Art. 74
(Coordinamento dei PRGC)
1. L' Amministrazione regionale promuove il coordinamento dei PRGC per favorire un omogeneo assetto territoriale e delle infrastrutture.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è assicurata la priorità nella assegnazione delle sovvenzioni di cui all'
articolo 1 della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28, ai Comuni che propongono la formazione di strumenti urbanistici generali ed attuativi, o loro varianti, coordinati con quelli dei Comuni contermini.
Art. 75
(Decorrenza dell'efficacia di singole disposizioni
e norme transitorie)
2. Le disposizioni di cui all'articolo 65, commi 2 e 3, e all'articolo 66, commi 1 e 2, hanno effetto a decorrere dal primo giorno successivo alla data di scadenza dell'attuale Comitato tecnico regionale.
3. Fino alla data prevista al comma 2, la composizione della sezione prima del Comitato tecnico regionale è integrata:
a) dal Direttore regionale delle foreste;
b) dal Direttore dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali;
c) dal Direttore del Servizio della tutela del paesaggio e delle bellezze naturali;
d) dal Soprintendente per i beni archeologici, ambientali, architettonici, artistici e storici del Friuli- Venezia Giulia, o da un suo delegato;
e) dai rappresentanti delle associazioni ambientaliste componenti della Commissione consultiva per i beni ambientali.
4. Le funzioni di segreteria per gli argomenti di tutela del paesaggio e delle bellezze naturali sono svolte dal segretario della Commissione consultiva per i beni ambientali, nominato ai sensi dell'
articolo 2, comma 8, della legge regionale 29/1988, nel testo vigente anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.
Art. 76
(Norme finanziarie)
2. Le spese previste dai commi 03 e 04 dell'
articolo 138 bis della legge regionale 52/1991, come da ultimo integrato con l'articolo 64, fanno carico al capitolo 2060 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, la cui denominazione è modificata con l'aggiunta in fine della locuzione << , ivi comprese quelle relative all'affidamento di incarichi per la redazione dei progetti di demolizione e ripristino e per la stima dell'indennità dovuta per la trasgressione >>.
3. Le entrate derivanti dal recupero delle spese previsto al
comma 03 dell'articolo 138 bis della legge regionale 52/1991, come da ultimo integrato con l'articolo 64, affluiscono al capitolo 1075 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1997-l999 e del bilancio per l'anno 1997.