CAPO I
NORME DI SEMPLIFICAZIONE E PUBBLICITÀ DELL'ATTIVITÀAMMINISTRATIVA
Art. 1
(Integrazione dell'articolo 2 della legge regionale25/1993)
1.
All'
articolo 2 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 25, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
<<1 bis. Per l'esame e l'estrazione di copia delle deliberazioni formali adottate dai soggetti di cui al comma 1, si prescinde dalla verifica dell'interesse del richiedente alla conoscenza dell'atto.>>.
Art. 2
(Proroga del termine per l'adozione dei regolamentiprevisti dall'articolo 1 della legge regionale 23/1997)
Art. 3
(Razionalizzazione del sistema di gestione e conservazionedei documenti amministrativi)
1. Al fine di assicurare la corretta gestione dei procedimenti amministrativi nonché la conservazione dei relativi documenti, così da garantire una migliore funzionalità ed efficacia dell'azione amministrativa, e di predisporre le misure organizzative necessarie all'attuazione del diritto d'accesso, si provvede, con regolamento, a disciplinare le modalità di protocollazione, conservazione e scarto dei documenti contenuti negli archivi del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale, degli Enti regionali e degli Enti strumentali della Regione, in conformità a quanto disposto dal
DPR 30 settembre 1963, n. 1409 e successive modificazioni e integrazioni.
2. All'emanazione del regolamento di cui al comma 1 si provvede entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 4
(Divulgazione di atti di interesse regionale)
1. Allo scopo di dare più ampia conoscenza dell'attività normativa ed amministrativa di interesse regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a curare la divulgazione gratuita, mediante strumenti informatici e telematici, del Bollettino Ufficiale della Regione nonché degli atti, anche non normativi, nello stesso non pubblicati, di interesse regionale.
2. L'efficacia legale e le attuali condizioni di diffusione a titolo oneroso della versione cartacea del Bollettino Ufficiale della Regione nonché degli atti di cui al comma 1 non vengono modificate.
Art. 5
(Istituzione del sistema informativo regionale sugliappalti)
1. L'Amministrazione regionale organizza la raccolta e la diffusione telematica delle informazioni concernenti gli appalti, riguardanti tutte le fasi procedurali, dalla pubblicizzazione dei bandi di gara e l'affidamento degli incarichi, al completamento e collaudo delle opere.
2. L'accesso telematico alle informazioni è libero e avviene senza alcun aggravio di costi per l'utente.
3. È fatto obbligo a tutti gli Enti pubblici del Friuli-Venezia Giulia nonché ai concessionari ed alle società di cui all'
articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come da ultimo modificato dall'
articolo 1, comma 2, della legge 18 novembre 1998, n. 415, di comunicare tutte le informazioni necessarie per l'organizzazione della banca dati nonché di rendere disponibili in sede decentrata tali dati, sulla base di procedure standardizzate individuate dal regolamento.
4. Entro centoventi giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale emana un apposito regolamento applicativo del presente articolo.
Art. 6
(Abolizione di controlli)
CAPO II
SOPPRESSIONE DI ENTI REGIONALI
Art. 7
(Soppressione dell'ERMI)
2. L'Amministrazione regionale subentra all'ERMI nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei beni mobili ed immobili.
3. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, emanato entro l'1 dicembre 1999, viene nominato un Commissario liquidatore, scelto tra i dipendenti regionali con qualifica di dirigente, con il compito di liquidare l'ERMI entro i successivi centottanta giorni, secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale.
4. Dalla data di cui al comma 1 decadono gli organi di amministrazione dell'ERMI previsti dalla
legge regionale 46/1990 e nelle loro competenze subentra il Commissario liquidatore.
5.
Il Commissario liquidatore adotta gli atti necessari alla residua gestione dell'ERMI ed invia alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio:
a)
entro tre mesi dalla data del 31 dicembre 1999:
1) lo stato di consistenza dei beni immobili gestiti dall'Ente;
2) lo stato di consistenza dei beni mobili, registrati e non, di proprietà dell'Ente da attribuire all'Amministrazione regionale;
3) la ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi;
b)
entro cinque mesi dalla data del 31 dicembre 1999:
1) il bilancio di liquidazione dell'Ente alla data del 31 dicembre 1999;
2) lo stato delle attività in corso alla data del 31 dicembre 1999.
6. La Giunta regionale provvede all'approvazione degli atti di cui al comma 5, lettera b), punti 1) e 2), e detta le direttive per il trasferimento dei beni mobili, dei rapporti attivi e passivi non cessati e la conclusione dell'attività di gestione e finanziaria dell'Ente.
7. Intervenuta l'approvazione, il Commissario liquidatore provvede alla conclusione dell'attività di liquidazione dell'Ente con l'attribuzione delle attività finanziarie all'Amministrazione regionale.
8. Il Commissario liquidatore si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti, del personale messo a disposizione, rispettivamente, dall'Amministrazione regionale e dall'ERMI.
9. Al Commissario liquidatore spetta, per l'esercizio delle proprie funzioni, un'indennità lorda mensile di ammontare corrispondente alla somma delle indennità dirigenziali previste dal Contratto collettivo di lavoro - Area di contrattazione della dirigenza per l'incarico di Direttore di Servizio, comprensiva del rateo degli istituti di cui all'articolo 104, settimo comma, primo e secondo alinea della
legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come sostituito dall'
articolo 7, terzo comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49. Detta indennità non può essere cumulata con le eventuali indennità dirigenziali in godimento connesse con l'espletamento di incarico dirigenziale. In tale eventualità al dipendente compete il trattamento dirigenziale di maggiore importo.
11. Con successiva legge regionale sono individuate le strutture dell'Amministrazione regionale competenti in materia di migranti, nonché ulteriori modalità di trasferimento dal disciolto ERMI all'Amministrazione regionale dei procedimenti in corso e non conclusi, per assicurare continuità agli interventi a favore dell'emigrazione e dell'immigrazione.
Art. 8
(Soppressione dell'IRFoP)
1.
L'Istituto regionale per la formazione professionale (IRFoP) istituito con
legge regionale 18 maggio 1978, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni è soppresso a partire dall'1 settembre 2001.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge decadono gli organi dell'IRFoP di cui all'
articolo 30 della legge regionale 42/1978 e nelle loro competenze subentra il Commissario di cui al comma 3.
3. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla formazione professionale, contestualmente all'entrata in vigore della presente legge, viene nominato un Commissario con il compito di adottare gli atti necessari alla residua attività dell'Istituto e di liquidare il medesimo, secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale.
4. In relazione alle esigenze funzionali connesse alla residua attività dell'Istituto, si provvede, ai sensi dell'
articolo 5 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, alla progressiva messa a disposizione del personale con profilo professionale didattico in servizio presso l'IRFoP, affinché la Direzione regionale dell'organizzazione e del personale provveda all'assegnazione ad altre strutture della Regione, anche con modifica di profilo professionale e corsi di riqualificazione.
5. Al Commissario spetta un'indennità mensile lorda di carica pari a quella attribuita al Presidente dell'IRFoP.
6.
In relazione alla soppressione dell'IRFoP, il contributo straordinario per la costruzione all'interno dell'Istituto stesso di un sistema di qualità finalizzato ad ottenere la relativa certificazione, previsto dall'
articolo 44 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29, a favore del Centro regionale servizi per la piccola e media industria, è ridotto della quota corrispondente alla parte di attività non più realizzabile per effetto dell'entrata in vigore della presente legge.
7. Entro il termine di cui al comma 1, con successiva legge regionale si dispone in ordine all'autorizzazione all'Amministrazione regionale a perseguire, in forma societaria, finalità di formazione nel settore pubblico e privato ed al riordino delle competenze in materia di interventi formativi.
Art. 9
(Adempimenti per la liquidazione dell'IRFoP)
1.
Il Commissario di cui all'articolo 8, a seguito della soppressione dell'Istituto, adotta gli atti necessari alla residua gestione dell'Ente e invia alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio:
a) entro il 31 ottobre 2001 lo stato di consistenza dei beni mobili, registrati e non, di proprietà dell'Istituto, da attribuire all'Amministrazione regionale, ai sensi dell'
articolo 43 della legge regionale 42/1978 e la ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi;
b) entro il 31 gennaio 2002 il bilancio di liquidazione dell'Istituto al 31 ottobre 2001 e lo stato delle attività in corso alla medesima data.
2. La Giunta regionale provvede all'approvazione degli atti di cui al comma 1 e detta le direttive per il trasferimento dei beni mobili, dei rapporti attivi e passivi e la conclusione dell'attività di gestione e finanziaria dell'Istituto.
3. Intervenuta l'approvazione, il Commissario provvede alla conclusione delle attività di liquidazione con l'attribuzione delle attività finanziarie all'Amministrazione regionale entro il 31 marzo 2002.
4. Per lo svolgimento dei compiti connessi alla liquidazione, il Commissario si avvale di personale messo a disposizione dalla Regione.
5. Per motivate esigenze l'attività di liquidazione può essere prorogata con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Art. 10
(Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 9, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 160 (1.1.142.1.01.01) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, alla rubrica n. 1 - programma 0.32.3 - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione I - con la denominazione "Spese per il pagamento dell'indennità di carica al Commissario liquidatore dell'Ente regionale per i problemi dei migranti (ERMI)" e con lo stanziamento di lire 50 milioni per l'anno 1999.
2. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 5, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5997 (1.1.142.1.01.01) che si istituisce nello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti alla rubrica n. 23 - programma 0.32.3. (di nuova istituzione nella rubrica) - spese correnti Categoria 1.4. Sezione I - con la denominazione "Spese per il pagamento dell'indennità di carica al commissario liquidatore dell'Istituto regionale per la formazione professionale (IRFoP)" e con lo stanziamento di lire 50 milioni per l'anno 1999.
3. All'onere complessivo di lire 100 milioni per l'anno 1999 derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 9710 dello stato di previsione della spesa dei bilanci medesimi (partita n. 99 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).
CAPO III
NORME ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI PER LA GESTIONE E LOSMOBILIZZO DI BENI PATRIMONIALI REGIONALI NONCHÉAUTORIZZAZIONE ALL'ALIENAZIONE DI IMMOBILE REALIZZATO CONFINANZIAMENTO REGIONALE
Art. 11
(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 3/1998)
1.
All'
articolo 3, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, le parole <<
, avente ad oggetto il mandato a gestire ed alienare i beni immobili della Regione ad essa affidati a tale scopo.>> sono sostituite dalle parole <<
per la gestione e l'alienazione di beni disponibili e per la manutenzione di beni indisponibili appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione e di altri enti pubblici.>>.
2.
All'
articolo 3 della legge regionale 3/1998, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
<<3 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire alla società di cui al comma 1 mandato per lo svolgimento delle attività di cui al comma stesso relativamente alla gestione, manutenzione ed alienazione dei propri beni immobili disponibili nonché alla manutenzione dei propri beni immobili indisponibili.
3 ter. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a conferire alla società di cui al comma 1 beni immobili appartenenti al proprio patrimonio disponibile.>>.
3.
All'
articolo 3 della legge regionale 3/1998, il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. Ai fini del conferimento del mandato, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con la società di cui al comma 1 in cui siano stabiliti i termini e le modalità della gestione immobiliare e finanziaria, nonché le misure e le modalità di corresponsione dei compensi spettanti alla società. La gestione finanziaria del mandato conferito dalla Regione è attuata dalla società, con contabilità separata, su apposito fondo speciale. Al fondo si applicano le disposizioni di cui alla
legge 25 novembre 1971, n. 1041.>>.
Art. 12
(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 57/1971)
2.
All'
articolo 6 della legge regionale 57/1971, il secondo comma è sostituito dal seguente:
<< L'Amministrazione regionale è autorizzata alla vendita diretta di beni immobili a locatari od affittuari, nonché ai richiedenti quando il relativo valore non superi l'importo di lire 70 milioni IVA esclusa. >>.
3.
All'
articolo 6 della legge regionale 57/1971, il terzo comma, come aggiunto dall'
articolo 30, comma 15, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, è sostituito dal seguente:
<< L'Amministrazione regionale è autorizzata ad alienare beni immobili del patrimonio disponibile della Regione mediante trattativa privata quando il valore degli immobili stessi, determinato dal competente organo tecnico regionale, non superi l'importo di lire 1 miliardo IVA esclusa. Qualora il corrispettivo di vendita non superi l'importo di lire 70 milioni IVA esclusa, la trattativa privata deve essere preceduta dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione di un estratto di avviso di vendita contenente, oltre all'individuazione tavolare e catastale dell'immobile, il prezzo di cessione e l'indicazione degli uffici presso cui assumere le necessarie informazioni, mentre per importi compresi tra lire 70 milioni ed 1 miliardo IVA esclusa, la pubblicazione dell'estratto di cui al presente comma deve avvenire, oltre che nel Bollettino Ufficiale della Regione, almeno in due quotidiani a carattere regionale ed in uno a carattere nazionale. >>.
5.
All'
articolo 6 della legge regionale 57/1971, dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti:
<< Qualora gli immobili da alienare risultino già concessi in locazione o in affittanza, è riconosciuto ai conduttori ed agli affittuari il diritto di prelazione sull'acquisto degli immobili stessi.
Nei casi di cui al quinto comma, i competenti uffici regionali comunicano ai conduttori ed agli affittuari l'intenzione dell'Amministrazione regionale di procedere alla vendita dell'immobile unitamente ai termini dell'offerta più vantaggiosa pervenuta, al fine di consentire agli stessi di esercitare il diritto di prelazione all'acquisto.
Per gli immobili posti in vendita in relazione ai quali non sia pervenuta offerta alcuna, da far constare con apposito verbale sottoscritto dal Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio, si può procedere, previa deliberazione della Giunta regionale, alla vendita a trattativa privata mediante il sistema delle offerte al ribasso con successive riduzioni, ciascuna delle quali non può eccedere il cinque per cento del corrispettivo stabilito nel giudizio di stima del competente organo tecnico regionale. Le offerte al ribasso sono ammissibili nel numero massimo di tre, ovvero sino ad un corrispettivo pari all'ottantacinque per cento di quello stabilito dal competente organo tecnico regionale. Il giudizio di stima del competente organo tecnico regionale rimane valido fino all'avvenuto esperimento di tutte le gare ufficiose di vendita, ivi comprese quelle esperite in applicazione dei ribassi così come previsti dal presente comma. >>.
Art. 13
(Acquisizione di beni immobili mediante permuta)
1. In particolari casi di convenienza o di opportunità l'Amministrazione regionale è autorizzata a procedere all'acquisto di beni immobili anche mediante permuta, sulla base del valore del bene oggetto della permuta stessa determinato dal competente organo tecnico regionale.
Art. 14
(Norme per la tenuta dell'inventario dei beni mobili emodifiche all'articolo 30 della legge regionale 10/1997)
1. I beni mobili non registrati ai sensi dell'
articolo 815 del codice civile, acquisiti da oltre dieci anni, che per vetustà, usura, o per qualsiasi altra causa, risultino permanentemente non disponibili ai fini dell'utilizzo, sono considerati dismessi e quindi vengono cancellati dalla consistenza mobiliare regionale su richiesta del consegnatario o viceconsegnatario competente.
Art. 15
(Alienazione dell'immobile ex mensa del CIPAF)
1. Il Consorzio Industriale per l'Alto Friuli (CIPAF), ancorché trasformato in ente pubblico economico ai sensi della
legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3, è autorizzato ad alienare l'immobile già destinato a mensa sito nella zona industriale di Rivoli di Osoppo, realizzato con finanziamento regionale.
2. Ai fini della determinazione del prezzo di compravendita, il CIPAF acquisisce il preventivo parere vincolante della Direzione provinciale dei servizi tecnici che ne valuta la congruità.
3. I proventi derivanti dall'alienazione dell'immobile di cui al comma 1 possono essere utilizzati anche per il risarcimento dei danni causati a terzi e delle relative spese legali, nonché per la restituzione delle somme sostenute dai Comuni consorziati nel periodo di commissariamento del CIPAF.
CAPO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZIAMENTI AD ENTI LOCALI EREGIONALI
Art. 17
(Norma transitoria relativa a fondi assegnati alleProvince)
1. In deroga a quanto disposto con l'
articolo 14, comma 3, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, i residui passivi relativi alle somme trasferite ai sensi dell'
articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, ed impegnate ai sensi del comma 2 del citato articolo 14, possono venire conservati in conto residui per i quattro anni successivi a quelli cui l'impegno si riferisce, qualora sussistano comprovati motivi a giustificazione del ritardo nell'attuazione dell'investimento.
Art. 18
(Autorizzazione alla rinuncia ad interessi su finanziamentiagli Enti locali)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rinunciare ad eventuali interessi maturati su finanziamenti concessi agli Enti locali e dagli stessi non utilizzati e già integralmente restituiti all'Amministrazione regionale.
Art. 19
(Finanziamento aggiuntivo a favore dell'ERSA)
1. Per il finanziamento dell'attività dell'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) è autorizzata per l'anno 1999 l'ulteriore spesa di lire 2.000 milioni a carico del capitolo 6800 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, il cui stanziamento è elevato di pari importo. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sul capitolo 9710 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 49 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).