LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 marzo 1998, n. 7

Interventi a favore della Riserva naturale marina di Miramare.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/04/1998
Materia:
440.02 - Parchi e riserve naturali

Art. 1
 
1. L'Amministrazione regionale sostiene l'attività scientifica, di monitoraggio, didattica, educativa e divulgativa svolta dall'ente gestore della Riserva marina di Miramare nel campo della conoscenza e della tutela degli ecosistemi marini dell'alto Adriatico, in quanto sinergica e coerente con le finalità istituzionali delle Riserve naturali regionali dell'arco costiero istituite al Capo III della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), nonché l'acquisto e la manutenzione di attrezzature necessariamente connesse alle predette attività.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'ente gestore della Riserva marina di Miramare di cui al decreto interministeriale 12 novembre 1986 (Istituzione della Riserva naturale marina di Miramare nel Golfo di Trieste).
2 bis. Il contributo concesso ai sensi del comma 2, è, previa richiesta, erogato in via anticipata, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo totale, senza necessità di presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.
3.Il contributo di cui al comma 2, nella misura dichiarata ammissibile, è concesso previa presentazione di un programma annuale di attività e del relativo preventivo particolareggiato di spesa.
3 bis. Al fine di concludere i procedimenti contributivi pendenti della Provincia di Trieste, l'Amministrazione regionale è autorizzata a impegnare ed erogare il saldo dei contributi concessi al medesimo soggetto gestore individuato negli atti di spesa della Provincia di Trieste e per le medesime attività ivi indicate.
Note:
1Derogata la disciplina del comma 3 da art. 8, comma 68, L. R. 2/2006
2Articolo sostituito da art. 42, comma 1, L. R. 24/2006
3Comma 1 sostituito da art. 1, comma 23, lettera a), L. R. 16/2016
4Comma 2 sostituito da art. 1, comma 23, lettera b), L. R. 16/2016
5Comma 3 bis aggiunto da art. 1, comma 23, lettera c), L. R. 16/2016
6Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 8, L. R. 15/2022
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.