<< 3.Per l'espletamento dell'esame di cui al comma 1 dell'articolo 3 sono costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, assunta su proposta dell'Assessore regionale alla formazione professionale, d'intesa con l'Assessore regionale al lavoro e all'artigianato, quattro commissioni a livello provinciale, ciascuna composta da:
a) un funzionario della Direzione regionale della formazione professionale, con qualifica non inferiore a consigliere, con funzioni di presidente;
b) un funzionario della Direzione regionale del lavoro, cooperazione ed artigianato, con qualifica non inferiore a consigliere;
c) un esperto designato dagli organi provinciali delle organizzazioni di categoria a struttura regionale;
d) il Presidente della Commissione provinciale per l'artigianato o suo delegato;
e) due docenti delle materie fondamentali impartite nei corsi previsti dal comma 1. >>.