1.  Alle Province compete:
a)   la  predisposizione e adozione  dei  Programmi  di attuazione  del Piano regionale relativamente  alle  sezioni dei  rifiuti urbani e assimilabili e speciali non tossici  e nocivi   con   l'osservanza  delle   disposizioni   di   cui all'articolo 23 bis;
b)   l'individuazione delle aree  idonee  a  realizzare gli   impianti   di   smaltimento  dei  rifiuti   urbani   e assimilabili  e speciali non tossici e nocivi, ad  eccezione di  quelle relative agli impianti di smaltimento di  rifiuti per  conto proprio, sulla base dei criteri e delle linee  di indirizzo   contenuti  nella  relativa  sezione  del   Piano regionale, tenuto conto della metodologia di valutazione  di impatto ambientale su più siti;
c)   l'indicazione delle aree da adibire a centrali  di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e le  rottamazioni  di  veicoli a motore, rimorchi  e  simili, nonché natanti fuori uso e loro elementi;
d)   approvare, con provvedimento emesso  dal  soggetto competente,  esperita la procedura di  cui  all'articolo  12 bis, in applicazione dell'articolo 32, comma 1, lettera  b), della  legge  regionale  7  settembre  1990,  n.  43,   come integrato  dall'articolo 2 della legge  regionale  2  aprile 1991,  n.  13,  i  progetti  riguardanti  gli  impianti   di smaltimento  dei rifiuti urbani ed assimilabili  e  speciali non  tossici e nocivi, dopo che sugli stessi si sia espresso l'organo  costituito  ai sensi dell'articolo  16,  comma  3, della  legge regionale 9 marzo 1988, n.  10, e con le stesse procedure, tempi ed effetti di cui agli articoli  11  e  14, commi 2, 3 e 4;
e)   autorizzare, con provvedimento emesso dal soggetto competente  da comunicare all'Amministrazione regionale,  al Comune ed all'Azienda per i servizi sanitari, competenti per territorio,  la costruzione e la gestione di  discariche  ed altri  impianti  di smaltimento di rifiuti  i  cui  progetti siano stati approvati ai sensi della lettera d);
f)   l'emissione   dei   provvedimenti    di   diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 17;
g)   la  vigilanza  ed  il  controllo   sulla  regolare applicazione   delle  disposizioni  della   presente   legge relativamente alle operazioni di smaltimento dei rifiuti  ed alla gestione degli impianti, avvalendosi delle Aziende  per i servizi sanitari aventi competenza in materia di ecologia, igiene  pubblica  e  profilassi che sono poste,  nell'ambito delle    rispettive   circoscrizioni   territoriali,    alle dipendenze  funzionali  delle Province,  limitatamente  agli interventi di controllo di cui sopra;
h)   provvedere al controllo della regolare tenuta  dei registri  giornalieri  di  carico  e  scarico  dei   rifiuti smaltiti  nonché,  per  i rifiuti  tossici  e  nocivi,  dei documenti  di  identificazione per il  trasporto;  per  tali adempimenti  le  Province  possono  avvalersi  anche   delle Comunità  montane  e  collinare,  dei  Comuni  e  dei  loro Consorzi;
i)   rilevare eventuali irregolarità e notificarle  al gestore dell'impianto, segnalandole al Comune interessato ed all'Azienda per i servizi sanitari;
l)   accertare  le violazioni ed irrogare  le  sanzioni amministrative  di natura pecuniaria ed accessorie  previste dall'articolo 35;
m)   predisporre annualmente una relazione sullo  stato della  rispettiva  gestione  delle  funzioni  spettanti   in materia; tali relazioni sono pubblicate all'albo provinciale per  20  giorni e sulle stesse sono legittimati a presentare le  loro osservazioni i Comuni e loro Consorzi, le Comunità montane e collinare, le Aziende per i servizi sanitari e  le Associazioni per la protezione ambientale di cui al  decreto del Ministro dell'ambiente del 20 febbraio 1987 operanti  in regione,  entro  i successivi 20 giorni; ogni  relazione  è approvata  dal competente Consiglio provinciale e  trasmessa all'Amministrazione regionale;
n)   provvedere,  per  il   puntuale   esercizio  delle competenze  loro attribuite, alla costituzione  di  appositi uffici,  ai  quali  viene assegnato personale  specializzato anche  nella  vigilanza, alla cui formazione ed abilitazione provvedono  le Province stesse, in conformità  ad  apposito regolamento   di  esecuzione  approvato  con   decreto   del Presidente  della  Giunta  regionale,  previa  deliberazione della  Giunta stessa, e tramite apposite convenzioni con  le Università della regione. >>.