<< Art.  41 bis
       (Organizzazione del servizio sociale dei Comuni)
1.   Il  servizio sociale di base previsto dall'
articolo 19  della legge regionale 33/1988 e successive modificazioni ed   integrazioni,   a  seguito  delle   funzioni   previste dall'
articolo 23, comma 5, della legge regionale  24  giugno 1993,  n.  49  e  successive modificazioni ed  integrazioni, dagli  articoli  3  e 5, comma 6, della 
legge  regionale  26 luglio  1996, n.  26 e dall'
articolo 6, comma 2, lettera a), della  legge regionale 25 settembre 1996, n.  41, assume  la denominazione di servizio sociale dei Comuni ed è  attivato negli   ambiti   dei   distretti   socio-sanitari   di   cui all'
articolo 21 della legge regionale 30 agosto 1994, n.  12.
 2.   La Regione promuove e sostiene finanziariamente  la gestione  associata in ambito distrettuale del  servizio  di cui  al  comma 1, anche attraverso la delega delle  funzioni all'Azienda  per  i  servizi sanitari: l'organizzazione  del servizio medesimo deve assicurare accessibilità e vicinanza agli utenti, tramite la coordinata attivazione nel distretto di   più   equipe   di   operatori,  quando   le   richieda l'estensione  del  territorio  o  l'esigenza  di  perseguire obiettivi specifici.
3.    Nei   casi  in  cui  l'articolazione  territoriale includa  più  Comuni e non vi sia ricorso  a  delega  della gestione  del servizio sociale, l'assemblea dei  sindaci  di distretto  di  cui  all'articolo  40  individua  un   comune capofila,  referente  organizzativo  e  contabile   per   il servizio sociale medesimo. Detto Comune provvede ai relativi adempimenti tramite un coordinamento tecnico-amministrativo, al  quale  fanno  capo  gli operatori  riuniti  nell' equipe prevista  dall'
articolo 19, comma 2, della  legge  regionale 33/1988,  come sostituito dall'articolo 62; al coordinamento è  altresì  attribuito il compito di dare attuazione  alle determinazioni  assunte dall'assemblea dei  sindaci  di  cui all'articolo 40.
 4.   Al  fine di garantire l'assolvimento delle funzioni di   cui  al  comma  3,  il  comune  capofila  modifica,  se necessario, la pianta organica del personale per  adeguarla, per  numero  e  per  profilo  professionale,  al  fabbisogno programmato.
5.    Gli   Enti  locali  della  Provincia  di   Trieste definiscono  di concerto le modalità di gestione  associata del  servizio  sociale  di  cui al  comma  1,  assicurandone l'integrazione  con  i servizi dell'Azienda  per  i  servizi sanitari n.  1 "Triestina". È comunque salvaguardata, per il Comune capoluogo e nell'intero suo territorio, la pertinenza istituzionale  del  servizio  sociale  medesimo,  anche   se erogato  in distretti socio-sanitari in cui insistano  altri referenti organizzativi.