LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 agosto 1996, n. 32

Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi in materia di viabilità, trasporti, pianificazione territoriale e tutela della flora spontanea.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/09/1996
Materia:
210.05 - Flora
410.01 - Urbanistica
430.02 - Viabilità
430.05 - Trasporti a fune

Art. 1
 (Soppressione del Comitato regionale della Viabilità
COREVI di cui agli articoli 5, 6 e 7 della
legge regionale 22/1985)
1. In attesa di una modifica ed aggiornamento della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, riguardante il Piano regionale delle opere di viabilità, il Comitato regionale della viabilità (COREVI), di cui agli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 22/1985, è soppresso e le sue funzioni sono assolte dal Comitato tecnico regionale - Sezione 2a.
Art. 2
 (Modifiche ed integrazioni dell'articolo 26 della
legge regionale 15/1981 recante disciplina degli
impianti a fune in servizio pubblico per il
trasporto di persone)
1.
Il secondo comma dell'articolo 26 della legge regionale 24 marzo 1981, n. 15, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 8 gennaio 1983, n. 1, è ulteriormente sostituito dal seguente:
<< L'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare apparecchiature di controllo inerenti alla sicurezza degli impianti e delle loro parti componenti nonché ad acquistare attrezzature e materiali atti ad agevolare la regolare funzionalità degli impianti stessi, anche da affidare in uso agli esercenti mediante apposita convenzione. >>.

2.
All'articolo 26 della legge regionale 15/1981, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
<< I fondi necessari per gli acquisti di cui al secondo comma vengono messi a disposizione del Direttore del Servizio del trasporto pubblico locale o di un funzionario da lui designato, mediante apertura di credito. >>.

Art. 3
 (Proroga dei termini di cui all'articolo 120 della
legge regionale 52/1991 recante norme in materia
di pianificazione territoriale ed urbanistica)
1. Relativamente agli adempimenti previsti dall'articolo 36, comma 2, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 14 luglio 1992, n. 19, il termine di cui all'articolo 120, comma 1, della medesima legge regionale 52/1991, qualora risulti scaduto e non prorogabile ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 31, è prorogato al 30 giugno 1997 per i comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 22 giugno 1996, individuati nell'ordinanza 27 giugno 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1996, e per quelli che devono adottare, ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 52/1991, un piano regolatore generale comunale.
Art. 4
 (Integrazioni alla legge regionale 34/1981)
1. All'articolo 6, primo comma, della legge regionale 3 giugno 1981, n. 34, dopo il numero 26) sono aggiunti i seguenti numeri:
<< 26 bis) Cicerbita alpina (Lattuga alpina)
26 ter) Hippophae rhamnoides (Olivello spinoso). >>.