CAPO I
FINALITÀ E DEFINIZIONI
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione Friuli-Venezia Giulia disciplina con la presente legge il sistema regionale di trasporto pubblico locale al fine di:
a) garantire il diritto fondamentale dei cittadini alla mobilità assicurando un sistema coordinato ed integrato che realizzi il collegamento ottimale di tutte le parti del territorio;
b) concorrere alla salvaguardia ambientale promuovendo il contenimento dei consumi energetici e la riduzione delle cause di inquinamento;
c) promuovere un equilibrato sviluppo economico e sociale fondato sulla piena vivibilità delle città;
d) favorire, in particolare, l' integrazione dei diversi sistemi di trasporto secondo le finalità dell'intermodalità, rispetto ai quali il mezzo collettivo assume un ruolo determinante;
e) perseguire la razionalizzazione e l' efficacia della spesa, in conformità con la normativa comunitaria.
2. Al fine di perseguire l'obiettivo della razionalizzazione e della promozione del trasporto pubblico locale e con l'intento di garantire il diritto alla mobilità nelle aree più svantaggiate del territorio, la Regione Friuli-Venezia Giulia sostiene la riorganizzazione dell'offerta di trasporto assicurando finanziamenti fino al sessantacinque per cento del costo complessivo dei servizi regionali, in modo tale da garantire l'equilibrio tra costi e ricavi degli stessi, anche tenendo conto della dovuta solidarietà nella assegnazione delle risorse finanziarie a causa dei minori ricavi che si possono verificare nelle aree svantaggiate e dei maggiori introiti tariffari delle aree con maggior mobilità.
Art. 2
(Trasporto pubblico locale)
1. Per trasporto pubblico locale si intendono i servizi di linea svolti via terra e via acqua e su percorso prestabilito, anche organizzati per l'integrazione dei vari sistemi di mobilità, e adibiti normalmente al trasporto collettivo di persone e cose. Essi sono effettuati in modo continuativo o periodico, anche a carattere stagionale, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite ed offerta indifferenziata, anche rivolta a fasce omogenee di utenti.
2. Ogni servizio di linea di trasporto pubblico locale è costituito da un itinerario compreso tra due capolinea.
3. Non costituiscono linea autonoma i servizi che interessano un solo tratto dell'itinerario, quali:
a) diramazione dell'itinerario principale;
b) deviazioni anche provvisorie o saltuarie;
c) prolungamento, da uno dei due capolinea per un numero di corse o per un periodo di tempo limitati, a località normalmente non servite.
Art. 3
(Unità di gestione)
1. Si intende per unità di gestione l'unità organizzativa più conveniente per economicità, efficienza e produttività in cui sia dato suddividere la rete regionale dei servizi di linea.
2. L'unità di gestione è costituita da una ponderata combinazione dei servizi di linea, perseguendo l'obiettivo del più alto grado di intermodalità.
Art. 4
(Servizi di linea urbani ed extraurbani)
1. Sono servizi di linea provinciali urbani:
a) i servizi di linea caratterizzati da alta frequenza di corse, che si svolgono nell'ambito dei centri abitati, anche se appartenenti a comuni diversi, purché sussista una sostanziale continuità di insediamenti edilizi;
b) i servizi di linea che collegano uno o più comuni contermini ad un comune capoluogo di provincia, oppure ad un comune con popolazione superiore a 25.000 abitanti, anche quando non sussista totale continuità di insediamenti edilizi, purché i servizi di linea medesimi siano caratterizzati da alto indice di pendolarità e frequenza, da un limitato percorso complessivo, nonché dall'applicazione della tariffa urbana strutturata in due o più tratte.
2. Sono servizi di linea provinciali extraurbani tutti i servizi non compresi nel comma 1.
3. La classificazione di servizio di linea urbano o extraurbano è disposta dal Piano regionale di cui all'articolo 8.
CAPO IV
COMITATO REGIONALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Art. 12
(Istituzione e funzioni)
1. È istituito presso la Direzione regionale della viabilità e dei trasporti il Comitato regionale per il trasporto pubblico locale, di seguito denominato Comitato regionale.
2. Esso svolge funzioni consultive per la formazione del Piano regionale e per le sue eventuali modifiche ed integrazioni ed è consultato dall'Assessore alla viabilità e trasporti per questioni attinenti alla materia del trasporto pubblico locale.
Art. 13
(Composizione)
1. Il Comitato regionale è composto da:
a) l' Assessore alla viabilità e trasporti con funzioni di Presidente;
b) il Direttore regionale della viabilità e dei trasporti con funzioni di Vicepresidente;
c) il Direttore del Servizio del trasporto pubblico locale;
d) i Presidenti, o loro delegati, delle Province;
e) i Sindaci, o loro delegati, dei Comuni in cui si svolgono servizi di linea urbana;
f) due rappresentanti per ciascuna delle associazioni regionali di categoria delle aziende concessionarie di trasporto pubblico locale;
g) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali confederali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, fino ad un massimo di tre;
h) un rappresentante dell'Ufficio provinciale del capoluogo regionale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
i) un rappresentante dell'Ufficio trasporto locale delle Ferrovie dello Stato SpA;
l) un rappresentante delle associazioni dei disabili.
2. Possono partecipare alle riunioni del Comitato i Sindaci dei Comuni interessati.
3. Le funzioni di segretario o di segretario sostituto sono svolte da un dipendente del Servizio del trasporto pubblico locale di qualifica non inferiore a segretario.
Art. 14
(Funzionamento)
1. Il Comitato regionale dura in carica cinque anni ed è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale alla viabilità e trasporti. Con la stessa procedura si provvede alla sostituzione dei delegati di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 13, nonché alla sostituzione dei componenti di cui alle lettere f), g), h), i) ed l) del medesimo comma 1 che per qualsiasi motivo abbiano cessato di far parte del Comitato regionale.
2. Le riunioni del Comitato regionale sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla viabilità e trasporti, approva il regolamento per il funzionamento del Comitato regionale.
4. Gli oneri per il funzionamento del Comitato regionale fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.
CAPO V
SERVIZI DI LINEA IN REGIME DI CONCESSIONE
Art. 15
(Assegnazione delle concessioni)
1. I servizi di trasporto pubblico locale sono affidati in concessione per la durata di dieci anni. La concessione è regolata dal contratto di servizio riferito all'unità di gestione, a decorrere dall'1 luglio 1998.
3. Le gare di cui al comma 2 vengono svolte sulla base di un capitolato contenente in particolare i seguenti elementi:
a) il corrispettivo spettante per lo svolgimento dell'unità di gestione determinata dal Piano regionale e le modalità di erogazione del corrispettivo stesso;
b) l'assetto dei servizi, specificato nelle linee che compongono l'unità di gestione, i programmi di esercizio delle linee, gli orari e i percorsi;
c) le tariffe minime, comprese quelle relative a specifici servizi integrati, unitamente ai criteri di aggiornamento delle medesime;
d) la dotazione organica degli addetti per l'unità di gestione;
e) la dotazione dei mezzi di trasporto necessari per l'unità di gestione;
f) la possibilità del riassetto o modifica motivati dei servizi a parità di costo;
g) i criteri e i termini per la modifica e l'aggiornamento del contratto di servizio;
h) la possibilità di affidamento a terzi da parte del concessionario, previa autorizzazione della Provincia, di determinate linee o corse a carattere marginale preventivamente individuate, a condizione che l'affidamento a terzi si risolva in apprezzabile riduzione del costo di produzione del trasporto, senza ridurre la qualità del servizio reso all'utenza;
i) le misure di controllo e le sanzioni in caso di inadempienza del contratto di servizio;
l) gli obblighi relativi al trasporto degli effetti postali;
m) l' obbligo di predisposizione della carta del servizio del trasporto pubblico locale, sulla base dello schema-tipo della carta del servizio approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alla viabilità e trasporti e l'obbligo della sua osservanza;
n) le garanzie finanziarie a tutela dell'effettivo svolgimento dei servizi.
5. Il contratto di servizio, redatto in conformità allo schema-tipo approvato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alla viabilità e trasporti, viene stipulato dalla Provincia con l'azienda aggiudicataria della concessione, contiene gli elementi del capitolato predisposto ai fini dell'espletamento della procedura concorsuale e determina l'importo del corrispettivo annuale spettante all'azienda aggiudicataria.
6. Previo parere del Comitato regionale, le Province possono stipulare, agli stessi patti e condizioni del contratto di servizio, atti aggiuntivi entro il limite economico del dieci per cento del corrispettivo determinato dal contratto di servizio, al fine di attivare nuovi servizi coerenti con le finalità del Piano regionale, la cui spesa ricade a totale carico delle Province stesse. Ulteriori incrementi di servizi sono attivati previa modifica del Piano regionale.
7. La concessione è inscindibile dal contratto di servizio.
Art. 16
(Assegnazione dei fondi regionali)
1. Alle aziende concessionarie sono erogati dalle Province i corrispettivi risultanti dai contratti di servizio stipulati.
2. L'erogazione dei corrispettivi annui per l'esercizio alle singole aziende viene effettuata direttamente dalle Province con le seguenti modalità:
a) in via preventiva, entro trenta giorni dal ricevimento dei fondi, mediante acconti fino al novanta per cento dell'ammontare del corrispettivo previsto dal contratto di servizio relativo ad ogni singola azienda;
b) con saldo a consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo per la rimanente parte del corrispettivo medesimo sempre in conformità a quanto previsto dai contratti di servizio se effettivamente assolti.
3. Le eventuali perdite o disavanzi, non coperti dai corrispettivi di cui al comma 1 e dai proventi di tutti i servizi di trasporto pubblico locale svolti, restano a carico delle singole aziende concessionarie di trasporto.
4. La Regione assegna annualmente alle Province i finanziamenti destinati alla copertura degli impegni assunti dalle Province con le aziende mediante i contratti di servizio. L'Amministrazione regionale trasferisce alle Province, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge finanziaria regionale, i fondi necessari per la corresponsione dell'acconto di cui al comma 2, lettera a).
5. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di lire 202.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 67.500 milioni per l'anno 1998 e lire 135.000 milioni per l'anno 1999. La spesa è considerata obbligatoria per tutte le annualità corrispondenti alla durata del contratto di servizio.
6. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 - alla Rubrica n. 20 - programma 1.5.5. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione IX - è istituito, a decorrere dal 1998, il capitolo 3977 (1.2.153.2.09.18) con la denominazione << Finanziamento alle Province per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di esercizio del trasporto pubblico locale >> e con lo stanziamento complessivo di lire 202.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 67.500 milioni per l'anno 1998 e di lire 135.000 milioni per l'anno 1999.
7. In relazione al disposto di cui all'articolo 34, comma 4, per le finalità previste dall'articolo 10 della legge regionale (n. 279), è autorizzata la spesa di lire 67.500 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 3955 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999, il cui stanziamento è elevato di lire 67.500 milioni per l'anno 1998.
8. Al predetto onere complessivo di lire 270.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 135.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 8900 del citato stato di previsione della spesa, partita n. 35 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci predetti.
Art. 17
(Riassetto o modifica motivati dei servizi)
1. I concessionari di servizi di linea possono concordare con la Provincia il riassetto o la modifica di servizi a parità di costo per esigenze d'interesse pubblico.
2. Le domande di variazione di cui al comma l sono discusse in pubbliche riunioni istruttorie indette dalla Provincia concedente alle quali sono invitati a partecipare la Regione, le altre Province ed i Comuni interessati, le aziende esercenti servizi di linea finitimi, nonché le associazioni di categoria del trasporto pubblico locale.
3. La Provincia concedente, tenuto conto delle eventuali opposizioni emerse nella riunione di cui al comma 2, provvede, a suo insindacabile giudizio, ad accogliere o meno le richieste di modifica ed informa il Comitato regionale delle variazioni avvenute integrando le stesse nel contratto di servizio.
Art. 18
(Obblighi del concessionario)
1. L'azienda concessionaria è tenuta a dotarsi di un regolamento di vettura sulla base del regolamento-tipo adottato dalla Provincia concedente.
2. È tenuta altresì a fornire agli organi preposti alla vigilanza ed al controllo tutte le informazioni di carattere tecnico, gestionale e finanziario relative ai servizi esercitati, richieste dalla Direzione regionale della viabilità e trasporti e dalle Province.
3. L'azienda concessionaria è tenuta a dotarsi di un direttore o di un responsabile tecnico dell'esercizio che risponda del regolare svolgimento del servizio e della sicurezza del relativo esercizio nei confronti dell'ente preposto alla vigilanza.
Art. 19
(Revoca e decadenza della concessione)
1. La Provincia concedente ha facoltà di revocare la concessione con atto motivato in dipendenza di modifiche o revisione del Piano regionale che determinino una sostanziale riorganizzazione dei servizi. In tal caso è assicurato al concessionario cessato un equo indennizzo, l'onere del quale è a carico dell'Amministrazione regionale.
2. Il concessionario incorre nella decadenza della concessione qualora:
a) non inizi il servizio alla data fissata nella concessione;
b) non ottemperi alle disposizioni impartite dalla Provincia concedente in particolare in materia di sicurezza;
c) non osservi gli obblighi contenuti nel contratto di servizio;
d) si verifichi una delle situazioni di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 24 luglio 1993, n. 256, nonché all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come da ultimo modificato dall'articolo 22 bis del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 1992, n. 356;
e) si verifichi grave e reiterato inadempimento degli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti o dalle clausole che disciplinano l'intero rapporto;
f) ceda o affidi a terzi il servizio senza la preventiva autorizzazione della Provincia.
3. Il concessionario ha il diritto di presentare le proprie osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento di revoca o di decadenza della concessione, ai sensi dell'
articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. I provvedimenti di revoca e di decadenza della concessione sono immediatamente notificati al concessionario.
5. La decadenza non attribuisce alcun diritto di indennizzo.
6. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 fanno carico, a decorrere dall'anno 1998, al capitolo 1125 << Spese casuali >> dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.
Art. 20
(Agevolazioni di viaggio per determinate
categorie di utenti)
1. È vietato il rilascio di titoli di viaggio gratuiti, al di fuori delle disposizioni che seguono.
2. Hanno diritto alla libera circolazione:
a) gli operatori in divisa della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di finanza, dei vigili urbani e ogni altro soggetto individuato da disposizioni statali che usi per esigenze di servizio i trasporti pubblici locali;
b) i dipendenti regionali e provinciali in servizio di vigilanza e di controllo dotati di apposita tessera di servizio;
c) i minori di età, che non superino il metro di altezza.
3. Possono usufruire di titoli di viaggio agevolati, stabiliti periodicamente con apposita deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla viabilità e trasporti, gli utenti con reddito imponibile lordo ai fini dell'IRPEF non superiore a quattro volte l'importo che consente l'esonero della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi per effetto delle detrazioni d'imposta, appartenenti alle seguenti categorie protette e benemerite:
a) i grandi invalidi civili, di guerra, civili di guerra, per servizio e del lavoro, risultanti tali da certificazioni emesse dalle rispettive associazioni, dotate di poteri di tutela e di rappresentanza ai sensi delle vigenti norme statali, o dagli organi istituzionali preposti, nonché i relativi accompagnatori;
b) i ciechi di guerra, i ciechi civili, i sordomuti, risultanti tali da certificazioni emesse dalle rispettive associazioni, dotate di poteri di tutela e di rappresentanza ai sensi delle vigenti norme statali, o dagli organi istituzionali preposti, nonché i relativi accompagnatori;
c) gli invalidi di guerra, civili di guerra, per servizio appartenenti alle categorie dalla II alla V incluse, gli invalidi civili e gli invalidi del lavoro con invalidità non inferiore a 2/3, risultanti tali da certificazioni emesse dalle rispettive associazioni, dotate di poteri di tutela e di rappresentanza ai sensi delle vigenti norme statali, o dagli organi istituzionali preposti;
d) i perseguitati politici italiani antifascisti e razziali, gli ex deportati nei campi nazisti, risultanti tali da certificazioni emesse dalle rispettive associazioni, dotate di potere di tutela e rappresentanza ai sensi delle vigenti norme statali, o dagli organi istituzionali preposti.
Art. 21
(Attività di promozione, incentivazione e pubblicizzazione
del mezzo di trasporto pubblico)
1. L'Amministrazione regionale, al fine di promuovere, incentivare e pubblicizzare il mezzo di trasporto pubblico e per una migliore fruizione del servizio da parte dell'utenza provvede a:
a) attivare programmi di promozione attraverso convegni, incontri informativi con le comunità locali, attività di educazione nelle scuole da effettuarsi di concerto con i Provveditorati agli Studi, pubblicazione di periodici o altro materiale informativo utile allo scopo;
b) attuare programmi di incentivazione dei seguenti servizi sperimentali di impatto ambientale contenuto:
1) servizi a chiamata nelle zone a bassa intensità abitativa;
2) servizi a trazione elettrica e ripristino o rimodulazione di quelli su rotaia per le città capoluogo;
c) adottare un programma di pubblicità integrata che consenta, tra l'altro, di attivare la redazione di un orario regionale dei trasporti.
2. Le Province e le aziende concessionarie sono tenute a fornire tutti gli elementi utili alla redazione dell'orario regionale.
3. I fondi necessari per gli acquisti di cui al comma 1 sono messi a disposizione del Direttore del Servizio del trasporto pubblico locale o di un funzionario da lui designato, mediante apertura di credito.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 80 milioni, suddivisa in ragione di lire 40 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999.
5. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 - alla Rubrica n. 20 - programma 1.5.5. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione IX - è istituito, a decorrere dal 1998, il capitolo 3968 (1.1.142.2.09.18) con la denominazione << Spese per la promozione, incentivazione e pubblicizzazione del mezzo di trasporto pubblico >> e con lo stanziamento complessivo di lire 80 milioni, suddiviso in ragione di lire 40 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999.
6. Al predetto onere complessivo di lire 80 milioni, suddiviso in ragione di lire 40 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8841 << Fondo di riserva per le spese impreviste >> dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999.
Art. 22
(Infrazioni e sanzioni amministrative pecuniarie
nei confronti delle aziende concessionarie)
1. Si applicano sanzioni amministrative pecuniarie da lire 500.000 a lire 1.000.000 alle seguenti infrazioni:
a) variazione non autorizzata dei percorsi di esercizio;
b) variazione non autorizzata degli orari di esercizio;
c) inosservanza delle prescrizioni di esercizio.
2. Si applicano sanzioni amministrative pecuniarie da lire 1.000.000 a lire 5.000.000 alle seguenti infrazioni:
a) variazioni non autorizzate o mancata applicazione delle tariffe approvate;
b) soppressione non autorizzata di linee o corse;
c) infrazioni a prescrizioni o norme di sicurezza, sia sotto il profilo tecnico che assicurativo;
d) impiego di personale addetto al movimento inidoneo o privo di legittimazione;
e) distrazione di materiale rotabile priva di autorizzazione;
f) contestuale violazione plurima di infrazioni di cui al comma 1 o recidiva in ciascuna di esse.
3. Si applicano sanzioni amministrative pecuniarie da lire 5.000.000 a lire 10.000.000 in caso di contestuale violazione plurima delle infrazioni di cui al comma 2 o recidiva in ciascuna di esse.
4. Per l'acquisizione al bilancio regionale dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, è istituito, a decorrere dall'anno 1998, per memoria, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 - al Titolo III - Categoria 3.5. - il capitolo 964 (3.5.0) con la denominazione << Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 22 della legge regionale (n. 278) in materia di disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli-Venezia Giulia >>.
5. Le entrate di cui al comma 4 sono devolute alle Province in misura corrispondente ai versamenti effettuati.
6. Per le finalità previste dal comma 5 è istituito, a decorrere dall'anno 1998, per memoria, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 - alla Rubrica n. 20 - programma 1.5.5. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X - il capitolo 3964 (1.1.153.2.10.18) con la denominazione << Devoluzione alle Province dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 22 della legge regionale (n. 278) in materia di disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli-Venezia Giulia >>.
CAPO VI
SERVIZI IN REGIME DI AUTORIZZAZIONE
Art. 23
(Servizi di noleggio con conducente da rimessa
con autobus per trasporto di persone)
1. I Comuni, con apposito regolamento, disciplinano il servizio di noleggio con conducente da rimessa con autobus stabilendo in particolare il numero e la durata delle licenze comunali di esercizio, nonché le modalità per il rilascio ed il rinnovo delle stesse sulla base di criteri e direttive stabiliti dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alla viabilità e trasporti.
2. I regolamenti comunali di cui al comma 1 sono redatti in conformità al regolamento-tipo approvato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla viabilità e trasporti e sono approvati dalla Provincia competente.
3. Le certificazioni previste dall'articolo 4, primo comma, lettera c), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 19 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 1996, n. 32, sono rilasciate dalle Province competenti per territorio.
Art. 24
(Servizi non di linea con autobus
in regime di autorizzazione)
1. I trasporti collettivi con autobus adibiti ad uso di terzi, caratterizzati dalla prestazione di servizio offerta in modo continuativo o periodico con itinerari, orari e frequenze prestabilite e rivolti ad una fascia omogenea di viaggiatori individuabili sulla base di un rapporto preesistente che li leghi al soggetto che predispone ed organizza il servizio, sono soggetti ad autorizzazione amministrativa.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dalla Amministrazione provinciale nel cui territorio si svolge in modo prevalente il servizio, secondo le modalità ed i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alla viabilità ed ai trasporti.
CAPO VII
INFRASTRUTTURE E PROGRAMMI DI INVESTIMENTO
Art. 25
(Concessioni per la costruzione e l'esercizio
di autostazioni)
1. La concessione per la costruzione e l'esercizio di autostazioni ad uso dei servizi pubblici di linea è rilasciata dalla Provincia competente per territorio.
2. L'atto di concessione determina la durata della medesima entro il termine massimo di 20 anni e il regolamento di gestione.
3. Le spese di esercizio, di manutenzione e di ammortamento dell'autostazione sono a carico del concessionario della stessa.
4. I concessionari dei servizi di linea facenti capo all'autostazione concorrono alle spese di cui al comma 3 nella misura e secondo le modalità stabilite nel regolamento di gestione.
5. Il Comune interessato può rendere obbligatorio l'uso dell'autostazione, nel caso in cui più servizi facciano scalo in punti diversi di uno stesso centro abitato.
Art. 26
(Programma pluriennale di investimento
per il trasporto pubblico locale)
1. In conformità con il Piano regionale le Province predispongono ed adottano il programma triennale di intervento per la realizzazione ed il completamento di infrastrutture al servizio del trasporto pubblico locale.
2. In conformità al programma di cui al comma 1 le Province sono autorizzate a concedere contributi in conto capitale, fino al settantacinque per cento della spesa ritenuta ammissibile, a favore di soggetti pubblici e privati, per la costruzione, l'ammodernamento, l'ampliamento ed il completamento di autostazioni, di pensiline, di stazioni atte all'interscambio della mobilità delle persone, di tecnologie di controllo, ivi comprese le spese per la progettazione, per l'acquisizione delle aree necessarie, nonché per l'acquisto di immobili esistenti da adattare a tali usi.
3. I contributi di cui al comma 2 aventi ad oggetto autostazioni sono subordinati alla concessione per l'esercizio delle medesime.
4. I contributi di cui al comma 2 possono essere concessi anche a soggetti pubblici concessionari non proprietari di autostazione ed, altresì, in caso di subconcessione, a soggetti pubblici proprietari.
Art. 27
(Finanziamenti per infrastrutture)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Province finanziamenti per la concessione di contributi in conto capitale ai soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 26, per la realizzazione ed il completamento di infrastrutture al servizio del trasporto pubblico locale.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono erogati a domanda all'inizio di ogni esercizio secondo le priorità stabilite dalla Giunta regionale. Le Province sono tenute a tenere informata la Regione sulla gestione delle somme erogate.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 2.000 milioni per l'anno 1998.
4. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 - alla Rubrica n. 20 - programma 1.5.5. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione IX - è istituito, il capitolo 4018 (2.1.233.3.09.18) - con la denominazione << Finanziamenti alle Province per la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione ed il completamento di infrastrutture al servizio del trasporto pubblico locale >> e con lo stanziamento complessivo di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 2.000 milioni per l'anno 1998.
5. Al predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 2.000 milioni per l'anno 1998, si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 4019 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, intendendosi corrispondentemente revocate le relative autorizzazioni di spesa.
Art. 28
(Speciali contributi per l'acquisto
di nuovi scuolabus)
1. Allo scopo di facilitare ed estendere l'uso di scuolabus per il trasporto di studenti della scuola dell'obbligo, da parte dei Comuni, anche associati nelle forme previste dal
capo VIII della legge 142/1990, le Province sono autorizzate a concedere, a decorrere dall'esercizio 1998, in misura non superiore al venti per cento annuo della spesa ritenuta ammissibile, contributi annui costanti quinquennali per l'acquisto di veicoli da adibire ai fini di cui sopra.
Art. 29
(Finanziamenti per l'acquisto di nuovi scuolabus)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Province finanziamenti costanti quinquennali per la concessione ai Comuni, anche associati nella forme previste dal
capo VIII della legge 142/1990, dei contributi annui costanti quinquennali di cui all'articolo 28 per l'acquisto di veicoli da adibire a scuolabus.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono erogati a domanda, all'inizio di ogni esercizio. Le Province sono tenute a tenere informata la Regione sulla gestione delle somme erogate.
3. Per le finalità previste al comma 1 è autorizzato il limite di impegno quinquennale di lire 50 milioni a decorrere dall'anno 1998.
4. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2002.
5. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 - alla Rubrica n. 20 - programma 1.5.5. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione IX - è istituito, a decorrere dall'anno 1998, il capitolo 4004 (2.1.233.5.09.18) con la denominazione << Finanziamenti costanti quinquennali alle Province per la concessione di contributi quinquennali ai Comuni singoli od associati per l'acquisto di scuolabus >> e con lo stanziamento complessivo di lire 100 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli 1998 e 1999.
6. Il limite di impegno di lire 100 milioni, autorizzato per ciascuno degli anni dal 1996 al 2000, dall'
articolo 58, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 4005 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 è ridotto a decorrere dall'anno 1997 di lire 50 milioni. Le annualità relative sono ridotte di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 2000. Lo stanziamento del capitolo 4005 è conseguentemente ridotto di complessive lire 150 milioni, suddivisi in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999.
7. All'onere complessivo di lire 100 milioni di cui al comma 5, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1998 e 1999, si fa fronte con la riduzione di spesa di cui al comma 6.
8. Le annualità autorizzate con il comma 3 per gli anni dal 2000 al 2002 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
9. In relazione alla riduzione di spesa disposta dal comma 6 relativamente all'anno 1997 è elevato di lire 50 milioni lo stanziamento del capitolo 8840 << Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine >> dei bilanci precitati.
CAPO VIII
NORME SPECIALI, FINALI E TRANSITORIE
Art. 30
(Vigilanza e controllo)
1. La Direzione regionale della viabilità e dei trasporti esercita la vigilanza sulla regolarità e sicurezza dei servizi pubblici di linea che si svolgono sul territorio regionale.
2. Nell'ambito delle rispettive competenze le Province svolgono periodici controlli sulla regolarità dell'esercizio dei servizi di linea.
3. I funzionari regionali ai quali sono attribuiti i compiti di vigilanza devono essere muniti di apposita tessera di servizio, rilasciata dal Direttore regionale della viabilità e dei trasporti.
4. Per i funzionari provinciali addetti ai controlli, la tessera di servizio è rilasciata dall'Amministrazione provinciale.
Art. 31
(Sanzioni amministrative per i passeggeri
sprovvisti di titolo di viaggio)
1. Il mancato rispetto delle norme contenute nel regolamento di vettura comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di lire 20.000 ad un massimo di lire 100.000.
2. L'uso dei servizi di trasporto pubblico locale senza il prescritto titolo di viaggio comporta, oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria tra i capolinea della corsa effettuata, l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di lire 25.000 ad un massimo di lire 75.000.
3. All'accertamento delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 provvedono le aziende esercenti, nell'ambito dei servizi dalle stesse esercitati, mediante propri agenti muniti di visibile riconoscimento.
5. All'atto della contestazione è ammesso il pagamento, nelle mani dell'agente accertatore, della somma complessiva dovuta, verso il rilascio di apposita ricevuta.
6. Qualora non sia stata possibile l'immediata contestazione personale o in caso di mancato pagamento al momento della contestazione, l'agente accertatore inoltra il verbale di contestazione all'ufficio da cui dipende, che provvede a notificare all'interessato copia del medesimo.
7. In questo ultimo caso, l'obbligato deve effettuare il pagamento della somma dovuta, oltre alle spese del procedimento, entro quindici giorni dalla notificazione stessa.
8. Per la contestazione, per la notificazione, per il caso di mancato pagamento nei modi e nei termini previsti dai commi 6 e 7, nonché per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della
legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1.
9. Le somme riscosse per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dai commi 1 e 2 sono devolute all'azienda che gestisce il servizio.
Art. 32
(Controllo delle gestioni)
1. Le aziende di trasporto pubblico, assegnatarie delle concessioni ai sensi dell'articolo 15, devono dotarsi di un sistema informatico di controllo della gestione in collegamento con il sistema sito presso l'Amministrazione regionale e presso le Amministrazioni provinciali.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare la progettazione e la realizzazione del sistema software di cui al comma 1 ed in particolare del software applicativo anche con specifiche collaborazioni nel settore del trasporto pubblico locale.
3. Il software applicativo è reso disponibile a titolo gratuito dall'Amministrazione regionale alle aziende di trasporto pubblico locale ed alle Amministrazioni provinciali.
4. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1998.
5. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 - alla Rubrica n. 20 - programma 0.5.1. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione IX - è istituito, a decorrere dal 1998, il capitolo 3600 (2.1.143.2.09.18) con la denominazione << Spese per la progettazione e la realizzazione del sistema informatico di controllo della gestione del trasporto pubblico locale >> e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'anno 1998.
6. Al predetto onere di lire 200 milioni per l'anno 1998, si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 8841 << Fondo di riserva per le spese impreviste >> dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999.
Art. 33
(Interventi sostitutivi)
1. L'Assessore regionale alla viabilità e trasporti, su proposta del Direttore regionale della viabilità e dei trasporti, dispone interventi sostitutivi nei confronti delle Province in caso di violazione da parte di queste ultime del Piano regionale e in caso di persistente mancato svolgimento delle funzioni delegate.
2. Gli atti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Direttore regionale della viabilità e dei trasporti previa diffida alle Province inadempienti.
Art. 34
(Norme transitorie)
1. In caso di subentro nelle concessioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, i concessionari subentranti sono tenuti a rilevare il personale necessario ed il materiale rotabile, a prezzi di mercato, necessario all'esercizio.
2. Nella stima del materiale rotabile oggetto di rilevamento deve essere tenuto conto di eventuali contributi corrisposti dalla Amministrazione regionale al concessionario cedente.
3. In caso di mancato accordo sulla stima del materiale rotabile di cui al comma 2, è chiamato a pronunciarsi un collegio arbitrale composto da tre membri, dei quali uno nominato dalla Direzione regionale della viabilità e trasporti, uno dal concessionario cedente ed uno dal concessionario subentrante.
4. Le concessioni regionali e provinciali in scadenza al 31 dicembre 1997 sono prorogate sino all'inizio del servizio in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell'articolo 15.
5. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del comma 3 fanno carico al capitolo 158 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.
Art. 35
(Modifica di norme)
1.
Il
comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11, è sostituito dal seguente:
<< 1. Allo scopo di riorganizzare e rendere competitivo con il trasporto privato il sistema del trasporto collettivo su gomma, attraverso l'integrazione con il sistema ferroviario, e nell'ottica di una economizzazione delle risorse e di un assetto concessionale più coerente con un corretto esercizio del sistema di trasporto su gomma, la Regione procede entro il 30 giugno 1996 ad una riforma e revisione delle leggi regionali per il trasporto pubblico locale, nonché alla delega alle Province delle competenze relative alla concessione delle linee sulla base del Piano regionale e attraverso contratti di servizio definiti con la legge di riforma. >>.
Art. 36
(Abrogazione di norme)
1. È abrogata la
legge regionale 41/1986, ad esclusione degli articoli 1, 2, 3, 4, 66 e, fino al 31 dicembre 1997, dell'articolo 65.
2. In relazione a quanto disposto dagli articoli 15, comma 1, 16, comma 7, e 34, comma 4, le disposizioni della
legge regionale 41/1986 che disciplinano i rapporti concessori e contributivi di esercizio tra le Amministrazioni regionale e provinciali e le aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale continuano a trovare applicazione fino al 30 giugno 1998.
Art. 37
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.