LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 novembre 1999, n. 28

Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti in materia di lavoro, cooperazione ed artigianato.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/12/1999
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
240.04 - Cooperazione
220.03 - Artigianato

CAPO I
 Norme in materia di lavoro
Art. 1
 (Dati sensibili)
1. La Regione, tramite l'Agenzia regionale per l'impiego, nell'ambito degli adempimenti e per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, è autorizzata allo svolgimento delle operazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dei dati sensibili attinenti a:
a) opinioni politiche, relativamente all'iscrizione ed avviamento al lavoro di cittadini extracomunitari con status di rifugiati politici;
b) adesioni a sindacati e organizzazioni a carattere sindacale, relativamente:
1) alla composizione dei conflitti di lavoro;
2) alla programmazione di azioni mirate;
3) ai contratti di formazione e lavoro;
4) alle convenzioni per l' assunzione dei dirigenti;
5) alla ricollocazione dei lavoratori a rischio;
6) all' inserimento professionale di giovani ed attività affini;
7) alla partecipazione a organismi collegiali;
c) allo stato di salute, relativamente:
1) all' iscrizione, avviamento al lavoro e tirocinio di soggetti affetti da menomazioni invalidanti;
2) interventi contributivi ad aziende per assunzioni di invalidi e, in genere, di soggetti portatori di handicap;
3) tenuta di albi di soggetti con deficit sensoriali;
4) dichiarazioni rese in ordine alla presenza nel nucleo familiare di soggetti invalidi;
d) attività di servizio sociale.

2. La Regione, nell'ambito degli adempimenti e per le finalità previste dalla legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7, è autorizzata allo svolgimento delle operazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 675/1996, dei dati sensibili attinenti allo stato di salute delle persone di cui all'articolo 4 della legge regionale 7/1992.
3. I limiti alla comunicazione e diffusione dei dati sensibili di cui al comma 1 sono definiti con il regolamento di cui all'articolo 6, comma 4, della legge regionale l/1998, in conformità alla legge 675/1996.
Art. 2
 (Esclusione delle offerte anormalmente basse negli appalti
pubblici dei servizi di importo inferiore a 200.000 EURO)
1. In attesa dell'approvazione di una legge regionale che disciplini in maniera completa ed organica gli appalti di servizi, il cui valore di stima sia inferiore a 200.000 euro, IVA esclusa, negli appalti pubblici dei servizi vengono escluse le offerte che presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione.
2. Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentino una percentuale di ribasso che superi di un quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolata senza tener conto dell'offerta o, in caso di parità, delle offerte che presentino il ribasso percentualmente maggiore, che, come tali, non verranno conteggiate ai fini della media stessa.
3. La procedura di esclusione di cui al comma 2 non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a tre.
Art. 3
 (Modifiche alla legge regionale 1/1998 in materia di nuove
attività imprenditoriali)
1. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 1/1998, le parole << sino a quattro mesi >> sono sostituite dalle parole << sino a otto mesi >>.
2.
Dopo il comma 4 dell' articolo 9 della legge regionale 1/1998, è aggiunto il seguente comma:
<< 4 bis. Il termine previsto dal comma 4, secondo periodo, trova applicazione per le domande di contributo presentate in data successiva al 31 dicembre 1998. >>.

CAPO II
 Norme in materia di cooperazione
Art. 4
 (Finanziaria regionale per la cooperazione)
1. Al fine di promuovere e sostenere il settore della cooperazione, l'Amministrazione regionale assegna finanziamenti al << Consorzio regionale garanzia fidi - Società cooperativa a responsabilità limitata - Finanziaria regionale per la cooperazione (FIN.RE.CO.) >>, costituito tra le cooperative iscritte al Registro regionale delle cooperative di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, e successive modificazioni, con esclusione delle cooperative iscritte alla sezione << edilizia >>.
2. Per tale finalità l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a FIN.RE.CO. mezzi finanziari che possono essere utilizzati a favore delle cooperative associate, per i seguenti tipi di intervento:
a) concessione di garanzia;
b) finanziamento agevolato ed apporto di capitale in veste di socio sovventore;
c) contributo per servizi di consulenza e di assistenza tecnica alle imprese cooperative, nonché per programmi di formazione e riqualificazione imprenditoriale.

3. L'Amministrazione regionale emana direttive e criteri per l'utilizzo dei fondi assegnati per interventi a favore delle cooperative di cui al comma 1, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla cooperazione.
4. Con la stessa deliberazione prevista al comma 3 sono emanate direttive e criteri per l'utilizzo dei fondi derivanti dai rientri dei finanziamenti erogati.
Art. 5
 (Gestione del Fondo mutualistico regionale)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a FIN.RE.CO. finanziamenti da utilizzare a favore delle cooperative iscritte al Registro regionale delle cooperative di cui alla legge regionale 79/1982 e successive modificazioni, e loro consorzi, che non aderiscono alle Associazioni regionali di cooperative di cui all'articolo 16 della stessa legge regionale 79/1982 o che aderiscono a tali Associazioni nelle ipotesi in cui le stesse non abbiano costituito i fondi mutualistici di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla cooperazione, emana direttive e criteri per l'utilizzo dei fondi di cui al comma 1, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 11 della legge 59/1992.
3. Il gettito dei fondi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 19, che affluisce al capitolo 876 dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale, istituito ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 19/1993, si interpreta come destinato alle finalità di cui ai commi 1 e 2.
Art. 6
 (Fondi mutualistici delle Associazioni)
1. Le Associazioni regionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo possono costituire i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsti dall'articolo 11 della legge 59/1992, al fine di promuovere e finanziare nuove imprese, nonché iniziative tese allo sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione tecnologica e all'incremento dell'occupazione. I fondi possono essere gestiti, senza scopo di lucro, da società per azioni o da associazioni.
2. Per le finalità del comma 1, le Associazioni regionali, qualora non posseggano la personalità giuridica, nonché le associazioni costituite per la gestione dei fondi mutualistici, devono essere riconosciute dall'Amministrazione regionale.
3. I fondi di cui al comma 1 possono essere alimentati anche da contributi erogati da enti pubblici o da privati.
4. Con regolamento, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati:
a) i criteri e le modalità per il riconoscimento delle Associazioni regionali e per l'approvazione dei relativi statuti, per l'approvazione degli statuti delle società e delle associazioni di gestione dei fondi mutualistici e per la gestione dei medesimi;
b) i criteri e le modalità per la vigilanza sulle società e associazioni costituite per la gestione dei fondi mutualistici.

Art. 7
 (Convenzione)
1. I finanziamenti di cui agli articoli 4 e 5 sono assegnati a condizione che FIN.RE.CO. stipuli con l'Amministrazione regionale una convenzione nella quale siano fissate le procedure connesse alle operazioni di finanziamento e le modalità con cui l'Ente fornisce all'Amministrazione regionale costanti flussi di informazioni in merito alla propria attività.
Art. 8
 (Interventi << de minimis >> a favore di società cooperative)
1. Gli interventi a favore delle società cooperative previsti dagli articoli 4 e 5 sono attuati secondo la regola comunitaria del << de minimis >>.
Art. 9
 (Nomina dei commissari liquidatori delle cooperative)
1. Nella procedura di liquidazione coatta amministrativa delle cooperative, i commissari liquidatori sono nominati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla cooperazione.
2. I commissari liquidatori devono essere scelti tra gli iscritti all'albo regionale dei revisori degli enti cooperativi o agli albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri, dei consulenti in materia di lavoro.
Art. 10
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 4, commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di lire 3.450 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 8798 (2.1.243.3.10.02) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 alla Rubrica n. 27 - programma 0.24.1 - spese d'investimento - Categoria 2.4 - con la denominazione << Finanziamento al Consorzio regionale di garanzia fidi - Scrl - Finanziaria regionale per la cooperazione (FIN.RE.CO) per interventi a favore delle cooperative associate, iscritte al Registro di cui alla legge regionale 79/1982 e successive modificazioni, con esclusione delle cooperative iscritte alla sezione "edilizia" >> e con lo stanziamento di lire 3.450 milioni per l'anno 1999.
2. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 926 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 8799 (2.1.243.3.10.02) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 alla Rubrica n. 27 - programma 0.24.1 - spese d'investimento - Categoria 2.4 - con la denominazione << Finanziamento al Consorzio regionale di garanzia fidi - Scrl - Finanziaria regionale per la cooperazione (FIN.RE.CO), per interventi a favore delle cooperative, iscritte al Registro di cui alla legge regionale 79/1982, e loro consorzi, che non aderiscano alle associazioni regionali di cui all'articolo 16 della legge regionale 79/1982 o che aderiscano ad associazioni che non abbiano costituito i fondi mutualistici di cui all'articolo 11 della legge 59/1992 >> e con lo stanziamento di lire 926 milioni per l'anno 1999.
3. All'onere di lire 3.450 milioni per l'anno 1999, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, si provvede mediante storno di pari importo dallo stanziamento del capitolo 8790 del precitato stato di previsione della spesa.
4. All'onere di lire 926 milioni per l'anno 1999, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 2, si provvede:
a) per lire 726 milioni mediante prelevamento dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 9710 del citato stato di previsione della spesa (partita n. 706 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti), corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1998 e trasferita ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze 20 gennaio 1999, n. 6;
b) per lire 200 milioni mediante prelevamento dal fondo globale iscritto sul capitolo 9710 del citato stato di previsione della spesa (partita n. 99 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).

Art. 11
 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22;
b) la legge regionale 8 agosto 1986, n. 32;
c) l'articolo 2 della legge regionale 19 novembre 1990, n. 51;
d) l'articolo 16 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 19;
e) l'articolo 2 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10;
f) i commi 12, 14, 17, 18, 20, e 21 dell'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;
g) l'articolo 42 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9.

CAPO III
 Norme in materia di artigianato
Art. 12
 (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 17/1972
concernente la definizione dell'impresa artigiana)
1.
L'articolo 3 della legge regionale 10 aprile 1972, n. 17, è sostituito dal seguente:
<< Art. 3
 
1. È considerata artigiana l'impresa costituita in forma cooperativa o in altra forma societaria, escluse le società per azioni, a responsabilità limitata o in accomandita per azioni, purché la maggioranza dei soci, o per lo meno uno nell'ipotesi di due soci, partecipi al lavoro e, nell'impresa, il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.
2. È altresì considerata artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui all'articolo 2, e con gli scopi di cui all'articolo 1:
a) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio, sempreché il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 1 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;
b) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, sempreché ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 1 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice.

3. Nel caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità della società di cui al comma 2, l'impresa mantiene la qualifica di artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 2.
4. Le limitazioni numeriche stabilite dall'articolo 2 si applicano alle imprese previste dai commi 1 e 2 del presente articolo, computandosi i soci che partecipano al lavoro in luogo dei dipendenti, con esclusione dal computo del rappresentante legale della società. >>.

Art. 13
 (Modifiche alla legge regionale 6/1970 in materia di
Commissioni provinciali per l'artigianato, e modifica
all'articolo 123 della legge regionale 47/1993 in materia di
sanzioni)
1.
All'articolo 6 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 22/1992, i commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
<< 1. La Commissione provinciale per l'artigianato all'inizio di ciascun anno predispone un piano annuale di revisione a campione delle imprese iscritte all'Albo provinciale delle imprese artigiane, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti artigianali in capo alle imprese medesime.
2. Per l'effettuazione delle revisioni delle imprese iscritte all'Albo provinciale delle imprese artigiane, la Commissione provinciale per l'artigianato può avvalersi di personale addetto al proprio ufficio di segreteria. >>.

2. All'articolo 10 della legge regionale 6/1970, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 22/1992, al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: << a) nove imprenditori artigiani designati dalle Organizzazioni degli artigiani maggiormente rappresentative a livello regionale e firmatarie di contratti nazionali di lavoro; >>.
3.
All'articolo 10 della legge regionale 6/1970, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 22/1992, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
<< 3 bis. La designazione dei soggetti indicati al comma 2, lettere a) e c), è comunicata entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il Presidente della Giunta regionale può provvedere ugualmente alla nomina in base alle designazioni pervenute e la Commissione è validamente costituita quando risulti composta da almeno la metà più uno dei componenti assegnati. >>.

4. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 10 quater della legge regionale 6/1970, come introdotto dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 22/1992, è come da ultimo modificato dall'articolo 57, comma 8, della legge regionale 29/1996, è sostituito dal seguente: << Ai componenti che risiedano in un Comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione ovvero che effettuino personalmente gli accertamenti di cui all'articolo 2, sesto comma, in un Comune diverso da quello di residenza, spetta inoltre un rimborso spese nella misura prevista dalla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni, previa autorizzazione del Presidente della Commissione provinciale per l'artigianato. >>.
5. Le Commissioni provinciali per l'artigianato, costituite ai sensi dell'articolo 35, comma 4, della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31, durano in carica fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina delle Commissioni costituite con le modalità e nella composizione previste dalla presente legge, e comunque non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
6.
Il comma 4 dell'articolo 123 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, è sostituito dal seguente:
<< 4. Le Commissioni provinciali per l'artigianato qualora, nell'esercizio delle proprie funzioni, rilevino infrazioni di cui al comma 1, sono tenute ad informare i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria. >>.

Art. 14
 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4/1992 in
materia di interventi in conto capitale a favore delle
imprese artigiane)
1.
Il comma 3 dell'articolo 78 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è sostituito dal seguente:
<< 3. I beni oggetto dei contributi previsti dall'articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, nonché dei contributi previsti dal comma 1, non possono essere distolti dalla loro destinazione artigianale per un periodo di due anni se si tratta di beni mobili, e di cinque anni se si tratta di beni immobili, a decorrere dalla data della concessione da parte dell'ESA dei contributi medesimi. >>.

2.
Dopo l'articolo 78 della legge regionale 4/1992, è aggiunto il seguente:
<< Art. 78 bis
 (Vincoli sui beni necessari all'attività artigiana oggetto
di contributi)
1. I beni oggetto dei contributi previsti dall'articolo 12, sesto comma, della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, come aggiunto dall'articolo 1, primo comma, della legge regionale 48/1985, nonché previsti dall'articolo 2 della legge regionale 48/1985, come sostituito dall'articolo 5, primo comma, della legge regionale 31/1986, non possono essere alienati, locati, ceduti in comodato o uso, o comunque distolti dalla loro destinazione artigianale, per un periodo di due anni se si tratta di beni mobili e di cinque anni se si tratta di beni immobili.
2. I vincoli di destinazione previsti dal comma 1 decorrono:
a) dalla data del rogito notarile nel caso di solo acquisto di beni immobili;
b) dalla data della fine dei lavori nel caso di costruzione, ampliamento, ristrutturazione, restauro conservativo, completamento, straordinaria manutenzione di beni immobili;
c) dalla data dell' ultima fattura o altra documentazione comprovante la spesa relativa all'acquisto di beni mobili.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai contributi concessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. >>.

Art. 15
 (Modifiche all'articolo 59 della legge regionale 9/1996 in
materia di interventi a favore dell'artigianato)
1.
Il comma 12 dell'articolo 59 della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9, è sostituito dal seguente:
<< 12. Le disposizioni di cui al numero 1) del terzo comma dell'articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, e successive modificazioni ed integrazioni, all'articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente alle norme concernenti l'artigianato, nonché all'articolo 78, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, e all'articolo 20 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, si applicano limitatamente alle domande presentate all'ESA entro il 31 dicembre 1995. Le disposizioni di cui al Capo II della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano alle domande presentate all'ESA entro il 30 giugno 1996. >>.

2. Al comma 13 dell'articolo 59 della legge regionale 9/1996, le parole << entro il 31 dicembre 1995 >> sono sostituite dalle parole << entro i termini previsti >>.
Art. 16
 (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 1/1984 in
materia di sanzioni)
1. Dopo il numero 2 del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, è inserito il seguente: << 2 bis) ai Comuni in materia di artigianato; >>.
Art. 17
 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 6/1970;
b) le lettere b) ed f) del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 6/1970;
c) i commi 3 e 5 dell' articolo 10 della legge regionale 6/1970;
d) le parole << e componente della Commissione regionale per l'artigianato >> di cui al comma 2 dell'articolo 10 bis della legge regionale 6/1970;
e) il capo V della legge regionale 6/1970;
f) il comma 6 dell'articolo 35 della legge regionale 31/1996.