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Indice:
L.R. n. 19/1999
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Leggi regionali
Legge regionale
5 luglio 1999
, n.
19
Regolarizzazione della occupazione di alloggi di edilizia sovvenzionata, modifiche alle leggi regionali 75/1982 e 13/1998, in materia di edilizia residenziale pubblica, alla legge regionale 3/1998, in materia di alloggi di proprietà regionale, alla legge regionale 52/1991, in materia di urbanistica, nonché norme in materia di personale degli Istituti autonomi case popolari.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Testo annotato
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 07/07/1999, N. 0027
Data di entrata in vigore:
22/07/1999
Materia:
420.02
-
Edilizia residenziale e pubblica
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 1
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 2
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 3
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 4
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 5
(Modifica all'
articolo 21 della legge regionale 3/1998
, in
materia di alloggi di proprietà regionale destinati a
particolari categorie)
1.
All'
articolo 21, comma 5, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3
, come modificato dall'
articolo 65, comma 9, della legge regionale 9/1999
, le parole << dalla data di entrata in vigore della presente legge >> sono sostituite dalle parole << dalla data di entrata in vigore della
legge regionale 20 aprile 1999, n. 9
>>.
Art. 6
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 7
(Personale degli Istituti autonomi per le case popolari)
1.
In attesa dell'attuazione del processo di riforma degli Istituti autonomi per le case popolari della regione Friuli-Venezia Giulia, al personale dipendente dai medesimi continuano ad applicarsi, fino al 31 dicembre 1999, senza soluzione di continuità, i contratti collettivi del comparto Regioni - Autonomie locali già applicati per il quadriennio 1994-1997.
2.
Al personale di cui al comma 1 sono attribuiti acconti sui futuri miglioramenti contrattuali derivanti dal nuovo assetto degli Istituti, nella stessa misura e con le medesime decorrenze di quelli stabiliti dalla contrattazione collettiva per il personale degli Enti locali della Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'
articolo 128, comma 6, della legge regionale 13/1998
.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative