Art. 1
(Riconoscimento di personalità giuridica)
2. La personalità giuridica è riconosciuta e concessa in conformità alle vigenti disposizioni di legge ed alle condizioni previste dalla presente legge.
Art. 2
(Requisiti per il riconoscimento)
1. Possono chiedere il riconoscimento della personalità giuridica le associazioni e i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, aventi sede nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ed aventi per scopo l'esercizio ed il godimento collettivo di diritti reali su fondi di natura agro-silvo-pastorale di comune proprietà o di proprietà di terzi anche non associati.
2. Il riconoscimento è concesso ai soggetti che dimostrino di possedere i seguenti requisiti:
a) un numero di aderenti di massima corrispondente alle comunioni familiari o alle famiglie di antico insediamento, già associati, partecipanti o compartecipanti alle associazioni esistenti di fatto, titolari di diritti acquisiti a titolo originario o derivativo sul patrimonio comune, e complessivamente rappresentativo di oltre la metà degli aventi diritto;
b) un patrimonio costituito da beni mobili ed immobili di comune proprietà, acquisito a titolo legittimo, situato in territorio classificato montano, destinato ad attività agro-silvo-pastorale o di agriturismo nonché alle connesse attività di servizio e, quanto ai beni immobili, regolarmente iscritti nei libri fondiari o trascritti nei registri immobiliari con il vincolo della inalienabilità e della indivisibilità;
c) un atto costitutivo ed uno statuto che, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e sulla base degli usi e delle consuetudini localmente osservate, determinino le oggettive condizioni di appartenenza, realizzino un ordinamento interno caratterizzato dai principi della partecipazione e della rappresentanza, della comune e buona amministrazione, della pubblicità delle decisioni, della corretta gestione di bilancio e contabile e dell'autocontrollo.
3. La domanda per ottenere il riconoscimento è presentata al Presidente della Giunta regionale dal legale rappresentante dell'associazione, previa deliberazione dell'organo sociale competente. La domanda è corredata dalla documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti di cui al comma 2 e da ogni altro atto che possa essere richiesto ad integrazione dei documenti presentati.
4. L'istanza di cui al comma 3 può essere proposta anche dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 che si siano legittimamente costituiti in associazione anche dopo l'entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
(Approvazione dello statuto)
1. Con il provvedimento di concessione della personalità giuridica è approvato anche lo statuto dell'associazione; ogni successiva variazione e modificazione dello statuto è approvata secondo le vigenti disposizioni.
Art. 4
(Istituzione dell'elenco delle associazioni riconosciute)
1. È istituito il pubblico elenco regionale delle associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica. L'elenco è formato e tenuto dall'Assessore regionale alle foreste e parchi; in esso sono indicati la denominazione, la sede, il numero degli associati, i dati di identificazione del patrimonio immobiliare e gli estremi del decreto di riconoscimento e di approvazione dello statuto.
2. L'iscrizione nell'elenco è effettuata d'ufficio e così è annotata ogni variazione agli elementi di cui al comma 1. Dell'intervenuta iscrizione e di ogni successiva variazione è data notizia al comune ove ha sede l'associazione, alla provincia ed alla comunità montana nel cui territorio sono situati i beni immobili dell'associazione.
Art. 5
(Coordinamento tra associazioni e con enti locali)
1. Le associazioni riconosciute ed iscritte nell'elenco di cui all'articolo 4 stabiliscono tra di loro modalità di coordinamento delle rispettive iniziative ed attività sia in via generale che per materie definite di comune interesse.
2. Gli enti locali possono prevedere nei loro statuti forme e modalità di coordinamento e di cooperazione con le associazioni riconosciute.
2 bis. In caso di contestazioni tra Enti pubblici territoriali o non territoriali, da una parte, e una Comunione familiare riconosciuta, dall'altra, circa la titolarità dei diritti di cui all'articolo 2, la Regione, anche su istanza di una sola delle parti interessate, promuove un accordo di natura transattiva con la finalità di garantire la tutela ambientale delle terre, preservare la loro natura agro-silvo-pastorale, promuoverne lo sviluppo e impedirne l'alienazione, la divisione e l'usucapibilità.
2 ter. L'accordo raggiunto tra le parti è approvato, previo parere del Commissario per la liquidazione degli usi civici, con decreto del Presidente della Regione e può costituire titolo per la trascrizione, l'iscrizione e/o l'annotazione nei registri immobiliari o nei libri fondiari.
2 quater. Per le finalità di cui al comma 2 bis la Regione sostiene le spese relative alla trascrizione, iscrizione, annotazione nei registri immobiliari o nei libri fondiari dell'accordo.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 12, comma 5, L. R. 25/2016
2Comma 2 ter aggiunto da art. 12, comma 5, L. R. 25/2016
3Comma 2 quater aggiunto da art. 12, comma 5, L. R. 25/2016
Art. 6
(Poteri delle associazioni)
1. Le associazioni riconosciute hanno diritto di accedere ad ogni beneficio previsto dalle leggi regionali in materia agro-silvo-pastorale e di agriturismo; ad esse possono essere affidate funzioni, per l'esecuzione di opere ed interventi di sistemazione idraulico-forestale, di miglioramento fondiario e di tutela ambientale del loro patrimonio immobiliare o di quello di singoli proprietari che abbiano a tal fine incaricato l'associazione.
Art. 7
(Controlli)
1. Lo svolgimento delle attività proprie dell'associazione è sottoposto ai controlli previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Particolari prescrizioni possono essere stabilite per le funzioni affidate ai sensi dell'articolo 6.
2. Le associazioni trasmettono all'Assessore alle foreste e parchi, anche ai fini dell'annotazione nell'elenco di cui all'articolo 4, le deliberazioni di approvazione del bilancio d'esercizio, di rinnovo delle cariche sociali, nonché le deliberazioni di modificazione dello statuto ed ogni altra definita di straordinaria amministrazione.
3. La Regione può richiedere informazioni e notizie sia in ordine alle deliberazioni ad essa inviate, sia, nel rispetto dell'autonomia statutaria, su altre questioni riguardanti la vita associativa che abbiano rilievo pubblico.
Art. 8
(Norma finanziaria)
1. Alle associazioni e ai consorzi che abbiano ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 1 della presente legge è assegnato un contributo straordinario di lire 15 milioni a titolo di concorso nelle spese a tal fine sostenute e di primo impianto.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1995.
3. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 è istituito - alla Rubrica n. 14 - programma 1.3.1. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione X - il capitolo 2800 (1.1.161.2.10.12) con la denominazione << Contributi straordinari alle associazioni e ai consorzi di comunioni familiari montane a titolo di concorso nelle spese di primo impianto >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 250 milioni per l'anno 1995.
4. Al predetto onere complessivo di lire 250 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 (partita n. 68 dell'elenco n. 5 allegato alla legge di approvazione dei bilanci medesimi), corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1994 e trasferita ai sensi dell'
articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 12 dell'8 febbraio 1995.
Art. 9
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.