LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 marzo 1996, n. 17

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35 << Attuazione degli obiettivi comunitari 2 e 5b >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/03/1996
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari

Art. 1
 (Modifica dell'articolo 2 della
legge regionale 35/1995)
1.
Il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35 è sostituito dal seguente:
<< 5. La Giunta regionale provvede, su proposta dell'Assessore agli affari comunitari ed ai rapporti esterni, ad individuare i settori nei quali, ai fini dell'efficace valutazione dei progetti, oltre all'utilizzo degli esperti risultati vincitori di apposita gara già espletata, sussiste la necessità di indirne altra per il ricorso a consulenti esterni ovvero sia opportuno ricorrere ad Enti pubblici specializzati, Università ed Istituti pubblici di ricerca, tramite convenzione, ovvero a Comitati di consulenza interni all'Amministrazione. Nel caso di rinuncia da parte degli esperti risultati vincitori della gara già espletata, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad attingere alla medesima graduatoria nell'ambito degli esperti risultati idonei. >>.

Art. 2
 (Modifica dell'articolo 9 della
legge regionale 35/1995)
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 35/1995, è aggiunto il seguente comma:
<< 1 bis. Alle banche convenzionate di cui al comma 1 sono affidate le attività di verifica della completezza e pertinenza alle iniziative agevolate delle relative documentazioni di spesa - ivi compresa l'obliterazione delle stesse - nonché le attività di accertamento delle realizzazioni delle iniziative medesime fatti salvi i poteri di controllo dell'Amministrazione regionale. >>.

Art. 3
 (Modifica dell'articolo 16 della
legge regionale 35/1995)
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 35/1995, sono aggiunti i seguenti commi:
<< 2 bis. Le convenzioni di cui all'articolo 12, comma 2, finalizzate all'attuazione di interventi contributivi su operazioni di finanziamento, sono stipulate dall'ERSA con banche singole o in "pool" che rispondano ai requisiti tecnico-organizzativi fissati con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'ERSA medesimo.
2 ter. Alle banche convenzionate di cui al comma 2 bis sono affidate le attività di verifica e di accertamento previste dall'articolo 9, comma 1 bis, fatti salvi i poteri di controllo dell'ERSA. >>.

Art. 4
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.