LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 maggio 1998, n. 9

Disciplina degli adempimenti regionali per l'attuazione dell'articolo 93, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità economica europea.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/06/1998
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari

Art. 1
 (Notificazione all'Unione europea ai sensi dell'art.93,
paragrafo 3 del Trattato CEE)
1. In ottemperanza all'articolo 93, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, il Presidente della Giunta regionale, tramite la Direzione regionale degli affari comunitari e rapporti esterni, ai sensi dell'articolo 68 bis della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come inserito dall'art. 29 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35, provvede alla notifica alla Commissione dell'Unione europea dei progetti di legge diretti a istituire o modificare aiuti alle imprese immediatamente dopo la loro approvazione da parte della competente commissione consiliare, su comunicazione del Presidente del Consiglio regionale.
2. I progetti di legge notificati sono iscritti all'ordine del giorno del Consiglio regionale; essi sono discussi solo a seguito della conclusione dell'esame della Commissione europea.
3. Qualora il bilancio regionale, la legge finanziaria e le leggi di assestamento e di variazione del bilancio contengano disposizioni concernenti aiuti soggette all'obbligo di notificazione, tali disposizioni sono notificate immediatamente dopo l'approvazione finale del progetto di legge. In tali casi è inserita nel testo legislativo apposita disposizione con la quale sono sospesi gli effetti delle singole disposizioni notificate sino al giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione europea. Ad avvenuto ricevimento della comunicazione di tale esito positivo, l'avviso è pubblicato tempestivamente.
4. Gli emendamenti al testo di progetti di legge già approvati dalle competenti Commissioni consiliari, qualora concernenti regimi di aiuti, sono proposti al Consiglio regionale unitamente all'espressa qualificazione dei medesimi quali aiuti. A seguito della loro approvazione, tali emendamenti sono tempestivamente comunicati al Presidente della Giunta regionale dal Presidente del Consiglio regionale ai fini della notifica. Conseguentemente, ad eccezione dei casi di cui al comma 3, la votazione finale dei progetti di legge è temporaneamente sospesa sino alla conclusione dell'esame comunitario.
5. I disegni di legge e le proposte di legge concernenti l'istituzione o la modifica di regimi di aiuto sono sottoposti all'esame della competente Commissione consiliare corredati dalle schede illustrative necessarie all'esame comunitario dei progetti di aiuto.
6. I disegni di legge sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale già corredati dalle schede illustrative.
7. Le schede illustrative di cui ai commi 5 e 6 sono compilati a cura della Direzione regionale competente in materia.
8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 si applicano anche agli atti legislativi di cui al comma 3.