LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 gennaio 1997, n. 3

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 18 dicembre 1992, n. 40, recante << Disposizioni integrative della disciplina di cui alla legge regionale 7 maggio 1990, n. 20, in materia di distribuzione di carburanti >>.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/01/1997
Materia:
440.07 - Fonti energetiche

Art. 1
 (Finalità)
1. La presente legge disciplina il trasferimento alle Amministrazioni provinciali di competenze regionali in materia di impianti di distribuzione di carburanti.
2. Restano salve le competenze amministrative attribuite dalla legislazione vigente ai Comuni.
3. La legge detta altresì norme per gli impianti di distribuzione di carburanti ad uso privato ed integra la disciplina delle leggi regionali in materia.
Art. 2
 (Competenze della Regione e delle Province in materia di
distribuzione dei carburanti)
1. La Regione, tramite l'Ufficio di piano, cura la predisposizione del Piano di programmazione e razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1990, n. 20 e ne verifica l'applicazione.
2.
Il comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 20/1990 è sostituito dal seguente:
<< 6. Il Piano è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, assunta su proposta dell'Assessore preposto all'Ufficio di piano, di concerto con l'Assessore al commercio e al turismo, sentiti i Presidenti delle Province. >>.

3. Le restanti competenze amministrative in materia di distribuzione di carburanti già attribuite all'Ufficio di piano della Regione sono trasferite alle Amministrazioni provinciali.
Art. 3
 (Compiti delle Province)
1. Ai fini dell'adozione da parte dei Comuni dei provvedimenti concessori in materia di distribuzione di carburanti le Amministrazioni provinciali esercitano le seguenti attività:
a) espressione del parere obbligatorio, in sostituzione di quello della Commissione tecnico-consultiva regionale, al fine del completamento dell'istruttoria comunale delle domande volte all'emanazione dei provvedimenti in materia di impianti pubblici di distribuzione di carburanti, con l'esclusione di quelle riguardanti modifiche agli impianti non soggette ad autorizzazione;
b) determinazione della compatibilità territoriale degli impianti pubblici di distribuzione di carburanti in base ai criteri definiti dal piano di cui all'articolo 2, comma 1;
c) designazione del funzionario o suo delegato quale membro della Commissione comunale di collaudo degli impianti di distribuzione di carburanti, in sostituzione del rappresentante regionale.

Art. 4
 (Semplificazione delle procedure per gli impianti ad uso
privato e abrogazione dell'articolo 7 della legge regionale
18 dicembre 1992, n. 40)
1. L'autorizzazione per l'installazione e per l'esercizio di impianti di distribuzione di carburanti ad uso privato, non di competenza delle Prefetture, è rilasciata dal Comune in cui ha sede l'impianto, sulla base del disposto dell'articolo 5 del decreto legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 maggio 1993, n. 162, per un periodo non superiore a 10 anni e con l'obbligo del collaudo.
2. Restano salve le autorizzazioni già rilasciate relative ad impianti di distribuzione di carburante ad uso privato con capacità di stoccaggio non superiore a 10 metri cubi.
4. Il Comune trasmette alla Provincia, entro 30 giorni dall'approvazione, copia dei provvedimenti adottati in materia di impianti di distribuzione di carburanti ad uso privato.
Art. 5
 (Proroga della concessione degli impianti incompatibili col
territorio)
1. I termini di validità delle concessioni previsti dall'articolo 2, comma 4, e dall'articolo 3 della legge regionale 40/1992 sono prorogati di tre anni.
Art. 6
 (Decadenza delle deroghe di cui all'articolo 4
della legge regionale 40/1992)
1. Le deroghe di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 40/1992 decadono sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge.
Art. 7
 (Sanatoria delle concessioni scadute)
1. Il titolare di concessione di impianto, per il quale non sia stata inoltrata domanda di rinnovo entro i termini di vigenza della stessa, può utilmente presentare tale domanda improrogabilmente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge purché, nell'anno 1995, l'impianto sia risultato attivo e funzionante anche nei turni festivi oppure provvisto di regolare provvedimento di sospensiva ed in regola col pagamento della tassa di concessione governativa.
2. Alle domande di cui al comma 1 si applica la disciplina di cui all'articolo 2, commi 2, 3 e 4 della legge regionale 40/1992.
Art. 8
 (Rilascio di autorizzazione al potenziamento in deroga al
requisito della chiusura di un impianto)
1. Limitatamente alle domande di potenziamento di un impianto esistente subordinato alla chiusura di altro impianto ricadente in un Comune che, successivamente alla data di presentazione della domanda, è stato ricompreso, ai sensi del DPGR 8 settembre 1994, n. 0319/Pres., fra i Comuni inseriti nell'Allegato A al Piano di programmazione e razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, approvato con DPGR 6 maggio 1991, n. 0193/Pres., si prescinde, ai fini del rilascio dell'autorizzazione al potenziamento, dal requisito della chiusura dell'impianto.
Art. 9
 (Rilascio di provvedimenti in deroga alle disposizioni
sulle distanze e numero degli impianti)
1. Limitatamente alle domande relative all'installazione di impianti di GPL presentate prima dell'entrata in vigore della legge regionale 20/1990 e per le quali erano stati rilasciati provvedimenti di autorizzazione o concessione e che successivamente erano stati revocati o annullati a causa di errori procedurali dell'Ente concedente, i Comuni possono procedere a una nuova istruttoria delle stesse domande e all'emanazione dei conseguenti provvedimenti anche in deroga alle disposizioni riguardanti la distanza minima fra impianti ed il numero massimo degli stessi realizzabili per ogni Comune e l'obbligo di rinuncia a concessione di impianti.
Art. 10
 (Distanze fra impianti eroganti GPL)
1. Il limite di distanza minima, da altro impianto preesistente dotato di GPL, per la localizzazione di impianti eroganti tale prodotto, previsto dall'articolo 21, comma 3, del Piano di programmazione e razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, è ridotto a 1 km, fatte salve le distanze di sicurezza previste dalle vigenti norme.
Art. 11
 (Norma transitoria)
1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni previste dalla legge stessa. Sono fatti salvi gli atti dei procedimenti adottati secondo la normativa precedente.
Art. 12
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e l'articolo 5 ha effetto dall'1 gennaio 1997.