LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 gennaio 1997, n. 4

Proroghe di termini in materia di personale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/02/1997
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 1
 
1. Il termine di cui al comma 4 dell'articolo 64 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 è prorogato sino alla data di acquisizione di efficacia del decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 34, comma 1, L. R. 31/1997
Art. 2
 
1. Fino alla data di conclusione delle procedure concorsuali di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1997, sono prorogati i contratti del personale regionale con qualifica di consigliere assunto ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44 ed in servizio alla data del 31 dicembre 1996.