LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 ottobre 1996, n. 44

Norme modificative, integrative ed interpretative delle leggi regionali 28 ottobre 1980, n. 52 e 26 agosto 1996, n. 35, in materia di personale dei gruppi consiliari.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/11/1996
Materia:
120.04 - Gruppi consiliari

Art. 1
 
1.
All'articolo 4 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, come sostituito dall'articolo 14 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 35, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
<< 1 bis. Qualora al gruppo misto appartengano meno di tre consiglieri è assegnata alla segreteria del gruppo medesimo solo l'unità di personale di cui alla lettera a) del comma 1. >>.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge regionale 35/1996.
Art. 2
 
1.
Dopo l'articolo 7 della legge regionale 52/1980, è aggiunto il seguente:
<< Art. 7 bis
 
1. La proposta nominativa dei Presidenti dei gruppi di incarico con contratto a tempo determinato del personale di cui al n. 2 bis del primo comma dell'articolo 5, come introdotto dall'articolo 15 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 35, è trasmessa dal Presidente del Consiglio regionale per l'esecuzione al Direttore regionale all'organizzazione e al personale.
2. Il contratto ha termine con la scadenza ordinaria od anticipata della legislatura nel corso della quale è stato stipulato o in caso di scioglimento del gruppo al quale il personale è assegnato o, infine, quando il Presidente del gruppo ne faccia richiesta. >>.

Art. 3
 
1.
Dopo l'articolo 7 bis della legge regionale 52/1980, come introdotto dall'articolo 2, è aggiunto il seguente:
<< Art. 7 ter
 
1. Al personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 5, come modificato dall'articolo 15 della legge regionale 35/1996, non si applicano le disposizioni dell'articolo 10 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18. >>.

Art. 4
 
1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 16 della legge regionale 35/1996, in sede di prima applicazione della medesima legge regionale, e comunque non oltre il 31 dicembre 1996, la limitazione ad una unità del finanziamento sostitutivo previsto dall'articolo 8, comma 1 della legge regionale 52/1980, come sostituito dall'articolo 16 della legge regionale 35/1996, opera con decorrenza dalla data di assegnazione al gruppo del personale richiesto dal Presidente del gruppo medesimo. Sino alla data di adozione del provvedimento di assegnazione si applica la disciplina precedentemente vigente.
Art. 5
 
1.
All'articolo 13 della legge regionale 35/1996, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
<< 3 bis. L'indennità di cui al comma 3 non è cumulabile con quelle previste dall'articolo 1 della legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 e dall'articolo 3 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 21. >>.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge regionale 35/1996.