<<  Art.   4
       
1.   In  attuazione del 
comma 1 dell'articolo 14  della legge 19/1991, l'Amministrazione regionale è autorizzata  a concedere  contributi in conto capitale  relativamente  agli interventi  concernenti  gli  edifici  di  interesse   delle popolazioni  di  lingua  slovena o di  origine  slovena  nei seguenti settori:
a)   per  le finalità previste dagli articoli  3  e  6 della legge regionale 30 agosto 1976, n.  48, come sostituiti dall'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n.  37, relativamente  agli  interventi  concernenti   gli   edifici scolastici  con lingua d'insegnamento slovena, ivi  compresi quelli  destinati  a  case  dello  studente,  a  collegi  ed istituzioni educative;
b)   per  le strutture teatrali, le sale polifunzionali e  le  sedi  per  lo svolgimento delle rispettive  attività culturali,  educative, formative ed artistiche di  interesse delle popolazioni di lingua slovena o di origine slovena;  i contributi possono essere concessi nella misura massima  del 75  per  cento della spesa riconosciuta ammissibile; per  le modalità di determinazione della spesa ammissibile e quelle relative   alla   presentazione  delle   domande   ed   alla concessione,   erogazione  e  revoca  dei   contributi,   si osservano,  in  quanto applicabili, le disposizioni  di  cui agli articoli 4, 5, 6, 10, 11 e 12 della legge regionale  22 agosto  1985,  n.  40 e le disposizioni di cui  al  comma  1 dell'articolo 208 della legge regionale 28 aprile  1994,  n. 5;
c)   per  le finalità previste dall'articolo 31  della legge  regionale  18 novembre 1976, n.  60, come  modificato dall'articolo 4 della legge regionale 23 novembre  1981,  n. 77,  a  favore  di Province, Comuni, Consorzi di  Comuni  ed altri   enti,   istituzioni,  cooperative  ed   associazioni operanti  nel settore delle biblioteche o musei  d'interesse delle popolazioni di lingua slovena o di origine slovena.
 2.   Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996  la  denominazione del capitolo n.  5462 è  sostituita dalla  seguente:  << Contributi in conto  capitale  ad  enti, istituzioni,  associazioni e cooperative per l'acquisizione, la  costruzione,  il  riattamento e la ristrutturazione,  il completamento, le attrezzature e l'arredamento di  sedi  per lo  svolgimento di attività culturali, educative, formative ed  artistiche  di  interesse delle  popolazioni  di  lingua slovena o di origine slovena - fondi statali >>.
3.   I  contributi assegnati ai sensi dell'articolo  5, per  gli anni 1991, 1992 e 1993 per importi inferiori al  75 per cento della spesa considerata ammissibile possono essere confermati, a domanda dei beneficiari, a condizione  che  in fase  di  commisurazione  definitiva  del  contributo,  come previsto  dal  
quinto comma dell'articolo  13,  della  legge regionale  31  ottobre  1986, n.  46, venga documentata  una spesa   almeno  superiore  al  25  per  cento  rispetto   al contributo assegnato.
 4.   La  domanda di cui al comma 3, è presentata  alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura entro il termine  di trenta giorni dalla data di pubblicazione  della presente legge.
5.   Il  Direttore  regionale dell'istruzione  e  della cultura,   previa   conforme  deliberazione   della   Giunta regionale,  che  determina la nuova  spesa  ammissibile,  è autorizzato a riconfermare il contributo assegnato. >>.