TITOLO II
        
       LE GESTIONI ECONOMICA, PATRIMONIALE E FINANZIARIA
        
        
        
          Art.   3
          
       (Gestione economica)
          
          
          
            1.    Le  Aziende e l'Agenzia regionale della  sanità sono  tenute al perseguimento dell'equilibrio tra  ricavi  e costi di competenza dell'esercizio.
          
          
          
            2.    La  classificazione dei ricavi e  dei  costi  è contenuta  nel regolamento di contabilità generale  di  cui all'articolo 33.
         
        
        
        
          Art.   4
          
       (Gestione patrimoniale)
          
          
          
            1.    I  beni patrimoniali di proprietà delle Aziende sono classificati in beni indisponibili e beni disponibili.
          
          
          
            2.    Costituiscono  patrimonio indisponibile  i  beni strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali delle Aziende  e  quelli  classificati come tali  dalla  normativa vigente.
          
          
          
            3.    Il  patrimonio  indisponibile  non  può  essere alienato  ne  può,  anche  parzialmente,  essere  posto   a garanzia di un mutuo o altra forma di indebitamento.
          
          
          
            4.   Il patrimonio indisponibile può essere utilizzato da  altri Enti pubblici o privati, per scopi compatibili con la   destinazione  sanitaria.  L'utilizzo   del   patrimonio indisponibile    è    deciso   dal   Direttore    generale; l'assegnazione  dell'uso  a  terzi,  soggetti   pubblici   o privati, può avvenire:
a)   a titolo oneroso;
b)   a titolo gratuito, purché l'utilizzatore persegua finalità  di  interesse generale in materia  di  assistenza sanitaria, socio-sanitaria e ospedaliera.
 
          
          
          
            5.    L' assegnazione   dei    beni   al   patrimonio indisponibile  o  disponibile è  effettuata  dal  Direttore generale.  La  prima  assegnazione  è  disposta  entro  l'1 gennaio 1998, sulla base dell'utilizzo dei beni stessi.
          
          
          
            6.    Spetta  al  Direttore  generale  provvedere  al trasferimento  di un bene da una categoria ad  un'altra  del patrimonio  aziendale. Se oggetto del  trasferimento  è  un bene   immobile  a  destinazione  sanitaria,  è  necessaria l'autorizzazione preventiva della Giunta regionale.
         
        
        
        
          Art.   5
          
       (Contributi in conto capitale)
          
          
          
            1.    I  contributi in conto capitale sono finalizzati alla patrimonializzazione dell'ente.
          
          
          
            2.   I contributi in conto capitale regionali e statali vengono  concessi  per  adeguare  le  Aziende  ai  requisiti strutturali,  tecnologici e organizzativi  minimi  richiesti per  l'esercizio delle attività sanitarie  da  parte  delle strutture pubbliche.
          
          
          
            3.   Le donazioni e gli atti di liberalità riguardanti beni  durevoli sono contabilmente assimilabili ai contributi in  conto  capitale. La loro accettazione  è  disposta  dal Direttore generale.
         
        
        
        
          Art.   6
          
       (Gestione finanziaria)
          
          
          
            1.     Le   Aziende  sono  tenute  al   perseguimento dell'equilibrio finanziario tra gli impieghi e le  fonti  di competenza in ciascun esercizio.
          
          
          
            2.    Con il termine impieghi si intende un incremento delle  attività ovvero un decremento delle passività dello stato   patrimoniale.  Le  fonti  sono  costituite   da   un decremento  delle  attività ovvero da un  incremento  delle passività.
          
          
          
            3.   Le Aziende perseguono l'equilibrio dei flussi  di cassa.
          
          
          
            4.   Al   fine   del   perseguimento  dell' equilibrio finanziario  e  monetario, le Aziende  sono  tenute  ad  una accurata  gestione dei flussi finanziari attivi e passivi  e dei  flussi  di  cassa. A tale scopo predispongono,  in  via preventiva, il budget finanziario come allegato al  bilancio preventivo  di  cui  all'articolo 19, secondo  modalità  da definirsi   nell'ambito  del  regolamento  di   contabilità generale.
         
        
        
        
          Art.   7
          
       (Indebitamento)
          
          
          
            1.   È fatto divieto alle Aziende, in conformità alle disposizioni  dell'articolo  3,  comma  5,  lettera  f)  del decreto  legislativo di riordino, di ricorrere  a  qualsiasi forma  di  indebitamento verso istituzioni  finanziarie,  ad eccezione:
a)    dell'anticipazione da parte del tesoriere, nella misura  massima  di un dodicesimo dell'ammontare  annuo  dei ricavi previsti nel bilancio preventivo annuale;
b)    della contrazione di mutui o dell'accensione  di altre  forme  di  credito, di durata non superiore  a  dieci anni, per il finanziamento di spese di investimento, fino ad un  ammontare complessivo delle relative rate, per  capitale ed  interessi,  non  superiore al 15 per  cento  dei  ricavi previsti  nel  bilancio  preventivo annuale,  ad  esclusione della  quota di parte corrente del Fondo sanitario nazionale attribuita dalla Regione.
 
          
          
          
            2.   Il ricorso alle forme di indebitamento di cui  al comma  1,  lettera b) è autorizzato dalla Giunta regionale, fatto  salvo  il  caso in cui esso sia  già  contenuto  nel programma annuale di cui all'articolo 18.
         
        
        
        
          Art.   8
          
       (Reinvestimenti patrimoniali)
          
          
          
            1.    La  Regione, con apposita disposizione di legge, può  istituire  un  fondo per provvedere  ad  anticipazioni finanziarie  a favore delle Aziende che realizzino  progetti di  investimento  finanziati con risorse  provenienti  dalla alienazione di beni patrimoniali, determinando le  procedure di anticipazione e di reintegro del fondo stesso.
         
        
        
        
          Art.   9
          
       (Servizio di tesoreria)
          
          
          
            1.   Il servizio di tesoreria delle Aziende è affidato con  convenzione  ad  un  istituto di  credito  che  cura  i rapporti  con  le  sezioni  di tesoreria  provinciale  dello Stato,    secondo   quanto   previsto   dalle   disposizioni riguardanti la tesoreria unica.
          
          
          
            2.   L'affidamento del servizio viene disposto mediante trattativa privata con gara ufficiosa fra almeno  tre  degli istituti  di  credito che vantano la più  diffusa  presenza nell'ambito del territorio di competenza dell'Azienda.
         
        
        
        
          Art.  10
          
       (Risultato di esercizio)
          
          
          
            1.    Il  risultato  di esercizio è costituito  dalla differenza  tra  i  ricavi e i costi di competenza,  secondo quanto  definito  dalle leggi in materia  di  bilancio,  dai principi contabili e dalla dottrina contabile.
          
          
          
            2.    Il Direttore generale indica la destinazione del risultato di esercizio, se positivo.
          
          
          
            3.   Le destinazioni possibili sono le seguenti:
a)   riporto a nuovo;
b)   assegnazione a riserva di patrimonio netto;
c)    accantonamento   ad   un   fondo   destinato  alla incentivazione del personale;
d)   accantonamento    ad     un     fondo    destinato all'aggiornamento professionale;
e)   accantonamento   ad   un   fondo   destinato    ad investimenti in conto capitale.
 
          
          
          
            4.    Il  Direttore generale indica,  nella  relazione sulla  gestione  di  cui all'articolo 26,  le  modalità  di copertura del risultato di esercizio, se negativo.
          
          
          
            5.    Le  perdite possono essere riportate a nuovo  in misura non superiore al minore fra i seguenti importi:
a)   5 per cento dei ricavi di esercizio;
b)   20 per cento del patrimonio netto iniziale.
 
          
          
          
            6.    Per  la  copertura  di  perdite  possono  essere utilizzate riserve del patrimonio netto.
         
       
      
        TITOLO III
        
       IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DELLA GESTIONE
        
        
        
          Art.  11
          
       (Processo di programmazione e
controllo della gestione)
          
          
          
            1.    Il processo di programmazione e controllo  della gestione si articola in:
a)   programmazione triennale;
b)   programmazione annuale;
c)   controllo trimestrale ed annuale.
 
          
          
          
            2.   Il processo di programmazione triennale ed annuale si  raccorda  col  processo di pianificazione  ed  indirizzo politico regionale.
         
        
        
        
          Art.  12
          
       (Pianificazione ed indirizzo politico regionale)
          
          
          
          
          
          
            2.    La  Giunta  regionale  definisce  entro  il  15 settembre di ogni anno:
a)     gli  obiettivi  annuali  e  le  modalità   di valutazione  del loro raggiungimento ai sensi  dell'articolo 14, comma 7, della legge regionale 12/1994;
b)     le   risorse  disponibili  ed  i  criteri   di finanziamento delle Aziende.
 
         
        
        
        
          Art.  13
          
       (Programmazione triennale)
          
          
          
            1.   Il processo di programmazione triennale a livello aziendale   è   volto  a  definire  obiettivi   strategici, politiche  gestionali  e linee guida evolutive  dell'Azienda nel medio termine.
          
          
          
            2.    Costituiscono  strumenti  della  programmazione triennale delle Aziende:
a)   il programma pluriennale;
b)   il bilancio pluriennale di previsione.
 
         
        
        
        
          Art.  14
          
       (Programma pluriennale)
          
          
          
            1.    Il programma pluriennale rappresenta i contenuti del processo di programmazione triennale.
          
          
          
            2.   Il programma pluriennale aziendale evidenzia:
a)    obiettivi  strategici a livello aziendale  e  di struttura operativa;
b)    politiche gestionali ed interventi su  struttura organizzativa, processi operativi e direzionali, risorse;
c)    dinamiche del personale nel triennio;
d)    programma   pluriennale  degli  investimenti   e relative modalità di finanziamento.
 
         
        
        
        
          Art.  15
          
       (Bilancio pluriennale di previsione)
          
          
          
            1.   Il bilancio pluriennale di previsione esprime  in termini  economici,  patrimoniali  e  finanziari  le  scelte operate   nel   programma   pluriennale,   evidenziando   in particolare   gli   investimenti   e   la   loro   copertura finanziaria. La sua finalità principale è la traduzione in termini  economici, patrimoniali e finanziari  delle  scelte programmatiche di medio termine.
          
          
          
            2.    Il  bilancio pluriennale di previsione non  può essere redatto prevedendo risultati d'esercizio negativi.
          
          
          
            3.    Il   bilancio   pluriennale  di  previsione   è articolato  per  esercizio. È basato sui valori  del  primo esercizio  evidenziando,  per gli  esercizi  successivi,  le variazioni  dei  valori connessi alle  azioni  previste  dal programma e quelle conseguenti al fenomeno inflattivo.
          
          
          
            4.    Il bilancio pluriennale di previsione è redatto in  modo  uniforme allo schema approvato nel regolamento  di contabilità generale.
         
        
        
        
          Art.  16
          
       (Adozione, consolidamento e verifica degli atti di
programmazione triennale)
          
          
          
            1.    Il  programma  ed  il  bilancio  di  previsione pluriennali  sono  adottati dal Direttore  generale,  previa negoziazione con l'Agenzia regionale della sanità, entro il 31  ottobre dell'anno precedente il triennio di validità  e sono  trasmessi, entro tre giorni dall'adozione, all'Agenzia regionale  della sanità, alla Conferenza dei sindaci  e  al Collegio dei revisori.
          
          
          
            2.    La  Conferenza  dei sindaci e  il  Collegio  dei revisori esaminano entro quindici giorni dal ricevimento  il programma  ed  il  bilancio  pluriennale  e  trasmettono  le proprie  osservazioni al Direttore generale ed  alla  Giunta regionale  per  il  tramite  dell'Agenzia  regionale   della sanità.
          
          
          
            3.   L'Agenzia regionale della sanità adotta, entro il 31  dicembre  dell'anno precedente il periodo  di  validità della  programmazione  triennale,  il  bilancio  pluriennale consolidato   di  previsione  ed  il  programma  pluriennale consolidato e li trasmette alla Giunta regionale,  corredati dei singoli atti delle Aziende e dell'Agenzia stessa.
          
          
          
            4.    Il programma pluriennale consolidato rappresenta la  sintesi dei programmi pluriennali delle singole Aziende, evidenziando in modo esplicito per ciascuna di esse:
a)   gli obiettivi strategici a livello aziendale;
b)   il programma pluriennale degli investimenti.
 
          
          
          
            5.   La Giunta regionale verifica, entro il termine di quaranta  giorni  dal  ricevimento, la coerenza  degli  atti trasmessi  dall'Agenzia  regionale  della  sanità  con  gli indirizzi  della pianificazione regionale. Nel caso  in  cui gli  atti  o parti di essi siano ravvisati incongruenti,  la Giunta  regionale stabilisce le variazioni da apportare  con atto  motivato.  Decorso il termine di quaranta  giorni  gli atti si intendono giudicati coerenti.
          
          
          
            6.    Il  programma  ed  il  bilancio  di  previsione pluriennali  hanno  la  stessa  durata  e  sono   aggiornati annualmente  in  relazione  ai risultati  ottenuti  ed  alle evoluzioni della normativa nazionale e regionale.
         
        
        
        
          Art.  17
          
       (Programmazione annuale)
          
          
          
            1.    Il processo di programmazione annuale aziendale, in  conformità  con la pianificazione regionale  e  con  il programma  pluriennale aziendale, è volto  a  definire  per l'intera  Azienda  e per le strutture operative:  obiettivi, azioni,  tempi e responsabilità di realizzazione in termini qualitativi, quantitativi, economici e finanziari.
          
          
          
            2.    Costituiscono    strumenti   del   processo   di programmazione   annuale   delle  Aziende   e   dell'Agenzia regionale della sanità:
a)   il programma annuale;
b)   il bilancio preventivo.
 
         
        
        
        
          Art.  18
          
       (Programma annuale)
          
          
          
            1.    Il  programma  annuale esplicita  a  livello  di Azienda  e  di  struttura operativa  le  scelte  frutto  del processo di programmazione annuale.
          
          
          
            2.    Il  programma  annuale evidenzia  a  livello  di Azienda e di struttura operativa:
a)   obiettivi annuali e politiche gestionali;
b)   interventi su: struttura  organizzativa, processi operativi e direzionali, risorse;
c)   dinamiche del personale;
d)   investimenti   da   effettuare  nell' anno,  loro valutazione e modalità di finanziamento.
 
         
        
        
        
          Art.  19
          
       (Bilancio preventivo)
          
          
          
            1.    Il  bilancio  preventivo ha natura  economica  e patrimoniale  ed  è coerente con il programma  annuale.  Il budget  finanziario  dell'Azienda ed il budget  economico  e patrimoniale  delle strutture operative di cui  all'
articolo 14  della legge regionale 12/1994, costituiscono un allegato del bilancio preventivo.
 
          
          
          
            2.    Il  bilancio preventivo non può essere  redatto prevedendo risultati d'esercizio negativi.
          
          
          
            3.    Il  bilancio preventivo ed i suoi allegati  sono redatti   in   modo  uniforme  agli  schemi   previsti   nel regolamento di contabilità generale.
         
        
        
        
          Art.  20
          
       (Adozione, consolidamento e verifica degli atti di
programmazione annuale)
          
          
          
            1.    I  Direttori generali trasmettono, entro  il  31 ottobre  di  ogni anno, all'Agenzia regionale della  sanità per  la negoziazione, le proposte di programma annuale e  di bilancio  preventivo,  nonché  l'eventuale  revisione   del programma e del bilancio pluriennale di cui all'articolo 13, comma 2.
          
          
          
            2.    Il  programma annuale ed il bilancio preventivo, nonché  l'eventuale revisione del programma e  il  bilancio pluriennale, sono adottati dal Direttore generale al termine della negoziazione entro il 30 novembre di ogni anno e  sono trasmessi   entro   tre  giorni  dall'adozione   all'Agenzia regionale  della sanità, alla Conferenza dei sindaci  e  al Collegio dei revisori.
          
          
          
            3.    La  Conferenza  dei sindaci e  il  Collegio  dei revisori esaminano entro quindici giorni dal ricevimento gli atti di cui al comma 2 e trasmettono le proprie osservazioni al Direttore generale e alla Giunta regionale per il tramite dell'Agenzia regionale della sanità.
          
          
          
            4.    L'Agenzia  regionale  della  sanità  adotta  e trasmette  alla  Giunta regionale, entro il 31  dicembre  di ciascun anno, il programma ed il bilancio preventivo annuale consolidato,  nonché  l'eventuale  atto  di  revisione  del programma   e   del  bilancio  pluriennale   di   previsione consolidato, corredandoli dei singoli atti delle  Aziende  e dell'Agenzia stessa.
          
          
          
            5.    Il  programma  preventivo  annuale  consolidato rappresenta  la sintesi dei programmi annuali delle  singole Aziende,  evidenziando  in modo esplicito  per  ciascuna  di esse:
a)   gli obiettivi annuali a livello aziendale;
b)   gli investimenti da effettuare nell' anno, la loro valutazione e le modalità di finanziamento.
 
          
          
          
            6.    La  Giunta  regionale verifica,  entro  quaranta giorni  dal  ricevimento, la coerenza degli  atti  trasmessi dall'Agenzia  regionale della sanità con i contenuti  della pianificazione  regionale e con il quadro  degli  obiettivi, delle  risorse  e  dei  criteri  di  finanziamento  di   cui all'articolo  12. Nel caso in cui gli atti o parti  di  essi siano ravvisati incongruenti, la Giunta regionale stabilisce le  variazioni  da  apportare  con  provvedimento  motivato. Decorso  il termine di quaranta giorni gli atti si intendono giudicati coerenti.
         
        
        
        
          Art.  21
          
       (Gestione per budget)
          
          
          
            1.   Il bilancio preventivo prevede l'applicazione  di una gestione per budget.
          
          
          
            2.    All'interno  delle Aziende sono  individuate  le unità di budget, per le quali sono definiti gli obiettivi e le risorse assegnate.
          
          
          
            3.    I  Dirigenti responsabili delle unità di budget rispondono  al  Direttore generale del raggiungimento  degli obiettivi e dell'utilizzo delle risorse assegnate.
          
          
          
            4.    Il Direttore generale è responsabile del budget generale dell'Azienda. A tal fine, predispone gli interventi organizzativi  e  procedurali necessari  all'attuazione  del metodo di budget.
          
          
          
            5.   L'Agenzia regionale della sanità definisce entro centottanta  giorni  dall'entrata in vigore  della  presente legge,  le  linee  guida per l'applicazione  del  metodo  di budget.
         
        
        
        
          Art.  22
          
       (Controllo periodico della gestione)
          
          
          
            1.    Il Direttore generale è responsabile, ai  sensi dell'
articolo  20,  comma  1,  del  decreto  legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive   modifiche   ed integrazioni,   del  risultato  della  gestione   aziendale. Verifica  mediante valutazioni comparative  dei  costi,  dei rendimenti  e  dei  risultati,  la  corretta  ed   economica gestione    delle   risorse   di   cui   dispone,    nonché l'imparzialità    ed   il   buon   andamento    dell'azione amministrativa.  A tal fine valuta, con periodicità  almeno trimestrale,  l'andamento dei costi rispetto agli  obiettivi di budget.
 
          
          
          
            2.    Il  Direttore  generale  trasmette  all' Agenzia regionale della sanità, entro trenta giorni dalla  fine  di ogni  trimestre,  i  rendiconti trimestrali  di  valutazione dell'andamento  economico, finanziario  e  gestionale  e  le eventuali variazioni al bilancio preventivo.
          
          
          
            3.    L'Agenzia  regionale della  sanità  utilizza  i rendiconti  trimestrali  di  cui  al  comma  2  al  fine  di controllare   trimestralmente  l'andamento   delle   Aziende rispetto  alle previsioni di programma annuale e di bilancio preventivo  dal  punto  di  vista economico,  finanziario  e gestionale   e   per   proporre  gli  opportuni   interventi correttivi.
          
          
          
            4.   Il Direttore generale può provvedere in qualsiasi momento  a  variazioni  del  bilancio  preventivo  che   non comportino modifiche:
a)   del programma annuale;
b)   dell'equilibrio complessivo di bilancio;
c)   dei ricavi previsti per finanziamento regionale;
d)   degli investimenti.
 
          
          
          
            5.     Le  variazioni  al  bilancio  preventivo   che comportano modifiche di cui alle lettere del comma  4,  sono adottate  dal  Direttore  generale previa  negoziazione  con l'Agenzia regionale della sanità.
          
          
          
            6.     L'Agenzia  regionale  della  sanità  effettua trimestralmente   le  variazioni  al  bilancio   consolidato preventivo  a seguito delle variazioni ai bilanci preventivi delle  Aziende. Se la variazione comporta modifiche relative agli investimenti e al finanziamento complessivo regionale o ad entrambi, la trasmette alla Giunta regionale entro trenta giorni  dal  ricevimento dei rendiconti trimestrali  per  la verifica di coerenza da effettuarsi nei modi e nei tempi  di cui all'articolo 20, comma 6.
         
        
        
        
          Art.  23
          
       (Rendiconti trimestrali)
          
          
          
            1.   I rendiconti trimestrali evidenziano a livello di Azienda  e  di  struttura  operativa  i  risultati  ottenuti rispetto  alle  previsioni di programma e  di  budget  ed  i rispettivi scostamenti.
          
          
          
            2.   I rendiconti hanno natura economica, finanziaria e gestionale.
          
          
          
            3.    I rendiconti sono redatti in modo uniforme  agli schemi di cui all'articolo 35, comma 2, lettera e).
         
        
        
        
          Art.  24
          
       (Controllo annuale)
          
          
          
            1.   Il controllo annuale è volto a:
a)    verificare i risultati delle singole  Aziende  e dell'intero   Servizio  sanitario  regionale   rispetto   ai programmi pluriennali regionali ed aziendali;
b)    predisporre gli opportuni interventi  correttivi per  il riallineamento degli obiettivi di politica sanitaria e delle azioni intraprese o di entrambi;
c)    rendere pubblici i risultati della gestione.
 
          
          
          
            2.   Gli strumenti per il controllo annuale sono:
a)    il  bilancio  di  esercizio   e   il  rendiconto finanziario annuale delle Aziende e  dell'Agenzia  regionale della sanità;
b)    il bilancio del Servizio sanitario regionale  ed il rendiconto finanziario consolidato.
 
         
        
        
        
          Art.  25
          
       (Bilancio di esercizio)
          
          
          
            1.   Il bilancio di esercizio rappresenta la situazione economico-patrimoniale    ed    il    risultato    economico dell'esercizio  in  modo  chiaro, veritiero  e  corretto.  I documenti  obbligatori  del bilancio  di  esercizio  sono  i seguenti:
a)   lo stato patrimoniale;
b)   il conto economico;
c)   la nota integrativa. Il  bilancio di esercizio è corredato della relazione sulla gestione, redatta dal Direttore generale.
 
          
          
          
            2.   Al bilancio di esercizio è allegato il rendiconto finanziario  che illustra la dinamica delle  fonti  e  degli impieghi.
          
          
          
            3.   I   documenti   del   bilancio  di  esercizio   si uniformano   agli  schemi  approvati  nel   regolamento   di contabilità generale.
         
        
        
        
          Art.  26
          
       (Relazione del Direttore generale sulla gestione)
          
          
          
            1.   La relazione sulla gestione a corredo del bilancio di  esercizio  esplicita,  motiva  e  commenta  i  risultati conseguiti  dalle Aziende rispetto agli obiettivi  posti  in sede   di  programmazione,  con  particolare  riguardo  agli investimenti,   ai   ricavi,  ai   costi   ed   agli   oneri dell'esercizio.
          
          
          
            2.    Le  relazioni  evidenziano  almeno  i  seguenti elementi:
a)   livello  di raggiungimento degli obiettivi annuali sia di carattere sanitario che economico;
b)   livello di realizzazione delle politiche sanitarie e gestionali;
c)   stato  di avanzamento degli interventi previsti  a livello di struttura organizzativa, processi direzionali  ed operativi, risorse;
d)   investimenti effettuati;
e)   modalità di  copertura  di un eventuale risultato economico negativo.
 
         
        
        
        
          Art.  27
          
       (Bilancio di esercizio del Servizio sanitario regionale)
          
          
          
            1.    Il  bilancio di esercizio del Servizio sanitario regionale è redatto e adottato dall'Agenzia regionale della sanità mediante consolidamento dei bilanci delle Aziende  e dell'Agenzia stessa.
          
          
          
            2.     I  criteri  di  consolidamento  sono  definiti nell'ambito del regolamento di contabilità generale.
         
        
        
        
          Art.  28
          
       (Relazione sullo stato di attuazione del
programma annuale consolidato)
          
          
          
            1.    L'Agenzia  regionale della  sanità  elabora  la relazione  sullo  stato di attuazione del programma  annuale consolidato  quale sintesi ed integrazione  delle  relazioni sulla gestione delle singole Aziende.
          
          
          
            2.   La relazione espone a livello di singola Azienda:
a)    il livello di raggiungimento degli obiettivi sia di carattere sanitario che economico;
b)    gli investimenti effettuati.
 
         
        
        
        
          Art.  29
          
       (Adozione, consolidamento e approvazione degli
atti relativi al controllo annuale)
          
          
          
            1.    Il Direttore generale adotta, entro il 30 aprile di  ogni anno, il bilancio di esercizio dell'azienda  ed  il rendiconto finanziario annuale corredati della relazione del Collegio  dei revisori e li trasmette entro quindici  giorni alla  Conferenza dei sindaci ed all'Agenzia regionale  della sanità.
          
          
          
            2.   La Conferenza dei sindaci esamina gli atti di cui al comma 1 entro venti giorni dal ricevimento e trasmette le proprie  osservazioni al Direttore generale  e  alla  Giunta regionale  per  il  tramite  dell'Agenzia  regionale   della sanità.
          
          
          
            3.    L'Agenzia  regionale della  sanità  verifica  e controlla   l'andamento  delle  Aziende  sotto  il   profilo economico, finanziario e gestionale e predispone:
a)   il bilancio di esercizio dell'Agenzia;
b)   il bilancio consolidato di esercizio;
c)   il rendiconto finanziario consolidato;
d)   la   relazione   sullo  stato  di  attuazione  del programma annuale consolidato;
e)   l' eventuale  proposta   per  il  ripianamento  di risultati di esercizio negativi delle Aziende.
 
          
          
          
            4.    L'Agenzia regionale della sanità trasmette alla Giunta  regionale gli atti di cui al comma 3  unitamente  ai bilanci  di  esercizio delle singole Aziende e  dell'Agenzia stessa entro il 15 luglio. Gli atti di cui alle lettere  a), b),  c) ed e) del comma 3 sono corredati della relazione del Collegio dei revisori dell'Agenzia stessa.
          
          
          
            5.   La Giunta regionale approva, entro quaranta giorni dal  ricevimento, gli atti di cui al comma 3 ed  adotta  gli opportuni  provvedimenti  per il ripianamento  di  eventuali risultati  economici  negativi  delle  Aziende.  La   Giunta regionale presenta inoltre al Consiglio regionale, entro  il 15  settembre,  la  relazione sullo  stato  sanitario  della Regione,  che  evidenzia  il grado di  raggiungimento  degli obiettivi della pianificazione sanitaria.
          
          
          
            6.    I  Direttori generali provvedono,  entro  il  31 ottobre  dell'anno successivo alla chiusura  dell'esercizio, alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione di una  sintesi  del  bilancio  di esercizio  e  dei  risultati economici delle strutture operative.
         
        
        
        
          Art.  30
          
       (Servizio del controllo di gestione)
          
          
          
          
          
          
            2.  Il servizio del controllo di gestione supporta dal punto di vista tecnico-contabile il Direttore generale ed  i responsabili  delle  unità  di  budget  nei   processi   di programmazione  e  controllo  di  gestione,  variazione  dei bilanci di previsione e revisione del budget.
          
          
          
            3.    Le   Aziende  possono  avvalersi  di  consulenti esterni,   ad  integrazione  dell'attività  espletata   dal personale interno, esperti in tecniche di valutazione e  nel controllo di gestione.
          
          
          
            4.    Il  responsabile del servizio del  controllo  di gestione  può  essere nominato anche tra personale  esterno all'Azienda,  qualora  all'interno  dell'Azienda  non  siano disponibili  le professionalità adeguate. In  tal  caso  si applicano le disposizioni previste all'
articolo 14, comma 5, della legge regionale 12/1994.
 
         
       
      
        TITOLO VI
        
       DISPOSIZIONI URGENTI PER L'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA
        
        
        
          Art.  40
          
       (Istituzione e compiti dell'assemblea dei
sindaci di distretto)
          
          
          
            1.   Nell'ambito territoriale di ciascun distretto  è istituita l'assemblea dei sindaci o loro delegati.
          
          
          
            2.   La costituzione dell'assemblea di cui al comma  1 è   promossa  per  iniziativa  del  Comune  più   popoloso dell'ambito  distrettuale di pertinenza entro trenta  giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
          
          
          
            3.   L' assemblea elegge al suo interno il presidente.
          
          
          
            4.    Alle  riunioni dell'assemblea prendono parte  il direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari o suo delegato, il coordinatore, se esistente, dei servizi sociali dell'Azienda medesima, il coordinatore del servizio  sociale di base e il responsabile di distretto; possono, di volta in volta,  essere  chiamati  a  partecipare  rappresentanti  di formazioni sociali e di istituzioni del territorio.
          
          
          
            5.   Sono compiti dell'assemblea:
a)    specificare,  nell'ambito  dei  contenuti  delle intese  di programma e nel rispetto degli atti di delega  di cui  all'articolo  4  della  legge  regionale  12/1994,  gli interventi   nelle   materie  di  cui  all'articolo   41   e verificarne l'attuazione;
b)    definire, nell'ambito dei piani attuativi locali di  cui  all'articolo 10, comma 1, lettera b),  della  legge regionale  19  maggio 1988, n.  33, i programmi di attività del servizio sociale di base nonché promuovere e coordinare le  forme  e le modalità più idonee per la gestione  delle restanti  attività socio-assistenziali  di  competenza  dei Comuni facenti parte del territorio di pertinenza;
c)    verificare,  in  materia sanitaria,  l'andamento generale   delle  attività  e  i  livelli   di   assistenza assicurati dal distretto di pertinenza, esprimendo proposte, pareri e valutazioni.
 
          
          
          
            6.   L'assemblea può individuare nel suo seno una più ristretta   rappresentanza   per   compiti   attuativi    di determinazioni  collegialmente assunte o per  l'elaborazione di progettualità specifiche.
          
          
          
            7.   Qualora l'assemblea debba acquisire assensi dalle Amministrazioni  pubbliche rappresentate, le  determinazioni in  tale  sede concordate tengono luogo degli atti predetti, purché  i partecipanti siano muniti del potere di esprimere definitivamente   la  volontà  dei  rispettivi   enti;   si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato all'assemblea, salvo che non comunichi, entro i venti giorni successivi, il proprio motivato dissenso.
          
          
          
            8.   Il funzionamento dell'assemblea di cui al comma 1 è disciplinato da apposita direttiva regionale, da emanarsi entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della presente   legge.   Fino   all'emanazione   della   predetta direttiva,  si  applicano, in quanto compatibili,  le  norme regolamentari  del  Consiglio  comunale  del   Comune   più popoloso.
          
          
          
            9.    Qualora  il  distretto  si  estenda  sull'ambito territoriale di un solo Comune, i compiti dell'assemblea  di cui  al  presente articolo sono attribuiti  al  sindaco  del Comune medesimo, salvi restando gli apporti in veste tecnica di cui al comma 4 e quanto previsto al comma 7.
         
        
        
        
          Art.  41
          
       (Organizzazione delle attività ad alta
integrazione socio-sanitaria)
          
          
          
            1.    Il distretto di cui all'
articolo 21 della  legge regionale 12/1994, è la sede dell'integrazione dei  servizi sanitari   con   quelli  socio-assistenziali  nella   quale, attraverso    l'utilizzo   di   strumenti   di   valutazione multidimensionale  e di modelli organizzativi  da  definirsi con leggi di settore ed appositi indirizzi, si elaborano  in forma  integrata le risposte rivolte al soddisfacimento  dei bisogni, comunque segnalati, riferiti alle seguenti aree  ad alta integrazione socio-sanitaria:
a)   prevenzione e assistenza materno-infantile;
b)   assistenza, riabilitazione ed integrazione sociale delle persone handicappate e disabili;
c)   tutela della salute delle persone anziane;
d)   cura e recupero dei soggetti tossicodipendenti;
e)   cura e recupero dei soggetti malati di mente;
f)   situazioni  di  non autosufficienza, temporanea  o permanente, derivanti da patologie diverse.
 
          
          
          
            2.     Le   conseguenti  attività   di   competenza, rispettivamente, del settore socio-assistenziale e di quello sanitario  sono definite, sul piano istituzionale,  mediante le  intese di programma ovvero la delega di cui all'
articolo 4 della legge regionale 12/1994.
 
          
          
          
            3.    I  modelli  organizzativi  di  cui  al  comma  1 rivestono,  in  relazione alle materie ad alta  integrazione socio-sanitaria,   carattere  di   multidisciplinarietà   e prevedono  l'utilizzo  di  personale  sanitario   e   socio- assistenziale  dipendente,  rispettivamente,  dal   Servizio sanitario regionale e dai Comuni.
          
          
          
            4.    L'assetto organizzativo dei servizi si ispira  a criteri  di flessibilità e assicura comunque accessibilità e vicinanza agli utenti.
         
       
      
        TITOLO VII
        
       NORME TRANSITORIE E FINALI
        
        
        
          Art.  42
          
       (Introduzione della contabilità
economico-patrimoniale)
          
          
          
            1.    La contabilità economico-patrimoniale entra  in vigore l'1 gennaio 1998. Prima di tale data, la contabilità generale  e quella analitica sono introdotte gradualmente  e in via sperimentale.
         
        
        
        
          Art.  43
          
       (Redazione dello stato patrimoniale di apertura
per l'esercizio 1997)
          
          
          
            1.    I beni immateriali e materiali sono inventariati con ricognizione straordinaria, entro il 31 dicembre 1997.
          
          
          
            2.    Per la predisposizione dell'inventario dei  beni immobili,   viene   assunto  come  riferimento   l'atto   di trasferimento dei beni stessi dai Comuni o altri  Enti  alle Aziende.
         
        
        
        
          Art.  44
          
       (Applicazione sperimentale)
          
          
          
            1.    Relativamente all'anno 1997, l'Agenzia regionale della  sanità  definisce attraverso apposite  direttive  le modalità  per  la sperimentazione degli strumenti  previsti dalla presente legge.
         
        
        
        
          Art.  45
          
       (Strumenti per la programmazione, la contabilità ed il
controllo dell'Agenzia regionale della sanità)
          
          
          
            1.     Gli   strumenti  per  la  programmazione,   la contabilità  ed il controllo previsti dalla presente  legge per  le  Aziende, si adottano anche per l'Agenzia  regionale della sanità.
         
        
        
        
          Art.  46
          
       (Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e
Policlinico universitario)
          
          
          
            1.   Le disposizioni della presente legge si applicano anche   agli  Istituti  di  ricovero  e  cura  a   carattere scientifico  e al Policlinico universitario, compatibilmente con  la  specifica  normativa  nazionale  di  riferimento  e tenendo conto delle finalità istituzionali loro assegnate.
          
          
          
            2.    Gli  Istituti  di ricovero e  cura  a  carattere scientifico   e  il  Policlinico  universitario   forniscono all'Agenzia  regionale  della  sanità  tutti  gli  elementi conoscitivi   e   i  risultati  afferenti   alle   attività assistenziali   ai  fini  della  valutazione   del   sistema sanitario   a   livello  regionale.   Nel   regolamento   di contabilità  generale  sono specificate  le  norme  per  il consolidamento dei bilanci degli Istituti di ricovero e cura a  carattere  scientifico  e  del Policlinico  universitario tenendo conto degli aspetti gestionali della ricerca e della didattica  nonché  della specifica normativa  nazionale  di riferimento.
         
        
        
        
          Art.  47
          
       (Elementi per la valutazione del Direttore generale)
          
          
          
            1.    Il  parametro di riferimento principale  per  la valutazione del Direttore generale è costituito dal livello di  raggiungimento degli obiettivi dei programmi pluriennali ed  annuali  nell'ambito dei vincoli di risorse  determinati dai bilanci pluriennale e preventivo.
          
          
          
            2.     Costituiscono  gravi  motivi  ai  fini   della risoluzione del contratto del Direttore generale,  ai  sensi dell'articolo  3,  comma  6,  del  decreto  legislativo   di riordino:
a)  l' omissione della presentazione della proposta di programma annuale e di bilancio preventivo e delle eventuali revisioni  di  programma  e  bilancio  pluriennale  di   cui all'articolo 17;
b)  l' omissione dell' adeguamento dei programmi e dei bilanci  in  seguito  a  variazioni stabilite  dalla  Giunta regionale ai sensi degli articoli 13, 20 e 22;
c)  l' omissione  dell' adozione   del   bilancio   di esercizio ai sensi dell'articolo 29, comma 1;
d)  variazioni del bilancio preventivo  non  negoziate con  l'Agenzia  regionale della sanità  nei  casi  previsti all'articolo 22, comma 5;
e)  l'adozione di scelte gestionali non congruenti con gli   indirizzi  della  pianificazione  sanitaria  regionale riscontrate in sede di controllo trimestrale ed annuale;
f)  un risultato economico  negativo grave, ovvero una previsione  di  esso  sulla base di proiezioni  attendibili, riscontrato in sede di controllo trimestrale o annuale;
g)  un  sostanziale   abbassamento   dei   livelli  di assistenza,  anche in termini di qualità delle  prestazioni erogate,  riscontrato  in  sede di controllo  trimestrale  o annuale.
 
         
        
        
        
          Art.  48
          
       (Controllo sugli atti relativi agli esercizi fino al 1997 e
conclusione dei procedimenti di controllo in corso)
          
          
          
          
          
          
            2.    Gli  atti di cui al comma 1 sono trasmessi  alla Direzione  regionale della sanità entro  tre  giorni  dalla fine della pubblicazione.
          
          
          
            3.   Il bilancio di previsione, il conto consuntivo  e il  piano  annuale  sono corredati delle osservazioni  della Conferenza  dei  sindaci,  cui sono inviati  contestualmente alla  pubblicazione,  che deve esprimersi  obbligatoriamente entro  quindici giorni dal ricevimento. Decorso  inutilmente detto   termine  gli  atti  sono  comunque  trasmessi   alla Direzione  regionale  della sanità  unitamente  alla  prova dell'avvenuto invio alla Conferenza dei sindaci.
          
          
          
            4.    La  Giunta regionale si pronuncia  con  atto  di approvazione o di non approvazione, anche parziale, entro il termine   di  quaranta  giorni  dal  ricevimento   dell'atto completo di ogni suo elemento. La non approvazione dell'atto può essere disposta per motivi di legittimità o di merito.
          
          
          
            5.    Ai  fini della pronuncia di cui al comma  4,  la Direzione regionale della sanità svolge gli adempimenti  di carattere istruttorio. Nell'esercizio di tali competenze, la Direzione    regionale   della   sanità    può    disporre l'acquisizione   di   documenti  ed   elementi   istruttori. L'Azienda deve fornire, entro quindici giorni dalla data  di ricevimento della comunicazione, i documenti e gli  elementi richiesti. Il termine di quaranta giorni di cui al  comma  4 è  interrotto  una  sola volta e per il  periodo  di  venti giorni  dalla predetta data. Dalla scadenza del  periodo  di interruzione  decorre,  per  l'esercizio  del  controllo, un nuovo termine di venti giorni.
          
          
          
            6.     Gli   atti   divengono  esecutivi  qualora   le determinazioni della Giunta regionale non intervengano entro il termine di cui al comma 4 o quello di cui al comma 5.
          
          
          
            7.    Il  controllo sugli atti di cui  all'
articolo  2 della  legge  regionale 21 luglio 1992, n.  21, e successive modifiche  ed  integrazioni, che alla  data  di  entrata  in vigore della presente legge siano stati già trasmessi  alla Direzione  regionale della sanità, avviene con le procedure previste  dall'articolo  3  della  stessa  legge   fino   ad esaurimento del relativo procedimento.
 
         
        
        
        
          Art.  49
          
       (Modalità di trasmissione ed istruzione degli atti
soggetti a verifica, approvazione ed autorizzazione
della Giunta regionale)
          
          
          
            1.    La  trasmissione degli atti soggetti a verifica, approvazione   ed  autorizzazione  della  Giunta   regionale avviene  per  il  tramite  della Direzione  regionale  della Sanità che ne cura l'istruttoria.
          
          
          
            2.   Dalla data di ricevimento dell'atto da parte della Direzione  regionale della sanità decorre il tempo  fissato dalla  presente  legge entro il quale  la  Giunta  regionale assume  la  prevista deliberazione di verifica, approvazione ed autorizzazione.
         
        
        
        
          Art.  50
          
          
          
          
            1.
            
            
                L'
articolo  4 della legge regionale  21/1992,  e successive modifiche ed integrazioni è così sostituito:
<<   Art.   4
       (Pubblicazione degli atti delle
Aziende sanitarie regionali)
1.    Tutte  le  deliberazioni dei Direttori  generali delle  Aziende  sanitarie regionali  sono  pubblicate  entro sette  giorni  dalla  data di adozione, mediante  affissione all'albo,  per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2.   Le deliberazioni dei Direttori generali diventano esecutive   il   giorno  della  loro  pubblicazione,   fatta eccezione   per   quelle  sottoposte   ad   approvazione   o autorizzazione della Giunta regionale. >>.
  
            
           
         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          Art.  54
          
          
          
          
          
          
          
            2.
            
            
               All'
articolo 9 della legge regionale 21/1992,  è aggiunto il seguente comma:
<< 6  bis. L'attività ispettiva di cui al comma 1 può essere  svolta anche dai Direttori delle strutture operative e  dei  servizi  di  supporto dell'Agenzia  regionale  della sanità,   fatta  eccezione  per  le  verifiche  riguardanti l'Agenzia stessa. >>.
 
            
           
         
        
        
        
        
        
        
          Art.  56
          
          
          
          
            1.
            
            
               All'
articolo 14, della legge regionale 12/1994, è aggiunto il seguente comma:
<< 10  bis.  Il  Direttore generale può  avvalersi  di uffici,  fino  ad  un  massimo  di  tre,  organizzati  quali strutture operative ai sensi del comma 5, per la trattazione delle materie relative alle aree:
a)   programmazione e controllo;
b)   tecnologie e investimenti;
c)   politiche del personale. >>.
 
            
           
         
        
        
        
          Art.  57
          
          
          
          
            1.
            
            
               All'
articolo 17 della legge regionale 12/1994 sono aggiunti i seguenti commi:
<< 3 bis. L'onere relativo agli emolumenti spettanti al Coordinatore  dei  servizi sociali è a  carico  degli  Enti locali  proporzionalmente  alla quota  di  attività  svolta dallo  stesso Coordinatore per i servizi socio-assistenziali delegati.
 
            
           
         
        
        
        
        
        
        
          Art.  59
          
          
          
          
            1.
            
            
               Il 
comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 5 settembre 1995, n.  37 è sostituito dal seguente:
<< 2. Il Nucleo di valutazione dell'edilizia sanitaria e socio-assistenziale è composto:
a)    dal  Direttore  generale dell'Agenzia  o  da  un dirigente dallo stesso indicato;
b)    dal  Direttore regionale della sanità o  da  un dirigente dallo stesso indicato;
c)   dal Direttore regionale dell'assistenza sociale o da un dirigente dallo stesso indicato. Le funzioni del Presidente sono svolte da uno dei componenti di  cui  alle  lettere a), b) e c) individuato dalla  Giunta regionale.   All'Agenzia  regionale   della   sanità   sono attribuiti i compiti di esame tecnico dei progetti  per  gli aspetti  edilizi,  urbanistici, impiantistici,  tecnologici, economici e di organizzazione sanitaria nonché i compiti di segreteria. I membri di cui alle lettere a), b) e c) possono essere sostituiti da un loro delegato. >>.
 
            
           
          
          
          
         
        
        
        
          Art.  60
          
       (Modificazioni dell'articolo 29 della legge regionale
25 settembre 1996, n.  41)
          
          
          
         
        
        
        
          Art.  61
          
          
          
          
            1.    In  via  di  interpretazione autentica,  qualora l'applicazione  delle disposizioni di cui  all'
articolo  14, comma  5,  della legge regionale 12/1994, riguardi personale esterno  all'Azienda dei servizi sanitari, alla  nomina  con rapporto    di   lavoro   di   diritto   privato    consegue l'applicazione degli istituti giuridici ed economici di  cui all'articolo   3,  comma  8,  del  decreto  legislativo   di riordino.
 
         
        
        
        
        
        
        
          Art.  63
          
       (Norma transitoria)
          
          
          
            1.    Nei  termini  indicati  da  apposita  direttiva regionale,  da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata  in vigore della presente legge, l'assemblea dei sindaci di  cui all'articolo  40 assicura l'attuazione degli adempimenti  di adeguamento  a quanto previsto dal 
comma 6 dell'articolo  21 della legge regionale 12/1994.
 
         
        
        
        
          Art.  64
          
       (Abrogazione di norme)
          
          
          
            1.    A far data dall'entrata in vigore della presente legge   sono   abrogate   le  disposizioni   legislative   e regolamentari con essa incompatibili e in particolare:
a)   la  legge  regionale  24 giugno  1980,  n.  19  e successive  modifiche ed integrazioni, fatta  eccezione  per gli  articoli dal 6 al 37 e dal 39 al 69, la cui abrogazione ha effetto dall'1 gennaio 1998, e per gli articoli dal 95 al 110, la cui abrogazione ha effetto dalla data di entrata  in vigore del regolamento di cui all'articolo 39;
b)   gli  articoli  2, 3, 5, 11, 12, 13, 14, 15  e  16 della legge regionale 21/1992;
c)   l' articolo 20 della legge regionale  33/1988,  e successive modificazioni e integrazioni;
d)   l' allegato  3 A  della legge regionale  33/1988, nelle  parti incompatibili con le disposizioni di  cui  alla presente legge;
e)  il comma 11 dell'articolo 21 della legge regionale 12/1994.
 
         
        
        
        
          Art.  65
          
       (Norma finanziaria)
          
          
          
            1.    Gli oneri previsti dal 
comma 3 ter dell'articolo 17    della   legge   regionale   12/1994,   come   aggiunto dall'articolo 57, fanno carico al capitolo 4500 dello  stato di  previsione del bilancio  pluriennale per gli anni  1996- 1998 e del bilancio per l'anno 1996, la cui denominazione è modificata con l'inserimento, prima delle parole:  << nonché finanziamenti >>    delle   parole:   << ivi    compreso    il finanziamento delle competenze spettanti al coordinatore dei servizi sociali, >>.
 
         
        
        
        
          Art.  66
          
       (Entrata in vigore)
          
          
          
            1.   La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.