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Indice:
L.R. n. 37/1996
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Leggi regionali
Legge regionale
30 agosto 1996
, n.
37
Modificazioni ed integrazioni di provvedimenti legislativi in materia di beni ed attività culturali.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Testo annotato
Fonte:
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 06/09/1996, N. 024
Data di entrata in vigore:
21/09/1996
Materia:
350.01
-
Beni culturali, storici ed artistici
350.02
-
Attività culturali
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 1
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera k), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
Art. 2
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera d), L. R. 41/2017
Art. 3
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera k), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
Art. 4
(Modifiche ed integrazioni dell'articolo 35 della
legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4
)
1.
All'
articolo 35, comma 2, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4
, come integrato dall'
articolo 34, comma 25, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1
, dopo le parole << compiti istituzionali >> sono inserite le parole << in Italia e all'estero >>.
2.
All'
articolo 35, della legge regionale 4/1992
, dopo il comma 2, viene inserito il seguente comma:
<< 2 bis. Fra gli organismi associativi di cui ai commi 1 e 2 sono ricomprese le associazioni che raccolgono, o cui aderiscono anche in forma organizzata, profughi istriani, fiumani e dalmati residenti fuori del territorio regionale, in Italia o all'estero. >>.
Art. 5
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
Art. 6
(Modifica della
legge regionale 22 marzo 1996, n. 15
)
1.
Il
comma 4, dell' articolo 30, della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15
, è sostituito dal seguente:
<< 4. Le domande per l' anno scolastico 1996/1997 relative agli articoli 27 e 28 della presente legge vanno presentate entro il 15 novembre 1996. >>.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative