LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 maggio 1997, n. 22

Modifica della legge regionale 8 giugno 1978, n. 56, e misure transitorie in materia di sovvenzioni in agricoltura.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/06/1997
Materia:
210.01 - Agricoltura

Art. 1
 (Modifica dell'articolo 1 della
legge regionale 56/1978)
1. Alla lettera a) dell'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1978, n. 56, sono soppresse le parole << Cooperative e loro Consorzi >>.
Art. 2
 (Finalità)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1978, n. 56, come integrato dall'articolo 1, secondo comma, della legge regionale 23 gennaio 1981, n. 5, e come modificato dall'articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per l'anno 1997.
2. L' onere di lire 1.200 milioni derivante dall'applicazione del comma 1 fa carico al capitolo 6758 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, il cui stanziamento è elevato di lire 1.200 milioni per l'anno 1997.
3. Al predetto onere di lire 1.200 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (partita n. 721 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).
Art. 3
 (Norma transitoria)
1. Per l'anno 1997, relativamente al capitolo 6758 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, la Giunta regionale approva gli obiettivi ed i programmi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, nonché i criteri generali di cui all'articolo 21 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, sentita la competente Commissione consiliare.
Art. 4
 (Spese ammissibili)
1. Le spese ammissibili ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 56/1978, come integrato dall'articolo 1, secondo comma, della legge regionale 5/1981, e come modificato dall'articolo 1, sono quelle direttamente legate all'attività istituzionale di ciascun beneficiario.