LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 maggio 1999, n. 12

Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. Modifiche alle leggi regionali 20/1997 e 13/1998.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/05/1999
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 1
 (Sistema integrato di trasporto pubblico locale -
servizio ferroviario metropolitano regionale)
1. In attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20, come modificato dall'articolo 21, comma 1, della legge regionale 13/1998, l'Amministrazione regionale, ad integrazione del Piano regionale per il trasporto pubblico locale, è autorizzata a dotarsi di studi e progetti per la realizzazione di sistemi integrati di trasporto pubblico locale anche attraverso un servizio ferroviario metropolitano regionale.
2. Per la realizzazione del servizio ferroviario metropolitano regionale l'Amministrazione regionale può contribuire:
a) alla progettazione di studi di fattibilità del servizio stesso, con particolare riguardo a studi relativi all'integrazione fra i servizi di linea previsti dal Piano regionale per il trasporto pubblico locale e all'introduzione di orari cadenzati ed integrati del servizio ferroviario;
b) alla progettazione ed esecuzione di interventi di ristrutturazione ed ammodernamento delle stazioni ferroviarie miranti a migliorare l'accesso alle stesse in termini di viabilità e mobilità, favorendone il loro utilizzo come punto di scambio intermodale sia sul versante urbano che su quello ferroviario;
c) al finanziamento dei programmi di eliminazione dei passaggi a livello;
d) al finanziamento di interventi strutturali tesi all'ammodernamento e potenziamento dell'impiantistica ferroviaria limitatamente alle tratte interessate dal servizio.

3. Per gli atti preliminari alla realizzazione del servizio ferroviario metropolitano regionale l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni, protocolli d'intesa ed accordi di programma con le Ferrovie dello Stato SpA, le Province ed i Comuni interessati.
4. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3622 (2.1.210.3.09.19) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 17 - programma 0.4.1. - spese di investimento - categoria 2.1 - Sezione IX - con la denominazione << Spese per la progettazione e la realizzazione del sistema ferroviario metropolitano regionale >> e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per l'anno 1999. Al predetto onere di lire 2.000 milioni per l'anno 1999 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 9710 del citato stato di previsione della spesa, partita n. 28 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti.
Art. 2
 (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 20/1997, in
materia di delega alle Province)
1.
All'articolo 6 della legge regionale 20/1997, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
<< 2 bis. In relazione alla necessità di adeguare l'offerta di trasporto pubblico locale alle scelte di pianificazione comunale, i Comuni capoluogo di Provincia e quelli con oltre 25.000 abitanti presentano all'Ente concedente proposte di variazione dei servizi esercitati, purché non in contrasto con il Piano di cui all'articolo 8. >>.

Art. 3
 (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 20/1997, in
materia di competenze delle Province)
1. All'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/1997, dopo le parole << unità di gestione >>, sono aggiunte le parole << , fatto salvo quanto previsto dal comma 1 bis >>.
2. All'articolo 7, comma 1, della legge regionale 20/1997, alla lettera f), come modificata dall'articolo 22 della legge regionale 13/1998, dopo le parole << associazioni di tutela e rappresentanza >> sono aggiunte le parole << giuridica nazionale >>.
3. All'articolo 7, comma 1, della legge regionale 20/1997 la lettera h) è sostituita dalla seguente: << h) al rilascio e al rinnovo della concessione per la costruzione e l'esercizio di autostazioni di competenza territoriale, fatte salve le competenze del Comune in materia edilizia, nonché allo svolgimento delle funzioni amministrative connesse; >>.
4. All'articolo 7, comma 1, della legge regionale 20/1997 la lettera n) è abrogata.
5.
All'articolo 7 della legge regionale 20/1997, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
<< 1 bis. Le procedure concorsuali e di aggiudicazione previste dall'articolo 15, comma 2, sono espletate dall'Amministrazione regionale qualora la Provincia competente sia partecipe di aziende o consorzi di trasporto pubblico locale. In tal caso, la Provincia interessata è tenuta a mettere a disposizione il personale necessario per le relative procedure. >>.

Art. 4
 (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 20/1997, in
materia di procedura per la formazione ed approvazione del
Piano regionale)
1.
All'articolo 10 della legge regionale 20/1997 il comma 5 è sostituito dal seguente:
<< 5. Il Piano regionale può essere modificato o integrato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla viabilità e trasporti, per sopravvenute ragioni di necessità o convenienza, a seguito della stipulazione di nuovi protocolli d'intesa, anche su istanza diretta dei Comuni capoluogo di Provincia e di quelli con oltre 25.000 abitanti. >>.

Art. 5
 (Modifica all'articolo 11 della legge regionale 20/1997, in
materia di piani urbani del traffico)
1.
All'articolo 11 della legge regionale 20/1997, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
<< 5 bis. La delibera comunale di approvazione del piano urbano del traffico non può divenire esecutiva prima dell'approvazione, da parte dell'Amministrazione provinciale, di cui al comma 5. >>.

Art. 6
 (Soppressione del Comitato regionale per il trasporto
pubblico locale)
2. All'articolo 10, comma 4, della legge regionale 20/1997, dopo le parole << Assessore alla viabilità e trasporti >>, sono abrogate le parole << , previo parere del Comitato regionale per il trasporto pubblico locale di cui all'articolo 12 >>.
3. All'articolo 15, comma 6, della legge regionale 20/1997 sono abrogate le parole << Previo parere del Comitato regionale, >>.
4. All'articolo 17, comma 3, della legge regionale 20/1997 le parole << ed informa il Comitato regionale delle variazioni avvenute integrando le stesse nel contratto di servizio >> sono sostituite dalle parole << , integrando il contratto di servizio con le variazioni avvenute >>.
Art. 7
 (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 20/1997,
in materia di assegnazione delle concessioni)
1. All'articolo 15 della legge regionale 20/1997, al comma 1, come modificato dall'articolo 24, comma l, della legge regionale 13/1998, le parole << dall'1 gennaio 1999 >> sono sostituite dalle parole << dall'1 gennaio 2000 >>.
2.
All'articolo 15 della legge regionale 20/1997 il comma 2, come modificato dall'articolo 24, comma 2, della legge regionale 13/1998, è sostituito dal seguente:
<< 2. La concessione è affidata a seguito di procedure concorsuali di gara pubblica, espletate in base alle previsioni del Piano regionale ed in conformità alla direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, attuata dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158. La procedura di aggiudicazione avviene come previsto dall'articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 158/1995. Ad uno stesso soggetto non può essere affidata la concessione di più di una delle unità di gestione individuate dal Piano regionale. >>.

3. All'articolo 15, comma 3, della legge regionale 20/1997, come modificato dall'articolo 24, comma 3, della legge regionale 13/1998, alla lettera h), dopo le parole << la possibilità di affidamento a terzi >>, sono aggiunte le parole << , entro il limite del 20 per cento, >>.
4. All'articolo 15, comma 3, della legge regionale 20/1997, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente: << h bis) la possibilità da parte del concessionario, previa autorizzazione della Provincia, di affidare a terzi alcuni servizi aggiuntivi di cui al comma 6, purché questi siano stati preventivamente individuati e con il limite massimo del 20 per cento; il subappalto è condizionato al mantenimento degli standard di qualità resi all'utenza; >>.
5.
All'articolo 15 della legge regionale 20/1997, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
<< 6 bis. I Comuni possono stipulare contratti di servizio direttamente con il concessionario dell'unità di gestione, al fine di attivare servizi aggiuntivi coerenti con le finalità del Piano regionale, la cui spesa ricade a totale carico dei Comuni stessi, previo nulla osta della Provincia competente, tendente a dichiarare la non interferenza con gli obiettivi economici e tecnici del Piano. >>.

6.
All'articolo 15 della legge regionale 20/1997, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
<< 7 bis. Sono espressamente autorizzate a partecipare alle gare per l'affidamento delle concessioni le aziende speciali, i consorzi e le società consortili, le società per azioni a partecipazione pubblica, nonché tutte le altre forme societarie previste dalla legge. Le aziende ed i consorzi, nonché le associazioni temporanee di impresa, nel caso di assegnazione di un'unità di gestione, devono trasformarsi in società per azioni entro il 30 giugno 2000. >>.

Art. 8
 (Modifica all'articolo 16 della legge regionale 20/1997,
in materia di assegnazione dei fondi regionali)
1.
All'articolo 16 della legge regionale 20/1997, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
<< 3 bis. L'eventuale ribasso di gara può essere utilizzato dall'Amministrazione regionale per fornire eventuali servizi di emergenza. >>.

Art. 9
 (Modifica all'articolo 19 della legge regionale 20/1997, in
materia di revoca e decadenza della concessione)
1. All'articolo 19, comma 5, della legge regionale 20/1997, dopo la parola << indennizzo. >> è aggiunto il periodo << Eventuali danni causati dal provvedimento di decadenza sono a carico del concessionario. >>.
Art. 10
 (Modifica all'articolo 29 della legge regionale 20/1997, in
materia di finanziamenti per l'acquisto di nuovi scuolabus)
1. All'articolo 29, comma 2, della legge regionale 20/1997, dopo le parole << gestione delle somme erogate. >> è aggiunto il periodo << A tale fine trasmettono, entro l'esercizio successivo, alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti l'elenco dei beneficiari e dei contributi assegnati; la rendicontazione avviene entro il secondo anno successivo all'esercizio di competenza. >>.
Art. 11
 (Modifica all'articolo 30 della legge regionale 20/1997, in
materia di vigilanza e controllo)
l. All'articolo 30 della legge regionale 20/1997, il comma 2 è sostituito dal seguente:
<< 2. Nell'ambito delle rispettive competenze le Province svolgono controlli di vigilanza sulla regolarità e sicurezza dell'esercizio dei servizi pubblici di linea, secondo criteri omogenei predisposti dalla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti. >>.

Art. 12
 (Modifiche all'articolo 34 della legge regionale 20/1997,
recante norme transitorie)
1.
All'articolo 34 della legge regionale 20/1997 i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
<< 1. In caso di subentro nelle concessioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, i concessionari subentranti a seguito delle assegnazioni di cui all'articolo 15 sono tenuti a rilevare il personale necessario ed il materiale rotabile a prezzi di mercato.
2. Nella stima del materiale rotabile oggetto di rilevamento devono essere detratti eventuali contributi dell'Amministrazione regionale corrisposti al concessionario cedente tenuto conto degli ammortamenti effettuati. >>.

2.
All'articolo 34 della legge regionale 20/1997, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
<< 3 bis. In caso di subentro nelle concessioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, i concessionari subentranti a seguito delle assegnazioni di cui all'articolo 15 sono tenuti a mantenere il vincolo di destinazione d'uso dei beni strumentali e immobili finanziati a qualsiasi titolo dalla Regione. Qualora il precedente gestore non ceda la proprietà di detti beni al nuovo aggiudicatario, è tenuto a restituire alla Regione la quota parte dei contributi erogati corrispondente all'ammontare non ancora ammortizzato. In tal caso decade il vincolo di destinazione d'uso. >>.

Art. 13
 (Integrazione della legge regionale 20/1997, in materia di
prima applicazione delle procedure concorsuali e di
aggiudicazione per la concessione dei servizi di trasporto
pubblico locale)
1.
Dopo l'articolo 34 della legge regionale 20/1997 è inserito il seguente:
<< Art. 34 bis
 (Prima applicazione delle procedure concorsuali e di
aggiudicazione per la concessione dei servizi di trasporto
pubblico locale)
1. In sede di prima applicazione, le procedure concorsuali e di aggiudicazione previste dall'articolo 15, comma 2, sono espletate dall'Amministrazione regionale entro il termine del 31 dicembre 1999. A tale fine i bandi sono pubblicati entro il 30 settembre 1999.
2. L'elaborazione dei documenti di gara è svolta dall'Amministrazione regionale, sentite le Amministrazioni provinciali competenti per unità di gestione. >>.

2. Per le finalità previste dall'articolo 34 bis, comma 2, della legge regionale 20/1997, come aggiunto dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 125 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3976 (1.1.141.2.09.18) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 17 - programma 0.11.1. - spese correnti - categoria 1.4. - Sezione IX - con la denominazione << Spese per l'espletamento della prima applicazione delle procedure concorsuali e di aggiudicazione per la concessione dei servizi di trasporto pubblico locale >> e con lo stanziamento di lire 125 milioni per l'anno 1999. Al predetto onere di lire 125 milioni per l'anno 1999 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 9710 del citato stato di previsione della spesa, partita n. 99 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti.
Art. 14
 (Anticipazioni sul contributo di esercizio per l'anno 1999)
1. Nell'ambito del disposto di cui all'articolo 34, comma 4, della legge regionale 20/1997, al fine di assicurare la continuità dei servizi svolti dalle aziende di trasporto pubblico locale, anche nelle more della formulazione iniziale del programma di cui all'articolo 49, primo comma, numero 1, della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, in una o più soluzioni, anticipazioni sul contributo di esercizio per l'anno 1999, sino alla misura massima dell'80 per cento delle somme già erogate per l'anno 1998 a carico del capitolo 3978 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
Art. 15
 (Copertura delle spese inerenti il procedimento
concorsuale)
1. Alla parziale copertura delle spese inerenti il procedimento concorsuale di ciascuna unità di gestione si provvede mediante la trattenuta di una somma, a carico del concessionario, di importo pari alla cauzione provvisoria prestata. La metà di tale somma è devoluta all'Amministrazione provinciale competente per l'unità di gestione.
2. Ai sensi del combinato disposto del comma 1 e dell'articolo 34 bis della legge regionale 20/1997, come aggiunto dall'articolo 13, nello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio pluriennale per l'anno 1999, sono istituiti << per memoria >> i seguenti capitoli:
a) nello stato di previsione dell'entrata, al Titolo III - categoria 3.6 - il capitolo 1054 con la denominazione << Recupero di spese inerenti il procedimento concorsuale e di aggiudicazione previsto dall'articolo 15, comma 2, della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20 >>;
b) nello stato di previsione della spesa, alla rubrica n. 17 - programma 0.11.1 - spese correnti - categoria 1.5 - Sezione IX il capitolo 3980 (1.1.153.2.09.18) con la denominazione << Devoluzione alle Province delle somme di cui all'articolo 15, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1999, n 12 approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 24 marzo 1999 >>.

Art. 17
 (Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 13/1998,
in materia di interventi per lo studio e la realizzazione di
linee di trasporto urbano non inquinanti)
1. All'articolo 30, comma 1, della legge regionale 13/1998, dopo le parole << e per la realizzazione >> sono aggiunte le parole << in via sperimentale >>.
2.
All'articolo 30 della legge regionale 13/1998 il comma 2 è sostituito dal seguente:
<< 2. Il contributo non può superare il 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, valutata dalla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti sulla base di progetti sperimentali definiti per l'infrastruttura e per il materiale rotabile. >>.

3.
All'articolo 30 della legge regionale 13/1998, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
<< 2 bis. I beneficiari di cui al comma 1 devono presentare alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, entro due anni dalla data di concessione del contributo, apposita rendicontazione contabile e una relazione tecnico - scientifica, anche al fine di valutare la validità del sistema di trasporto proposto, con la possibilità di diffonderlo in ambito regionale. >>.