LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 giugno 1996, n. 22

Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi e di attività estrattive.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/06/1996
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti

CAPO I
 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 settembre
1987, n. 30
Art. 1
 
1.
All'articolo 1 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
<< 2. La Regione incentiva prioritariamente il perseguimento delle seguenti finalità:
a) contenimento della produzione di rifiuti;
b) contenimento dei costi delle fasi di smaltimento dei rifiuti;
c) raccolta differenziata, riciclaggio e trattamento idoneo alle singole tipologie di rifiuti;
d) progressiva riduzione dello smaltimento indifferenziato dei rifiuti urbani, nonché delle quantità e pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale;
e) recupero di materiali e produzione di energia anche nella fase di smaltimento.

2 bis. Con le medesime priorità la Regione promuove altresì la ricerca, l'innovazione tecnologica e l'informazione volta al conseguimento degli stessi fini, nonché al prolungamento della vita dei beni di consumo, alla riduzione degli scarti di produzione e alla sperimentazione di impianti di smaltimento e trattamento a tecnologia complessa. >>.

Art. 2
 
1.
All'articolo 2 della legge regionale 30/1987, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:
<< 2 bis. Non sono ricompresi fra gli impianti di smaltimento di cui ai commi 1 e 2 gli impianti di depurazione, di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, ricadenti esclusivamente nella regolamentazione di quest'ultima, con l'eccezione di quelli che trattano reflui tossici e nocivi. >>.

Art. 3
 
1. All'articolo 3 della legge regionale 30/1987, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 65/1988, i commi 1, 3 e 4 sono abrogati.
Art. 4
 
1.
L'articolo 4 della legge regionale 30/1987, come modificato ed integrato dall'articolo 3 della legge regionale 65/1988, è sostituito dal seguente:
<< Art. 4
 (Principi per la raccolta e il trasporto
dei rifiuti solidi urbani)
1. La raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani devono avvenire secondo principi di razionalità, di riutilizzo e di economicità. Le relative gestioni devono indirizzarsi preferibilmente a forme consortili o comunque associative. Di tali principi deve essere tenuto conto nell'elaborazione della relativa sezione del Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti, nei conseguenti Programmi provinciali di attuazione e nei regolamenti comunali di cui all'articolo 8 del DPR 10 settembre 1982, n. 915. >>.

Art. 5
 
1.
All'articolo 5 della legge regionale 30/1987, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 65/1988 e integrato dall'articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 23, il comma 1 è sostituito dal seguente:
<< 1. Alla Regione compete:
a) la predisposizione e l'approvazione del Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti;
b) l'approvazione dei Programmi provinciali di attuazione del Piano regionale, relativi alle sezioni dei rifiuti urbani e assimilabili e speciali non tossici e nocivi, ai fini dell'accertamento della rispondenza degli stessi alle linee programmatiche generali;
c) l'esame e l'approvazione dei progetti riguardanti gli impianti di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi;
d) promuovere la costituzione di consorzi fra Comuni, con l'eventuale partecipazione delle Comunità montane o collinare, delle Province e di imprese singole od associate;
e) autorizzare:
1) la costruzione e la gestione degli impianti di smaltimento dei rifiuti di cui alla lettera c);
2) la raccolta e il trasporto dei rifiuti tossici e nocivi;
3) la raccolta e il trasporto per conto terzi dei rifiuti speciali, ospedalieri ed urbani in concessione;
f) l'emissione dei provvedimenti di diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 17;
g) la trasmissione al Ministero dell'ambiente dei dati rilevati ai sensi dell'articolo 3 e delle informazioni inerenti alla situazione dello smaltimento rifiuti;
h) l'emanazione di norme tecniche, anche igienico - sanitarie, direttive e regolamenti per la costruzione e la gestione degli impianti di smaltimento e delle discariche controllate, per la raccolta anche differenziata ed il trasporto dei rifiuti, per la promozione di tecnologie innovative, nonché per stabilire le procedure di controllo e di autorizzazione e per favorire il riciclo e la riutilizzazione dei rifiuti;
i) provvedere, in caso di inadempienze, agli interventi necessari per la bonifica ed il risanamento del territorio a seguito dei danni prodotti dalle operazioni di carico, scarico e trasporto dei rifiuti tossici e nocivi;
l) determinare le garanzie finanziarie per coprire i costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità della gestione dell'impianto ed il recupero dell'area interessata;
m) determinare le garanzie finanziarie per coprire i costi degli interventi di cui alla lettera i), nonché per eventuali risarcimenti di danni cagionati a terzi;
n) definire la modulistica di settore ed in particolare le caratteristiche dei registri di carico e scarico;
o) stabilire criteri generali e metodi ottimali per lo smaltimento dei rifiuti speciali per i quali sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori dei rifiuti stessi;
p) assumere i provvedimenti sostitutivi di cui all'articolo 15, comma 4, e all'articolo 23 bis, commi 8 e 9. >>.


Art. 6
 
1.
L'articolo 6 della legge regionale 30/1987, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 65/1988, è sostituito dal seguente:
<< Art. 6
 (Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti.
Contenuti)
1. Il Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti, di seguito denominato << Piano regionale >> si articola nelle seguenti sezioni:
a) rifiuti urbani e speciali assimilabili;
b) rifiuti speciali non tossici e nocivi;
c) rifiuti tossici e nocivi.

2. Nella sezione di cui alla lettera a) del comma 1, rientrano i rifiuti speciali assimilati agli urbani per esplicita disposizione normativa.
3. Il Piano regionale programma i servizi di smaltimento dei rifiuti nell'ambito del territorio regionale al fine di assicurare, in via prioritaria, la difesa igienico-sanitaria delle popolazioni e la tutela ambientale, nonché favorire il recupero e la trasformazione dei rifiuti e la gestione economica ottimale dei servizi stessi.
4. In linea con i contenuti di cui all'articolo 6 del DPR 10 settembre 1982, n. 915 e con il DM 28 dicembre 1987, n. 559, il Piano regionale:
a) individua in ogni provincia uno o più bacini di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili, al fine di realizzare un sistema organico regionale, flessibile e modulare, tenuto conto dell'ottimizzazione dei costi;
b) indica gli ambiti territoriali ottimali di utenza entro i quali localizzare gli impianti di smaltimento per conto terzi dei rifiuti speciali non tossici e nocivi, avendo presente l'esigenza di ottimizzare le potenzialità dei relativi impianti;
c) individua sulla base di specifico studio di impatto ambientale le aree idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, con gli effetti di cui all'articolo 3 del decreto legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 29 ottobre 1987, n. 441;
d) indica, per ogni bacino o per più bacini, il numero degli impianti ed i sistemi di smaltimento ritenuti ottimali in relazione alla tipologia ed alle quantità dei rifiuti considerati, all'ottimizzazione dei costi, alla sicurezza ambientale ed igienico-sanitaria ed alla possibilità di recupero di materie utilizzabili e di produzione di energia;
e) detta criteri per l'individuazione delle aree potenzialmente idonee all'insediamento di impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili e speciali;
f) definisce linee di indirizzo per la riorganizzazione dei servizi pubblici di smaltimento in ossequio ai principi di cui all'articolo 4;
g) definisce, a livello di norme di attuazione, le eventuali correlazioni con altri strumenti pianificatori. >>.


Art. 7
 
1.
L'articolo 7 della legge regionale 30/1987, come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 65/1988, è sostituito dal seguente:
<< Art. 7
 (Elementi del Piano regionale)
1. In armonia con quanto previsto dal DM 28 dicembre 1987, n. 559, il Piano regionale è costituito da:
a) relazione illustrativa che:
1) individui gli obiettivi specifici sia generali che di bacino;
2) descriva i sistemi attuali di smaltimento dei rifiuti, per quanto concerne sia le modalità tecniche che quelle organizzative;
3) delinei i criteri programmatici d'intervento, evidenziando le necessità di potenziamento riferite sia ad aree territoriali sia a tipi di rifiuto;
b) adeguate rappresentazioni grafiche al fine di evidenziare i contenuti del Piano regionale con particolare riguardo alla determinazione dei bacini d'utenza per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili, degli ambiti territoriali ottimali per i rifiuti speciali non tossici e nocivi, nonché delle aree idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi;
c) idoneo studio di impatto ambientale per le aree in cui localizzare gli impianti di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi;
d) norme di attuazione comprendenti tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le tavole grafiche ed a determinare l'efficacia, l'attuazione ed il rispetto dei contenuti del Piano regionale;
e) indicazioni, per ogni ambito territoriale considerato, dei sistemi di smaltimento ritenuti ottimali in relazione alla tipologia e alle quantità dei rifiuti considerati, alla sicurezza ambientale ed igienico-sanitaria ed alla possibilità di recupero di materie utilizzabili e di produzione di energia. >>.


Art. 8
 
1.
L'articolo 8 della legge regionale 30/1987, come modificato dall'articolo 8 della legge regionale 65/1988, è sostituito dal seguente:
<< Art. 8
 (Procedure per la formazione ed approvazione
del Piano regionale)
1. Il progetto di Piano regionale, elaborato anche per singola sezione, è predisposto dalla Direzione regionale dell'ambiente e viene trasmesso alle Direzioni regionali della pianificazione territoriale, della sanità, dell'industria, del lavoro, cooperazione ed artigianato, dell'agricoltura, della protezione civile e della viabilità e trasporti e all'Ufficio di piano, al fine della formulazione di eventuali osservazioni, da esprimersi entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento dello stesso. Il progetto di Piano viene successivamente sottoposto al parere del Consiglio regionale, che si esprime entro trenta giorni dalla data della richiesta. Acquisito il parere del Consiglio regionale il progetto di Piano regionale, o le sue sezioni, è adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, ed è pubblicato, eventualmente anche in una sua sintesi non tecnica, nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del progetto di Piano, o delle sue sezioni, ai sensi del comma 1, chiunque, ed in particolare le Amministrazioni provinciali e comunali e le Aziende per i servizi sanitari, può presentare osservazioni.
3. Trascorso il termine di cui al comma 2, il Piano regionale, o le sue sezioni, viene eventualmente rielaborato dalla Direzione regionale dell'ambiente sulla base delle osservazioni pervenute ed è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa e previo parere favorevole della Sezione IV del CTR.
4. Il Piano regionale approvato viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e trasmesso in copia al Ministero dell'ambiente e alle Province sia per l'avvio delle procedure attuative di cui all'articolo 23 bis, sia per il corretto esercizio dell'attività di vigilanza e controllo di cui all'articolo 23.
5. Il Piano regionale approvato, integralmente o per sezioni singole, ha valore a tempo indeterminato e può essere modificato in tutto o in parte in ogni tempo qualora sopravvengano importanti ragioni che determinino la necessità o la convenienza di migliorarlo od integrarlo.
6. Le procedure per la revisione o per le modifiche del Piano regionale sono quelle previste per l'approvazione del Piano stesso. >>.

Art. 9
 
1.
All'articolo 9 della legge regionale 30/1987, come modificato dall'articolo 9 della legge regionale 65/1988, la rubrica è sostituita dalla seguente:
 << Effetti del Piano regionale e dei Programmi provinciali
di attuazione >>.

2. All'articolo 9, commi 1 e 2, della legge regionale 30/1987, le parole << nei Piani >> sono sostituite dalle parole << nel Piano regionale e nei Programmi provinciali di attuazione >>.
Art. 10
 
1.
L'articolo 10 della legge regionale 30/1987, come modificato dall'articolo 10 della legge regionale 65/1988, è sostituito dal seguente:
<< Art. 10
 (Attribuzioni e compiti delle Direzioni regionali)
1. La Direzione regionale dell'ambiente promuove e cura:
a) la predisposizione del Piano regionale;
b) studi, ricerche e progettazioni per la razionale organizzazione dei servizi di raccolta e smaltimento e dei relativi recuperi, ivi compresi lo studio e la scelta delle aree, nonché studi connessi all'attività di predisposizione di cui alla lettera a), o tendenti alla generale riduzione di rifiuti;
c) l'istruttoria per l'approvazione dei progetti degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c).

2. La Direzione regionale dell'ambiente, d'intesa con la Direzione regionale della sanità, promuove e cura la regolamentazione della costruzione, della gestione ed i controlli tecnici ed igienico-sanitari delle discariche controllate.
3. La Direzione regionale della sanità promuove e cura, d'intesa con la Direzione regionale dell'ambiente, il coordinamento delle Aziende per i servizi sanitari nei riguardi delle attività di controllo e consultive concernenti lo smaltimento dei rifiuti.
4. Gli incarichi, di cui alla lettera b) del comma 1, vengono conferiti ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 3. >>.

Art. 11
 
1.
All'articolo 11 della legge regionale 30/1987, come modificato dall'articolo 11 della legge regionale 65/1988, il comma 2 è sostituito dal seguente:
<< 2. I progetti vengono esaminati dal CTR dopo che in sede di istruttoria sia stato richiesto il parere obbligatorio del Comune e della Azienda per i servizi sanitari competenti. I pareri devono essere espressi entro sessanta giorni dalla richiesta. >>.

2.
All'articolo 11 della legge regionale 30/1987, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
<< 3 bis. Le varianti sostanziali per le quali è necessaria la predisposizione dello studio di cui all'articolo 12 bis sono esclusivamente quelle relative ad aumenti di potenzialità di impianti già autorizzati, quelle che comportano una modificazione dei materiali da conferire agli impianti stessi, ovvero quelle che comportano una modifica della tecnologia generale applicata all'impianto. >>.

Art. 12
 
1. All'articolo 13, comma 3, della legge regionale 30/1987, come modificato dall'articolo 14 della legge regionale 65/1988, le parole << i Piani devono >> sono sostituite dalle parole << il Piano regionale deve >>.
Art. 13
 
1.
L'articolo 14 della legge regionale 30/1987, come modificato dall'articolo 15 della legge regionale 65/1988 e dall'articolo 5 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 13, è sostituito dal seguente:
<< Art. 14
 (Approvazione dei progetti riguardanti gli impianti di
smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi)
1. All'approvazione dei progetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), provvede il Direttore regionale dell'ambiente, esperita la procedura di cui all'articolo 12 bis ed a seguito dell'emissione del parere favorevole del CTR.
2. L'approvazione del progetto deve intervenire entro centoventi giorni dalla data di presentazione alla Direzione regionale dell'ambiente, la quale, in sede istruttoria, può richiedere ulteriori dati o modificazioni al progetto medesimo; in tal caso il predetto termine è sospeso e riprende a decorrere dalla data di presentazione degli elementi richiesti.
3. Nell'ambito del procedimento di approvazione del progetto il CTR costituisce la conferenza di cui all'articolo 3 bis, comma 1, del decreto legge 361/1987, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 441/1987.
4. L'approvazione del progetto di cui al comma 1 costituisce, ove occorra, variante urbanistica ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 2, del decreto legge 361/1987, qualora intervenga in carenza del Piano regionale di cui all'articolo 6, nonché nelle ipotesi di realizzazione di impianti non previsti dalla pianificazione vigente in virtù di situazioni di particolare emergenza igienico-sanitaria.
5. Ai progetti relativi agli impianti di smaltimento dei rifiuti non si applica il termine di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46. >>.

Art. 14
 
1.
L'articolo 15 della legge regionale 30/1987, come modificato e integrato dall'articolo 16 della legge regionale 65/1988, dall'articolo 2 della legge regionale 23/1989, dall'articolo 4 della legge regionale 4 settembre 1991, n. 41, e dall'articolo 81 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, è sostituito dal seguente:
<< Art. 15
 (Autorizzazioni)
1. Il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), spetta al Direttore regionale dell'ambiente.
2. Del rilascio dell' autorizzazione è data comunicazione alla Provincia, al Comune, all'Azienda per i servizi sanitari ed al Dipartimento di prevenzione competenti per territorio.
3. Le autorizzazioni per la raccolta ed il trasporto, lo stoccaggio provvisorio effettuato in conto terzi, il trattamento e lo stoccaggio definitivo dei rifiuti tossici e nocivi sono pubblicate integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione mentre le altre autorizzazioni sono pubblicate per estratto e sono depositate in forma integrale presso le segreterie del Comune interessato e delle Provincie della regione, a libera visione di chiunque ne faccia richiesta.
4. In caso di inadempienza delle Province entro i termini legislativamente previsti per l'emanazione dei provvedimenti di approvazione e di autorizzazione di competenza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettere d) ed e), provvede in via sostitutiva il Direttore regionale dell'ambiente secondo la procedura di cui agli articoli 11 e 14, ferma restando la validità dei pareri eventualmente già espressi dal Comune e dall'Azienda per i servizi sanitari competenti e della procedura, se ed in quanto esaurita, prevista dall'articolo 12 bis. >>.

Art. 15
 
1.
All'articolo 17 della legge regionale 30/1987, come modificato dall'articolo 18 della legge regionale 65/1988, il comma 2 è sostituito dal seguente:
<< 2. Qualora venga rilevata, anche per iniziativa delle Amministrazioni comunali e delle Aziende per i servizi sanitari, l'inosservanza delle eventuali prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate o di ogni altra norma in materia, senza pregiudizio degli eventuali procedimenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative, secondo la gravità dei fatti, i soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
b) alla sospensione delle attività autorizzate per un tempo determinato;
c) alla revoca dell' autorizzazione, in caso di reiterate violazioni alle prescrizioni o del manifestarsi di situazioni di pericolo per la salute pubblica o per la tutela dell'ambiente. >>.


Art. 16
 
1.
L'articolo 18 della legge regionale 30/1987, come modificato dall'articolo 19 della legge regionale 65/1988, è sostituito dal seguente:
<< Art. 18
 (Determinazione del prezzo di smaltimento)
1. La Giunta regionale con propria deliberazione, sentita la competente sezione del CTR, provvede alla fissazione di un prezzo massimo di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili nel territorio regionale, anche differenziato per tipologia di impianto, da aggiornarsi almeno ogni due anni.
2. I Comuni inseriti in un bacino di raccolta, come previsto dal Piano regionale, devono conferire tutti i rifiuti urbani ed assimilabili all'impianto individuato dal Programma provinciale di attuazione.
3. I Comuni che non siano proprietari, o non partecipino alla gestione dell'impianto, sono tenuti a corrispondere un prezzo per lo smaltimento dei rifiuti da loro conferiti. In caso di mancato accordo sull'entità del prezzo, questo viene fissato dalla Giunta regionale. >>.

Art. 17
 
1. All'articolo 19, comma 1, della legge regionale 30/1987, come integrato dall'articolo 20 della legge regionale 65/1988, le parole << l'Unità sanitaria locale >> sono sostituite dalle parole << l'Azienda per i servizi sanitari >>.
Art. 18
 
1.
L'articolo 23 della legge regionale 30/1987, come sostituito dall'articolo 22 della legge regionale 65/1988, è ulteriormente sostituito dal seguente:
<< Art. 23
 (Competenze delle Province)
1. Alle Province compete:
a) la predisposizione e adozione dei Programmi di attuazione del Piano regionale relativamente alle sezioni dei rifiuti urbani e assimilabili e speciali non tossici e nocivi con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 23 bis;
b) l'individuazione delle aree idonee a realizzare gli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili e speciali non tossici e nocivi, ad eccezione di quelle relative agli impianti di smaltimento di rifiuti per conto proprio, sulla base dei criteri e delle linee di indirizzo contenuti nella relativa sezione del Piano regionale, tenuto conto della metodologia di valutazione di impatto ambientale su più siti;
c) l'indicazione delle aree da adibire a centrali di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e le rottamazioni di veicoli a motore, rimorchi e simili, nonché natanti fuori uso e loro elementi;
d) approvare, con provvedimento emesso dal soggetto competente, esperita la procedura di cui all'articolo 12 bis, in applicazione dell'articolo 32, comma 1, lettera b), della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, come integrato dall'articolo 2 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 13, i progetti riguardanti gli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili e speciali non tossici e nocivi, dopo che sugli stessi si sia espresso l'organo costituito ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e con le stesse procedure, tempi ed effetti di cui agli articoli 11 e 14, commi 2, 3 e 4;
e) autorizzare, con provvedimento emesso dal soggetto competente da comunicare all'Amministrazione regionale, al Comune ed all'Azienda per i servizi sanitari, competenti per territorio, la costruzione e la gestione di discariche ed altri impianti di smaltimento di rifiuti i cui progetti siano stati approvati ai sensi della lettera d);
f) l'emissione dei provvedimenti di diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 17;
g) la vigilanza ed il controllo sulla regolare applicazione delle disposizioni della presente legge relativamente alle operazioni di smaltimento dei rifiuti ed alla gestione degli impianti, avvalendosi delle Aziende per i servizi sanitari aventi competenza in materia di ecologia, igiene pubblica e profilassi che sono poste, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali, alle dipendenze funzionali delle Province, limitatamente agli interventi di controllo di cui sopra;
h) provvedere al controllo della regolare tenuta dei registri giornalieri di carico e scarico dei rifiuti smaltiti nonché, per i rifiuti tossici e nocivi, dei documenti di identificazione per il trasporto; per tali adempimenti le Province possono avvalersi anche delle Comunità montane e collinare, dei Comuni e dei loro Consorzi;
i) rilevare eventuali irregolarità e notificarle al gestore dell'impianto, segnalandole al Comune interessato ed all'Azienda per i servizi sanitari;
l) accertare le violazioni ed irrogare le sanzioni amministrative di natura pecuniaria ed accessorie previste dall'articolo 35;
m) predisporre annualmente una relazione sullo stato della rispettiva gestione delle funzioni spettanti in materia; tali relazioni sono pubblicate all'albo provinciale per 20 giorni e sulle stesse sono legittimati a presentare le loro osservazioni i Comuni e loro Consorzi, le Comunità montane e collinare, le Aziende per i servizi sanitari e le Associazioni per la protezione ambientale di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 20 febbraio 1987 operanti in regione, entro i successivi 20 giorni; ogni relazione è approvata dal competente Consiglio provinciale e trasmessa all'Amministrazione regionale;
n) provvedere, per il puntuale esercizio delle competenze loro attribuite, alla costituzione di appositi uffici, ai quali viene assegnato personale specializzato anche nella vigilanza, alla cui formazione ed abilitazione provvedono le Province stesse, in conformità ad apposito regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, e tramite apposite convenzioni con le Università della regione. >>.


Art. 19
 
1.
L'articolo 23 bis della legge regionale 30/1987, come aggiunto dall'articolo 23 della legge regionale 65/1988, è sostituito dal seguente:
<< Art. 23 bis
 (Programmi provinciali di attuazione)
1. Il Piano regionale relativamente alle sezioni dei rifiuti urbani e assimilabili e speciali non tossici e nocivi, ad avvenuta approvazione ai sensi dell'articolo 8, trova attuazione attraverso la predisposizione da parte delle Province territorialmente competenti di specifici Programmi di attuazione da sottoporre all'approvazione regionale di cui al comma 7.
2. I Programmi provinciali di attuazione, nell'ambito dei criteri e degli indirizzi stabiliti nel Piano regionale per le sezioni di cui al comma 1, definiscono il quadro complessivo degli interventi da intraprendere per assicurare la più idonea organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti mediante il contenimento della produzione, la raccolta separata delle diverse frazioni e la garanzia del loro effettivo recupero.
3. In particolare, i Programmi provinciali di attuazione:
a) in base all'individuazione della quantità e qualità dei rifiuti da smaltire, tenuto conto dell'impatto ambientale che possono produrre nonché delle possibilità di recupero di materie utilizzabili e di produzione di energia, determinano, secondo i criteri contenuti nel Piano regionale, gli obiettivi quali-quantitativi da raggiungere nel territorio provinciale, anche tramite la gestione dei servizi di raccolta differenziata;
b) sulla base dei criteri per l'organizzazione e la gestione dei servizi pubblici di smaltimento dettati dal Piano regionale nella relativa sezione, definiscono specifici programmi di organizzazione di sistemi razionali di raccolta, anche differenziata, e di trasporto dei rifiuti urbani e urbani pericolosi;
c) individuano le aree idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento di rifiuti urbani e assimilabili e speciali non tossici e nocivi, ad eccezione di quelle relative agli impianti di smaltimento di rifiuti per conto proprio, in conformità ai criteri di cui all'articolo 6, comma 4, lettera e), della presente legge e con gli effetti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 361/1987, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 441/1987;
d) individuano le aree da adibire a centrali di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi e simili, nonché natanti minori fuori uso e loro elementi.

4. I Programmi di attuazione devono essere predisposti dalla Provincia competente ed adottati ai sensi del comma 7, entro 6 mesi dalla data di ricevimento del Piano regionale, integrale o per ciascuna delle sezioni indicate al comma 1, approvato e pubblicato secondo le procedure di cui all'articolo 8.
5. Ciascun Programma di attuazione predisposto dalla Provincia competente è depositato presso la segreteria provinciale per 20 giorni e dell'avvenuto deposito è data pubblicità a mezzo stampa.
6. Sul Programma i Comuni e loro Consorzi, le Comunità montane e collinare e le Aziende per i servizi sanitari territorialmente interessati, nonché le Associazioni per la protezione ambientale legislativamente riconosciute operanti in regione, possono presentare all'Amministrazione provinciale competente le proprie osservazioni entro i successivi 30 giorni.
7. Ciascun Programma provinciale di attuazione, eventualmente rielaborato sulla base delle osservazioni di cui al comma 6, viene adottato con deliberazione del Consiglio provinciale, previo parere favorevole dell'organo costituito ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge regionale 10/1988, e approvato, entro 60 giorni dalla trasmissione dello stesso, con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa.
8. In caso di inadempienza delle Province entro i termini fissati per l'adozione e conseguente approvazione dei relativi Programmi attuativi, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, fissa un termine perentorio di esecuzione, non superiore a 60 giorni.
9. Qualora la competente Provincia non provveda entro il termine stabilito, il Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario "ad acta" per il compimento degli atti necessari. >>.

Art. 20
 
1. All'articolo 24, comma 1, della legge regionale 30/1987, come sostituito dall'articolo 24 della legge regionale 65/1988, le lettere a), f), g) e h) sono abrogate.
2. All'articolo 24 della legge regionale 30/1987, i commi 2 e 3 sono abrogati.
Art. 21
 
1. All'articolo 29, comma 1, della legge regionale 30/1987, le parole << alla Direzione regionale dei lavori pubblici >> sono sostituite dalle parole << alla Direzione regionale dell'ambiente >> e le parole << all'Unità sanitaria locale >> sono sostituite dalle parole << all'Azienda per i servizi sanitari >>.
2. All'articolo 29, comma 2, della legge regionale 30/1987, come integrato dall'articolo 28 della legge regionale 65/1988, le parole << dall'Assessore regionale ai lavori pubblici >> sono sostituite dalle parole << dal Direttore regionale dell'ambiente >>.
Art. 22
 
1.
L'articolo 30 della legge regionale 30/1987, come sostituito dall'articolo 29 della legge regionale 65/1988, è ulteriormente sostituito dal seguente:
<< Art. 30
 (Disciplina dei trasporti)
1. I soggetti privati che effettuano per conto terzi il trasporto di rifiuti speciali devono essere provvisti, in occasione di ogni trasporto, di un documento di accompagnamento che individui la provenienza, la destinazione, la qualità e la quantità dei rifiuti trasportati. >>.

Art. 23
 
1.
All'articolo 31 della legge regionale 30/1987, come modificato dall'articolo 31 della legge regionale 65/1988, dall'articolo 26 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, e dall'articolo 195 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, il comma 2 è sostituito dal seguente:
<< 2. Sono altresì ammesse a finanziamento le spese per l'acquisto di automezzi speciali, contenitori stradali ed altre attrezzature necessarie per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani e/o per la raccolta differenziata degli stessi, ivi compresa la realizzazione delle piattaforme e degli impianti di compostaggio degli scarti vegetali, nonché le spese relative alla predisposizione di apposite aree attrezzate per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti ingombranti di provenienza domestica e/o di altre tipologie di rifiuti per i quali è prevista la raccolta differenziata. >>.

2. All'articolo 31, comma 3, della legge regionale 30/1987, la lettera b) è sostituita dalle seguenti:
<< b) per la costruzione, l'ampliamento, il completamento, la ristrutturazione, l'adeguamento di impianti per il trattamento o lo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi, a favore dei soggetti indicati al primo comma dell' articolo 23 del DPR 10 settembre 1982, n. 915, che possono beneficiare del contributo regionale nella misura non superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile;
b bis) per le medesime finalità di cui alla lettera b) a favore di Comuni, Province, Comunità montane e collinare e loro Consorzi fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile. >>.

3.
All'articolo 31 della legge regionale 30/1987, il comma 5 è sostituito dai seguenti:
<< 5. Le domande per l'ottenimento dei contributi suindicati, da presentarsi entro il termine del 31 gennaio di ogni anno, devono essere inoltrate alla Direzione regionale dell'ambiente corredate della seguente documentazione:
a) per la realizzazione di discariche, piazzole ecologiche ed impianti tecnologici:
1) corografia con indicazione dell' ubicazione dell'intervento;
2) planimetria e sezioni;
3) computo metrico estimativo;
4) relazione dettagliata dell'intervento proposto;
b) per l'acquisto di automezzi speciali, di contenitori ed attrezzature:
1) relazione descrittiva;
2) preventivo di spesa particolareggiato.

5 bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, le domande di cui al comma 5 conservano la loro validità per 2 anni dalla data di presentazione, in considerazione della particolarità della materia oggetto del contributo. >>.

4. In relazione al disposto di cui al comma 1, nella denominazione dei capitoli 2421 e 2422 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996, la locuzione << e il trasporto dei rifiuti solidi urbani >> è sostituita dalla seguente: << anche differenziata e il trasporto dei rifiuti solidi urbani, la realizzazione di piattaforme e impianti di compostaggio, la predisposizione di aree attrezzate per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti ingombranti >>.
Art. 24
 
1.
L'articolo 32 della legge regionale 30/1987, come modificato ed integrato dall'articolo 32 della legge regionale 65/1988 e dall'articolo 116 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, è sostituito dal seguente:
<< Art. 32
 (Incentivi per la raccolta differenziata e il recupero)
1. Al fine di favorire la raccolta differenziata, il recupero ed il riciclaggio delle materie riutilizzabili dai rifiuti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni, alle Comunità montane e collinare e ai loro Consorzi, contributi << una tantum >> fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per il finanziamento di programmi annuali aventi ad oggetto iniziative dirette alla sensibilizzazione della popolazione, con particolare riferimento a quella scolastica, sulla necessità di riciclo, riutilizzo e recupero dei rifiuti.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi prioritariamente alle Amministrazioni che hanno ottenuto nei due anni precedenti i finanziamenti regionali destinati all'acquisto ed all'installazione di attrezzature necessarie alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, ivi compresi quelli pericolosi, previsti dall'articolo 31, ovvero che hanno presentato domanda per le medesime finalità nell'anno in corso. >>.

CAPO II
 Ulteriori norme in materia di smaltimento dei
rifiuti solidi e di attività estrattive
Art. 26
 
1. Al fine di consentire a coloro che hanno esercitato l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali in conto terzi, in conformità all'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 0100/Pres. di data 7 aprile 1994, nel periodo dalla stessa fissato e decorrente dal 9 aprile 1994 fino al 31 luglio 1994, di svolgere detta attività in attesa dell'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizio di smaltimento dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legge 361/1987, convertito con modificazioni dalla legge 441/1987, l'Amministrazione regionale provvede al rilascio delle relative autorizzazioni.
2. Le istanze per l'ottenimento delle autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere presentate entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il Direttore regionale dell'ambiente provvede, sulla base di tali istanze e previa acquisizione della necessaria documentazione istruttoria, all'emissione dei provvedimenti richiesti.
Art. 27
 
1. I movimenti di terra relativi alla realizzazione di discariche per materiali inerti rientrano nella previsione di cui al comma 1 dell'articolo 12 bis della legge regionale 27 agosto 1992, n. 25, come aggiunto dall'articolo 13 della legge regionale 18 dicembre 1992, n. 38, solamente quando gli stessi non superano la quantità di 30.000 mc. e l'autorità autorizzante abbia accertato l'impossibilità dell'utilizzo di aree già escavate o di avvallamenti esistenti.
CAPO III
 Norme transitorie e finali
Art. 28
 
1. Fino all'approvazione del Piano regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 30/1987, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge, possono venire autorizzati dalla Regione e dalle Province, nell'ambito delle rispettive competenze:
a) la realizzazione e l'esercizio di discariche al servizio o supporto di impianti tecnologici di smaltimento esistenti o autorizzati;
b) la realizzazione e l'esercizio di impianti al servizio di insediamenti produttivi localizzati nel territorio regionale, gestiti direttamente dagli insediamenti produttivi medesimi, da utilizzarsi esclusivamente per lo smaltimento dei rifiuti derivati dalle lavorazioni;
c) la realizzazione e l'esercizio di discariche per le quali sia stata dimostrata l'effettiva sussistenza del fabbisogno di spazio di deposito in relazione alla quantità, rapportata agli ambiti territoriali serviti, di rifiuti prodotti di provenienza regionale.

2. Il fabbisogno di cui alla lettera c) del comma 1 viene soddisfatto con l'ampliamento e/o la trasformazione qualitativa delle strutture in esercizio o autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, limitatamente allo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili, con nuovi interventi attuati da operatori pubblici.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, il Piano regionale, per le sezioni relative ai rifiuti urbani e speciali assimilabili nonché speciali non tossici e nocivi, deve prevedere ulteriori e più specifici criteri che varranno per il rilascio di autorizzazioni fino alla data di entrata in esercizio degli impianti previsti dai Programmi provinciali di attuazione approvati ai sensi dell'articolo 23 bis della legge regionale 30/1987, come sostituito dall'articolo 19 della presente legge.
Art. 29
 
1. Ad interpretazione autentica dell'articolo 15, comma 6, della legge regionale 30/1987, come sostituito dall'articolo 16, comma 4, della legge regionale 65/1988, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, si intende per << quantità di rifiuti prodotti, rapportata agli ambiti territoriali serviti di pertinenza esclusivamente regionale >> la quantità di rifiuti di provenienza esclusivamente regionale per i quali è stata dimostrata l'effettiva necessità di ulteriori spazi di deposito.
Art. 30
 
1. L'Amministrazione regionale provvede ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 30/1987, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge, alla predisposizione ed approvazione:
a) della sezione relativa ai rifiuti urbani ed assimilabili del Piano regionale entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
b) della sezione relativa ai rifiuti speciali non tossici e nocivi del Piano regionale entro quindici mesi dalla stessa data;
c) della sezione relativa ai rifiuti tossici e nocivi del Piano regionale, entro ventun mesi dalla stessa data.

2. Ferme restando le limitazioni di cui all'articolo 28 i Piani provinciali di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili e dei rifiuti speciali non tossici e nocivi, approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, mantengono la loro efficacia fino all'approvazione del Piano regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 30/1987, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge.
3. In tale periodo ai Piani di cui al comma 2 possono essere apportate varianti limitatamente alle norme di attuazione.
Art. 31
 
1. In sede di prima redazione, il Piano regionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 30/1987, come sostituito dall'articolo 6, terrà conto, laddove compatibili con le esigenze di unitarietà di indirizzo, dei contenuti dei Piani provinciali approvati ovvero adottati ai sensi dell'articolo 23 bis della legge regionale 30/1987, come aggiunto dall'articolo 23 della legge regionale 65/1988, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Art. 32
 
1. Al fine di permettere la corretta applicazione delle sopravvenute disposizioni normative statali in materia, le autorizzazioni allo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi in quantità limitate, rilasciate ai sensi dei commi dal 5 al 5 octies dell'articolo 15 della legge regionale 30/1987, come modificato e integrato dall'articolo 2 della legge regionale 23/1989 e dall'articolo 4 della legge regionale 41/1991, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, in scadenza dalla data di entrata in vigore della legge stessa fino al 30 dicembre 1996, conservano la loro efficacia fino al 31 dicembre 1996.
2. I soggetti titolari delle autorizzazioni di cui al comma 1, ai fini della prosecuzione dell'attività di stoccaggio dei rifiuti tossici e nocivi sono tenuti a presentare entro lo stesso termine del 31 dicembre 1996 la comunicazione relativa allo stoccaggio prevista dalle disposizioni legislative statali vigenti in materia.
3. Qualora non ricorrano le condizioni legislativamente previste per la realizzazione dello stoccaggio provvisorio ai sensi del comma 2, deve essere richiesto il rilascio dell'autorizzazione prevista dalle vigenti norme regionali in materia.
Art. 33
 
2. Le pratiche relative ai progetti di impianto per lo smaltimento di rifiuti di cui all'articolo 3 della legge regionale 1/1989, in istruttoria presso la Direzione regionale dell'ambiente alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere trasmesse all'Amministrazione provinciale territorialmente competente entro trenta giorni dalla data suindicata.
3. La procedura approvativa dei progetti di cui al comma 2 viene comunque espletata sulla base di apposito parere dell'organo costituito ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge regionale 10/1988, ferma restando la validità dei pareri già espressi dal Comune e dall'Azienda per i servizi sanitari competenti e della procedura, se ed in quanto esaurita, prevista dall'articolo 12 bis della legge regionale 30/1987, come aggiunto dall'articolo 13 della regionale 65/1988.
Art. 34
 
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 30 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, non trovano applicazione le procedure di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 30/1987.
Art. 35
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.