LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 aprile 1997, n. 13

Interventi a favore dell'Istituto regionale per gli studi di servizio sociale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/04/1997
Materia:
310.02 - Assistenza sociale
330.03 - Formazione professionale

Art. 1
 (Oggetto e finalità )
1. La Regione, nel quadro dei compiti ad essa attribuiti dall'articolo 8 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), sostiene l'Istituto regionale per gli studi di servizio sociale quale struttura atta a operare nei settori:
a) della formazione permanente, dell'aggiornamento, dell'accompagnamento, della consulenza e della supervisione degli operatori del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
b) della realizzazione di studi, ricerche e iniziative culturali finalizzate all'educazione sociale, allo sviluppo dei servizi del sistema integrato e al supporto nell'attuazione del sistema locale di interventi e servizi sociali;
c) della partecipazione, in collaborazione con le strutture universitarie della regione, alla formazione degli assistenti sociali e degli educatori.
2. Nell'ambito delle finalità di cui alla lettera a) del comma 1, l'Istituto regionale per gli studi di servizio sociale predispone annualmente un rapporto sui bisogni formativi degli operatori del sistema integrato tenuto conto della programmazione e degli indirizzi regionali in materia di interventi e servizi sociali.
Note:
1Articolo sostituito da art. 9, comma 40, L. R. 22/2010
Art. 2
 (Sovvenzione a favore dell'Istituto regionale
per gli studi di servizio sociale)
1. Per le finalità indicate all'articolo 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto regionale per gli studi di servizio sociale una sovvenzione annua a decorrere dal 1997.
2. La concessione della sovvenzione indicata al comma 1 è subordinata alla presentazione alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro il 31 marzo di ogni anno, di apposita domanda corredata del conto consuntivo dell'anno precedente, della relazione sull'attività svolta, nonché del programma di attività per i settori di cui all'articolo 1, comma 1, relativo all'anno per il quale è richiesto il contributo.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 9, comma 41, L. R. 22/2010
Art. 3
 (Abrogazione di norme)
1. Sono abrogati gli articoli l, 2, 3 e 4 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 41.
Art. 4
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.950 milioni, suddivisa in ragione di lire 650 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio 1997 - alla Rubrica n. 24 - programma 2.2.1. - spese correnti - Categoria 1.6 - Sezione VI - è istituito il capitolo 4777 (1.1.162.2.06.04) con la denominazione "Sovvenzione annua a favore dell'Istituto regionale per gli studi di servizio sociale" e con lo stanziamento complessivo di lire 1.950 milioni, suddiviso in ragione di lire 650 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999.
3. Al predetto onere complessivo di lire 1.950 milioni, suddiviso in ragione di lire 650 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999, si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 4776 del citato stato di previsione della spesa, intendendosi corrispondentemente revocata la relativa autorizzazione di spesa. Il precitato capitolo 4776 è eliminato dall'elenco n. 1 annesso ai bilanci predetti.
4. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 4777 è inserito nell'elenco n. 1 annesso ai bilanci predetti.
Art. 5
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.