CAPO I
        
       Consorzi per lo sviluppo industriale
        
        
        
          Art.   1
          
       (Finalità)
          
          
          
            1.   La  Regione Friuli-Venezia Giulia con la  presente legge  disciplina l'ordinamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale,  aventi natura di enti pubblici  economici,  in riferimento  agli  ambiti degli agglomerati  industriali  di interesse   regionale   individuati   dagli   strumenti   di programmazione  economica  e di pianificazione  territoriale regionale,  così come definiti dagli strumenti  urbanistici comunali.
          
          
          
            2.   I Consorzi per lo sviluppo industriale, costituiti ai  sensi degli articoli 156 e seguenti del RD 3 marzo 1934, n.   383,   ed   operanti  negli  ambiti  degli  agglomerati industriali  di interesse regionale di cui al comma  1,  che alla  data del 31 marzo 1999 non siano stati trasformati  in società  per  azioni,  sono  enti  pubblici  economici   in conformità all'
articolo 36, comma 4, della legge 5  ottobre 1991, n.  317.
 
         
        
        
        
          Art.   2
          
       (Fini istituzionali)
          
          
          
            1.    I   Consorzi   promuovono,   nell'ambito   degli agglomerati   industriali  di  competenza,   le   condizioni necessarie  per  la  creazione e lo  sviluppo  di  attività produttive   nel  settore  dell'industria.   A   tale   fine realizzano  e  gestiscono infrastrutture  per  le  attività industriali, promuovono o gestiscono servizi alle imprese.
          
          
          
            2.   I  servizi alle imprese comprendono la prestazione di  servizi  per  l'innovazione  tecnologica,  gestionale  e organizzativa alle imprese industriali e di servizi.
          
          
          
            3.  In particolare, i Consorzi provvedono:
a)   all'acquisizione ovvero all'espropriazione e  alla progettazione   di   aree   attrezzate   per    insediamenti produttivi,   ivi   compresa   l'azione   promozionale   per l'insediamento di attività produttive in dette  aree,  alla progettazione  e realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, nonché all'attrezzatura degli spazi pubblici destinati ad attività collettive;
b)   alla  vendita e alla concessione alle  imprese  di lotti in aree attrezzate;
c)   alla costruzione in aree attrezzate di fabbricati, impianti,   laboratori   per   attività   industriali    ed artigianali, depositi e magazzini;
d)   alla  vendita  e alla locazione  alle  imprese  di fabbricati e di impianti in aree attrezzate;
e)   alla  costruzione e alla gestione di  impianti  di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi, di stoccaggio di rifiuti speciali tossici e nocivi, nonché  al trasporto dei medesimi;
f)   al    recupero    degli    immobili    industriali preesistenti per la loro destinazione a fini produttivi;
g)   all'esercizio  e  alla  gestione  di  impianti  di produzione combinata e di distribuzione di energia elettrica e di calore in regime di autoproduzione.
 
          
          
          
            4.   I  Consorzi possono altresì promuovere, anche  al di  fuori  dell'ambito  di  competenza,  la  prestazione  di servizi riguardanti:
a)   la  ricerca  tecnologica,  la  progettazione,  la sperimentazione,   l'acquisizione   di   conoscenze   e   la prestazione  di  assistenza  tecnica,  organizzativa  e   di mercato   connessa   al   progresso   ed   al   rinnovamento tecnologico,  nonché  la  consulenza  ed  assistenza   alla diversificazione di idonee gamme di prodotti  e  delle  loro prospettive di mercato;
b)   la  consulenza e l'assistenza per  la  nascita  di nuove attività imprenditoriali.
 
          
          
          
            5.   Per  il  raggiungimento dei fini istituzionali  di cui   ai  commi  3  e  4  i  Consorzi  possono  operare  sia direttamente  sia  collaborando con altri soggetti  pubblici e/o  privati nonché mediante convenzioni con i soggetti  di cui  all'
articolo 36, comma 5, della legge 317/1991,  ovvero promuovendo o partecipando a società di capitali.
 
          
          
          
            6.   I  Consorzi provvedono, con apposito disciplinare, a  regolamentare  le  modalità di  concorso  delle  singole imprese insediate nelle aree stesse alle spese di gestione e manutenzione ordinaria delle opere di infrastruttura e degli impianti realizzati dai medesimi Consorzi.
         
        
        
        
          Art.   3
          
       (Piani territoriali infraregionali)
          
          
          
            1.   Ai Consorzi, fintantoché conservano la natura  di enti  pubblici economici, e all'Ente per la Zona Industriale di    Trieste   (EZIT),   sono   attribuite   funzioni    di pianificazione  territoriale per il perseguimento  dei  fini istituzionali limitatamente agli ambiti di cui  all'articolo 1, comma 1.
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
            5.   Gli  strumenti di cui al comma 2  sono  approvati, previo parere del Comitato tecnico regionale, sezione I, con decreto  del  Presidente  della  Giunta  regionale,   previa deliberazione della Giunta stessa.
          
          
          
            6.   Con il provvedimento di approvazione sono indicati gli   immobili   nei   riguardi   dei   quali   si   procede all'espropriazione per il conseguimento degli  obiettivi  di piano.
          
          
          
            7.    L'avviso  per  estratto  del  provvedimento   di approvazione  è  pubblicato nel Bollettino Ufficiale  della Regione.
          
          
          
            8.   Il piano può essere variato con il rispetto delle procedure  seguite  per la sua formazione,  sentiti  i  soli Comuni  il  cui  territorio  è interessato  dalla  variante medesima.
         
        
        
        
          Art.   4
          
       (Effetti dell'approvazione dei progetti)
          
          
          
            1.   L'approvazione dei progetti esecutivi delle  opere di   competenza  dei  Consorzi  e  dell'EZIT   comporta   la dichiarazione   di  pubblica  utilità  e  di   urgenza   ed indifferibilità di tutte le opere, impianti ed  edifici  in essi   previsti  e  legittima  l'espropriazione  delle  aree considerate,  nonché  la  loro  occupazione  temporanea   e d'urgenza.
          
          
          
            2.   Alle espropriazioni di cui al comma 1 si applicano le   norme  procedurali  previste  dalla  vigente  normativa regionale  in  materia  di opere pubbliche  o  di  interesse pubblico.
         
        
        
        
          Art.   5
          
       (Facoltà di riacquisto)
          
          
          
            1.   I  Consorzi  hanno la facoltà di riacquistare  la proprietà delle aree cedute, avvalendosi delle modalità di cui  al  comma  3,  nell'ipotesi in cui il  cessionario  non realizzi  lo stabilimento nel termine di cinque  anni  dalla cessione.
          
          
          
            2.    I   Consorzi  hanno  altresì  la  facoltà   di riacquistare,  unitamente  alle  aree  cedute,   anche   gli stabilimenti ivi realizzati, avvalendosi delle modalità  di cui  al comma 3, nell'ipotesi in cui sia cessata da più  di tre anni l'attività ivi prevista.
          
          
          
            3.   Nell'ipotesi dell'esercizio delle facoltà di  cui al  presente  articolo i Consorzi dovranno corrispondere  al cessionario  l'importo attualizzato del valore al  quale  le aree  sono  state  alienate  e,  per  quanto  riguarda   gli stabilimenti, il valore di quest'ultimi come determinato  da un perito nominato dal Consorzio. Il valore da corrispondere per  il  riacquisto  delle  aree  è  decurtato  del  valore attualizzato  derivante dalla eventuale  differenza  tra  il prezzo  a  cui  l'area è stata ceduta e il  suo  valore  di mercato al momento dell'alienazione. Il prezzo di riacquisto di  aree  e stabilimenti è in ogni caso ridotto del  valore attualizzato   delle  eventuali  contribuzioni   finanziarie regionali ricevute dal cessionario per l'acquisto del  suolo o l'edificazione dello stabilimento.
          
          
          
            4.   Le  facoltà  di cui al presente articolo  possono essere   esercitate   anche   in   presenza   di   procedure concorsuali.
         
        
        
        
          Art.   6
          
       (Statuto)
          
          
          
            1.    Lo   statuto  disciplina  l'ordinamento   e   il funzionamento dei Consorzi.
          
          
          
            2.   Lo  statuto e gli atti modificativi ed integrativi dello   stesso   sono   inviati  alla  Direzione   regionale dell'industria entro quindici giorni dalla loro  adozione  e sono  sottoposti  all'approvazione  della  Giunta  regionale entro i successivi trenta giorni.
          
          
          
            3.   In  caso  di  mancata  approvazione,  i  Consorzi provvedono  ad adeguare lo statuto adottato alle indicazioni della  Giunta regionale entro il termine di sessanta  giorni dal ricevimento della deliberazione giuntale.
          
          
          
            4.   Ai  fini  della trasformazione  in  enti  pubblici economici  dei Consorzi di cui all'articolo 1, comma  2,  le assemblee consortili provvedono ad adeguare lo statuto  alle disposizioni della presente legge.
          
          
          
            5.   In  sede di prima attuazione della presente legge, i  nuovi  statuti  sono  inviati  alla  Direzione  regionale dell'industria  entro settantacinque giorni dall'entrata  in vigore    della    presente   legge   e   sono    sottoposti all'approvazione della Giunta regionale entro  i  successivi sessanta giorni.
          
          
          
            6.  Per l'accesso ai benefici della presente legge,  ai Consorzi  per lo sviluppo industriale in forma  di  società per   azioni   si  applicano  le  disposizioni   dei   commi precedenti, in quanto compatibili.
          
          
          
            7.   In caso di mancata ottemperanza all'obbligo di cui al  comma 4, previa diffida e fissazione di un nuovo termine per l'adempimento non superiore a trenta giorni, l'Assessore regionale  all'industria nomina un Commissario che  provvede alla modificazione dello statuto entro il termine perentorio stabilito nell'atto di nomina.
         
        
        
        
          Art.   7
          
       (Organi dei Consorzi)
          
          
          
            1.  Gli organi dei Consorzi sono:
a)  il Presidente;
b)  il Consiglio di amministrazione;
c)  l'Assemblea consortile;
d)  il Collegio dei revisori dei conti.
 
         
        
        
        
          Art.   8
          
       (Presidente)
          
          
          
            1.   Il  Presidente  ha  la rappresentanza  legale  del Consorzio, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio  di amministrazione    e   ne   dirige   i   lavori.    Provvede all'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione e dirige l'attività del Consorzio.
          
          
          
            2.   Il  Presidente, in caso di assenza, impedimento  o vacanza,  è sostituito dal Vicepresidente. Lo statuto  può prevedere la facoltà del Presidente di delegare determinati poteri  inerenti alla rappresentanza legale del Consorzio  a consiglieri di amministrazione.
          
          
          
            3.   Il  Presidente  e il Vicepresidente  sono  nominati dall'Assemblea consortile tra i componenti del Consiglio  di amministrazione.
         
        
        
        
          Art.   9
          
       (Consiglio di amministrazione)
          
          
          
            1.    Il  Consiglio  di  amministrazione  è  nominato dall'Assemblea  consortile ed è composto da  un  numero  di consiglieri  da cinque a sette, di cui almeno uno  riservato agli  insediati a condizione che abbiano sottoscritto almeno una  quota  del  fondo di dotazione, scelti tra  persone  di comprovata  esperienza amministrativa o  imprenditoriale,  o professionale; tecnica od economica nel settore  industriale o  di  particolare  capacità  nell'organizzazione  e  nella gestione di aziende, enti e società.
          
          
          
            2.  Il rappresentante designato dal comitato delle imprese insediate,  eventualmente costituito, è membro  di  diritto del Consiglio di amministrazione.
          
          
          
            3.   Lo  statuto può prevedere ulteriori  ripartizioni dei  componenti  il  Consiglio  di  amministrazione  tra   i soggetti  pubblici e privati partecipanti  al  Consorzio  al fine di assicurare la gestione del Consorzio secondo criteri imprenditoriali   in   conformità   alle   esigenze   degli insediati.
          
          
          
            4.   I  nominativi  dei  componenti  del  Consiglio  di amministrazione,  con  l'indicazione del  Presidente  e  del Vicepresidente,  sono  comunicati  alla  Giunta   regionale, tramite  la Direzione regionale dell'industria, entro  venti giorni dalla data di nomina.
          
          
          
            5.   Il  Consiglio di amministrazione è preposto  alla gestione  del  Consorzio ed esercita tutte le  funzioni  non attribuite espressamente dallo statuto agli altri organi.
         
        
        
        
          Art.  10
          
       (Assemblea consortile)
          
          
          
            1.     L'Assemblea   consortile   è   composta   dai rappresentanti dei soggetti pubblici e privati  partecipanti al Consorzio.
          
          
          
            2.   Ogni soggetto partecipante al Consorzio deve essere rappresentato in Assemblea da un solo componente.
          
          
          
            3.    A  ciascun  soggetto  spetta  un  numero  di  voti proporzionale  al valore della rispettiva quota,  secondo  i criteri determinati dallo statuto.
          
          
          
            4.  L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di  tanti consorziati che rappresentino almeno la metà  del fondo  di  dotazione. Essa delibera a maggioranza  assoluta, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata.
          
          
          
            5.   L'Assemblea  svolge, in particolare,  le  seguenti attività:
a)   adotta  lo  statuto e gli atti modificativi  dello stesso;
b)   delibera sulle materie previste dall'articolo 2364 del Codice civile;
c)   approva i seguenti atti:
1)  il   programma   triennale  di  attività  e  di promozione industriale;
2)  il  piano  annuale   economico   e   finanziario attuativo   del  programma  di  attività  e  di  promozione industriale;
3)  gli atti di partecipazione a società;
4)  le variazioni del fondo di dotazione.
 
         
        
        
        
          Art.  11
          
       (Collegio dei revisori dei conti)
          
          
          
            1.   Il  Collegio dei revisori dei conti dei  Consorzi, nominato  dall'Assemblea  consortile,  è  composto  di  tre membri  effettivi e due supplenti. I componenti del Collegio sono  scelti  tra  gli  iscritti nel registro  dei  revisori contabili di cui al 
decreto legislativo 27 gennaio 1992,  n. 88.
 
          
          
          
            2.   I  revisori dei conti partecipano di diritto  alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea.
          
          
          
            3.   Il Collegio dei revisori dei conti invia una volta all'anno   alla  Giunta  regionale,  tramite  la   Direzione regionale dell'industria, una relazione sulle risultanze del controllo  amministrativo e contabile effettuato sugli  atti dei Consorzi.
          
          
          
            4.  Al Collegio dei revisori dei conti si applicano  le disposizioni di cui agli articoli 2399 e seguenti del 
Codice civile.
 
         
        
        
        
          Art.  12
          
       (Fondo di dotazione)
          
          
          
            1.   Il  fondo di dotazione dei Consorzi è  costituito dalle quote dei partecipanti conferite al momento della loro costituzione   e  da  quelle  dei  soggetti  successivamente ammessi,  aumentato degli utili e diminuito delle  eventuali perdite derivanti dalla loro attività.
         
        
        
        
        
        
        
          Art.  14
          
       (Vigilanza)
          
          
          
            1.   I  Consorzi  sono sottoposti alla vigilanza  della Giunta    regionale,   tramite   la   Direzione    regionale dell'industria, la quale approva i seguenti atti:
a)   il   programma   triennale  di  attività   e   di promozione industriale;
b)   il  piano  economico e finanziario, contenente  il programma di attività e di promozione industriale  relativo all'esercizio successivo.
 
          
          
          
            2.   Gli  atti di cui al comma 1, corredati dell'ultimo bilancio  approvato,  sono inviati,  entro  quindici  giorni dalla  data  della  loro adozione, alla Direzione  regionale dell'industria,  per essere sottoposti, entro  i  successivi trenta giorni, all'approvazione della Giunta regionale.  Per l'esame  dei  documenti  contabili, la  Direzione  regionale dell'industria si avvale della Ragioneria generale.
          
          
          
            3.   In  caso  di mancata approvazione  i  Consorzi  si adeguano  alle indicazioni della Giunta regionale  entro  il termine di trenta giorni dal ricevimento della deliberazione giuntale.
          
          
          
            4.   La  Giunta regionale può richiedere, in qualsiasi momento, l'invio di qualunque atto adottato dai Consorzi, ai fini dello svolgimento della vigilanza di cui al comma 1.
          
          
          
            5.    La   Giunta  regionale,  in  caso  di  gravi   e persistenti   irregolarità   di   gestione,    ovvero    di impossibilità  degli  organi  di  funzionare,  su  proposta dell'Assessore   regionale   all'industria,   delibera    lo scioglimento degli organi medesimi e provvede alla nomina di un  Commissario, che si sostituisce, con pienezza di poteri, agli  organi disciolti per il tempo strettamente  necessario alla  loro ricostituzione e comunque per un periodo di tempo non superiore ai sei mesi.
         
       
      
        CAPO II
        
       Norme contributive
        
        
        
          Art.  15
          
       (Contributi per investimenti)
          
          
          
            1.   L'Amministrazione  regionale  è  autorizzata   a concedere ai Consorzi e all'EZIT contributi annuali  per  la durata  massima  di quindici anni, destinati  a  coprire  le spese  in  conto capitale e in conto interessi  sostenute  a fronte di mutui da stipulare con istituti di credito per  la realizzazione,    il    completamento,    la    manutenzione straordinaria   o   il   potenziamento   di   infrastrutture industriali  e di servizi nelle zone medesime, ivi  compreso l'eventuale costo delle aree sulle quali le opere insistono.
          
          
          
            2.   La  Giunta  regionale, su proposta  dell'Assessore regionale   alle   finanze,  determina  preventivamente   le condizioni relative ai mutui da stipulare.
          
          
          
            3.   Le  domande  di concessione dei contributi  devono essere  presentate  alla Direzione regionale  dell'industria entro il mese di gennaio di ogni anno.
          
          
          
            4.   L'accoglimento  delle domande avviene  sulla  base dei seguenti criteri di priorità:
a)   contributi per opere di infrastrutture tecniche  e servizi  dettati  dalla particolare urgenza di  fronteggiare specifiche esigenze di tutela della salute pubblica e  della pubblica incolumità;
b)   contributi per opere in costruzione, relativamente a:
1)   completamento funzionale di opere in corso  di costruzione;
2)   potenziamento di opere già  realizzate  o  in corso di realizzazione;
c)   contributi  per nuove opere per  la  realizzazione delle quali sia prevista la compartecipazione alla spesa del soggetto richiedente o di altro soggetto pubblico o privato.
 
          
          
          
            5.   A  parità dei requisiti di cui al comma  4  viene data  priorità alle domande per le opere per  le  quali  è stato  già  predisposto il relativo progetto esecutivo;  in caso  di  ulteriore parità viene data priorità ai progetti che  prevedono  il  minor intervento  finanziario  a  carico dell'Amministrazione regionale.
          
          
          
          
          
          
            7.   I  contributi possono essere direttamente versati, su richiesta dei Consorzi interessati ed in alternativa alle fideiussioni di cui all'articolo 16, agli istituti mutuanti.
         
        
        
        
          Art.  16
          
       (Fideiussioni)
          
          
          
            1.   L'Amministrazione  regionale  è  autorizzata   a prestare   fideiussioni  a  garanzia  dei   mutui   di   cui all'articolo 15.
          
          
          
            2.   Le  domande  di concessione delle fideiussioni  di cui  al  comma  1,  specificamente motivate  in  riferimento all'impossibilità di produrre proprie garanzie a  copertura dei   mutui   richiesti,  sono  presentate  alla   Direzione regionale  dell'industria, corredate dell'atto  di  adesione dell'istituto mutuante.
          
          
          
            3.   La concessione delle fideiussioni di cui al  comma 1  è disposta con deliberazione della Giunta regionale,  su proposta dell'Assessore regionale all'industria, di concerto con l'Assessore regionale alle finanze.
         
        
        
        
          Art.  17
          
       (Contributi per il funzionamento)
          
          
          
            1.   In via transitoria, in riferimento agli anni 1999, 2000  e  2001, l'Amministrazione regionale è autorizzata  a concedere ai Consorzi e all'EZIT contributi straordinari per il funzionamento.
          
          
          
            2.   Le  domande  di  contributo sono  presentate  alla Direzione  regionale dell'industria entro il mese di  aprile di  ogni  anno, corredate del bilancio dell'anno  precedente alla domanda.
          
          
          
            3.   Lo stanziamento di bilancio è ripartito per  l'80 per  cento in parti uguali tra i soggetti richiedenti e  per la restante parte in proporzione alle spese sostenute per il personale  nell'anno  precedente a quello  di  presentazione della domanda di contributo.
          
          
          
            4.   Nel  caso  di fusione di due o più  Consorzi,  la parte  di contributo ripartita in parti uguali spettante  al nuovo  Ente viene raddoppiata e moltiplicata per  il  numero dei  Consorzi in fusione; per la parte rimanente,  il  nuovo Ente concorrerà per il primo anno in proporzione alle spese sostenute per il personale nell'anno precedente da parte dei Consorzi che si sono fusi e successivamente per il personale suo proprio.
         
       
      
        CAPO III
        
       Norme transitorie, finali e finanziarie
        
        
        
          Art.  18
          
       (Funzioni amministrative regionali)
          
          
          
            1.   Le  funzioni amministrative svolte ai sensi  della 
legge   regionale  12  settembre  1991,  n.  49,  da  organi dell'Amministrazione regionale in materia  di  controllo  di atti dei Consorzi per lo sviluppo industriale, costituiti ai sensi degli articoli 156 e seguenti del RD 383/1934, cessano a  partire  dal  giorno di entrata in vigore della  presente legge.
 
          
          
          
            2.   Il  controllo degli atti adottati  precedentemente alla  data di entrata in vigore della presente legge, e già trasmessi all'organo regionale di controllo, avviene secondo la  disciplina  della 
legge regionale 49/1991  e  successive modificazioni e integrazioni.
 
         
        
        
        
          Art.  19
          
       (Norma di prima applicazione)
          
          
          
            1.   In  fase  di  prima  applicazione  della  presente legge, le domande per la concessione dei contributi previsti dagli  articoli 15 e 17 sono presentate entro trenta  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
         
        
        
        
          Art.  20
          
       (Inizio della gestione)
          
          
          
            1.   La  gestione contabile e finanziaria dei  Consorzi secondo le modalità previste dalla presente legge ha inizio l'1 gennaio 2000.
         
        
        
        
          Art.  21
          
          
          
          
          Note:
          
          
          
            1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996. 
 
         
        
        
        
          Art.  22
          
       (Abrogazioni)
          
          
          
            1.    Sono   abrogate,  in  particolare,  le  seguenti disposizioni:
a)   la legge regionale 11 novembre 1965, n.  24;
b)   la legge regionale 19 agosto 1969, n.  31;
c)   la legge regionale 19 agosto 1969, n.  34;
d)   il Capo III della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63;
e)   il Capo V della legge regionale 3 giugno 1978,  n. 47;
f)   i  commi  1  e  2  dell'articolo  47  della  legge regionale 9 marzo 1988, n.  10;
g)   gli  articoli  5  e  7  della  legge  regionale  5 settembre 1995, n.  36.
 
          
          
          
            2.   L'Amministrazione  regionale  è  autorizzata   a concedere  ai Consorzi i contributi previsti dalla normativa di  cui  al comma 1, relativamente agli interventi assentiti precedentemente  alla  data  di  entrata  in  vigore   della presente legge.
         
        
        
        
          Art.  23
          
       (Norma finanziaria)
          
          
          
            1.   Per le finalità previste dall'articolo 15,  comma 1, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 1.000  milioni annui a decorrere dall'anno 1999 con  l'onere di  lire  2.000 milioni relativo alle annualità autorizzate per  gli  anni  1999  e  2000  a carico  del  capitolo  7417 (2.1.238.4.10.28)  che si istituisce, a decorrere  dall'anno 1999,  nello  stato di previsione della spesa  del  bilancio pluriennale  per gli anni 1998-2000 - alla  Rubrica  n.  28- programma  3.2.3. - spese d'investimento - Categoria  2.3  - Sezione  X - con la denominazione "Contributi annui costanti ai  Consorzi per lo sviluppo industriale e all'Ente  per  la Zona  Industriale di Trieste (EZIT) a copertura degli  oneri di ammortamento dei mutui stipulati per la realizzazione, il completamento   o   il   potenziamento   di   infrastrutture industriali e di servizi nelle zone medesime" e con  l'onere relativo  alle  annualità dal 2001 al  2013  a  carico  dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
          
          
          
            2.   Gli  eventuali  oneri derivanti dalla  concessione delle  garanzie previste dall'articolo 16 , comma  1,  fanno carico  al  capitolo  1212 dello stato di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000.
          
          
          
            3.   Per le finalità previste dall'articolo 17,  comma 1,  è  autorizzata la spesa ripartita di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001 con l'onere di lire 2.000  milioni relativo alle quote autorizzate per gli  anni 1999 e 2000 a carico del capitolo 7394 (2.1.156.2.10.28) che si  istituisce, a decorrere dall'anno 1999, nello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000  - alla Rubrica n.  28 - programma 3.2.3. -  spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X - con la denominazione "Contributi  straordinari per il funzionamento dei  Consorzi di  sviluppo industriale e dell'Ente per la Zona Industriale di  Trieste  (EZIT)"  e  con  l'onere  relativo  alla  quota autorizzata  per  l'anno  2001 a carico  del  corrispondente capitolo di bilancio per l'anno medesimo.
          
          
          
            4.   All'onere  complessivo  di  lire  4.000  milioni, suddiviso  in  ragione  di lire 2.000 milioni  per  ciascuno degli  anni  1999 e 2000, derivante dalle autorizzazioni  di spesa   di  cui  ai  commi  1  e  3,  si  provvede  mediante prelevamento  di  pari importo dall'apposito  fondo  globale iscritto  sul capitolo 8920 dello stato di previsione  della spesa  del  bilancio  pluriennale  per  gli  anni  1998-2000 (partita  n.  664  dell'elenco  n.  7  allegato  ai  bilanci predetti).
         
        
        
        
          Art.  24
          
       (Entrata in vigore)
          
          
          
            1.   La  presente legge entra in vigore il giorno  della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.