CAPO II
MAESTRO DI SCI
Art. 2
(Definizione dell'attività)
1. È maestro di sci chi insegna per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole o a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste di sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza e ramponi.
2. Le aree sciistiche ove è prevista l'attività dei maestri di sci sono individuate e delimitate su proposta del Collegio regionale dei maestri di sci di cui all'articolo 3, con apposita deliberazione della Giunta regionale da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
(Collegio regionale dei maestri di sci)
1. È istituito, come organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio regionale dei maestri di sci, di seguito denominato Collegio. Ne fanno parte tutti i maestri iscritti all'albo regionale, nonché i maestri di sci residenti nel Friuli-Venezia Giulia che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità.
2. La vigilanza sul Collegio è esercitata dalla Direzione regionale del commercio e del turismo.
3. Le entrate del Collegio sono costituite dai contributi a carico degli iscritti, dai proventi delle sanzioni e dai contributi pubblici e privati.
4. Sono organi del Collegio:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente.
5. L' assemblea è composta da tutti i componenti del Collegio e ad essa spettano le seguenti funzioni:
a) eleggere il consiglio direttivo;
b) approvare annualmente il bilancio del Collegio;
c) eleggere i componenti del Collegio nazionale dei maestri di sci di cui all'articolo 15 della legge 81/1991;
d) adottare i regolamenti relativi al funzionamento del Collegio, su proposta del consiglio direttivo;
e) pronunciarsi su ogni questione che le venga sottoposta dal consiglio direttivo o sulla quale venga richiesta una pronuncia dell'assemblea da almeno un quinto dei componenti.
6. Gli atti relativi alle determinazioni assunte nelle materie di cui al comma 5, lettere b) d) ed e) sono comunicati alla Direzione regionale del commercio e del turismo.
7. Le sedute dell' assemblea sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei componenti del Collegio e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
8. Il consiglio direttivo è composto da rappresentanti eletti tra tutti i componenti del Collegio, nel numero e secondo le modalità previste dai regolamenti di cui al comma 5, lettera d) e ad esso spettano le seguenti funzioni:
a) svolgere tutte le funzioni concernenti le iscrizioni e la tenuta dell'albo regionale;
b) vigilare sull'esercizio della professione;
c) applicare le sanzioni disciplinari;
d) collaborare con le competenti autorità regionali;
e) stabilire la misura del contributo a carico degli iscritti all'albo;
f) svolgere ogni altra funzione attribuita al Collegio dalla presente legge o ad esso delegata dall'assemblea.
9. Le sedute del Consiglio direttivo sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei componenti, tra i quali il presidente o un suo sostituto munito di delega speciale, e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
10. Il presidente viene eletto dal consiglio direttivo al proprio interno.
Art. 4
(Albo professionale regionale dei maestri di sci)
1. L' esercizio dell' attività professionale di maestro di sci è subordinato all'iscrizione all'albo regionale dei maestri di sci tenuto - sotto la vigilanza della Direzione regionale del commercio e del turismo - dal Collegio di cui all'articolo 3.
Art. 5
(Corsi tecnico-didattico-culturali)
1. L' abilitazione all' esercizio dell'attività di maestro di sci si consegue mediante la frequenza degli appositi corsi tecnico-didattico-culturali ed il superamento dei relativi esami.
2. L' Amministrazione regionale istituisce o promuove almeno ogni due anni i corsi di cui al comma 1 e le prove attitudinali per l'ammissione agli stessi, avvalendosi della collaborazione del consiglio direttivo del Collegio.
3. I corsi di formazione hanno durata minima di novanta giorni effettivi e prevedono i seguenti insegnamenti fondamentali:
a) tecniche sciistiche;
b) didattica;
c) pericoli della montagna;
d) orientamento topografico, ambiente montano e conoscenza del territorio regionale;
e) nozioni di medicina e di pronto soccorso;
f) diritti, doveri e responsabilità del maestro di sci;
g) leggi e regolamenti professionali;
h) evoluzione dei materiali e tecnologie.
4. Le prove d'esame comprendono tre sezioni: tecnico- pratica, didattica e culturale. L'esame è superato solo se il candidato raggiunge la sufficienza in ciascuna delle tre sezioni. È ammesso alla prova didattica chi ha superato la prova tecnico-pratica; è ammesso alla prova culturale chi ha superato la prova didattica. Il mancato superamento della prova didattica o della prova culturale comporta solo la ripetizione di tali singole prove, da effettuarsi nella sessione immediatamente successiva. La sezione culturale comprende le materie concernenti: pericoli della montagna, meteorologia alpina, nivologia, prevenzione dei rischi da valanga, soccorso in valanga, orientamento topografico, ambiente montano e conoscenza del territorio regionale, nozioni di medicina e pronto soccorso, diritti, doveri e responsabilità del maestro, leggi e regolamenti professionali, evoluzione dei materiali e tecnologie.
Art. 6
(Prova attitudinale)
1. L' ammissione al corso per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione è subordinata al superamento di una prova dimostrativa attitudinale-pratica da sostenersi davanti alle sottocommissioni competenti per disciplina, di cui all'articolo 7, commi 6 e 7. Alla prova attitudinale sono ammessi coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano in possesso di certificato medico attestante l'idoneità psico-fisica nonché il possesso del titolo di studio di scuola dell'obbligo.
2. Si prescinde dalla prova attitudinale per gli atleti che dimostrino, con dichiarazione rilasciata dalla Federazione Italiana Sport Invernali, di avere fatto parte ufficialmente - nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di ammissione ai corsi - delle squadre nazionali in una delle discipline olimpiche dello sci.
3. Gli istruttori delle discipline alpina e nordica in forza presso le scuole alpine militari e di Pubblica Sicurezza possono essere ammessi direttamente ai corsi di formazione nel periodo di appartenenza al servizio ed entro l'anno successivo al collocamento in congedo, previa presentazione di idonea certificazione rilasciata dalla competente autorità militare o di Pubblica Sicurezza.
4. Il superamento della prova dà la facoltà di partecipare al primo corso successivo alla prova stessa e ad un secondo corso qualora non sia stato possibile partecipare al primo o non sia stato superato l'esame finale.
5. Per gli atleti esonerati dalla prova attitudinale le facoltà di cui al comma 4 si intendono acquisite alla data della domanda di ammissione ai corsi.
Art. 7
(Commissione d'esame)
1. L'esame finale, che consiste in una prova tecnico- pratica, una didattica ed una culturale, si svolge di fronte ad una commissione nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. La composizione della commissione, che dura in carica un quadriennio, è la seguente:
a) il Direttore regionale del commercio e del turismo o un suo delegato che funge da presidente;
b) due maestri di sci di discipline alpine e due maestri di sci di fondo, designati dal Collegio;
c) due istruttori per maestri di sci di discipline alpine e due istruttori per maestri di sci di fondo designati dalla Federazione Italiana Sport Invernali in accordo con il Collegio;
d) un esperto di sicurezza in montagna e di topografia, designato dal Collegio;
e) un medico iscritto alla Federazione Medico - Sportiva Italiana, designato dal Collegio;
f) un esperto in tecnica turistica, designato dalla Direzione regionale del commercio e del turismo;
g) un esperto in materia fiscale e tributaria, designato dal Collegio.
3. I componenti della commissione, ad eccezione del presidente, possono essere sostituiti, in caso di impedimento, da supplenti designati con le medesime modalità.
4. Funge da segretario un funzionario dell'Amministrazione regionale di qualifica non inferiore a quella di segretario.
5. Per lo svolgimento della prova dimostrativa attitudinale pratica, della prova tecnico-pratica e della prova didattica, la commissione è articolata in due sottocommissioni, una per le discipline alpine ed una per il fondo.
6. La sottocommissione per le discipline alpine è composta dal presidente, dai maestri di sci alpino di cui alla lettera b) e dagli istruttori per maestri di sci di discipline alpine di cui alla lettera c).
7. La sottocommissione per il fondo è composta dal presidente, dai maestri di sci di fondo di cui alla lettera b) e dagli istruttori per maestri di sci di fondo di cui alla lettera c).
8. Nell' esercizio delle funzioni previste dalla presente legge i componenti della commissione di cui al presente articolo sono assicurati per i rischi di responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni.
9. Il Collegio è autorizzato a stipulare le relative polizze di assicurazione stabilendo modalità e massimali.
10. Ai componenti esterni della commissione possono essere erogati degli anticipi sul trattamento di missione spettante.
Art. 8
(Condizioni per l'iscrizione all'albo regionale)
1. Possono essere iscritti, previa richiesta, all'albo regionale dei maestri di sci coloro che intendano esercitare l'attività nel Friuli-Venezia Giulia, ancorché in modo non esclusivo, e siano in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 5, ovvero - per i soli residenti nel Friuli-Venezia Giulia - di titolo equivalente conseguito in altra regione o provincia autonoma, nonché dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;
b) maggiore età;
c) idoneità psico-fisica all'insegnamento dello sci attestata da un certificato rilasciato dalla competente autorità sanitaria;
d) possesso del titolo di studio di scuola dell'obbligo;
e) mancanza di condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione.
2. L' iscrizione all' albo ha durata triennale, comporta il pagamento di un contributo il cui ammontare è determinato dal direttivo del Collegio ed è rinnovata previo accertamento dell'idoneità psico-fisica ai sensi del comma 1, lettera c), e previa partecipazione agli appositi corsi di aggiornamento di cui all'articolo 10.
Art. 9
(Tariffe)
1. Le tariffe delle prestazioni professionali dei maestri di sci relative sia alle lezioni individuali che a quelle collettive sono deliberate dal Collegio entro il 31 luglio di ogni anno e sono soggette al visto di approvazione da parte della Direzione regionale del commercio e del turismo.
2. Le tariffe determinate ai sensi del comma 1 sono stabilite in funzione della tutela e decoro della professione di maestro di sci e costituiscono un minimo non derogabile dalle parti contraenti.
3. Rimane ferma la facoltà di pattuire il prezzo dei servizi di insegnamento liberamente al di sopra delle tariffe minime indicate al comma 2.
Art. 10
(Aggiornamento professionale)
1. I maestri di sci iscritti all'albo regionale di cui all'articolo 4 sono tenuti a partecipare ad appositi corsi di aggiornamento, organizzati con cadenza triennale.
2. La mancata partecipazione a detti corsi, fatta salva la possibilità di una proroga per gravi e comprovati motivi, comporta la cancellazione dall'albo.
3. Sono esonerati dall' obbligo di frequenza al corso di aggiornamento coloro che nel triennio antecedente alla scadenza dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 abbiano rivestito per almeno un anno la qualifica di istruttore ai sensi dell'articolo 12 o di membro della sottocommissione tecnica di cui all'articolo 7, secondo la rispettiva disciplina.
Art. 11
(Specializzazioni)
1. I maestri di sci possono conseguire le seguenti specializzazioni:
a) maestro di sci specializzato nell'insegnamento ai bambini;
b) maestro di sci specializzato nell'insegnamento ai portatori di handicap;
c) maestro di sci specializzato nell'insegnamento di surf da neve, snowboard ed attrezzi tecnici similari;
d) maestro di sci specializzato nell' insegnamento del telemark;
e) maestro di sci specializzato nell' insegnamento con attrezzi sostitutivi degli sci.
2. I maestri di sci possono altresì conseguire le seguenti qualifiche:
a) direttore di scuola di sci;
b) esperto in una o più lingue straniere. La Giunta regionale, su richiesta del Collegio, può istituire corsi ed esami per il conseguimento di altri diplomi di specializzazione e di qualifica in aggiunta a quelli previsti dai commi 1 e 2.
3. I corsi per il conseguimento delle specializzazioni e delle qualifiche di cui ai commi l e 2 sono istituiti o promossi dall'Amministrazione regionale, avvalendosi della collaborazione del consiglio direttivo del Collegio.
4. Gli esami finali per il conseguimento dei diplomi di specializzazione consistono in una prova tecnico-pratica, una didattica ed una culturale. La prova tecnico-pratica e la prova didattica si svolgono di fronte alle sottocommissioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, integrate con uno o più esperti nelle materie oggetto della specializzazione. La prova teorica si svolge di fronte alla commissione di cui all'articolo 7, integrata con uno o più esperti nelle materie oggetto della specializzazione.
5. Gli esami per il conseguimento dei diplomi di qualifica consistono in una prova culturale da sostenersi di fronte alla commissione di cui all'articolo 7, integrata con uno o più esperti nelle materie oggetto della qualifica.
Art. 12
(Formazione degli istruttori)
1. La Federazione Italiana Sport Invernali, quale emanazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, provvede alla formazione e alla disciplina degli istruttori nazionali come corpo insegnante tecnico altamente specializzato ai fini previsti dagli articoli 6, 7, 10 e 11 della
legge 81/1991.
2. La Regione Friuli-Venezia Giulia, su proposta del Collegio, può istituire dei corsi di preparazione per gli aspiranti istruttori al fine di concorrere ad acquisire la successiva abilitazione da parte della Federazione Italiana Sport Invernali. Il riconoscimento comporta l'equiparazione, agli effetti della presente legge, al possesso di una specializzazione.
Art. 13
(Distintivo)
1. Il Collegio è autorizzato a munire i maestri di sci di apposito distintivo, le cui caratteristiche e modalità di utilizzo sono determinate con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale al commercio e turismo.
CAPO III
SCUOLE DI SCI
Art. 14
(Definizione)
1. Sono denominate scuole di sci le unità organizzative costituite da maestri di sci abilitati, per l'esercizio coordinato dell'attività professionale di insegnamento delle tecniche sciistiche.
2. In linea di principio, ogni scuola di sci raccoglie tutti i maestri operanti in una stazione invernale.
3. L' apertura di scuole di sci nel Friuli-Venezia Giulia è autorizzata con decreto del Direttore regionale del commercio e del turismo, sentito il direttivo del Collegio, valutando le richieste in relazione alla salvaguardia degli interessi turistici delle località interessate e favorendo la concentrazione delle scuole, purché ricorrano le seguenti condizioni:
a) che la scuola abbia un organico costituito da almeno sei maestri abilitati per le scuole di discipline alpine o miste e di almeno tre maestri per le scuole di fondo. Al fine di garantire la necessaria continuità nel funzionamento dei servizi turistici, i maestri di sci costituenti l'organico minimo debbono impegnarsi a prestare la propria opera presso la scuola di sci per almeno sessanta giorni nel periodo di apertura delle strutture e infrastrutture ricettive della località turistica;
b) che la scuola abbia un atto costitutivo, uno statuto ed un regolamento redatti con atto pubblico ispirati a criteri di democraticità e di partecipazione effettiva di tutti gli associati, deliberati dall'assemblea dei maestri di sci che ne fanno parte. In particolare, tutti i maestri associati alla scuola da almeno un anno devono poter concorrere all'elezione delle cariche sociali ed i proventi della scuola sono ripartiti in relazione alle effettive prestazioni professionali del singolo maestro ed alla sua eventuale specializzazione o qualifica;
c) che la direzione della scuola sia affidata ad un maestro con la qualifica di direttore al quale è affidata la rappresentanza legale della scuola;
d) che un terzo dell'organico della scuola sia in possesso di un diploma di specializzazione di cui all'articolo 11 ovvero del titolo di istruttore ai sensi dell'articolo 12;
e) che la denominazione della scuola sia tale da non creare confusione con quella di altre scuole eventualmente esistenti in zona;
f) che la scuola disponga di una sede che sia in grado di operare senza soluzione di continuità per tutta la stagione invernale o estiva;
g) che la località in cui opera la scuola sia dotata di impianti di risalita funzionanti, qualora sia previsto l'insegnamento delle discipline alpine e rispettivamente di piste di fondo tracciate e mantenute in continuità qualora sia previsto l'insegnamento del fondo;
h) che la scuola assuma l'impegno a prestare la propria opera nelle operazioni straordinarie di soccorso, a collaborare con le autorità scolastiche per favorire la più ampia diffusione della pratica dello sci nella scuola, nonché a collaborare con gli enti e gli operatori turistici nelle azioni promozionali, pubblicitarie ed operative intese ad incrementare l'afflusso turistico nelle stazioni invernali della regione;
i) che la scuola dimostri di avere contratto una adeguata polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguenti all'esercizio dell'insegnamento.
4. Qualora lo richiedano particolari esigenze di sviluppo turistico, il Direttore regionale del commercio e del turismo può concedere, sentito il Collegio regionale dei maestri di sci, l'autorizzazione all'apertura di una scuola di sci anche in deroga al numero minimo dei suoi componenti di cui al comma 3, lettera a), purché non siano inferiori a tre, sussistano tutti i requisiti di cui al comma 2 e non esista nella medesima località un'altra scuola di sci. L'autorizzazione è revocata, oltre che nei casi previsti dal comma 6, anche nel caso in cui vengano a cessare le particolari esigenze per le quali l'autorizzazione è stata richiesta.
5. Le scuole di sci estivo possono essere riconosciute solo se operanti in località che consentano la pratica di tale attività; l'apertura stagionale è limitata al periodo di effettiva agibilità del territorio e di funzionamento degli impianti di risalita.
6. L' autorizzazione è revocata qualora vengano a mancare uno o più requisiti previsti dal presente articolo e nel caso di ripetute infrazioni alle norme della presente legge.
7. L' autorizzazione è altresì revocata nel caso in cui, trascorso un anno dal suo rilascio, la scuola non abbia ancora iniziato la propria attività, ovvero nel caso di interruzione dell'attività che si protragga per oltre una stagione, salvo comprovate cause di forza maggiore, oppure qualora non si dia attuazione alle disposizioni previste nel provvedimento autorizzativo.
Art. 15
(Autorizzazione)
1. La domanda per il rilascio dell' autorizzazione all'apertura di una scuola di sci deve essere presentata, entro il 30 settembre di ogni anno per le scuole invernali ovvero entro il 30 aprile per le scuole estive, in carta legale alla Direzione regionale del commercio e del turismo, corredata dal parere del Collegio e dai seguenti documenti:
a) un elenco dei maestri di sci componenti stabilmente la scuola;
b) il verbale della riunione in cui è stato nominato il direttore;
c) l'atto costitutivo, lo statuto ed il regolamento della scuola, deliberati ai sensi dell'articolo 14;
d) l'indicazione della sede o delle sedi della scuola, nonché di eventuali recapiti;
e) la denominazione della scuola.
2. Le scuole di sci autorizzate sono tenute a comunicare, entro il 30 novembre di ogni anno, al Collegio tutte le variazioni che interessano il corpo insegnante, gli statuti, i regolamenti, la sede ed i recapiti.
Art. 16
(Elenco regionale)
1. La scuola di sci autorizzata viene iscritta nell'elenco regionale delle scuole di sci, tenuto dal Collegio sotto la vigilanza della Direzione regionale del commercio e del turismo.
2. L'iscrizione nell'elenco regionale autorizza l'uso della denominazione: << Scuola di sci autorizzata del Friuli- Venezia Giulia >>.
3. Le scuole di sci iscritte all'elenco regionale possono accedere agli eventuali contributi erogati dall'Amministrazione regionale nel settore del turismo per specifiche attività di settore.
Art. 17
(Contributi)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle Aziende di promozione turistica, ai Comuni e alle Comunità montane per l'acquisto, la costruzione, l'adattamento e l'ampliamento di immobili da utilizzarsi quali sedi delle scuole di sci di cui all'articolo 15.
2. Gli enti di cui al comma 1, fruenti di contributi concessi ai sensi della presente legge, sono obbligati ad assegnare gli immobili di cui al comma 1 in uso gratuito alle scuole di sci.
3. Il contributo non può essere superiore al 98 per cento della spesa ammissibile.
4. Per la concessione e l' erogazione dei contributi si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui alla
legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Gli immobili di cui al presente articolo sono vincolati alla loro specifica destinazione per venti anni dalla data dei relativi decreti di concessione.
6. L' Amministrazione regionale, tenendo conto degli indirizzi e dei criteri fissati per l'incentivazione delle attività economiche nella regione può concedere al Collegio contributi per la promozione della pratica dello sci tra i giovani, per il miglioramento della qualifica professionale dei maestri di sci ed a ristoro di eventuali oneri straordinari sostenuti dal Collegio, dalle scuole di sci o da singoli maestri in operazioni di soccorso.
CAPO VI
NORME TRANSITORIE, DI RACCORDO, FINANZIARIE E FINALI
Art. 23
(Prima formazione dell'albo regionale)
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale nomina un commissario, scelto tra i maestri di sci in possesso dell'autorizzazione di cui all'
articolo 3, comma 1, della legge regionale 15 giugno 1984, n. 20, il quale, entro i successivi quattro mesi, provvede a:
a) curare la prima formazione dell'albo regionale di cui all'articolo 4;
b) determinare, in via provvisoria, l'importo e le modalità di riscossione del contributo annuale dovuto al Collegio;
c) adottare ogni altro provvedimento per l'avvio dell'attività del Collegio.
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, la Giunta regionale può mettere a disposizione del commissario strutture, mezzi, materiali e personale della Regione. Con deliberazione della Giunta regionale viene altresì determinato l'importo forfettario da corrispondere al commissario a titolo di compenso e rimborso spese.
4. Sono fatte salve le procedure di cui alla
legge regionale 20/1984 e successive modifiche, concernenti l'effettuazione dei corsi di formazione e di aggiornamento per i maestri di sci, iniziati e non definiti prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Art. 24
(Costituzione del Collegio)
1. La prima assemblea del Collegio è convocata, entro sessanta giorni dalla formazione del rispettivo albo, dal commissario di cui all'articolo 23 mediante avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e da trasmettere alle associazioni di categoria dei maestri di sci e alle scuole di sci. Hanno diritto a partecipare alla prima assemblea coloro che risultino iscritti all'albo regionale alla data di convocazione dell'assemblea stessa. L'assemblea è presieduta dal commissario e provvede all'elezione del consiglio direttivo.
2. Il commissario cessa dalle funzioni a seguito dell'insediamento del consiglio direttivo.
3. Il primo consiglio direttivo è formato da sette componenti e dura in carica per un anno dalla data di insediamento del consiglio medesimo.
Art. 25
(Riconoscimento delle scuole di sci)
1. Nella prima applicazione della presente legge sono riconosciute di diritto come << Scuole di sci >> le scuole di sci iscritte all'elenco regionale delle scuole di sci del Friuli - Venezia Giulia di cui all'
articolo 11, comma 1, della legge regionale 20/1984.
Art. 26
(Norme di raccordo)
1. I maestri di sci iscritti agli albi professionali di altre regioni o province autonome che intendano esercitare l'attività nel Friuli-Venezia Giulia, anche in modo non esclusivo, devono richiedere l'iscrizione all'albo regionale di cui all'articolo 4.
2. Nei confronti dei maestri di sci di cui al comma 1 deve essere accertata mediante colloquio, antecedentemente alla suindicata iscrizione, la conoscenza geografica montana della regione Friuli-Venezia Giulia e dell'ordinamento professionale ivi vigente in materia di insegnamento dello sci e delle scuole di sci.
3. Il consiglio direttivo del Collegio provvede all'iscrizione di coloro che abbiano sostenuto con esito positivo il colloquio di cui al comma 2, dopo avere verificato che il richiedente risulti già iscritto all'albo professionale della regione o provincia autonoma di provenienza e che permangano i requisiti soggettivi di cui all'articolo 8.
4. Sono esonerati dal sostenere il colloquio di cui al comma 2 i maestri di sci residenti nel Friuli-Venezia Giulia antecedentemente all'iscrizione agli albi professionali di altre regioni o province autonome.
5. Il trasferimento dell'iscrizione all'albo di altra regione o provincia autonoma non comporta la cancellazione dell'iscrizione dall'albo di cui all'articolo 4.
6. I maestri di sci iscritti agli albi professionali di altre regioni o province autonome che intendano esercitare temporaneamente nel Friuli-Venezia Giulia, per periodi non superiori a quindici giorni, anche non continuativi, devono darne preventiva comunicazione al consiglio direttivo del Collegio, precisando la località della prevista attività di insegnamento, la sua durata, l'accettazione da parte della scuola di sci nell'ambito della quale intendano operare o delle tariffe approvate ai sensi dell'articolo 9 nel caso di attività svolta in modo autonomo.
7. L' esercizio saltuario della professione da parte dei maestri di sci abilitati, provenienti con i loro allievi da altre regioni, province autonome o dall'estero, non è soggetto alle norme della presente legge.
8. I maestri di sci stranieri che intendano esercitare l'attività nel Friuli-Venezia Giulia, ancorché in modo non esclusivo, devono richiedere l'iscrizione all'albo professionale del Friuli-Venezia Giulia, che viene concessa subordinatamente al riconoscimento da parte della Federazione Italiana Sport Invernali, d'intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci di cui all'
articolo 15 della legge 81/1991, dell'equivalenza del titolo rilasciato nello stato di provenienza e della reciprocità di trattamento, nonché del sostenimento del colloquio di cui al comma 2. Per l'iscrizione deve essere inoltre verificato il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8.
9. I maestri di sci stranieri non iscritti in albi professionali italiani che intendano esercitare nel Friuli- Venezia Giulia per periodi non superiori a trenta giorni, anche non continuativi, devono richiedere almeno otto giorni prima il nulla-osta al consiglio direttivo del Collegio.
Art. 28
(Abrogazione di norme)
Art. 29
(Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall' articolo 5, comma 2, dell'articolo 7, commi 8 e 10, dall'articolo 10, comma 1 dall'articolo 11, comma 3, è autorizzata la spesa di lire 182 milioni per l'anno 1997.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 è istituito alla Rubrica n. 31 - programma 0.7.2. - spese correnti - Categoria 1.6 - Sezione X - il capitolo 8145 (1.1.162.2.10.24) con la denominazione << Spese e finanziamenti per la realizzazione di corsi tecnico- didattico-culturali, ivi comprese le prove attitudinali di ammissione, per la formazione, per l'aggiornamento e la specializzazione dei maestri di sci e per il funzionamento della commissione esaminatrice >> e con lo stanziamento di lire 182 milioni per l'anno 1997.
4. Per le finalità previste dall' articolo 12, comma 2, è autorizzata la spesa di lire 15 milioni per l'anno 1997.
5. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 è istituito alla Rubrica n. 31 - programma 0.7.2. - spese correnti - Categoria 1.4 - Sezione X - il capitolo 8146 (1.1.148.2.10.24) con la denominazione << Spese per la realizzazione di corsi di preparazione per aspiranti istruttori nazionali >> e con lo stanziamento di lire 15 milioni per l'anno 1997.
6. Per le finalità previste dall' articolo 17, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1997.
7. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997 - 1999 e del bilancio 1997 è istituito alla Rubrica n. 31 - programma 0.7.2. - spese d'investimento - Categoria 2.3 - Sezione X - il capitolo 8176 (2.1.232.3.10.24) con la denominazione << Contributi alle Aziende di promozione turistica, ai Comuni e alle Comunità montane per l'acquisto, la costruzione, l'adattamento e l'ampliamento di immobili da utilizzare quali sedi di scuole di sci >> e con lo stanziamento di lire 50 milioni per l'anno 1997.
8. Per l' acquisizione al bilancio regionale dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 19 è istituito, per memoria, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1997 - 1999 e del bilancio per l'anno 1997, al titolo III - categoria 3.5 il capitolo 963 (3.5.0.) con la denominazione << Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per violazione della disciplina in materia di esercizio della professione di maestro di sci >>.
9. Per le finalità previste dall' articolo 21, comma 1, è istituito, per memoria, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gi anni 1997 - 1999 e del bilancio per l'anno 1997, alla Rubrica n. 31 - programma 0.7.2. - spese correnti - Categoria 1.6 - Sezione X - il capitolo 8144 (1.1.162.2.10.24) con la denominazione << Devoluzione al Collegio regionale dei maestri di sci dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie >>.
10. Per le finalità previste dall' articolo 23, comma 2, relativamente al compenso e al rimborso spese ivi previsto, è autorizzata la spesa di lire 3 milioni per l'anno 1997.
11. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997 - 1999 e del bilancio per l'anno 1997 è istituito alla Rubrica n. 31 - programma 0.7.2. - spese correnti - Categoria 1.6 - Sezione X - il capitolo 8149 (1.1.162.2.10.24) con la denominazione << Compenso e rimborso spese al Commissario per la prima formazione dell'albo regionale dei maestri di sci >> e con lo stanziamento, di lire 3 milioni per l'anno 1997.
Art. 30
(Copertura finanziaria)
1. All' onere complessivo di lire 250 milioni per l'anno 1997, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 29, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 8900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997 - 1999 e del bilancio per l'anno 1997 (partita n. 70 dell'elenco n. 4, allegato ai bilanci predetti).