LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 febbraio 1998, n. 4

Bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/02/1998
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 1
 
1. Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l'anno 1998, giusta lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella A).
Art. 2
 
1. È approvato in lire 18.310.000.000.000 il totale dei titoli I, II e III della spesa ed in lire 38.318.000.000.000 il totale generale della spesa della Regione per il bilancio pluriennale relativo agli anni 1998- 2000 annesso alla presente legge (tabella B).
2. È approvato in lire 6.607.000.000.000 il totale dei titoli I, II e III della spesa ed in lire 13.227.000.000.000 il totale generale della spesa della Regione per l'anno finanziario 1998.
3. Sono autorizzati l' impegno ed il pagamento delle spese della Regione, per l'anno finanziario 1998, in conformità dell'annesso stato di previsione relativo a detto anno (tabella B).
4. Sono approvati in lire 12.605.000.000.000 il totale generale della spesa per l'anno finanziario 1999 ed in lire 12.486.000.000.000 il totale generale della spesa per l'anno finanziario 2000.
5. È autorizzato l'impegno della spesa della Regione, ai sensi del terzo comma degli articoli 2 e 5 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, concernente << Nuove norme di contabilità regionale >>, in conformità dell'annesso stato di previsione relativo agli anni 1998-2000 (tabella B).
Art. 3
 
1. È approvato il quadro generale riassuntivo del Bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e quello del Bilancio della Regione per l'anno finanziario 1998, annesso alla presente legge.
Art. 4
 
1. Gli stanziamenti che possono essere determinati con la legge di approvazione del Bilancio pluriennale e di quello annuale ai sensi del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, concernente << Nuove norme di contabilità regionale >>, sono autorizzati negli ammontari indicati per ciascun capitolo di spesa nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.
Art. 5
 
1. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ed all'articolo 13, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, concernente << Nuove norme di contabilità regionale >>, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle iscritte rispettivamente negli elenchi n. 2 e n. 3 annessi alla presente legge.
Art. 6
 
1. Per gli effetti di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, come inserito con l'articolo 3, comma 12, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, concernente << Nuove norme di contabilità regionale >>, sono individuate quali spese di funzionamento quelle indicate nell' elenco n. 4 annesso alla presente legge.
Art. 7
 
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ed all'articolo 12 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, concernente << Nuove norme di contabilità regionale >>, sono considerate spese impreviste quelle indicate nell'elenco n. 5 annesso alla presente legge.
Art. 8
 
1. L' Assessore alle finanze è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l'istituzione di nuovi capitoli nello stato di previsione dell'entrata, ivi compresi quelli per le entrate rimaste da riscuotere in conto degli anni precedenti.
Art. 9
 
1. L' Assessore alle finanze è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l'istituzione nello stato di previsione della spesa di nuovi capitoli per le spese rimaste da pagare in conto degli anni precedenti.
Art. 10
 
1. L'Assessore alle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli di spesa relativi alle quote d'imposta sulle attività produttive e dall'addizionale regionale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche da attribuire agli enti locali nonché da riversare allo Stato ai sensi degli articoli 26, 27, 41, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante storno compensativo tra i medesimi.
Art. 11
 
1. L' Assessore alle finanze è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, variazioni compensative tra gli stanziamenti di capitoli previsti nello stato di previsione della spesa per l'ammortamento di mutui concernenti il pagamento della quota interessi ed oneri accessori, e rispettivamente, il rimborso della quota capitale.
Art. 12
 
1. L' Assessore alle finanze è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l'istituzione di capitoli e l'iscrizione di stanziamenti, nonché la variazione degli stanziamenti di capitoli già previsti, nel titolo VI dello stato di previsione dell'entrata, concernente entrate per partite di giro, e nel corrispondente titolo IV dello stato di previsione della spesa, concernente spese per partite di giro.
Art. 13
 
1. Ai sensi dell'articolo 7, n. 2, dello Statuto Speciale e dell'articolo 19, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, nel triennio 1998 - 2000 è autorizzata la stipulazione di mutui, sino alla concorrenza di lire 334.864.516.904, suddivisi in ragione di lire 202.114.838.968 per l'anno 1998, di lire 105.374.838.968 per l'anno 1999 e di lire 27.374.838.968 per l'anno 2000.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l' Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell' anno 1998 uno o più contratti preliminari di mutuo, sino alla concorrenza di complessive lire 334.864.516.904.
3. Le somme autorizzate per l'anno 1998 non impegnate al 31 dicembre del medesimo anno, a fronte delle quali sia stato stipulato il contratto preliminare di mutuo, vanno trasferite sui corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale n. 10/1982.
Art. 14
 
1. I mutui previsti dall' articolo 13, da estinguersi in un periodo non superiore a 15 anni, potranno essere stipulati a tasso fisso e/o variabile, pari al tasso di interesse da applicarsi alle operazioni di mutuo effettuate dagli Enti locali, ai sensi dell'art. 22, secondo comma, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1989, n. 144.
2. Le somme rinvenienti dai mutui di cui al comma 1 sono destinate alla copertura degli oneri previsti a carico dei capitoli di spesa di cui all'elenco B/1.
3. Gli importi dei conseguenti contratti definitivi dei mutui di cui all' articolo 13 sono determinati, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore alle finanze, sulla base degli impegni risultanti alla fine dei rispettivi anni di imputazione della spesa.
4. Per le somme di cui all'articolo 13, comma 3, la determinazione degli importi dei conseguenti contratti definitivi dei mutui di cui all'articolo 13 viene effettuata, con le modalità previste al comma 3, in relazione all'impegno delle singole spese e comunque entro l'anno successivo a quello dell'impegno.
5. Le rate di ammortamento dei mutui di cui al comma 1 faranno carico agli appropriati capitoli del bilancio regionale.
6. Al fine di garantire, in ogni caso, il puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui stipulati, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rilasciare all'istituto tesoriere apposita delegazione di pagamento a valere sulle quote fisse di tributi erariali devolute alla Regione ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto di autonomia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 così come sostituito dall'articolo 1 della legge 6 agosto 1984, n. 457.
Art. 15
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia ed ha effetto dall'1 gennaio 1998.