LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11

Disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/02/1996
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 1
 (Concessioni per l'esercizio del
trasporto pubblico locale)
1. Allo scopo di riorganizzare e rendere competitivo con il trasporto privato il sistema del trasporto collettivo su gomma, attraverso l'integrazione con il sistema ferroviario, e nell'ottica di una economizzazione delle risorse e di un assetto concessionale più coerente con un corretto esercizio del sistema di trasporto su gomma, la Regione procede entro il 30 giugno 1996 ad una riforma e revisione delle leggi regionali per il trasporto pubblico locale, nonché alla delega alle Province delle competenze relative alla concessione delle linee sulla base del Piano regionale e attraverso contratti di servizio definiti con la legge di riforma.
2. Le procedure rispettano modalità e criteri stabiliti dalle direttive comunitarie.
3. In attesa del provvedimento legislativo regionale di riforma e revisione di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 30, quarto comma, della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, le concessioni provvisorie previste dallo stesso articolo 30 sono prorogate al 31 dicembre 1997.
4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 30, quinto comma della legge regionale 41/1986, le concessioni definitive in scadenza al 31 dicembre 1995 e al 31 dicembre 1996 sono prorogate di diritto sino al 31 dicembre 1997 e se rinnovate hanno efficacia solo sino alla medesima data.
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 6/1997 con effetto, ex articolo 13 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
2Comma 4 sostituito da art. 7, comma 2, L. R. 6/1997 con effetto, ex articolo 13 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
3Comma 1 sostituito da art. 35, comma 1, L. R. 20/1997
Art. 2
 (Integrazioni all'operatività delle
leggi regionali 64/1983 e 70/1983)
1. I conferimenti di capitale previsti dall'articolo 28, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1983, n. 64, e dall'articolo 54, primo comma, della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, sono destinati altresì alla realizzazione, anche in concorso con privati operatori, di aree di servizi attrezzate polifunzionali collegate con la viabilità nazionale e l'autostrada in adiacenza del Confine di Stato, nonché di infrastrutture viarie e di servizio connesse ad attività turistico-commerciali e produttive nei Comuni confinari di Tarvisio, Malborghetto Valbruna e Pontebba.
Art. 3
 (Reimpiego di assegnazioni ai sensi della
legge regionale 10/1988)
1. Le Province sono autorizzate al reimpiego, nei termini di cui ai commi 2 e 3, delle disponibilità conseguenti al mancato impegno, entro le scadenze fissate dall'articolo 15, commi 1 e 2, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, delle quote del limite di impegno loro assegnate ai sensi degli articoli 6, comma 3, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3 e 3, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, come modificato dall'articolo 14 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 51.
2. Il nuovo limite di impegno costituitosi in applicazione del comma 1 comprende le annualità conseguentemente disponibili a decorrere dal 1996 e può essere utilizzato per la concessione di contributi in annualità nelle materie e con le modalità precisate dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 4/1991, con riferimento alle istanze di contributo per investimento comunque pervenute alle Province in attuazione della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, relativamente agli esercizi finanziari dal 1990 al 1996.
3. Le economie corrispondenti alle annualità di cui al comma 1 e relative agli esercizi finanziari sino al 1995, non utilizzabili ai sensi del comma 2, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 della legge regionale 3/1990, costituiscono nuova disponibilità per le Province da utilizzare ad integrazione dei fondi ad esse attribuite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9.
4. Per l'utilizzazione delle disponibilità costituite ai sensi dei commi 2 e 3 si osservano le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 2 e 3, della legge regionale 3/1990.
5. I residui passivi relativi alle somme attribuite alle Province ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, e da queste destinate alle materie di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), della legge regionale 4/1991, impegnate ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge regionale 3/1990 possono essere conservati, in deroga a quanto disposto dal comma 3 del medesimo articolo 14, per quattro anni successivi a quello cui l'impegno si riferisce.
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 46, comma 1, L. R. 31/1996
Art. 4
 (Supporto della Regione all'Iniziativa Centro Europea)
1. Nell'ambito dell'azione promozionale rivolta a valorizzare la vocazione internazionale del Friuli-Venezia Giulia quale regione frontaliera dell'Unione Europea, secondo le finalità indicate dall'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere direttamente gli oneri necessari a fornire supporto logistico, organizzativo e tecnico alle attività che gli organismi e i gruppi di lavoro dell'<< Iniziativa Centro Europea >> svolgono nel territorio del Friuli-Venezia Giulia.
2. Nell'azione di supporto di cui al comma 1 si intendono ricomprese l'assunzione degli oneri necessari ad assicurare la disponibilità e l'uso di locali, beni mobili, attrezzature ed altri materiali di funzionamento, nonché la collaborazione diretta del personale regionale operante nelle strutture della Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 fanno carico ai capitoli delle spese di funzionamento dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Art. 5

( ABROGATO )

(6)
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 19, comma 14, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
2Integrata la disciplina del comma 1 da art. 19, comma 14, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
3Comma 1 sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 17/1998
4Comma 2 sostituito da art. 4, comma 2, L. R. 17/1998
5Comma 2 sostituito da art. 182, comma 1, L. R. 17/2010 , a decorrere dall'1/1/2011.
6Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020 . La disposizione continua a trovare applicazione fino al 31 dicembre 2020, come disposto dall'art. 51, c. 5 della L.R. 17/2020.
Art. 6
 (Modificazioni della legge regionale 21/1995)
1. Al fine di favorire l'inserimento di operatori privati e di enti pubblici nella gestione aeroportuale, nel testo dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1995, n. 21:
a) alla lettera a), le parole << con una quota di maggioranza riservata al Consorzio per l'Aeroporto del Friuli-Venezia Giulia >> sono sostituite dalle parole << con quota di maggioranza riservata alla Regione autonoma Friuli- Venezia Giulia, la quale si riserva in seguito la cessione, totale o parziale, della sua partecipazione a terzi operatori privati o ad enti pubblici >>;
b) alla lettera b), la parola << suddetto >> è sostituita dalle parole << per l'Aeroporto del Friuli-Venezia Giulia >>.

Art. 7

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 77, comma 5, L. R. 42/1996
Art. 8
 (Conferma dei contributi per i centri storici)
1. Le speciali sovvenzioni concesse ai Comuni in applicazione dell'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, rimangono confermate e possono essere utilizzate dai Comuni anche successivamente alla scadenza di piani particolareggiati dei centri storici, purché non riguardino interventi programmati su immobili assoggettati a vincoli preordinati all'esproprio o che comportino la inedificabilità, in relazione a quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52.
2. Qualora le speciali sovvenzioni di cui al comma 1 siano destinate alla realizzazione di interventi programmati per i quali sussista la necessità di esproprio, rimangono confermate e possono essere utilizzate a condizione che il Comune interessato provveda alla riapprovazione, anche parziale, del piano particolareggiato entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 9
 (Integrazione dell'articolo 2 della
legge regionale 2/1983)
1.
All'articolo 2 della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente comma:
<< Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 la speciale sovvenzione può essere altresì destinata per la realizzazione di interventi infrastrutturali di cui al primo comma, lettera a), pur interessanti parti esterne o localizzati all'esterno del centro storico ed al relativo piano particolareggiato purché direttamente funzionali al recupero e rivitalizzazione del centro storico medesimo. A tal fine i Comuni già assegnatari della speciale sovvenzione possono proporre una modifica all'originario programma di interventi, in ordine alla quale interviene la conferma regionale dell'assegnazione della sovvenzione. >>.

Art. 10

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 14/2002
Art. 11

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 254, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
Art. 12

( ABROGATO )

(3)
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 6/1997 con effetto, ex articolo 13 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
2Integrata la disciplina del comma 1 da art. 8, comma 2, L. R. 6/1997 con effetto, ex articolo 13 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
3Articolo abrogato da art. 67, comma 1, L. R. 13/1998
Art. 13
 (Proroga del termine per la costituzione degli Ospedali
Riuniti di Trieste in Azienda ospedaliera)
1. A parziale modifica di quanto disposto dall'articolo 9, comma 5, della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12, gli Ospedali Riuniti di Trieste sono costituiti in Azienda ospedaliera con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, da emanarsi entro il 31 dicembre 1996 e con decorrenza degli effetti non successiva all'1 gennaio 1997.
Art. 14

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 15

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006
Art. 16

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 59, comma 1, L. R. 17/1997
Art. 17
 (Interpretazione autentica dell'articolo 144
della legge regionale 8/1995)
1. In via di interpretazione autentica, la riduzione del costo dei mutui di cui all'articolo 144, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, si intende riferita anche agli oneri di ammortamento in linea capitale.
Art. 18

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 44, comma 1, lettera c), L. R. 23/2012
Art. 19

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.