LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 agosto 1996, n. 34

Modifiche alla legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 concernente << Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori >>.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/1997
Materia:
310.02 - Assistenza sociale

Art. 1
 (Modifica dell'articolo 14 della legge regionale
24 giugno 1993, n. 49)
1.
L'articolo 14 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 concernente << Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori >> è sostituito dal seguente:
<< Art. 14
 
1. A partire dall'1 luglio 1993, viene corrisposta una indennità di maternità alle donne residenti in regione da almeno cinque mesi, non occupate, che non beneficino delle indennità rispettivamente previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 546 e dalla legge 11 dicembre 1990, n. 379, e che abbiano un reddito, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, pari o inferiore a quello stabilito per l'ottenimento della pensione sociale dall'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
2. L'importo dell'indennità è di lire 1.500.000 e viene corrisposto in un'unica soluzione, previa presentazione del certificato di nascita. L'ammontare dell'indennità di maternità può essere adeguato, annualmente, con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alla variazione dell'indice del costo della vita, desumibile dagli indici ISTAT. >>.

Art. 2
1.
Il comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 49/1993 è sostituito dal seguente:
<< 1. In caso di adozione o affidamento preadottivo, l'indennità di maternità è dovuta a condizione che alla data di ingresso nella famiglia, il bambino non abbia superato i dieci anni di età. In caso di adozione contemporanea di più di un bambino di età non superiore ai dieci anni l'indennità è aumentata del cinquanta per cento per ciascun bambino. >>.

Art. 3
1.
Il comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 49/1993 è sostituito dal seguente:
<< 2. L'assicurazione di cui al comma 1 è riservata ai soggetti:
a) che non siano titolari di redditi propri superiori a quindici milioni annui;
b) che non appartengano ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo sia superiore a quaranta milioni annui;
c) che non siano iscritti ad altro titolo all'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro;
d) che assumano a proprio carico una quota degli oneri assicurativi pari ad un terzo e la versino direttamente all'impresa di assicurazione vincitrice della licitazione di cui al comma 3. >>.


Art. 4
 (Entrata in vigore)
1. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto a decorrere dall'1 gennaio 1997.
Art. 5
 (Norma finanziaria)
1. In relazione al disposto di cui all'articolo 24, comma 2, lettera d), della legge regionale 49/1993, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, gli stanziamenti dei capitoli 877 dello stato di previsione dell'entrata e 7856 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 sono ridotti dell'importo complessivo di lire 660 milioni, suddiviso in ragione di lire 330 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.