LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 ottobre 1996, n. 44

Norme modificative, integrative ed interpretative delle leggi regionali 28 ottobre 1980, n. 52 e 26 agosto 1996, n. 35, in materia di personale dei gruppi consiliari.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/11/1996
Materia:
120.04 - Gruppi consiliari

Art. 1
 
1.
All'articolo 4 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, come sostituito dall'articolo 14 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 35, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
<< 1 bis. Qualora al gruppo misto appartengano meno di tre consiglieri è assegnata alla segreteria del gruppo medesimo solo l'unità di personale di cui alla lettera a) del comma 1. >>.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge regionale 35/1996.
Art. 2
 
1.
Dopo l'articolo 7 della legge regionale 52/1980, è aggiunto il seguente:
<< Art. 7 bis
 
1. La proposta nominativa dei Presidenti dei gruppi di incarico con contratto a tempo determinato del personale di cui al n. 2 bis del primo comma dell'articolo 5, come introdotto dall'articolo 15 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 35, è trasmessa dal Presidente del Consiglio regionale per l'esecuzione al Direttore regionale all'organizzazione e al personale.
2. Il contratto ha termine con la scadenza ordinaria od anticipata della legislatura nel corso della quale è stato stipulato o in caso di scioglimento del gruppo al quale il personale è assegnato o, infine, quando il Presidente del gruppo ne faccia richiesta. >>.

Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 11, comma 1, L. R. 2/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 7 ter, L.R. 52/1980.
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 10, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 47, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
Art. 5
 
1. 
( ABROGATO )
(1)
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge regionale 35/1996.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 43, comma 1, lettera c), L. R. 10/2013