Art. 1
(Finalità)
1. La Regione Friuli-Venezia Giulia definisce con la presente legge la nozione di imprenditore agricolo a titolo principale in applicazione della normativa comunitaria che disciplina la figura di imprenditore agricolo a titolo principale e della normativa nazionale, in quanto con la prima compatibile, ed istituisce il Registro degli imprenditori agricoli.
Art. 2
(Definizione della nozione di imprenditore agricolo a titolo
principale)
1. È imprenditore agricolo a titolo principale, di seguito denominato IATP:
a) la persona fisica qualora:
1) possegga un reddito proveniente dall' azienda agricola superiore al 50 per cento del reddito complessivo, dedotte le eventuali indennità di carica elettiva in enti pubblici, in organizzazioni professionali agricole ed in persone giuridiche operanti in agricoltura; ai fini della determinazione del reddito complessivo, all'imprenditore agricolo titolare di più redditi viene riconosciuta la qualifica di IATP se i redditi, diversi da quelli agrari dominicali e da indennità di carica, non superano il 25 per cento del volume d'affari derivante dall'attività agricola e desunto dalla dichiarazione IVA;
2) dedichi all'attività agricola oltre il 50 per cento del tempo complessivo di lavoro;
3) possegga una sufficiente capacità professionale ai sensi del comma 2;
b) la persona diversa dalla persona fisica qualora:
1) lo statuto preveda l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'acquacoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse e collaterali;
2) il reddito dell'azienda agricola condotta sia almeno pari al 50 per cento del reddito complessivo rilevabile dai bilanci approvati negli ultimi due anni;
3) la persona preposta alla conduzione dell'azienda possieda sufficiente capacità professionale ai sensi del comma 2. La preposizione alla conduzione deve riferirsi ad una sola azienda agricola.
2. Ai fini del comma 1, ha sufficiente capacità professionale colui che dimostri:
a) di possedere il titolo di laurea in scienze agrarie o in scienze forestali o in medicina veterinaria o in scienze delle produzioni animali o in scienze delle tecnologie alimentari, ovvero diploma universitario per le medesime aree professionali;
b) di possedere diploma d'istituto tecnico agrario o di istituto professionale ad indirizzo agrario o titolo equipollente;
c) di possedere attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione e qualificazione professionale previsto dalla normativa regionale;
d) di aver esercitato continuativamente per un triennio attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'acquacoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse e collaterali, in proprio, o come partecipante familiare, o come dipendente a tempo indeterminato di aziende agricole;
e) di possedere il brevetto di agricoltore professionale conseguito ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10.
Art. 4
(Istituzione del Registro degli imprenditori agricoli)
1. Presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascuna provincia è istituito il Registro degli imprenditori agricoli, di seguito denominato Registro.
2. L'iscrizione nel Registro costituisce titolo idoneo per comprovare la qualità di imprenditore agricolo e di imprenditore agricolo a titolo principale ed è condizione necessaria per beneficiare degli incentivi e degli interventi economici.
3. Il Registro è articolato nelle seguenti sezioni:
a) sezione prima: IATP coltivatori diretti che siano persone fisiche singole, titolari di aziende agricole o partecipanti familiari, con posizione previdenziale agricola e con volume d'affari ai fini IVA, per vendita di prodotti agricoli, superiore a 10 milioni annui e con obbligo di tenuta della contabilità IVA;
b) sezione seconda: società di persone fisiche, tipiche o atipiche, i cui componenti siano per almeno due terzi IATP con posizione previdenziale agricola e con volume d'affari, per vendita di prodotti agricoli, superiore a 10 milioni annui e con obbligo di tenuta della contabilità IVA;
c) sezione terza: IATP non coltivatori diretti che siano persone fisiche singole, titolari di azienda agricola o partecipanti familiari, con posizione previdenziale agricola e con volume d'affari, per vendita di prodotti agricoli, superiore a 10 milioni annui e con obbligo di tenuta della contabilità IVA;
d) sezione quarta: società cooperative agricole, i cui soci siano per almeno due terzi IATP o soci prestatori d'opera, iscritte nella sezione << agricoltura >> del Registro regionale delle cooperative di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 79 e successive modificazioni ed integrazioni;
e) sezione quinta: altre persone giuridiche IATP;
f) sezione sesta: IATP coltivatori diretti con assegnazione di numero di partita IVA;
g) sezione settima: altri imprenditori agricoli con assegnazione del numero di partita IVA, le cui aziende siano ubicate nei territori dei comuni compresi nell'elenco di cui alla direttiva 75/273/CEE, conformemente a quanto previsto dall'articolo 1 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8, e nell'intero territorio della provincia di Trieste.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 2, possono essere ammessi agli incentivi e agli interventi economici anche coloro che diano dimostrazione di aver presentato denuncia di inizio di attività ai fini previdenziali e richiesta di attribuzione di numero di partita IVA, purché ottengano l'iscrizione al Registro entro due anni dalla richiesta degli incentivi e interventi economici; in caso contrario si provvede alla revoca della concessione ed al recupero di quanto corrisposto.
Art. 5
(Commissione provinciale per la tenuta del Registro.
Istituzione, funzioni e composizione)
1. Presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascuna provincia è istituita la Commissione provinciale per la tenuta del Registro.
2. La Commissione delibera l'iscrizione al Registro e la cancellazione dallo stesso e provvede alla periodica revisione degli iscritti.
3. Sulla domanda di iscrizione al Registro la Commissione si pronuncia entro 90 giorni dal ricevimento della medesima; sulla domanda di cancellazione al Registro la Commissione si pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento della medesima; la domanda di cancellazione si intende accolta qualora siano trascorsi 30 giorni dal ricevimento.
4. La Commissione è composta da:
a) un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, designati congiuntamente dai corrispondenti organismi provinciali tenendo conto della rappresentatività degli stessi; i criteri per la valutazione della rappresentatività sono fissati con il regolamento di esecuzione della presente legge;
c) un esperto scelto tra due terne di nomi designati rispettivamente dall'Ordine provinciale dei dottori agronomi e dei dottori forestali e dal Collegio professionale provinciale dei periti agrari.
5. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, e dura in carica tre anni.
6. Il Presidente della Commissione è eletto a maggioranza tra i componenti di cui al comma 4, lettera b), nella prima seduta all'uopo convocata dal rappresentante di cui al comma 4, lettera a).
7. Alle sedute della Commissione partecipa, con voto consultivo, un funzionario della Direzione regionale dell'agricoltura, in servizio presso l'Ispettorato provinciale competente per territorio.
9. Ai fini del presente articolo e dell'articolo 7, le designazioni e le nomine riguardano, oltre i rappresentanti effettivi, anche i rappresentanti supplenti.
Art. 6
(Funzionamento della Commissione provinciale)
1. La Commissione è convocata dal Presidente. Nella prima riunione è eletto il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
2. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
3. Le deliberazioni sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
4. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un dipendente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
5. Il Presidente della Commissione può disporre sopralluoghi di carattere istruttorio con la partecipazione di almeno tre componenti della Commissione.
6. Al Presidente ed ai componenti della Commissione spetta, per ogni giornata di seduta o di sopralluogo effettuati, un gettone di presenza di lire 70.000.
7. L'importo del gettone di presenza previsto al comma 6 è aggiornato annualmente con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, entro gli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della
legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni.
8. Le spese per la tenuta del Registro, di funzionamento della Commissione nonché quelle di cui al comma 6, fanno carico al bilancio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura domiciliataria della Commissione e sono soggette a rimborso annuale da parte della Regione.
9. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e ciascun ente camerale in riferimento alla tenuta del Registro.
Art. 7
(Commissioni mandamentali)
1. Su richiesta della Commissione provinciale di cui all'articolo 5, con decreto dell'Assessore regionale all'agricoltura, possono essere istituite Commissioni mandamentali corrispondenti agli ambiti territoriali delle preture circondariali e delle loro sezioni distaccate, con domicilio presso i Comuni ove hanno sede le medesime preture e sezioni.
2. La Commissione mandamentale è composta da:
a) un esperto su temi agricoli, nominato dall'organo del Comune ove ha sede la Commissione, secondo le disposizioni statutarie;
b) quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, designati congiuntamente dai corrispondenti organismi provinciali tenendo conto della rappresentatività degli stessi; i criteri per la valutazione della rappresentatività sono fissati con il regolamento di esecuzione della presente legge.
3. Il Presidente è eletto tra i rappresentanti di cui al comma 2, lettera b).
4. Il Comune domiciliatario assicura le funzioni di segreteria della Commissione.
5. La durata in carica delle Commissioni mandamentali è la stessa di quella delle rispettive Commissioni provinciali di cui all'articolo 5.
Art. 8
(Compiti e funzionamento della Commissione mandamentale)
1. La Commissione mandamentale, ogni qual volta la Commissione provinciale lo richieda, si riunisce entro quindici giorni per la formulazione di pareri sulle domande di iscrizione nel Registro, di cancellazione dallo stesso e sulla permanenza dei requisiti di imprenditore agricolo ai fini della revisione periodica degli iscritti; a tal fine la Commissione può effettuare dei sopralluoghi.
2. Per la validità delle riunioni e dei sopralluoghi della Commissione mandamentale è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
3. I pareri di cui al comma 1 sono rilasciati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Al Comune domiciliatario della Commissione mandamentale l'Amministrazione regionale corrisponde contributi annuali forfetari, pari a lire 2.000.000, a sostegno delle spese derivanti dall'attività della Commissione medesima, ivi comprese le eventuali indennità di presenza dei Commissari alle giornate di seduta.
Art. 9
(Regolamento di esecuzione)
1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, sentita la competente Commissione consiliare, è approvato il regolamento d'esecuzione della presente legge, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della stessa.
Art. 10
(Informazione ai Comuni)
1. Entro il 28 febbraio di ogni anno è comunicato ai Comuni l'elenco degli imprenditori agricoli residenti o aventi sede legale nel Comune medesimo, iscritti al Registro nell'anno precedente; i Comuni provvedono a pubblicare l'elenco all'Albo pretorio entro i successivi 15 giorni e per la durata di 60 giorni.
2. Con il regolamento di esecuzione della presente legge possono essere previste ulteriori forme di pubblicità relativamente agli iscritti al Registro.
Art. 11
(Ricorsi)
1. Avverso le deliberazioni della Commissione provinciale di diniego di iscrizione al Registro o di cancellazione dallo stesso o d'iscrizione in una sezione diversa da quella per la quale era stata fatta la richiesta è ammesso ricorso motivato da parte degli interessati alla Commissione regionale dei ricorsi, la quale decide con provvedimento definitivo entro sessanta giorni dalla ricezione delle deduzioni formulate dalla Commissione provinciale sul ricorso. Il relativo procedimento deve comunque concludersi entro novanta giorni dalla ricezione del ricorso; nel caso di omessa pronuncia, il ricorso si intende accolto.
2. La proposizione del ricorso ha effetto sospensivo della deliberazione della Commissione provinciale.
3. La Commissione regionale dei ricorsi è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, ed è composta dal Direttore regionale dell'agricoltura o suo delegato, in qualità di Presidente, da un esperto in diritto agrario e da un docente universitario di materie tecniche o economiche. La Commissione regionale dei ricorsi ha sede presso la Direzione regionale dell'agricoltura.
4. Le funzioni di segretario della Commissione regionale dei ricorsi sono esercitate da un dipendente della Direzione regionale dell'agricoltura.
Art. 12
(Termine per la costituzione delle Commissioni.
Norme transitorie e gestione commissariale)
1. Le Commissioni costituite ai sensi della
legge regionale 10/1972, in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge, restano in funzione fino alla costituzione delle nuove Commissioni, che deve avvenire entro un anno da tale data.
2. Le Commissioni comunali e provinciali previste dalla
legge regionale 10/1972 verificano e aggiornano gli elenchi degli iscritti in conformità alla presente legge, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.
3. In caso di mancato rispetto dei termini previsti dal comma 2, con decreto dell'Assessore regionale all'agricoltura, è nominato un Commissario per l'esercizio delle relative funzioni.
Art. 13
(Priorità per la concessione degli incentivi e degli
interventi economici)
1. Nella determinazione dei criteri di cui all'
articolo 21 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, è riconosciuta, nell'ordine, priorità per la concessione degli incentivi e degli interventi economici ai seguenti soggetti:
a) giovani agricoltori, di cui alla normativa comunitaria vigente in materia di primo insediamento;
b) imprenditori agricoli le cui aziende sono ubicate nei territori dei Comuni compresi nell'elenco di cui alla direttiva 75/273/CEE, conformemente a quanto previsto dall'articolo 1 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8, ovvero sono ubicate nell'intero territorio della provincia di Trieste;
c) altri iscritti nel Registro, secondo l'ordine di cui all'articolo 4.
Art. 14
(Norme abrogative e di adeguamento
della legislazione vigente)
2. A partire dalla data di costituzione delle Commissioni provinciali di cui all'articolo 5 sono abrogate le leggi regionali 10 dicembre 1982, n. 84, 11 maggio 1987, n. 11, e 25 giugno 1990, n. 27.
4. A partire dalla data di costituzione delle Commissioni provinciali di cui all'articolo 5 sono abrogate le disposizioni contenenti i riferimenti alla Commissione provinciale per l'Albo professionale degli imprenditori agricoli, di cui alla
legge regionale 10/1972.
5. L'iscrizione all'Albo professionale degli imprenditori agricoli, di cui alla
legge regionale 10/1972, richiesta dalle leggi regionali vigenti, è sostituita dall'iscrizione al Registro degli imprenditori agricoli come IATP di cui agli articoli 2 e 4 della presente legge.
Art. 15
(Norma finanziaria)
1. Gli oneri derivanti dai rimborsi e dai contributi previsti rispettivamente dall'articolo 6, comma 8, e dall'articolo 8, comma 4, fanno carico al capitolo 6750 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di complessive lire 180 milioni, suddivise in ragione di lire 90 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e la cui denominazione è così modificata: << Rimborsi alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la tenuta del Registro degli imprenditori agricoli, per spese concernenti il funzionamento delle Commissioni provinciali nonché contributi annuali forfetari ai Comuni domiciliatari delle Commissioni mandamentali >>.
2. Al predetto onere di lire 180 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 8840 del precitato stato di previsione della spesa.