LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 luglio 1996, n. 23

Regolamentazione delle giornate di chiusura delle imprese di produzione e di vendita del pane.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/07/1996
Materia:
220.02 - Commercio

Art. 1
 (Ambito di applicazione)
1. La presente legge si applica alle imprese in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, che provvedono al ciclo completo della lavorazione del pane nonché a tutte quelle imprese che provvedono nelle giornate di domenica e nelle giornate festive alla vendita, previo completamento della cottura, del pane prodotto da altri soggetti.
Art. 2
 (Giornate di chiusura delle imprese)
1. Le imprese indicate nell'articolo 1 devono osservare la chiusura nelle giornate di domenica e nelle giornate festive. Il Presidente della Provincia, sentite le amministrazioni comunali e le organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori e dei datori di lavoro, può autorizzare l'apertura antimeridiana delle imprese nelle giornate festive infrasettimanali e, nel caso di più festività consecutive, l'apertura antimeridiana nelle giornate di domenica.
2. Il Presidente della Provincia, su richiesta del Sindaco del Comune interessato e sentite le organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori e dei datori di lavoro, può autorizzare l'attività delle imprese considerate nella presente legge nelle giornate di domenica e nelle giornate festive infrasettimanali per eventi eccezionali o per eccezionale flusso turistico determinato da occasionali celebrazioni nel Comune interessato.
3. Nelle località ad economia turistica individuate ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 1989, n. 37, il Sindaco, sentite le organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori e dei datori di lavoro, può autorizzare l'attività delle imprese considerate nella presente legge nelle giornate di domenica e nelle giornate festive infrasettimanali, limitatamente ai periodi di maggiore afflusso turistico.
4. Analoga autorizzazione può essere rilasciata, con le medesime modalità, dal Presidente della Provincia in cui ha sede l'impresa, ai titolari di panifici ubicati al di fuori delle località ad economia turistica, che siano titolari di rivendite di pane localizzate nelle predette località.
5. L'autorizzazione di cui ai commi 2, 3 e 4 non può superare le 24 giornate nel corso dell'anno solare. Tali giornate devono essere compensate da altrettante giornate di chiusura nel corso dello stesso anno solare, secondo un programma che ciascuna impresa presenterà con le modalità che verranno stabilite con il decreto di cui al comma 6.
6. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al lavoro, cooperazione ed artigianato, sentita la competente Commissione consiliare, sono emanate direttive e criteri per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
 (Sanzioni)
1. Le funzioni in materia di vigilanza sulle giornate di apertura e chiusura dei panifici sono delegate ai Comuni.
2. Le contravvenzioni alle disposizioni di cui all'articolo 2 sono punite con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 500.000 a lire 2.500.000.
3. In caso di recidiva nella violazione è disposta la chiusura del panificio fino ad un massimo di quindici giorni.
4. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 4
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.