LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 luglio 1997, n. 23

Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/07/1997
Allegati:
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.05 - Personale regionale
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
130.01 - Comuni e Province

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Articolo 27 bis aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 17/2010
2Parole soppresse all' Elenco 1 da art. 172, comma 3, L. R. 17/2010
CAPO I
 Semplificazione dei procedimenti amministrativi
Art. 1
 (Adozione di regolamenti per la semplificazione)
1. Con regolamenti di esecuzione della presente legge, da adottare previo parere vincolante della competente Commissione consiliare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della medesima, sono emanate misure per la semplificazione dei procedimenti amministrativi. La competente Commissione consiliare esprime il parere entro 30 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Decorso tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza del parere; in tal caso la Giunta regionale valuta la discussione svolta in Commissione. I verbali sono inviati alla Giunta entro 15 giorni dalla scadenza del termine.
2. Con la presente legge sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, le disposizioni vigenti, anche di legge, con essi incompatibili.
3. I regolamenti si conformano, oltre che ai principi contenuti nell'articolo 26 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, come modificato dall'articolo 12, ai seguenti criteri e principi direttivi:
a) eliminazione o riduzione o sostituzione con autocertificazioni dei certificati o delle certificazioni richiesti ai soggetti interessati all'adozione di provvedimenti amministrativi o all'acquisizione di vantaggi, benefici economici o altre utilità erogati dall'Amministrazione regionale, dagli Enti regionali e dagli Enti strumentali della Regione;
b) modificazione delle disposizioni normative e regolamentari sui procedimenti amministrativi in attuazione dei criteri di cui alla lettera a) al fine di evitare che le misure di semplificazione comportino aggravi o ritardi per i cittadini nell'adozione del provvedimento amministrativo;
c) applicazione in materia di rendicontazione della spesa dei principi di cui al comma 4 dell'articolo 26 della legge regionale 29/1992, come sostituito dall'articolo 12.
d) realizzazione dell'omogeneità dei termini di presentazione delle domande tendenti ad ottenere contributi, sussidi e sovvenzioni;
e) decentramento di procedure amministrative alle Province, ai Comuni e alle Comunità montane ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, al fine di comprimere i tempi di risposta ai cittadini.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 2, comma 1, L. R. 11/1999
Art. 2
 (Soppressione di organi collegiali)
1. Gli organi di cui all'elenco n. 1, allegato alla presente legge, sono soppressi.
2. Le funzioni amministrative di natura non consultiva già esercitate dagli organi collegiali di cui al comma 1 sono trasferite alle Direzioni regionali e ai Servizi autonomi rispettivamente competenti per materia.
3. La costituzione delle commissioni, dei comitati e degli organi collegiali comunque denominati, previsti dall'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, come modificato dall'articolo 85 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, con la partecipazione di uno o più componenti esterni, comportante spesa a carico dell'Amministrazione regionale, è consentita per una durata massima di sei mesi e, in caso di motivata necessità, è ammessa la proroga o la ricostituzione dell'organo per una sola volta e per non più di tre mesi.
3 bis. Alle commissioni, comitati e organi collegiali comunque denominati costituiti per l'attuazione di Programmi cofinanziati con fondi comunitari o con risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, non si applica la durata massima di cui al comma 3.
4. Al termine dei lavori, il Presidente dell'organo collegiale presenta alla Giunta regionale, tramite l'Assessore competente, una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti; copia di tale relazione è inviata, per opportuna conoscenza, alla Commissione consiliare competente.
5. Gli organi collegiali, di cui al comma 3 attualmente funzionanti devono concludere la propria attività entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge o alla loro scadenza naturale, se precedente a tale termine. In caso di motivata necessità possono essere prorogati o ricostituiti una sola volta e per non più di tre mesi, ove ciò non sia già avvenuto.
6. I membri degli organi collegiali istituiti per legge ovvero ai sensi del comma 3, riferiscono alla Commissione consiliare competente ogni qual volta ne siano richiesti. Le audizioni delle Commissioni consiliari sono equiparate alle sedute dell'organo collegiale medesimo ai fini della determinazione del trattamento economico.
Note:
1Derogata la disciplina del comma 3 da art. 2, comma 1, L. R. 25/1997
2Comma 3 bis aggiunto da art. 44, comma 1, L. R. 13/2009
3Parole aggiunte al comma 3 bis da art. 13, comma 2, L. R. 12/2010
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1Parole sostituite al comma 12 da art. 42, comma 1, L. R. 9/1999
2Integrata la disciplina del comma 12 da art. 42, comma 3, L. R. 9/1999
3Integrata la disciplina del comma 12 da art. 42, comma 4, L. R. 9/1999
4Comma 13 abrogato da art. 42, comma 2, L. R. 9/1999
5Comma 15 abrogato da art. 42, comma 2, L. R. 9/1999
6Comma 16 abrogato da art. 42, comma 2, L. R. 9/1999
7Comma 22 abrogato da art. 42, comma 2, L. R. 9/1999
8Comma 23 abrogato da art. 42, comma 2, L. R. 9/1999
9Comma 12 abrogato da art. 11, comma 1, L. R. 28/1999
10Comma 14 abrogato da art. 11, comma 1, L. R. 28/1999
11Comma 17 abrogato da art. 11, comma 1, L. R. 28/1999
12Comma 18 abrogato da art. 11, comma 1, L. R. 28/1999
13Comma 20 abrogato da art. 11, comma 1, L. R. 28/1999
14Comma 21 abrogato da art. 11, comma 1, L. R. 28/1999
15Comma 7 abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 20/2006 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'art. 14, L.R. 20/2006.
16Comma 8 abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 20/2006 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'art. 14, L.R. 20/2006.
17Comma 9 abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 20/2006 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'art. 14, L.R. 20/2006.
18Articolo abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 27/2007
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 6, comma 7, L. R. 13/2002
Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).
Art. 6
 (Modifica dell'articolo 68 della
legge regionale 18/1996)
1. All'articolo 68, comma 1, lettera b) della legge regionale 18/1996 è sostituita dalla seguente: << b) gli atti di approvazione dei contratti passivi di importo superiore a lire 150 milioni. >>.
Art. 7

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000
Art. 8

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000
Art. 9

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000
Art. 10

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000
Art. 11

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000
Art. 12

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000
Art. 13

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000
Art. 14

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000
Art. 15
 (Incarichi di consulenza esterna)
1. L'Amministrazione regionale può avvalersi per approfondimenti di particolari tematiche relative a funzioni istituzionali attraverso incarichi professionali da svolgersi in un tempo determinato aventi ad oggetto lo studio di problemi legislativi, giuridici, amministrativi, fiscali ovvero aventi natura tecnica specialistica, della collaborazione e della consulenza esterna di:
a) docenti o ricercatori universitari, esperti nella specifica materia oggetto della collaborazione o consulenza;
b) professionisti esperti della specifica materia e con almeno otto anni di iscrizione al rispettivo ordine;
c) istituti universitari;
d) istituzioni scientifiche.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti, in via eccezionale, anche ad esperti in materie non rientranti nella competenza di nessun Ordine e per le quali non esiste albo professionale. In tal caso la specifica competenza in relazione alla consulenza affidata deve risultare da un apposito curriculum.
3. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni fornite dalle Direzioni regionali per i settori di competenza, individua gli incarichi di cui al comma 1 attraverso un programma annuale ed, ove necessari, i relativi aggiornamenti, da adottarsi ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 18/1996. Il medesimo programma può anche indicare i casi in cui la Giunta regionale, per motivi di urgenza, è autorizzata a conferire incarichi non preventivamente previsti.
Art. 16

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 18, comma 34, L. R. 13/2002
2Articolo abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 14/2002
Art. 17

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000
Art. 18
 (Limite di spesa di cui all'articolo 3 della
legge regionale 57/1971)
1. È elevato a 300 milioni di lire, IVA esclusa, il limite previsto dall'articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, come da ultimo modificato dall'articolo 87 della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, l'importo di cui al comma 1 viene aggiornato in conformità alla variazione dell'indice del costo della vita, desumibile dagli indici ISTAT.
Art. 19
 (Concessione in uso di beni immobili previo accollo delle
spese di manutenzione ordinaria e straordinaria)
1. I contratti relativi a beni immobili di proprietà regionale, concessi in uso con particolari agevolazioni, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 57/1971, come sostituito dall'articolo 30, comma 15 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, allorché prevedano durata dell'uso decennale, o superiore, possono prevedere l'accollo delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico dei beneficiari.
Art. 20

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 7, comma 1, L. R. 13/2020
Art. 21

( ABROGATO )

(4)
Note:
1Parole aggiunte al comma 4 da art. 10, comma 4, L. R. 13/2000
2Comma 4 sostituito da art. 1, comma 5, L. R. 12/2003
3Comma 4 bis aggiunto da art. 1, comma 5, L. R. 12/2003
4Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera f), L. R. 15/2010
Art. 22
 (Proroga di termini)
1. Limitatamente all'anno 1997 il termine di cui al comma 11 dell'articolo 13 della legge regionale 10/1997 è posticipato al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
CAPO II
 Norme in materia di autonomie locali
Art. 23
 (Organi regionali competenti al controllo
sugli organi degli enti locali)
1. Ai sensi dell'articolo 4, primo comma, numero 1 bis), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli- Venezia Giulia, come aggiunto dall'articolo 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, per lo scioglimento e la sospensione dei consigli comunali e provinciali, nonché per la rimozione e la sospensione degli amministratori degli enti locali, fino a quando non è diversamente disciplinato con legge regionale, continuano a trovare applicazione gli articoli 37, 37 bis, 39 e 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e gli articoli 36, 80 e 93 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo.
2. Salvo i provvedimenti adottati dagli organi dello Stato per gravi motivi di ordine pubblico o in forza della normativa antimafia, i provvedimenti di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e di nomina dei relativi commissari, nonché di rimozione degli amministratori locali, sono adottati dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, adottata su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali. I provvedimenti di sospensione dei consigli comunali e provinciali e di nomina dei relativi commissari, nonché di sospensione degli amministratori locali, sono adottati dall'Assessore regionale per le autonomie locali.
3. I decreti di scioglimento e di sospensione dei consigli comunali e provinciali, nonché i decreti di rimozione e di sospensione degli amministratori locali sono immediatamente trasmessi al Commissario del Governo nella Regione e alla Prefettura competente per territorio, nonché pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Ai commissari di cui al comma 2, spetta una indennità di carica pari a quella attribuita all'organo monocratico dell'ente commissariato.
5. I commi 2, 3 e 4 si applicano, per quanto compatibili, anche agli organi degli altri enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
6. Fuori dei casi previsti dal comma 1, quando gli organi degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza non possono, per qualsiasi ragione, funzionare, l'Assessore regionale per le autonomie locali invia appositi commissari che provvedono a reggerle per il periodo di tempo strettamente necessario.
7. 
( ABROGATO )
(1)
8. La trattazione e gli adempimenti relativi agli affari e ai provvedimenti previsti dal presente articolo sono curati dal Servizio ispettivo e della polizia locale della Direzione regionale per le autonomie locali.
Note:
1Comma 7 abrogato da art. 1, comma 14, L. R. 21/2003 , a decorrere dall' 1 luglio 2004, come previsto dall'articolo 1, comma 21, della L.R. 21/2003.
Art. 24

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 3, comma 4, L. R. 13/2002
2Articolo abrogato da art. 1, comma 14, L. R. 21/2003 , a decorrere dall' 1 luglio 2004, come previsto dall'articolo 1, comma 21, della L.R. 21/2003.
Art. 25
 (Giuramento del Presidente della Provincia)
1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, nella regione Friuli- Venezia Giulia, il Presidente della Provincia presta giuramento dinanzi al Presidente della Giunta regionale o ad un Assessore regionale da questi delegato.
2. Il giuramento è prestato prima dell'assunzione delle funzioni e immediatamente dopo la proclamazione degli eletti.
3. La formula del giuramento è la seguente: << Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato e della Regione, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene >>.
4. La trattazione e gli adempimenti relativi agli affari e ai provvedimenti previsti dal presente articolo sono curati dal Servizio ispettivo e della polizia locale della Direzione regionale per le autonomie locali.
5. Dell' avvenuto giuramento è data formale comunicazione, entro dieci giorni, al Commissario del Governo nella Regione, alla Prefettura competente per territorio e al Presidente del Comitato regionale di controllo.
6. Il Presidente della Provincia, dopo aver prestato giuramento in lingua italiana, può formulare una dichiarazione analoga nelle lingue minoritarie e locali presenti nella provincia medesima.
Art. 26
 (Inosservanza degli obblighi di convocazione dei consigli
comunali e provinciali)
1. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 9/1977 nella regione Friuli-Venezia Giulia, in caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio comunale e provinciale, previa diffida, provvede l'Assessore regionale per le autonomie locali.
2. La trattazione e gli adempimenti relativi agli affari e ai provvedimenti previsti dal presente articolo sono curati dal Servizio ispettivo e della polizia locale della Direzione regionale per le autonomie locali.
Art. 27
 (Organi regionali competenti all'esercizio delle funzioni
amministrative concernenti gli enti locali)
1. Le attribuzioni in materia di enti locali che siano state trasferite alla Regione in forza delle norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia e che non siano dalla legge regionale assegnate ad altri organi, sono esercitate:
a) Dal Presidente della Giunta regionale se già di competenza degli organi centrali dello Stato;
b) dall'Assessore regionale per le autonomie locali se già di competenza degli organi periferici dello Stato.
2. La trattazione e gli adempimenti relativi agli affari e ai provvedimenti riguardanti le attribuzioni di cui al comma 1, sono curati dalla Direzione regionale per le autonomie locali.
3. Sono abrogati gli articoli 6, come sostituito dall' articolo 3 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 1, e 9, come modificato dall' articolo 6 della medesima legge regionale 1/1995, della legge regionale 49/1991.
Note:
1Vedi anche quanto disposto dall'art. 14, comma 17, L. R. 23/2013
2Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 14, comma 18, lettera a), L. R. 23/2013
3Vedi anche quanto disposto dall'art. 33, comma 1, L. R. 18/2015
Art. 27 bis
 (Conferimento di funzioni ai Comuni in materia di usi civici)
1. Sono esercitate dai Comuni le funzioni amministrative relative alla convocazione dei comizi per l'elezione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali previsti dalla legge 17 aprile 1957, n. 278 (Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali).
2. Il procedimento per l'elezione dei Comitati previsti dalla legge 278/1957 è disciplinato con regolamento regionale da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010).
3. L'esercizio delle funzioni amministrative conferite ai Comuni ai sensi del comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 17/2010
Art. 28

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 9, comma 1, L. R. 27/2001
Art. 29

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 14, L. R. 21/2003 , a decorrere dall' 1 luglio 2004, come previsto dall'articolo 1, comma 21, della L.R. 21/2003.
Art. 30

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 31
 (Norma finale)
1. Le norme regionali che prevedano controlli di legittimità su atti di enti locali diversi da quelli previsti dagli articoli 28 e 29 della legge regionale 49/1991, come sostituiti dall'articolo 24, sono abrogate.
CAPO III
 Norme in materia di organizzazione
dell'Amministrazione regionale
Art. 32
 (Soppressione di Servizi inutili
ed accorpamento di Direzioni regionali)
1. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un disegno di legge per la razionalizzazione dell'ordinamento ed organizzazione dell'Amministrazione regionale basato sui principi seguenti:
a) soppressione dei Servizi non più utili o la cui utilità è marginale;
b) accorpamento in un unico Servizio di più Servizi affini;
c) eliminazione delle strutture amministrative regionali nelle materie in corso di trasferimento al sistema delle autonomie locali;
d) accorpamento in un'unica Direzione regionale di più Direzioni regionali affini.
Art. 33
 (Ricognizione delle competenze del Servizio autonomo
per lo sviluppo della montagna)
1. Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, istituito con l'articolo 5 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, per l'espletamento delle funzioni amministrative ad esso attribuite, succede all'Ufficio di Piano nella trattazione degli affari e nella definizione formale dei procedimenti amministrativi relativi alle seguenti disposizioni legislative:
a) articolo 25 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 54;
b) articolo 15 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come modificato dall'articolo 55, comma 5 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29;
c) articoli 23 come modificato dall'articolo 12 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 e 24 della legge regionale 35/1987;
d) articolo 16 della legge regionale 50/1993;
e) articoli 18 e 19 della legge regionale 29 marzo 1993, n. 10;
f) comma 2 dell'articolo 3 e comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 50/1993, come sostituiti dall'artico 3 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10;
g) articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5;
h) commi 1 e 7 dell'articolo 6 della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9;
i) articoli 55 e 58 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29.
2. Al comma 27 dell'articolo 12 della legge regionale 10/1997 le parole << dall'Ufficio di Piano >> sono sostituite dalle parole << dal Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna >>.
3. In relazione alla disposizione di cui al comma 1 sono trasferiti alla rubrica n. 10 (Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna) del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997, i seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa: 865, 959, 969, 986, 987, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1013, 1041, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064 e 1065.
CAPO IV
 Norma finale
Art. 34
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.