1. La Regione, tramite l'Agenzia regionale per l'impiego, nell'ambito degli adempimenti e per le finalità previste dall'
articolo 6 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, è autorizzata allo svolgimento delle operazioni di cui all'
articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dei dati sensibili attinenti a:
a) opinioni politiche, relativamente all'iscrizione ed avviamento al lavoro di cittadini extracomunitari con status di rifugiati politici;
b) adesioni a sindacati e organizzazioni a carattere sindacale, relativamente:
1) alla composizione dei conflitti di lavoro;
2) alla programmazione di azioni mirate;
3) ai contratti di formazione e lavoro;
4) alle convenzioni per l' assunzione dei dirigenti;
5) alla ricollocazione dei lavoratori a rischio;
6) all' inserimento professionale di giovani ed attività affini;
7) alla partecipazione a organismi collegiali;
c) allo stato di salute, relativamente:
1) all' iscrizione, avviamento al lavoro e tirocinio di soggetti affetti da menomazioni invalidanti;
2) interventi contributivi ad aziende per assunzioni di invalidi e, in genere, di soggetti portatori di handicap;
3) tenuta di albi di soggetti con deficit sensoriali;
4) dichiarazioni rese in ordine alla presenza nel nucleo familiare di soggetti invalidi;
d) attività di servizio sociale.