LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 settembre 1997, n. 32

Modifica dell'assetto del dipartimento dei servizi sociali di cui alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e altre norme in materia di sanità ed assistenza.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/09/1997
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
310.02 - Assistenza sociale
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera

Art. 1

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 3
 (Abrogazione dell'articolo 19 della legge regionale
21/1992 e disposizioni sull'organico
del ruolo unico regionale)
1. Le denominazioni "Direzione regionale della sanità" e "Direzione regionale dell'assistenza sociale", ovunque citate in leggi e regolamenti regionali, devono intendersi riferite alla "Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali".
2. L'articolo 19 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 21 è abrogato, restando fissati, nel limite di tre unità, gli incarichi per compiti ispettivi o servizi speciali presso la Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale di cui all'articolo 249, comma 2, della legge regionale 7/1988, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 8 e modificato dall'articolo 19 della legge regionale 21/1992.
3. 
( ABROGATO )
(1)
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 nonché quelle di cui agli articoli 1 e 2 hanno effetto dall'1 gennaio 1998.
Note:
1 Abrogate parole al comma 3 con D.G.R. 1283/2001, pubblicata nel BUR S.S.n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3bis, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 4
 (Modalità di finanziamento delle
Aziende sanitarie regionali)
1. Le Aziende sanitarie regionali, a partire dall'1 gennaio 2000, sono finanziate mediante attribuzione di quote pro capite, pesate per età, dal Fondo sanitario regionale. A partire dalla stessa data, le Aziende ospedaliere regionali, il Policlinico universitario a gestione diretta di Udine e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono finanziati integralmente a prestazione secondo le tariffe previste dalle norme vigenti.
2. La Giunta regionale definisce annualmente i criteri e le modalità di applicazione del comma 1.
3. Le Aziende sanitarie considerano le quote pro capite pesate per età, di cui al comma 1, per la determinazione del budget dei distretti.
4. L'Agenzia regionale della sanità, sentita l'Assemblea dei sindaci di cui all'articolo 40 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, come modificato dagli articoli 10 e 11, verifica periodicamente l'omogeneità dei livelli di assistenza assicurati, in relazione alle assegnazioni di cui ai commi 1 e 3.
Art. 5
 (Realizzazione di opere pubbliche di iniziativa degli Enti
che svolgono le funzioni del Servizio sanitario regionale)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10, come sostituito dall'articolo 30 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 31, sono estese alle opere pubbliche di iniziativa delle Aziende sanitarie regionali, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e del Policlinico universitario di Udine.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli Enti interessati inoltrano apposita istanza alla Direzione regionale della sanità entro il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera g), L. R. 17/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 7
1.
All'articolo 3 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
<< 1 bis. I compiti di cui al comma 1 si estendono, in quanto compatibili, anche alle aree ad alta integrazione socio-sanitaria di cui all'articolo 41, comma 1, della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49. >>.

Art. 8

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2023, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.
Art. 9

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006
Art. 10

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006
Art. 11

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006
Art. 12

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006
Art. 13

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006
Art. 14

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 15, comma 2, L. R. 23/2004
2Articolo abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006
Art. 15

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006
Art. 16

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 4, comma 13, L. R. 4/1999
Art. 17

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera g), L. R. 17/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 18

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 19/2006 , a decorrere dalla data di esecutivita' del regolamento di cui all'art. 31, c. 7, L.R. 6/2006.
Art. 19
1. All'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 2 settembre 1981, n 59, le parole "una giornata eventualmente frazionabile" sono sostituite dalle parole << una mezza o intera giornata >>.
Art. 20
1.
La rubrica dell'articolo 9 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 59 è sostituita dalla seguente:
 << Chiusura annuale delle farmacie >>

2.
Il primo comma dell'articolo 9 della legge regionale 59/1981 è sostituito dal seguente:
<< Le farmacie devono osservare una chiusura annuale per un periodo che va da tre a quattro settimane, da fruire anche in più soluzioni settimanali >>.

3.
Il secondo comma dell'articolo 9 della legge regionale 59/1981 è sostituito dal seguente:
<< Le farmacie rurali od uniche nel Comune possono ridurre la chiusura annuale obbligatoria ad una settimana >>.

4.
Il terzo comma dell'articolo 9 della legge regionale 59/1981 è sostituito dal seguente:
<< Il dispensario farmaceutico rimane chiuso nel periodo di chiusura annuale della rispettiva farmacia >>.

Art. 21

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 15, L. R. 13/2000
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 1, L. R. 18/2001
3Articolo abrogato da art. 9, comma 4, L. R. 17/2008