LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 maggio 1996, n. 21

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 27 maggio 1991, n. 21 concernente << Disciplina dell'attività di estetista nella regione Friuli-Venezia Giulia >>.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/05/1996
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
220.03 - Artigianato

Art. 1
1.
Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 27 maggio 1991, n. 21, è sostituito dal seguente:
<< 3.Per l'espletamento dell'esame di cui al comma 1 dell'articolo 3 sono costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, assunta su proposta dell'Assessore regionale alla formazione professionale, d'intesa con l'Assessore regionale al lavoro e all'artigianato, quattro commissioni a livello provinciale, ciascuna composta da:
a) un funzionario della Direzione regionale della formazione professionale, con qualifica non inferiore a consigliere, con funzioni di presidente;
b) un funzionario della Direzione regionale del lavoro, cooperazione ed artigianato, con qualifica non inferiore a consigliere;
c) un esperto designato dagli organi provinciali delle organizzazioni di categoria a struttura regionale;
d) il Presidente della Commissione provinciale per l'artigianato o suo delegato;
e) due docenti delle materie fondamentali impartite nei corsi previsti dal comma 1. >>.


Art. 2
 (Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale
21/1991)
1.
L'articolo 7 della legge regionale 21/1991 è sostituito dal seguente:
<< Art. 7
 
1. La Commissione comunale prevista dall'articolo 2 bis della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come introdotto dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, esprime parere obbligatorio in ordine a:
a) redazione, modifiche ed applicazione del Regolamento comunale previsto dall'articolo 5;
b) rilascio dell' autorizzazione prevista dall'articolo 6. >>.


Art. 3
 (Interpretazione autentica della legge regionale
21/1991)
1. In via di interpretazione autentica, le disposizioni della legge regionale 21/1991 devono intendersi riferite anche ai soggetti che svolgono le attività di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21/1991 esclusivamente utilizzando uno o più apparecchi di cui all'allegato A della legge medesima.
Art. 4
 (Norme transitorie)
1. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 21/1991 erano in possesso di qualifiche parziali relative alle attività considerate mestieri affini ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituito dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno ancora frequentato il corso di riqualificazione professionale di cui al comma 6 dell'articolo 12 della stessa legge regionale 21/1991, qualora intendano conseguire la qualificazione professionale di estetista sono tenuti a presentare alla Direzione regionale della formazione professionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, apposita domanda per la frequenza di un corso di riqualificazione professionale di almeno 600 ore, organizzato secondo le procedure e le modalità di cui all'articolo 4, e seguito da apposito esame teorico-pratico.
2. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgevano le attività di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21/1991 esclusivamente utilizzando uno o più apparecchi di cui all'allegato A della medesima legge, sono tenuti a richiedere, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 6 della legge regionale 21/1991.
3. Nel caso di cui al comma 2 non si applicano le disposizioni previste dal secondo comma dell'articolo 3 del DPGR N. 0170/Pres. del 28 aprile 1992 in materia di distanza minima tra i nuovi esercizi ed i preesistenti.
Art. 5
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.