazione anche nell'ipotesi in cui il progetto non rispetti le prescrizioni attinenti a parametri edilizi e a eventuali vincoli procedimentali, ivi comprese le indicazioni perimetrali.>>.
Sezione III
Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica
Art. 28
(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 24/1999inmateria di nomina e funzionamento del Consiglio diAmministrazione delle ATER)
1.
All'articolo 9 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24, al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo le parole <<
di direzione>> sono aggiunte le parole <<
o consulenze>>;
b)
dopo le parole <<
in strutture o società pubbliche o private>> sono aggiunte le parole <<
ovvero siano stati Amministratori di Enti locali territoriali o degli ex IACP regionali ovvero siano liberi professionisti iscritti da almeno cinque anni nel rispettivo ordine di appartenenza>>.
Art. 29
(Modifica all'articolo 19 della legge regionale 24/1999inmateria di stato giuridico e trattamento economico delpersonale delle ATER)
Sezione IV
Disposizione in materia di risorse idriche
Art. 30
(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 9/1999inmateria di sospensione del rilascio di nuove concessioni perlo sfruttamento delle acque)
1.
All'
articolo 5 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. La sospensione di cui al comma 1 non interessa le domande di concessione già pervenute al protocollo regionale entro la data di entrata in vigore della presente legge.>>.
CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA, DI FINANZA E DICONTABILITÀ REGIONALE
Sezione I
Disposizioni in materia di Fondi pensione
Art. 31
(Agevolazione al funzionamento amministrativo-contabile deiFondi pensione costituiti su base territoriale regionale)
Art. 32
(Statuti dei Fondi)
1. Gli Statuti dei Fondi di cui all'articolo 31 devono garantire la possibilità di aderire ai Fondi medesimi a tutti coloro che ne facciano richiesta.
2. Gli Statuti dei Fondi devono prevedere il rispetto dei criteri di massima redditività ed economicità della gestione e di sicurezza degli investimenti.
3. Negli organi di amministrazione e di controllo devono essere garantiti il rispetto del principio della partecipazione paritetica dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, in quanto si tratti di Fondi per lavoratori dipendenti, nonché la presenza delle componenti lavorative e professionali in proporzione alle rispettive quote di partecipazione economica ai Fondi.
4. Gli interventi previsti dalla presente sezione possono essere disposti esclusivamente a favore dei Fondi i cui statuti abbiano ottenuto apposita approvazione da parte della Giunta regionale.
Art. 33
(Fondo speciale a sostegno della previdenza complementare)
1. La Regione contribuisce alla costituzione, all'avviamento ed al funzionamento dei Fondi pensione sotto il profilo amministrativo-contabile ed interviene a sostegno degli oneri a carico degli iscritti.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione è autorizzata a costituire, presso la società di cui all'
articolo 18 della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20, un Fondo speciale, del quale affida la gestione alla società stessa con contabilità separata, da impiegare per il sostegno della previdenza complementare, secondo le previsioni di cui alla presente sezione.
3.
La costituzione del Fondo di cui al comma 2 è subordinata alle seguenti prescrizioni:
a) che la sede legale della società sia stabilita nel territorio regionale;
b) che l'atto costitutivo della società riservi alla Regione la nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Collegio Sindacale.
4.
Il Fondo di cui al comma 2 è utilizzato a favore dei Fondi pensione che abbiano affidato l'amministrazione dei Fondi stessi alla società di cui al comma 2 ed è destinato:
a) all'attuazione degli interventi contributivi di sostegno degli oneri a carico degli iscritti ai Fondi pensione;
b) al finanziamento della società di cui al comma 2 per l'attività di amministrazione dei Fondi pensione;
c) allo svolgimento di ogni altra attività di sostegno ai Fondi pensione;
d) al reinvestimento delle proprie disponibilità, momentaneamente non utilizzate, in vista di futuri impieghi.
5. Ai fini del comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con la società di cui al comma 2 medesimo una convenzione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, per il conferimento del mandato e per la definizione delle modalità di funzionamento, di utilizzazione e di controllo del Fondo speciale.
Art. 34
(Interventi della Regione a favore della previdenzacomplementare)
1. Con regolamento adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa, sentita la competente Commissione consiliare, sono definiti gli interventi della Regione a sostegno degli oneri a carico degli iscritti.
Art. 35
(Norma finanziaria)
1. Per l'avvio del Fondo speciale di cui all'articolo 33 è autorizzata nell'anno 1999 la spesa di lire 300 milioni. Per gli anni successivi gli oneri per il funzionamento del Fondo speciale saranno determinati con legge finanziaria sulla base dei programmi operativi di intervento.
2. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla Rubrica n. 9 - programma 0.32.3 - spese d'investimento - categoria 2.4 - sezione XII è istituito il capitolo 1509 (2.1.243.3.12.34) con la denominazione <<Spese per l'avvio del Fondo speciale a sostegno della previdenza complementare>> e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 1999. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sul capitolo 9710 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 14 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).
Sezione II
Disposizioni in materia di società a partecipazioneregionale e di servizi finanziari
Art. 36
(Partecipazione a società per la realizzazione di progettidi sviluppo economico del territorio)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare a società di capitali, costituite o da costituire, per la realizzazione di progetti di sviluppo economico del territorio, mediante conferimento di beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile regionale.
2. Le partecipazioni di cui al comma 1 sono disposte con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
Art. 37
(Procedure di aggiudicazione e rinnovo dei contratti digestione di servizi finanziari)
1. Ove sussistano necessità d'urgenza l'Amministrazione regionale può attivare la procedura della trattativa privata per l'aggiudicazione, o per il rinnovo allo stesso prestatore, della gestione dei servizi di cui alla
lettera e) del comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, relativi in particolare all'emissione ed all'acquisto di titoli obbligazionari non aventi caratteristiche di mercato, finalizzati al reperimento di risorse per la realizzazione di programmi di sostegno o di sviluppo settoriali.
Sezione III
Disposizioni in materia di contabilità regionale
Art. 38
(Disposizioni sul sistema della Tesoreria unica per gli Entilocali della Regione. Modifica all'articolo 1 della leggeregionale 8/1997)
1.
All'
articolo 1, comma 1, della legge regionale 4 aprile 1997, n. 8, le parole <<
ai Comuni con più di 15.000 abitanti, ovvero ai Comuni con meno di 15.000 abitanti>> sono sostituite dalle parole <<
agli enti locali>>, e le parole <<
attribuite ai Comuni>> sono sostituite dalle parole <<
attribuite agli enti locali>>.>>.
Art. 39
(Restituzione di somme erogate a titolo di incentivi econtributi) l. La restituzione di somme erogate a titolo di incentivi e contributi ai Comuni, Provincie, Comunità montane e Consorzi di Enti locali soggetti alla Tesoreria unica, nonché agli Enti che svolgono le funzioni del Servizio sanitario regionale, è disposta senza l'applicazione di interessi, fatta salva, in caso di mancata restituzione delle medesime entro il termine stabilito, l'applicazione degli interessi di mora, calcolati al tasso legale ovvero al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale.
CAPO VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA
Art. 43
(Modifica all'articolo 47 della legge regionale 29/1996inmateria di finanziamento al Centro meteorologico regionale)
Art. 44
(Condizioni per investimenti nel settore lattiero-caseario)
1. Nella concessione di incentivi a favore di aziende agricole di produzione primaria per investimenti nel settore lattiero-caseario, il richiedente è tenuto a dimostrare la disponibilità di quote latte pari alla potenzialità produttiva dell'azienda, entro cinque anni dal provvedimento di impegno e concessione del contributo, pena la revoca dello stesso.
Art. 45
(Disposizioni in materia di risorse assegnate all'ERSA)
2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono utilizzate in conformità alle direttive emanate dalla Giunta regionale con apposita deliberazione.
Art. 46
(Abrogazione di norme regionali in materia di agricoltura)
3. Gli effetti di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle domande per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata conclusa l'istruttoria con l'emissione del nulla osta prevista dalla
legge regionale 45/1973.
Art. 47
(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 44/1983inmateria di bonifica)
CAPO VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO
Art. 48
(Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale 26/1967in materia di finanziamenti straordinari per opere edattrezzature rivolte ad incentivare lo sviluppo delleattività economiche nella regione)
1.
L'
articolo 14 della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, è sostituito dal seguente:
<<Art. 14
1. Ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti di cui all'articolo 9 i beneficiari devono presentare alla Direzione del commercio e turismo un programma di massima degli investimenti.
2. Detto programma deve contenere l'indicazione dei singoli interventi proposti, opportunamente deliberati dai competenti organi dei singoli enti, con i relativi preventivi sommari di spesa ed individuazione dei mezzi di finanziamento.
3. Tali programmi, come pure le loro eventuali variazioni, vengono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale la quale, contestualmente, determina l'entità dei finanziamenti nonché le modalità di erogazione.
4. I beneficiari sono tenuti ad utilizzare i finanziamenti entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di erogazione.
5. I rendiconti relativi devono essere presentati entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di scadenza del termine di utilizzazione.
6. I rendiconti stessi devono essere corredati dei progetti, debitamente approvati e dotati degli eventuali pareri di rito, relativamente alle opere comprese nei programmi di investimento.
7. In casi particolari, adeguatamente motivati, la Giunta regionale può autorizzare una proroga del termine di utilizzazione per ulteriori dodici mesi e per non più di due volte.>>.
Art. 49
(Modifica all'articolo 8 della legge regionale 8/1999inmateria di grandi strutture di vendita)
1.
All'
articolo 8 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
<<3 bis. Nel caso in cui nella Conferenza di servizi di cui al comma 3 il solo rappresentante della Regione esprima parere contrario al rilascio dell'autorizzazione, la Regione, in caso di contenzioso, è titolare dell'azione giudiziale e ne assume la rappresentanza in giudizio ed i relativi oneri.>>.
Art. 50
(Modifica all'articolo 27 della legge regionale 8/1999inmateria di attività particolari di vendita)
1.
All'
articolo 27 della legge regionale 8/1999, al comma 2, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:
<<f bis) le concessionarie e le rivendite autorizzate di autocarri, autovetture e motocicli in occasione di campagne dimostrative promosse direttamente dalle case produttrici.>>.
Art. 51
(Disciplina regionale in materia di distribuzione deicarburanti. Proroga delle concessioni riguardanti impiantiincompatibili con il territorio)
2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto dall'1 gennaio 2000.
CAPO IX
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ
Art. 54
(Realizzazione di opere pubbliche di iniziativa delleAziende sanitarie regionali)
1. In sede di definizione del programma pluriennale degli investimenti, di cui all'
articolo 14, comma 2, lettera d), della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, per il triennio 2000-2002, le Aziende sanitarie regionali debbono indicare le opere edilizie ed impiantistiche per la cui realizzazione siano stati già concessi finanziamenti regionali, non iniziate a seguito di modificazioni intervenute nelle linee di programmazione regionale e aziendale, nonché le opere cui si intendono destinare i finanziamenti predetti. La nuova destinazione si intende autorizzata per effetto dell'approvazione, da parte della Giunta regionale, del programma pluriennale consolidato di cui all'
articolo 16 della legge regionale 49/1996.
2. Entro sei mesi dall'approvazione del programma pluriennale consolidato, le Aziende sanitarie regionali debbono inviare alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali i progetti esecutivi delle opere da realizzare, regolarmente approvati, ai fini della conferma dei finanziamenti già concessi.
3. In relazione a quanto disposto dai commi 1 e 2, i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori e per la conseguente rendicontazione, fissati nei decreti di concessione dei finanziamenti regionali, sono revocati.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e al Policlinico universitario di Udine nel rispetto delle vigenti procedure concernenti la programmazione degli investimenti dei predetti Enti e le verifiche di competenza della Regione.