LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 agosto 1996, n. 35

Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  11/09/1996
Materia:
120.01 - Consiglio regionale
120.04 - Gruppi consiliari
120.05 - Personale regionale

Art. 1
 (Abrogazione dell'articolo 22 della
legge regionale 53/1981)
Art. 2
 (Modifica dell'articolo 116 della
legge regionale 53/1981)
1.
All'articolo 116 della legge regionale 53/1981, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:
<< Al personale di cui al terzo e quarto comma non compete il trattamento di missione qualora, per raggiungere una località nell'ambito della propria giurisdizione, debba transitare per località situate fuori del territorio regionale, ancorché poste in territorio estero. >>.

Art. 3
 (Modifica dell'articolo 118 della
legge regionale 53/1981)
1. All'articolo 118, quarto comma, della legge regionale 53/1981 le parole << del Presidente della Giunta regionale >> sono sostituite dalle parole << del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale >>.
Art. 4
 (Modifica dell'articolo 119 della
legge regionale 53/1981)
1. All'articolo 119, quarto comma, della legge regionale 53/1981 le parole << del Presidente della Giunta regionale >> sono sostituite dalle parole << del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale >>.
Art. 5
 (Modifica dell'articolo 120 della
legge regionale 53/1981)
1. All'articolo 120, primo comma, della legge regionale 53/1981 le parole << deliberazione della Giunta regionale >> sono sostituite dalle parole << decreto dei Direttori regionali e di Servizio autonomo competenti, previa comunicazione alla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale >>.
Art. 6
 (Sostituzione dell'articolo 127 della
legge regionale 53/1981)
1.
L'articolo 127 della legge regionale 53/1981, come da ultimo modificato dall'articolo 41 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, è sostituito dal seguente:
<< Art. 127
 
1. I dirigenti di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a) della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, nonché i Direttori di Servizio autonomo, dispongono direttamente in ordine all'effettuazione delle proprie missioni, inoltrando al riguardo alla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale e all'Assessore competente una relazione trimestrale per le valutazioni e le verifiche previste dalla normativa vigente.
2. Le missioni dei dirigenti di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b) della legge regionale 18/1996, fatta eccezione per i Direttori dei Servizi autonomi, sono disposte dal Direttore regionale.
3. Le missioni del restante personale sono disposte dal Direttore di Servizio o dal Direttore di Servizio autonomo ovvero, per il personale in servizio presso gli Enti regionali non articolati in Servizio, dal Direttore dell'Ente.
4. Le missioni di durata superiore ai 10 giorni e le missioni all'estero sono in ogni caso disposte dal Direttore regionale o dal Direttore del Servizio autonomo.
5. Le missioni del personale assegnato agli uffici di segreteria di cui all'articolo 198 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, comprese quelle di cui al comma 4, sono disposte, rispettivamente, dal Presidente della Giunta regionale e dagli Assessori regionali.
6. Le missioni del personale assegnato all'ufficio di segreteria di cui all'articolo 17 della legge regionale 7/1988, e successive modifiche ed integrazioni, e alle segreterie di cui all'articolo 18 della legge regionale 7/1988, comprese quelle di cui al comma 4, sono disposte dal Presidente del Consiglio regionale o da altro organo da individuarsi con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano all'Amministrazione regionale, agli Enti regionali e al Consiglio regionale. >>.

Art. 7
 (Modifica dell'articolo 132 della
legge regionale 53/1981)
1. All'articolo 132, primo comma, della legge regionale 53/1981, come da ultimo modificato dall'articolo 43 della legge regionale 44/1988, le parole << di servizio determinato ai sensi dell'articolo 54 >> sono sostituite dalle parole << d'obbligo >>.
Art. 8
 (Interpretazione autentica dell'articolo 132
della legge regionale 53/1981)
1. In via di interpretazione autentica delle disposizioni di cui all'articolo 132 della legge regionale 53/1981, come da ultimo modificato dall'articolo 7 della presente legge, l'ipotesi di cumulo del trattamento economico di missione con altri trattamenti orari accessori deve intendersi configurabile con esclusivo riferimento a quanto previsto dal medesimo articolo 132.
Art. 9
 (Integrazione dell'articolo 41 della
legge regionale 18/1996)
1.
All'articolo 41 della legge regionale 18/1996, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
<< 2 bis. L'obbligo di preavviso non opera per i dirigenti cui siano attribuiti gli incarichi di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a) nei trenta giorni precedenti la scadenza dell'incarico, qualora la Giunta regionale non abbia rinnovato l'incarico medesimo prima di tale data. >>.

Art. 10
 (Modifiche ed integrazioni dell'articolo 48 della
legge regionale 18/1996)
1. Al comma 2 dell'articolo 48 della legge regionale 18/1996 sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: << L' attribuzione all'interessato di uno degli incarichi di cui all' articolo 47, comma 2, lettera b) da parte del Consiglio di amministrazione non opera qualora prima della scadenza dell' incarico ricoperto sia deliberato il rinnovo dello stesso. >>.
2.
All'articolo 48 della legge regionale 18/1996 il comma 2 bis, come introdotto dall'articolo 18 della legge regionale 20/1996, è sostituito dal seguente:
<< 2 bis. Qualora, alla scadenza di uno degli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), non sia divenuto efficace il provvedimento di rinnovo o di nomina del nuovo titolare e, in tale secondo caso, non risultino altresì affidate funzioni di sostituto, l'incarico medesimo è prorogato di diritto sino al momento dell'intervenuta efficacia e comunque per un periodo non superiore a 120 giorni. >>.

3.
All'articolo 48 della legge regionale 18/1996 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
<< 3 bis. Qualora, alla data di scadenza di un incarico di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a) la Giunta regionale sia in ordinaria amministrazione, l'incarico medesimo è prorogato fino al sessantesimo giorno successivo alla data della rinnovazione della Giunta medesima. >>.

Art. 11
 (Modifica dell'articolo 59 della
legge regionale 18/1996)
1. All'articolo 59, comma 1, della legge regionale 18/1996, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:
<< i bis) comando di personale di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici presso la Regione ed eventuale proroga del medesimo; >>.

Art. 12
 (Sostituzione dell'articolo 17 della
legge regionale 7/1988)
1.
L'articolo 17 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 15 giugno 1993, n. 39, è ulteriormente sostituito dal seguente:
<< Art. 17
 
1. Il Presidente del Consiglio regionale si avvale di un ufficio di segreteria composto da un dipendente con qualifica funzionale non superiore a quella di funzionario, che ne è responsabile e da due dipendenti con qualifica funzionale non superiore a quella di consigliere, nonché di un autista di rappresentanza. I Vicepresidenti del Consiglio regionale si avvalgono dell'opera di un addetto di segreteria con qualifica funzionale non superiore a quella di consigliere.
2. I dipendenti di cui al comma 1 possono essere scelti tra i dipendenti della Regione, oppure, ad esclusione degli autisti, in posizione di comando disposta dall'Amministrazione di appartenenza su richiesta di quella regionale fra i dipendenti dello Stato o di altri enti pubblici.
3. Qualora non vengano scelti tra i dipendenti della Regione, i succitati dipendenti sono collocati in soprannumero all'organico dell'Amministrazione regionale limitatamente alla durata dell'incarico. >>.

Art. 13
 (Funzioni dei Presidenti dei gruppi consiliari)
1. I Presidenti dei gruppi consiliari, costituiti in conformità alle norme del Regolamento consiliare, collaborano con il Presidente del Consiglio e con l'Ufficio di Presidenza nell'esercizio delle funzioni politico- istituzionali relative all'organizzazione e alla gestione dei lavori consiliari e dirigono l'attività dei gruppi consiliari secondo quanto stabilito dal Regolamento.
2. Essi esercitano tutte le incombenze assegnate dal Regolamento consiliare e dalle leggi regionali. In particolare:
a) provvedono alla gestione dei fondi erogati ai gruppi consiliari per il loro funzionamento ai sensi della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 e successive modificazioni e presentano ogni anno ai sensi dell'articolo 15 della medesima legge e del relativo regolamento di esecuzione una nota riepilogativa circa l'utilizzazione dei fondi erogati al gruppo nell'anno precedente;
b) gestiscono il personale assegnato al gruppo consiliare ed esercitano le altre competenze loro assegnate in materia di personale dei gruppi dalla legge regionale 52/1980 e successive modifiche.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo ai Presidenti dei gruppi consiliari viene corrisposta un'indennità aggiuntiva di funzione pari a quella prevista per i consiglieri eletti segretari dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
4. Agli oneri derivanti dalla applicazione del presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti del capitolo 1 del Bilancio regionale di previsione della spesa per gli anni 1996-1998 e del Bilancio regionale per l'anno 1996.
Art. 14
 (Sostituzione dell'articolo 4 della
legge regionale 52/1980)
1.
L'articolo 4 della legge regionale 52/1980, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 13 gennaio 1992, n. 1, è sostituito dal seguente:
<< Art. 4
 
1. Alle segreterie di ciascun gruppo è assegnato personale entro i seguenti limiti:
a) un'unità di qualifica funzionale non superiore a quella di funzionario o equiparata, con funzione di capo della segreteria, cui spetta l'indennità e si applicano le disposizioni in materia di lavoro straordinario previste per i segretari particolari;
b) un'unità di qualifica non superiore a quella di consigliere o equiparata per i gruppi fino a quindici consiglieri; due unità per i gruppi con più di quindici consiglieri;
c) un'unità di qualifica non superiore a quella di segretario o equiparata per i gruppi con meno di cinque consiglieri; due unità per i gruppi da cinque a quindici consiglieri; tre unità per i gruppi con più di quindici consiglieri.

2. Al personale delle segreterie dei gruppi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 spettano le indennità e si applicano le norme in materia di lavoro straordinario previste per gli addetti di segreteria delle segreterie particolari, nonché le disposizioni adottate per il funzionamento delle segreterie particolari. >>.

Art. 15
 (Integrazione dell'articolo 5 della
legge regionale 52/1980)
1. All'articolo 5 della legge regionale 52/1980, come modificato dall'articolo 46 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, dopo il numero 2) del primo comma è aggiunto il seguente: << 2 bis) fra estranei indicati da ciascun gruppo consiliare, assunti con contratto a tempo determinato; >>.
Art. 16
 (Modifica dell'articolo 8 della
legge regionale 52/1980)
1.
Il primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 52/1980, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1986, n. 62, è ulteriormente sostituito dal seguente:
<< Ai gruppi che non si avvalgono interamente del personale a disposizione, secondo i contingenti di cui all'articolo 4, viene erogato un finanziamento sostitutivo a carico dei fondi del bilancio del Consiglio regionale limitatamente ad un'unità per ciascun gruppo. >>.

Art. 17
 (Sostituzione dell'articolo 198 della
legge regionale 7/1988)
1.
L'articolo 198 della legge regionale 7/1988, come sostituito dall'articolo 31 della legge regionale 39/1993, è sostituito dal seguente:
<< Art. 198
 
1. Il Presidente della Giunta regionale si avvale di un ufficio di segreteria composto dal segretario particolare che ne è responsabile, nonché da tre dipendenti di cui uno con qualifica funzionale non superiore a quella di funzionario e due con qualifica funzionale non superiore a quella di consigliere.
2. Gli Assessori regionali si avvalgono di un ufficio di segreteria composto dal segretario particolare che ne è responsabile, da un dipendente con qualifica funzionale non superiore a quella di funzionario, più un ulteriore dipendente con qualifica funzionale non superiore a quella di consigliere.
3. Il segretario particolare e gli addetti di segreteria possono essere scelti fra i dipendenti della Regione oppure, in posizione di comando disposta dall'Amministrazione di appartenenza su richiesta di quella regionale, fra i dipendenti dello Stato o di altri enti pubblici.
4. Qualora non vengano scelti fra i dipendenti della Regione, i segretari particolari e gli addetti di segreteria sono collocati in soprannumero all'organico dell'Amministrazione regionale limitatamente alla durata dell'incarico.
5. Il Presidente della Giunta e gli Assessori si avvalgono ciascuno dell'opera di un autista di rappresentanza. >>.

Art. 18
 (Modifica della Tabella A riferita all'articolo 6
della legge regionale 20/1996)
1. Alla Tabella A, riferita all'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, le equiparazioni:
I.A.C.P. - UdineVII qualifica funzionaleSEGRETARIO
Azienda Servizi Sanitari Bassa Friulanaoperatore professionale II CategoriaAGENTE TECNICO

sono sostituite dalle seguenti:
I.A.C.P. - UdineVII qualifica funzionaleconsigliere
Azienda Servizi Sanitari Bassa FriulanaV livellocoadiutore


2. In esito al disposto di cui al comma 1 ed ai fini delle relative procedure di inquadramento, il termine di presentazione della domanda di cui all'articolo 6, comma 3, della legge regionale 20/1996, decorre, per il personale interessato alla suddetta equiparazione, dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 19
 (Modifiche all'articolo 8 della
legge regionale 7/1988)
1. Al comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 7/1988, come aggiunto dall'articolo 1 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 8, la parola << quattro >> è sostituita dalla parola << tre. >>.
Art. 20
 (Integrazione dell'articolo 9 della
legge regionale 7/1988)
1. All'articolo 9, comma 1, della legge regionale 7/1988, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:
<< f bis) Servizio delle Commissioni consiliari. >>.

Art. 21
 (Sostituzione dell'articolo 10 della
legge regionale 7/1988)
1.
L'articolo 10 della legge regionale 7/1988, come da ultimo modificato dall'articolo 6 della legge regionale 8/1988, è sostituito dal seguente:
<< Art. 10
 
1. L'Ufficio studi legislativi:
a) svolge, a favore del Consiglio e dei suoi organi interni, attività di consulenza giuridica e di assistenza tecnico-legislativa;
b) verifica la corrispondenza dei progetti di legge alle regole deliberate dall'Ufficio di Presidenza;
c) cura, in collaborazione con i Servizi competenti, il coordinamento e la revisione dei testi legislativi proposti dalle Commissioni e di quelli approvati dal Consiglio;
d) cura la redazione dei testi notiziali sulle proposte di legge e la verifica di quelli concernenti le leggi approvate dal Consiglio;
e) mantiene i collegamenti con l' Ufficio legislativo e legale ai fini dello scambio di informazione e documentazione e per l'eventuale consulenza legale al Consiglio, ai suoi Organi ed ai Consiglieri regionali;
f) cura la gestione della banca dati delle leggi regionali.

2. Presso l'Ufficio studi legislativi è istituito il Comitato di consulenza giuridica; l'articolazione, i compiti ed il funzionamento del Comitato sono deliberati dall'Ufficio di Presidenza. >>.

Art. 22
 (Integrazione della
legge regionale 7/1988)
1.
Dopo l'articolo 15 della legge regionale 7/1988, è aggiunto il seguente:
<< Art. 15 bis
 
1. Il Servizio delle Commissioni consiliari:
a) cura gli adempimenti concernenti la convocazione e lo svolgimento delle sedute delle Commissioni;
b) coordina sotto il profilo operativo le attività delle segreterie delle Commissioni;
c) cura, in coordinamento con il Servizio Documentazione e Biblioteca, la documentazione di base degli oggetti all'esame delle Commissioni;
d) cura la stesura dei verbali delle Commissioni;
e) collabora con l'Ufficio studi legislativi alla revisione dei testi legislativi esaminati dalle Commissioni;
f) cura gli adempimenti conseguenti alle deliberazioni delle Commissioni ed assicura ai relatori l'assistenza tecnica necessaria;
g) cura l' organizzazione delle visite conoscitive delle Commissioni. >>.


Art. 23
 (Sostituzione dell'articolo 13 della
legge regionale 55/1990)
1.
L'articolo 13 della legge regionale 17 dicembre 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 2, è sostituito dal seguente:
<< Art. 13
 (Organizzazione degli uffici degli Enti)
1. Ciascun Ente si avvale, per lo svolgimento dei compiti istituzionali di una Direzione e delle seguenti strutture operative:
a) Ufficio degli affari amministrativi e finanziari;
b) Ufficio per l'erogazione dei servizi.

2. In sede di Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione dell'ente di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), si provvede all'individuazione delle competenze e dell'assetto organizzativo delle strutture operative.
3. Il Direttore dell'Ente è nominato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'istruzione ed alla cultura, sentito il Consiglio di amministrazione.
4. L'incarico di Direttore dell'Ente è conferito mediante contratto di diritto privato, per un periodo massimo di cinque anni, rinnovabile, a persona in possesso di un diploma di laurea in discipline giuridiche od economiche, che abbia maturato un'anzianità di servizio con qualifica di dirigente, presso una struttura pubblica o privata, di almeno cinque anni.
5. Il trattamento economico del Direttore è determinato dalla Giunta regionale con riferimento al trattamento spettante ai Direttori di Servizio autonomo presso la Regione.
6. Qualora l'incarico di Direttore sia attribuito ad un dipendente della Regione o di altre Amministrazione locali del Friuli-Venezia Giulia, questi, per la durata dell'incarico, è collocato in aspettativa senza assegni. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'anzianità di servizio.
7. Al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, in base agli indirizzi determinati dal Consiglio di amministrazione, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi atti di organizzazione delle risorse umane e strumentali, di spesa e di controllo.
8. Il Direttore è personalmente responsabile della gestione e dei relativi risultati, dirige il personale e sovrintende al buon funzionamento degli uffici e dei servizi.
9. L'incarico di Direttore può essere revocato dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio di amministrazione, con motivato provvedimento per gravi violazioni di legge o inadempimenti in relazione agli obiettivi contenuti nei programmi di attività o delle direttive generali impartite dal Consiglio di amministrazione medesimo.
10. Il Direttore relaziona ogni tre mesi al Consiglio di amministrazione e, almeno ogni sei mesi, alla Giunta regionale, in ordine alle attività di propria competenza. >>.

Art. 24
 (Personale degli enti di cui alla
legge regionale 55/1990)
1. In attesa dell'emanazione della disciplina regolamentare di cui all'articolo 16 della legge regionale 21 maggio 1992, n. 17 e della definizione, previa rilevazione dei carichi di lavoro, delle piante organiche degli enti di cui alla legge regionale 55/1990, al fine di garantire comunque il corretto funzionamento di detti enti, la Giunta regionale può attuare, sentiti i Consigli di amministrazione, processi di mobilità tra gli enti medesimi, secondo i criteri di cui al DPCM 16 settembre 1994, n. 716 a fronte di situazioni di esubero e di carenza di personale accertate sulla base dei rispettivi organici provvisoriamente rideterminati al 31 agosto 1993, secondo i criteri previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modifiche ed integrazioni.