LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 novembre 1997, n. 33

Assestamento del bilancio 1997 e del bilancio pluriennale 1997-1999 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/11/1997
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 1
 (Assestamento di bilancio)
1. Ai sensi dell'articolo 10, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982 n. 10, come da ultimo sostituito dall'articolo 81, comma 3, della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29, il saldo finanziario complessivo presunto di lire 587.390.399.992 - iscritto tra le entrate nel bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e nel bilancio per l'anno 1997, in applicazione dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 10/1982, come da ultimo sostituito dall'articolo 81, comma 1, della legge regionale 29/1996 - è aggiornato, in base ai risultati accertati alla chiusura dell'esercizio 1996, nell'importo di lire 640.855.268.497, con una differenza in aumento di lire 53.464.868.505, di cui lire 12.287.078.531 costituiscono quota vincolata.
2. In relazione alla previsione di maggiori proventi dei contributi sanitari di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, lo stanziamento del capitolo 272 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 è elevato di lire 29.822.210.026 per l'anno 1997.
3. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma l, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 60.000 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 4360 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997- 1999 e del bilancio per l'anno 1997, il cui stanziamento è elevato di pari importo. Al relativo onere si provvede:
a) per lire 29.822.210.026 con i maggiori proventi dei contributi sanitari di cui al comma 2;
b) per lire 30.177.789.974 con utilizzo di parte dell'aumento del saldo finanziario di cui al comma 1.

4. Per le finalità previste dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 10/1997, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 9.000 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 3955 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, il cui stanziamento è elevato di pari importo. Al relativo onere si provvede con utilizzo di parte dell'aumento del saldo finanziario di cui al comma 1.
5. 
( ABROGATO )
(1)
6. Per le occorrenze finanziarie derivanti dalla gestione dell'obiettivo 2) di cui al Regolamento (CEE) n. 2081/1993 per il triennio 1994-1996, è istituita al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, nell'elenco n. 5 allegato ai citati bilanci, alla Rubrica n. 33, la partita n. 29 (2.1.280.3.12.32) con la denominazione << Quota destinata alle occorrenze derivanti dalla gestione dell'obiettivo 2) per il triennio 1994-1996 >> e con lo stanziamento di lire 12.287.078.531 per l'anno 1997. Lo stanziamento del capitolo 8920 è conseguentemente elevato di pari importo. Al relativo onere si provvede con utilizzo di parte dell'aumento del saldo finanziario di cui al comma 1.
7. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 2, lettera c), dall'articolo 8, comma 2, lettera b) e dall'articolo 24, comma 1, della legge regionale 10 settembre 1990, n. 46, è autorizzata la spesa di lire 2.200 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 270 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, il cui stanziamento per l'anno 1997 è elevato di pari importo.
8. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 2, lettere b), c) e g), dall'articolo 8, comma 2, lettera c) e dall'articolo 27, comma 2, della legge regionale 46/1990, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 271 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, il cui stanziamento per l'anno 1997 è elevato di pari importo.
9. All'onere complessivo di lire 3.000 milioni derivante dai commi 7 e 8 per l'anno 1997 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 85 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).
Note:
1Comma 5 abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 11/2000
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007
Art. 3
 (Finanziamenti in vari settori di intervento regionale)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 4, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1997, di cui lire 1.000 milioni da ripartire fra i soli Comuni capoluogo di provincia a carico del capitolo 1851 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997 - 1999 e del bilancio per l'anno 1997. Al relativo onere si provvede con le maggiori entrate di lire 1.268 milioni e di lire 732 milioni accertate rispettivamente sui capitoli 1051 e 1070 dello stato di previsione dell'entrata dei precitati bilanci, i cui stanziamenti sono conseguentemente elevati di pari importo per l'anno 1997.
2. Gli stanziamenti dei capitoli 156, 180 e 181 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 sono elevati rispettivamente di lire 300 milioni, di lire 1.500 milioni e di lire 1.200 milioni per l'anno 1997. All'onere complessivo di lire 3.000 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 157 del medesimo stato di previsione.
3. Lo stanziamento del capitolo 567 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 è elevato di lire 50 milioni per l'anno 1997. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 550 del medesimo stato di previsione.
4. Gli stanziamenti dei capitoli 4745 e 4965 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 sono elevati rispettivamente di lire 400 milioni e di lire 200 milioni per l'anno 1997.
5. Per le finalità previste dall'articolo 88, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, limitatamente alla sovvenzione a favore dell'Associazione nazionale famiglie di fanciulli ed adulti subnormali - Sezione di Pordenone, è autorizzata la spesa di lire 330 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 4976 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, il cui stanziamento è elevato di pari importo.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione nazionale famiglie di fanciulli ed adulti subnormali - Sezione di Gorizia, un'assegnazione straordinaria di fondi nella misura massima di lire 20 milioni a carico del capitolo 4976 la cui denominazione viene così integrata: << e per l'attività dell'Associazione nazionale famiglie di fanciulli subnormali - Sezione di Gorizia >> dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, il cui stanziamento è elevato di pari importo.
7. All'onere complessivo di lire 950 milioni derivante dal commi 4, 5 e 6 si provvede per lire 850 milioni mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 4980 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 e per lire 100 milioni mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del medesimo stato di previsione (partita n. 705 dell'elenco n. 5 allegato al bilancio).
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari a favore dei Comuni turistico-costieri della regione interessati dalle mareggiate abbattutesi sul loro territorio negli anni 1996 e 1997 per interventi di riparazione dei danni subiti.
9. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 8 sono presentate alla Direzione regionale del commercio e del turismo, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione illustrativa dei danni subiti e del preventivo di spesa degli interventi da realizzare. I criteri e le modalità di concessione dei contributi sono stabiliti ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29.
10. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 8520 (2.1.232.3.10.24) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 alla Rubrica n. 31- programma 3.4.5 - spese d'investimento - Categoria 2.3 - con la denominazione << Contributi straordinari ai Comuni turistico-costieri per interventi di riparazione dei danni subiti in conseguenza delle mareggiate abbattutesi sul loro territorio negli anni 1996 e 1997 >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 1997.
11. Lo stanziamento del capitolo 400 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 è elevato di lire 300 milioni per l'anno 1997.
12. All'onere complessivo di lire 600 milioni derivante dai commi 10 e 11 si provvede con la maggiore entrata accertata sul capitolo 1050 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, il cui stanziamento è conseguentemente elevato di pari importo.
13. Al fine di promuovere e valorizzare l'immagine e la conoscenza della Regione Friuli-Venezia Giulia a livello nazionale ed internazionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire a favore di società sportive regionali per l'attività di partecipazione a competizioni promosse o organizzate da Federazioni nazionali o internazionali ufficialmente riconosciute.
14. Per le finalità previste dal comma 13 lo stanziamento del capitolo 8352 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 è elevato di lire 500 milioni per l'anno 1997. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8920(partita n. 701 dell'elenco n. 5 allegato al bilancio) del medesimo stato di previsione.
15. In sede di prima applicazione l'intervento di cui al comma 13 è destinato per lire 300 milioni a favore della Società di calcio Udinese Spa e per lire 100 milioni a favore di ciascuna delle società di basket di Gorizia e Trieste militanti nel campionato nazionale di serie A.
16. 
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 16 abrogato da art. 30, comma 1, lettera ll), L. R. 10/2012
Art. 4
 (Sovvenzione straordinaria alla Comunità Piergiorgio)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, e per assicurare un'adeguata dotazione di strutture per i disabili nel territorio dell'Alto Friuli, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria all'Associazione Comunità Piergiorgio di Udine da destinare alla realizzazione del Centro di accoglienza medico-socio- assistenziale in Tolmezzo.
2. La sovvenzione straordinaria può essere destinata anche all'acquisizione di attrezzature ed arredi necessari per assicurare funzionalità ad uno o più edifici del complesso.
3. Per conseguire la sovvenzione straordinaria di cui al comma 1, il legale rappresentante dell'Associazione deve presentare domanda alla Direzione regionale dell'assistenza sociale, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo sommario di spesa, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per la concessione ed erogazione della sovvenzione di cui al comma 1 trovano applicazione, per quanto compatibili, le procedure di cui alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni per l'anno 1997.
6. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 è istituito alla Rubrica n. 24 programma 2.2.2. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione VIII - il capitolo 4846 (2.1.242.3.08.07), con la denominazione << Sovvenzione straordinaria alla Associazione Comunità Piergiorgio di Udine per la realizzazione del Centro di accoglienza medico-sociale e assistenziale di Tolmezzo >> e con lo stanziamento di lire 500 milioni.
7. All'onere complessivo di lire 500 milioni si provvede con prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 (partita n. 702 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).
Art. 5
 (Finanziamenti per impianti sportivi)
1. Per le finalità previste dall'articolo 5, commi 1, lettera b), e 3 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 23, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 6139 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, il cui stanziamento è elevato di pari importo. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del medesimo stato di previsione (partita n. 145 dell'elenco n. 5 allegato al bilancio).
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 7

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000
Art. 8
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.