LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 agosto 1996, n. 29

Assestamento e variazione del Bilancio 1996 e del Bilancio Pluriennale 1996-1998 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/08/1996
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO I
 COPERTURA FINANZIARIA
DELLA MANOVRA DI ASSESTAMENTO
Art. 1
 (Assestamento di bilancio)
1. Ai sensi dell'articolo 10, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 32, il saldo finanziario complessivo presunto di lire 485.040.387.006 - iscritto tra le entrate nel bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e nel bilancio per l'anno 1996, in applicazione dell'articolo 4, terzo comma, della legge regionale 10/1982, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 32/1989 - è aggiornato, in base ai risultati accertati alla chiusura dell'esercizio 1995, nell'importo di lire 527.042.566.224.
2. Il saldo finanziario di cui al comma 1 viene determinato sommando la giacenza finale di cassa, accertata in lire 522.866.467.374, i residui attivi al 31 dicembre 1995, accertati in lire 4.413.178.091.226, e sottraendo i residui passivi al 31 dicembre 1995, accertati in lire 2.406.117.815.193, nonché i trasferimenti all'anno 1996, accertati in lire 2.002.884.177.183.
3. Ai sensi dell'articolo 10, primo comma, della legge regionale 10/1982, le poste relative all'ammontare presunto dei residui attivi e passivi, delle somme trasferite e della giacenza di cassa - iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 1996 - vengono aggiornate negli ammontari complessivi indicati al comma 2.
Art. 2
 (Approvazione tabella variazioni di competenza
dello stato di previsione dell'entrata)
1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all'annessa tabella "A"; sono altresì istituiti i capitoli ivi indicati "di nuova istituzione" con la classificazione a fianco di ciascuno indicata.
Art. 3
 (Approvazione tabella variazioni di competenza
dello stato di previsione della spesa)
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all'annessa tabella "B"; sono altresì istituiti i capitoli e - nei relativi elenchi - le partite di fondo globale ivi indicati "di nuova istituzione" con la classificazione a fianco di ciascuno indicata.
Art. 4
 (Approvazione tabella variazioni di competenza
relative ad assegnazioni statali)
1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all'annessa tabella "C"; sono altresì istituiti i capitoli ivi indicati "di nuova istituzione" con la classificazione a fianco di ciascuno indicata.
Art. 5
 (Approvazione tabella variazioni di cassa)
1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'anno 1996 sono introdotte le variazioni, in termini di cassa, di cui all'annessa tabella "D".
Art. 6
 (Eliminazione di capitoli di spesa dall'elenco 1)
1. I capitoli 408, 4761 e 5431 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 sono eliminati dall'elenco 1 allegato alla legge regionale 6 febbraio 1996, n. 10.
2. Il capitolo 7856 del precitato stato di previsione della spesa è eliminato dall'elenco 1 allegato alla legge regionale 10/1996, ferma restando a carico del capitolo medesimo l'autorizzazione di spesa disposta per gli anni dal 1996 al 1998 dalla citata legge regionale.
Art. 7
 (Cambio di Rubrica e di programma)
1. Il capitolo 2910 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è trasferito dalla Rubrica n. 15 alla Rubrica n. 25.
2. Il capitolo 8543 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è trasferito dal programma 3.4.5. al programma 0.7.2.
Art. 8
 (Copertura finanziaria)
1. All'onere di lire 125.781.482.799 derivante dall'attuazione del Capo XIII per l'anno 1996, con esclusione di quello coperto nell'ambito del Capo XIII medesimo con i fondi statali e comunitari ivi previsti, si provvede:
a) per lire 42.002.179.218 con la disponibilità di pari importo derivante dall'aumento del saldo finanziario, il cui ammontare è aggiornato nell'importo specificato all'articolo 1, comma 1;
b) per lire 75.000 milioni con la maggiore entrata prevista per l'anno 1996 con la tabella "A" sul capitolo 111 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996;
c) per lire 8.779.303.581 - corrispondenti per lire 7.375.270.000 a quote non utilizzate al 31 dicembre 1995 e trasferite ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 17 del 28 febbraio 1996 - con il saldo delle variazioni previste per l'anno 1996 dalla tabella "B" approvata con l'articolo 3.

2. Alla copertura della somma di lire 421.740.000 relativa al saldo delle variazioni previste per l'anno 1997 dalla tabella "B" approvata con l'articolo 3 si provvede con il saldo di pari importo delle variazioni previste per lo stesso anno dal Capo XIII, con esclusione di quelle coperte nell'ambito del Capo XIII medesimo con i fondi statali e comunitari ivi previsti.
3. All'onere di lire 990.720.000 derivante dall'attuazione del Capo XIII per l'anno 1998, con esclusione di quello coperto nell'ambito del Capo XIII medesimo con i fondi statali e comunitari ivi previsti, si provvede con il saldo delle variazioni previste per il medesimo anno dalla tabella "B" approvata con l'articolo 3, con esclusione dallo stesso della variazione in diminuzione di lire 50.000 milioni ivi prevista sul fondo globale iscritto al capitolo 8900 dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati - partita n. 3 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci medesimi.
4. Alla minore entrata di lire 50.000 milioni per l'anno 1998, prevista con la tabella "A" sul capitolo 111 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci predetti, si provvede con la riduzione di pari importo disposta con la tabella "B" sul fondo globale iscritto al capitolo 8900 dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati - partita n. 3 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci medesimi.
CAPO II
 FINANZIAMENTI INTEGRATIVI REGIONALI
DELLA SPESA SANITARIA
DI PARTE CORRENTE
Art. 9
 (Finanziamento della maggior spesa
sanitaria relativa all'anno 1990)
1. In attuazione del disposto di cui all'articolo 3, comma 3 bis, lettera a), del decreto legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito con modificazioni nella legge 19 novembre 1990, n. 334, al fine di concorrere alla copertura della residua maggior spesa sanitaria effettivamente sostenuta nell'anno 1990, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti che esercitano nella Regione le funzioni del Servizio sanitario nazionale un finanziamento di lire 4.324.571.500.
Art. 10

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera e), L. R. 17/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
CAPO III
 INTERVENTI NEL SETTORE DELLE AUTONOMIE LOCALI
Art. 11
 (Assegnazione straordinaria ai Comuni oltre i 15.000
abitanti per opere pubbliche)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare a favore dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti non capoluogo di provincia un'assegnazione straordinaria per l'anno 1996 da destinare ad interventi relativi ad opere pubbliche.
2. L'assegnazione straordinaria viene concessa ed erogata in via anticipata ed in un'unica soluzione: il riparto dei fondi viene effettuato per il trentacinque per cento avuto riguardo alla popolazione e attribuendo ai comuni interessati il restante sessantacinque per cento in parti uguali.
3. Trova applicazione il disposto dell'articolo 66, comma 3 decies, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, come introdotto dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, e dell'articolo 14 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3.
Art. 12
 (Assegnazione straordinaria ai Comuni capoluogo
per opere pubbliche o per acquisto di beni immobili)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare a favore dei Comuni capoluogo di provincia un'assegnazione straordinaria per l'anno 1996 da destinare ad interventi relativi ad opere pubbliche o all'acquisto di beni immobili.
2. L'assegnazione straordinaria viene concessa ed erogata in via anticipata ed in un'unica soluzione: il riparto dei fondi viene effettuato per il cinquanta per cento avuto riguardo alla popolazione di ciascun capoluogo e per il restante cinquanta per cento sulla base della popolazione della provincia, quali risultano dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione.
3. Trova applicazione il disposto dell'articolo 66, comma 3 decies, della legge regionale 10/1988, come introdotto dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 1/1993, e dell'articolo 14 della legge regionale 3/1990.
Art. 13
 (Assegnazione straordinaria alle Province per la
viabilità)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare a favore delle Province un'assegnazione straordinaria per l'anno 1996 per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 10/1988, relativamente ad iniziative dirette alla realizzazione, al completamento ed all'ammodernamento della viabilità provinciale.
2. L'assegnazione straordinaria viene concessa ed erogata in via anticipata ed in un'unica soluzione: il riparto dei fondi viene effettuato per tre quarti avuto riguardo all'estensione chilometrica totale delle strade provinciali e per un quarto avuto riguardo all'estensione chilometrica delle strade in territorio montano, così come certificato dalle Amministrazioni provinciali.
3. Trova applicazione il disposto dell'articolo 66, comma 3 decies, della legge regionale 10/1988, come introdotto dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 1/1993, e dell'articolo 14 della legge regionale 3/1990.
Art. 14
 (Assegnazione straordinaria ai Comuni lagunari)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare a favore dei Comuni di Lignano, di Marano lagunare e di Grado, i cui territori sono oggetto di elevati afflussi turistici e di intenso utilizzo da parte degli operatori della pesca di mestiere, un'assegnazione straordinaria per l'anno 1996 da destinare ad interventi relativi ad opere pubbliche.
2. L'assegnazione straordinaria viene concessa ed erogata in via anticipata ed in un'unica soluzione: il riparto dei fondi viene effettuato per il trentacinque per cento avuto riguardo alla popolazione di ciascun comune quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione e attribuendo ai comuni interessati il restante sessantacinque per cento in parti uguali.
3. Trova applicazione il disposto dell'articolo 66, comma 3 decies, della legge regionale 10/1988, come introdotto dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 1/1993, e dell'articolo 14 della legge regionale 3/1990.
Art. 15
 (Assegnazione straordinaria ai Comuni fino a 2.000 abitanti)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare a favore dei Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti un'assegnazione straordinaria per l'anno 1996 ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia.
2. L'assegnazione straordinaria viene concessa ed erogata in via anticipata ed in un'unica soluzione: il riparto dei fondi viene effettuato per due terzi, in parti uguali, tra i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e per un terzo, sempre in parti uguali, tra i Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti, quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione.
3. Trova applicazione il disposto dell'articolo 66, comma 3 decies, della legge regionale 10/1988, come introdotto dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 1/1993, e dell'articolo 14 della legge regionale 3/1990.
Art. 16

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 aprile 2003.
CAPO IV
 INTERVENTI NEL SETTORE DEL TERRITORIO
Art. 17
 (Acquisto di obbligazioni per il finanziamento di opere
acquedottistiche a favore dei Comuni e dei relativi
Consorzi)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere prestiti obbligazionari emessi da una banca operante nel territorio regionale, a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale, siano remunerate con l'interesse non superiore al 3 per cento e siano rimborsabili entro 10 anni al fine di costituire delle disponibilità da utilizzarsi per l'erogazione di finanziamenti agevolati a favore dei Comuni e dei relativi Consorzi per investimenti riguardanti i servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili.
2. Per le finalità di cui al comma 1 trova applicazione l'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
3. La provvista finanziaria assicurata con la sottoscrizione dei prestiti di cui al comma 1 è integrata con provvista della banca per importi comunque non inferiori a quelli garantiti dalla sottoscrizione dell'Amministrazione regionale.
4. Le disponibilità finanziarie globali sono utilizzate per le finalità previste dal comma 1 a condizione che i soggetti che beneficiano del finanziamento agevolato si impegnino a recuperare il costo a proprio carico del finanziamento ottenuto mediante degli aumenti tariffari nei confronti dell'utenza che usufruisce dei servizi cui sono riconducibili gli investimenti.
5. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dall'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore all'ambiente, si determinano i criteri e le modalità di emissione e di rimborso, nonché di utilizzo della provvista e della vigilanza sull'osservanza del disposto di cui al comma 4.
6. Ai sensi del comma 2 l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con la banca sulla base del regolamento di cui al comma 5.
Art. 18
 (Finanziamento straordinario nel settore dello smaltimento
dei rifiuti)
1. In relazione alla situazione di rischio ambientale venutasi a creare a seguito del considerevole ammasso di combustibile alternativo derivato da rifiuti (RDF - Refuse Derived Fuel) presso l'impianto di smaltimento di San Giorgio di Nogaro, al fine di permettere un corretto e rapido smaltimento del materiale non avente più le caratteristiche del residuo riutilizzabile, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di lire 760 milioni a favore del Consorzio proprietario dell'impianto. Possono formare oggetto di finanziamento anche gli interventi già avviati, purché assunti dopo il 22 marzo 1996, data dell'ordinanza sindacale di rimozione.
2. Al fine di permettere l'avvio della fase di sperimentazione della raccolta differenziata secco/umido collegata con la messa in funzione per l'impianto di compostaggio di Bistrigna in comune di Staranzano, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di lire 40 milioni al Comune medesimo. Possono formare oggetto di finanziamento anche gli oneri relativi alla raccolta differenziata nel primo biennio.
3. L'istanza di finanziamento, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione regionale dell'ambiente entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. L'erogazione del finanziamento è disposta in via anticipata ed in un'unica soluzione con il provvedimento di concessione, che ne stabilisce anche le modalità di rendicontazione.
Art. 19

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 47, L. R. 1/2005
2Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera o), L. R. 34/2017
Art. 20
 (Finanziamento ai Comuni a fronte dei maggiori oneri
per l'acquisizione di aree edificate)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari a favore dei Comuni, sino alla concorrenza dell'importo complessivo di lire 2.000 milioni, a parziale sollievo degli oneri conseguenti alle espropriazioni per pubblica utilità effettuate nei Piani di zona per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, di aree già precedentemente edificate, anche qualora detti oneri risultino determinati in via transattiva od in sede giudiziale, purché la differenza tra gli importi così definitivamente determinati e gli importi dei preventivi di spesa per l'acquisizione delle aree e degli immobili contenuti nei Piani di zona ed eventualmente aggiornati alla data di assegnazione delle aree, sia superiore al trenta per cento.
2. I finanziamenti così assegnati ai Comuni sono portati in deduzione al prezzo di cessione delle aree agli operatori di edilizia residenziale pubblica in proporzione al volume edificabile.
3. L'ammontare del finanziamento può essere determinato fino alla copertura dei maggiori costi eccedenti la percentuale di cui al comma 1.
Art. 21

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 22 (Articolo omesso in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo)
 
Art. 23
 (Interventi di ripristino funzionale di monumenti)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari, sino all'importo complessivo di lire 200 milioni a Comuni ed associazioni legalmente costituite, per gli interventi di ristrutturazione, completamento e ripristino funzionale di monumenti nazionali e loro pertinenze, dedicati ai caduti e dispersi in guerra.
2. L'istanza di finanziamento, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione regionale dell'edilizia e servizi tecnici entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. L'erogazione del finanziamento è disposta in via anticipata ed in unica soluzione con il provvedimento di concessione, che ne stabilisce anche le modalità di rendicontazione.
Art. 24
 (Sovvenzione straordinaria a favore dell'Autorità portuale
di Trieste)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Autorità portuale di Trieste una sovvenzione straordinaria di lire 500 milioni a parziale copertura delle spese necessarie per la redazione del Piano regolatore del porto di Trieste, previsto dall'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
2. Le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione della sovvenzione di cui al comma 1 sono quelle previste dall'articolo 20 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22.
Art. 25
 (Interventi particolari nei settori
delle comunicazioni e dei traffici)
1. Nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 10 marzo 1979, n. 9, come sostituito dall'articolo 19, primo comma, della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 14, l'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare alle spese per l'acquisizione di un modello matematico sul comportamento idraulico delle lagune di Grado e Marano.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di lire 500 milioni, prevista a carico del capitolo 3620 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Art. 26 (Articolo omesso in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo)
 
Art. 27
 (Modifica dell'articolo 24, comma 9, della legge regionale
9/1996)
1. La spesa autorizzata dall'articolo 24, comma 9, della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9 viene attribuita al Comune di Trieste, anziché a quello di Latisana.
CAPO V
 INTERVENTI NEL SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
Art. 28

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 4, comma 55, L. R. 4/2001
Art. 29
 (Finanziamento dei corsi di diploma universitario
in scienze infermieristiche)
1. In relazione ai protocolli d'intesa stipulati fra la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e le Università di Trieste e di Udine ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'avvio dei corsi triennali di diploma universitario in scienze infermieristiche, istituiti a decorrere dall'anno accademico 1996-1997 presso le Università medesime, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il tramite dell'Azienda per i servizi sanitari (ASS) n. 1 "Triestina" e del Policlinico universitario di Udine, un finanziamento a titolo di concorso nelle spese di funzionamento.
2. L'erogazione del finanziamento di cui al comma 1 è disposta in via anticipata ed in un'unica soluzione con riferimento a ciascun anno accademico.
3. Entro il termine di sessanta giorni dalla chiusura di ciascun anno accademico e con le modalità che sono indicate dalla Direzione regionale della sanità, le Università di Trieste e di Udine per il tramite rispettivamente dell'ASS n. 1 "Triestina" e del Policlinico universitario di Udine devono documentare l'avvenuta utilizzazione del finanziamento ricevuto, provvedendo altresì alla restituzione delle somme non utilizzate.
4. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, il capitolo 4586, sul quale grava l'onere derivante dal presente articolo, è inserito nell'elenco n. 1 allegato alla legge regionale 10/1996.
Art. 30
 (Finanziamento straordinario agli enti gestori
del servizio sociale di base)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti gestori dei servizi sociali di base di cui all'articolo 19 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33, come modificata dall'articolo 10 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 51, un finanziamento straordinario di lire 1.500 milioni per l'anno 1996 ad integrazione della quota prevista dall'articolo 4, comma 3, della legge regionale 51/1993.
2. Il finanziamento di cui al comma 1 è ripartito in base al parametro di popolazione residente al 31 dicembre 1995 in ciascun ambito dei servizi sociali di base, ponderato in ragione dell'estensione territoriale dell'ambito stesso.
Art. 31
 (Iniziative a favore degli sfollati)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare a favore della Provincia di Udine un finanziamento straordinario di lire 50 milioni per l'anno 1996 da destinare ad iniziative a favore degli sfollati ospitati nel territorio della provincia stessa.
2. L'istanza di finanziamento, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione regionale dell'assistenza sociale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. La Direzione regionale dell'assistenza sociale trasmette al Tavolo di coordinamento regionale, istituito con apposita deliberazione giuntale, la relazione illustrativa e il preventivo di spesa per il parere e il coordinamento dei progetti proposti.
4. L'erogazione del finanziamento è disposta in via anticipata ed in un'unica soluzione con il provvedimento di concessione, che ne stabilisce anche le modalità di rendicontazione.
Art. 32
 (Contributi straordinari per la realizzazione
di strutture residenziali per anziani)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti di cui all'articolo 4 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, come sostituito dall'articolo 16 della legge regionale 51/1993, un contributo straordinario di lire 1.500 milioni finalizzato alla realizzazione di strutture residenziali destinate all'accoglimento di anziani in parziale o totale stato di non autosufficienza.
2. Il termine per la presentazione delle domande e i criteri di riparto del contributo sono determinati con apposita deliberazione della Giunta regionale; in tale deliberazione sono comunque considerate prioritarie l'allocazione della struttura in aree considerate carenti, nonché le domande presentate dai soggetti previsti dal comma 1 a cui partecipino più enti locali anche congiuntamente a soggetti privati. Le modalità per la concessione e l'erogazione del contributo sono quelle previste dalla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, come da ultimo modificata dalla legge regionale 27 febbraio 1995, n. 13. L'esame tecnico-economico e la determinazione della spesa ammissibile dei progetti hanno luogo con l'osservanza delle procedure previste dall'articolo 18 della legge regionale 13/1995, come modificato dall'articolo 12 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 20.
3. Sugli immobili per i quali è concesso il contributo regionale di cui al comma 1 è costituito vincolo decennale di destinazione d'uso, con decorrenza dalla data di autorizzazione all'agibilità della struttura.
Art. 33
 (Contributi agli Istituti di patronato e di assistenza
sociale)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 12, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Istituti di patronato e di assistenza sociale, giuridicamente riconosciuti a norma del DLCPS 29 luglio 1947, n. 804, dall'ordine del GMA del 27 dicembre 1947, n. 77 e dal DPR 22 dicembre 1986, n. 1017, che ne abbiano fatta richiesta entro il termine di cui all'articolo 19 della legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11, un contributo di lire 150 milioni per l'anno 1996.
Art. 34
 (Definizione di situazioni pregresse relative all'erogazione
di prestazioni assistenziali)
1. Per la definizione di situazioni pregresse, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare agli aventi diritto le spettanze dovute al 31 dicembre 1995 ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 7.
CAPO VI
 INTERVENTI NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE,
DELLA CULTURA E DELLA RICERCA
Art. 35
1. Nel primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 12 giugno 1975, n. 31, come sostituito dall'articolo 15 della legge regionale 14/1983, e modificato dagli articoli 5 e 6 della legge regionale 22 aprile 1986, n. 15, e 10 della legge regionale 27 novembre 1986, n. 48, dopo la lettera g) è inserita la seguente: << g bis) Fondazione Centro Ricerche Economiche e Formazione (CREF) con sede in Udine. >>.
2. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, il capitolo 5124, sul quale grava l'onere derivante dal presente articolo, è inserito nell'elenco n. 1 allegato alla legge regionale 10/1996.
Art. 36
 (Borse di studio universitarie per la ricerca nel settore
dell'informatica)
1. Per sostenere lo sviluppo dell'attività di formazione e ricerca a livello universitario nel settore delle scienze dell'informazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese per il finanziamento di borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca in informatica, istituiti presso le Università del Friuli-Venezia Giulia in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 70 del DPR 11 luglio 1980, n. 382.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale stipula con le Università interessate apposite convenzioni, aventi ad oggetto la determinazione delle modalità di attribuzione e fruizione delle borse di studio predette e delle corrispondenti modalità di utilizzazione del finanziamento regionale.
Art. 37
 (Finanziamento straordinario alla
Fondazione musicale "Città di Gorizia")
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione musicale "Città di Gorizia" un finanziamento straordinario di lire 300 milioni da destinare al ripiano del disavanzo accertato a tutto il 31 dicembre 1995, consolidatosi negli esercizi pregressi a fronte delle spese di gestione per l'esercizio dell'attività istituzionale.
2. La relativa domanda, corredata del bilancio al 31 dicembre 1995 debitamente approvato dal Consiglio di amministrazione e delle relazioni del Collegio dei revisori e del Presidente sull'andamento della gestione, deve essere presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge.
3. La Fondazione musicale "Città di Gorizia" è tenuta a presentare, a dimostrazione dell'avvenuto ripiano del disavanzo cui è finalizzato il finanziamento straordinario di cui al comma 1, una dettagliata relazione, corredata del bilancio consuntivo nel cui esercizio ricada il beneficio del finanziamento straordinario, completa della relazione del Collegio dei revisori, entro il termine che viene indicato nel provvedimento di concessione.
Art. 38
 (Finanziamento straordinario alla Associazione pordenonese
"Pro Pordenone")
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione pordenonese "Pro Pordenone" con sede a Pordenone, un finanziamento straordinario di lire 250 milioni a sostegno delle passività che pesano sul medesimo sodalizio.
2. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 1, è presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, corredata del conto consuntivo 1995, regolarmente approvato, dal quale risulti la relativa situazione finanziaria.
Art. 39

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
Art. 40

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 16, comma 44, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
2Articolo abrogato da art. 6, comma 21, L. R. 4/1999
Art. 41

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 6, comma 56, L. R. 4/1999
Art. 42
 (Retrocessione di beni del patrimonio indisponibile
all'Amministrazione regionale e ridefinizione di competenza
per i relativi interventi di recupero, restauro e
manutenzione)
1. Il bene immobile del patrimonio regionale indisponibile Villa Ottelio di Ariis di Rivignano, gestito dall'Azienda regionale delle foreste della Regione Friuli- Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 25 maggio 1966, n. 7, è retrocesso all'Amministrazione regionale.
2. In relazione al disposto di cui al comma 1:
a) l'intervento di recupero statico e funzionale e di adeguamento alla normativa comunitaria del compendio della Villa Ottelio previsto dall'articolo 157, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, è realizzato a cura della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio;
b) l'autorizzazione di spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1996, disposta dall'articolo 43 della legge regionale 9/1996, a carico del capitolo 3060 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996, è posta a carico del capitolo 1500 del citato stato di previsione, ferma restandone la destinazione per l'intervento di restauro e manutenzione previsto per l'importo di lire 1.000 milioni nel programma di cui al comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale 9/1996.

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 22, L. R. 20/2015
Art. 43
 (Iniziative per il cinquantesimo anniversario
di fondazione del Messaggero Veneto)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione di lire 80 milioni a titolo di concorso nelle spese sostenute per la realizzazione di iniziative riguardanti la celebrazione del cinquantesimo anniversario della fondazione del Messaggero Veneto.
2. La sovvenzione di cui al comma 1 è concessa ed erogata previa presentazione all'Ufficio stampa e pubbliche relazioni di apposita domanda corredata di una relazione illustrativa delle iniziative poste in essere e della documentazione giustificativa delle spese sostenute.
Art. 44
 (Contributo straordinario al Centro regionale servizi per la
piccola e media industria)
1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 17 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, con particolare riguardo alle lettere c) e d), del comma 1 è autorizzata la concessione al centro regionale servizi per la piccola e media industria di cui al Capo V, articolo 7, della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10, di un contributo straordinario per la costruzione all'interno dell'Istituto regionale per la formazione professionale di un sistema di qualità finalizzato ad ottenere la relativa certificazione.
2. La realizzazione del sistema di cui al comma 1 avviene sulla base di un programma concordato tra l'Istituto e il Centro ed è approvato dalla Giunta regionale.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 6, L. R. 11/1999
CAPO VII
 INTERVENTI NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA
Art. 45

( ABROGATO )

Note:
1 Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 46

( ABROGATO )

Note:
1 Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 47

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 43, comma 1, L. R. 1/2000
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 48
 (Finanziamenti all'Università degli studi di Udine)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli studi di Udine, un contributo di lire 50 milioni volto a supportare lo sviluppo del corso per il diploma universitario in tecnologie alimentari, orientamento, viticoltura ed enologia, nonché l'attività di ricerca e sperimentazione nel comparto agricolo.
2. Il finanziamento è concesso ed erogato, in via anticipata ed in un'unica soluzione, previa presentazione alla Direzione regionale dell'agricoltura del programma annuale di attività e del bilancio preventivo.
3. È fatto obbligo al beneficiario di presentare all'Amministrazione regionale, in riferimento al finanziamento concesso, il bilancio consuntivo, nonché una dettagliata relazione illustrativa in ordine alle attività svolte nel corso dell'anno precedente.
4. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, il capitolo 6702, sul quale grava l'onere derivante dal presente articolo, è inserito nell'elenco n. 1 allegato alla legge regionale 10/1996.
Art. 49

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO VIII
 INTERVENTI NEL SETTORE DELL'INDUSTRIA
Art. 50
 (Contributo straordinario alla Sincrotrone Trieste Scpa
per la realizzazione di un progetto di ricerca applicata)
1. Per le finalità indicate dall'articolo 10, comma 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla società Sincrotrone Trieste Scpa un contributo straordinario una tantum di lire 2.000 milioni, a titolo di concorso nelle spese per la esecuzione del progetto di ricerca applicata, avente ad oggetto la realizzazione di un "acceleratore di protoni ad alta efficienza per applicazioni industriali", che la Regione stessa ha proposto al Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica per l'ammissione al Fondo speciale per la ricerca applicata istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089.
2. Il contributo di cui al comma 1 può essere concesso ed erogato, per una quota parte fino all'ammontare massimo di lire 500 milioni, in via anticipata, con esonero da garanzie, a sostegno delle spese per lo studio di prefattibilità del progetto, su conforme presentazione da parte della società Sincrotrone Trieste Scpa alla Direzione regionale dell'industria di apposita domanda, corredata di un preventivo di spesa.
3. Alla concessione ed erogazione della rimanente parte del contributo si provvede, con le modalità di cui al comma 2, dopo il perfezionamento del contratto di ricerca che la società esecutrice del progetto stipula, ai sensi dell'articolo 9 della legge 46/1982, con l'Istituto Mobiliare Italiano.
4. I termini e le modalità di rendicontazione dei contributi di cui al presente articolo sono fissati dai provvedimenti amministrativi di concessione assunti dalla Direzione regionale competente.
Note:
1 Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.
Art. 51
 (Interventi a sostegno del Consorzio
per lo sviluppo industriale del Friuli Centrale)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli Centrale un contributo straordinario nella misura massima di lire 1.000 milioni per l'anno 1996 per la realizzazione di infrastrutture a servizio della zona industriale consortile.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale dell'industria, corredata di una relazione illustrativa degli interventi da effettuare e di un preventivo di massima della spesa. Il contributo è concesso ed erogato con le modalità previste dalla legge regionale 46/1986, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 52
 (Strumenti finanziari a tutela delle operazioni di
esportazione)
1. Al fine di integrare e potenziare le forme di intervento previste a favore della Regione Friuli-Venezia Giulia dalla legge 9 gennaio 1991, n. 19, nel quadro degli obiettivi di sviluppo della cooperazione economico- finanziaria con i Paesi di cui all'articolo 1 della legge stessa, l'Amministrazione regionale promuove l'attuazione di strumenti finanziari finalizzati a garantire il rischio economico delle operazioni di esportazione verso i Paesi e per settori prioritari, in funzione della costituzione di rapporti stabili di cooperazione economica o di società miste, nella prospettiva di destinarvi risorse proprie, anche in concorso con altri soggetti pubblici e privati.
2. L'attività di cui al comma 1 è diretta, in via preliminare, ad attivare risorse esistenti presso la "Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - FRIULIA SpA", per un ammontare non inferiore a lire 10 miliardi , secondo criteri volti a privilegiare la complementarietà e l'integrazione degli interventi.
CAPO IX
 ALTRI INTERVENTI NEI SETTORI PRODUTTIVI
Art. 53

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
Art. 54
 (Riassegnazione di sovvenzioni non erogate ai sensi
dell'articolo 164
della legge regionale 8/1995)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al "Centro di documentazione per il commercio internazionale del legno" di Trieste, per sovvenire alle esigenze finanziarie del completamento della sua liquidazione, una sovvenzione di lire 980 milioni, già stanziata e non erogata a titolo di contributi e per la predetta liquidazione negli anni 1991, 1992 e 1993.
2. Per l'utilizzazione della sovvenzione di cui al comma 1 trova applicazione il disposto di cui all'articolo 16 della legge regionale 18 dicembre 1992, n. 37.
3. La sovvenzione di cui al comma 1 è concessa su presentazione di apposita domanda da parte del liquidatore alla Direzione regionale del commercio e del turismo, entro sessanta giorni dalla data in entrata in vigore della presente legge. L'erogazione è disposta in deroga all'articolo 9 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 46.
Art. 55
 (Contributi straordinari agli Enti locali ai sensi
dell'articolo 9 della legge 879/1986)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari agli Enti locali, loro aziende speciali, società o forme associative e di cooperazione previste dai Capi VII ed VIII della legge 8 giugno 1990, n. 142, per la realizzazione di aree attrezzate e infrastrutture viarie e di servizio connesse ad attività turistico-commerciali o produttive, di supporto alla grande viabilità autostradale da integrarsi con la viabilità ordinaria, nel Gemonese e nel Canal del Ferro-Val Canale, ai sensi dell'articolo 9 della legge 1 dicembre 1986, n. 879, d'intesa con i Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina in via preventiva, su proposta dell'Assessore alla programmazione di concerto con l'Assessore alle autonomie locali, i criteri per stabilire gli interventi da finanziare ed i termini e le modalità per la presentazione delle domande da parte degli enti interessati.
3. Per l'acquisizione delle intese coi Ministri competenti possono essere promosse conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 23 della legge regionale 29/1992. Per la realizzazione delle iniziative possono essere altresì promossi accordi di programma ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 10/1988.
4. Per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 si fa riferimento, per quanto applicabili, alle disposizioni della legge regionale 46/1986, e successive modificazioni ed integrazioni.
Note:
1Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, istituito con l' articolo 5 della legge regionale 10/97, per l' espletamento delle funzioni amministrative ad esso attribuite, succede all' Ufficio di Piano nella trattazione degli affari e nella definizione formale dei procedimenti amministrativi relativi al presente articolo, come previsto dall' articolo 33 della L.R. 23/97.
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 58, L. R. 12/2006
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 42, L. R. 1/2007
CAPO X
 INTERVENTI A FAVORE DELLA COOPERAZIONE
E DELL'ARTIGIANATO
Art. 56
 (Criteri per gli interventi a favore della cooperazione)
1. L'Amministrazione regionale emana direttive e criteri per l'utilizzo del contributo di lire 1.000 milioni assegnato al Consorzio regionale garanzia fidi - Finanziaria regionale della cooperazione (FINRECO) ai sensi dell'articolo 74, comma 6, nonché per l'utilizzo di mezzi finanziari derivanti dai rientri di fondi già erogati al Consorzio regionale garanzia fidi - ai sensi della legge regionale 8 agosto 1986, n. 32.
Art. 57

( ABROGATO )

Note:
1Le disposizioni del comma 2 del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunita' Europee per il relativo esame.
2Integrata la disciplina del comma 2 da art. 77, comma 14, L. R. 12/2002
3Articolo abrogato da art. 78, comma 2, L. R. 12/2002 , con effetto dall' 1 gennaio 2003; vedi anche il particolare regime transitorio di cui all'art. 77, c. 12, della medesima L.R. 12/2002.
CAPO XI
 ATTUAZIONE DI PROGRAMMI COMUNITARI
Art. 58
 (Attuazione dell'iniziativa comunitaria Leader II)
1. Nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Leader II, istituita con l'articolo 11 del Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988, l'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione al Programma Leader II regionale concernente "Collegamento fra azioni di sviluppo dell'economia rurale della regione Friuli-Venezia Giulia per gli anni 1994-1999", approvato dalla Commissione delle Comunità europee con decisione C(95) 3618/2 del 27 dicembre 1995 e dalla Giunta regionale con deliberazioni n. 754 del 23 febbraio 1996 e n. 1410 del 29 marzo 1996, secondo le modalità e procedure definite nel Programma stesso.
2. Alla realizzazione degli interventi previsti nel Programma Leader II regionale si provvede secondo il relativo piano finanziario:
a) con le risorse assegnate dall'Unione europea a valere sul Fondo europeo di orientamento e garanzia in agricoltura - FEAOG - Sezione orientamento, sul Fondo europeo di sviluppo regionale - FESR e sul Fondo sociale europeo - FSE;
b) con le risorse assegnate dallo Stato in attuazione della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 13 marzo 1996.

3. Per l'attuazione delle misure e delle azioni contenute nei Piani di azione locale (PAL) si applica la disposizione di cui all'articolo 19 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35, concernente la riduzione dei termini dei procedimenti amministrativi.
4. Gli atti relativi alla definizione dei criteri di selezione ed all'approvazione della graduatoria dei PAL sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione.
Note:
1Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, istituito con l' articolo 5 della legge regionale 10/97, per l' espletamento delle funzioni amministrative ad esso attribuite, succede all' Ufficio di Piano nella trattazione degli affari e nella definizione formale dei procedimenti amministrativi relativi al presente articolo, come previsto dall' articolo 33 della L.R. 23/97.
Art. 59
 (Attuazione del Programma operativo Resider II)
1. Nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Resider II, istituita con l'articolo 11 del Regolamento (CEE) n. 2082/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, l'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione al programma operativo definito dalla Giunta regionale con deliberazione n. 6166 dell'1 dicembre 1995 e approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(96)859 del 16 aprile 1996 sulla base della comunicazione della Commissione agli Stati membri n. 94/C/180/07.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è concesso all'Acega - Azienda comunale elettricità, gas e acqua - di Trieste in base al piano finanziario approvato con la predetta decisione, un finanziamento di lire 11.700 milioni, corrispondenti a 5,85 milioni di ECU, per la realizzazione nella zona industriale di Trieste di un impianto per l'utilizzo delle acque industriali.
3. Alla concessione del finanziamento provvede, su domanda del beneficiario da presentarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Direzione regionale dell'industria. L'erogazione del finanziamento è disposta con le seguenti modalità:
a) un primo anticipo è erogato nella misura del cinquanta per cento, previo accertamento dell'avvenuto inizio dei lavori e su presentazione di garanzia fidejussoria di pari importo da rilasciarsi da parte di istituti bancari o assicurativi;
b) un secondo anticipo è erogato nella misura del quaranta per cento ad avvenuto raggiungimento di metà della spesa preventivata ed ammessa a finanziamento;
c) il saldo è erogato ad avvenuta ultimazione del progetto, previa presentazione della documentazione di spesa e l'espletamento dei controlli previsti dalla normativa vigente.

4. Ai fini della concessione del presente finanziamento si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 46/1986, in quanto compatibili con i commi 1, 2 e 3.
5. Al finanziamento dell'intervento di cui al comma 2 si provvede:
a) con le risorse assegnate dall'Unione europea a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale - FESR in base alla decisione di cui al comma 1;
b) con le risorse assegnate dallo Stato a titolo di cofinanziamento della quota nazionale;
c) con le risorse proprie che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in conformità al piano finanziario approvato.

Art. 60
1.
Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 35/1995, è sostituito dal seguente:
<< 2. Il trasferimento delle risorse di cui all'articolo 4 alla Friulia SpA per la costituzione del fondo speciale indicato al comma 1 è disposto con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria. L'erogazione è effettuata, anche in via di anticipazione delle quote comunitarie e statali, in relazione alle esigenze finanziarie rappresentate. >>.

CAPO XII
 COMPLETAMENTO DELL'OPERA DI RINASCITA DELLE ZONE
TERREMOTATE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA
Art. 61
 (Disposizioni finanziarie per il completamento
dell'opera di rinascita delle zone terremotate
del Friuli-Venezia Giulia)
1. In relazione al disposto di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1990, n. 58, la somma di lire 135.903.175.756, disponibile sul "Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato" e corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1995 e trasferita ai sensi degli articoli 7, secondo comma, e 22 della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore alle finanze 27 febbraio 1996, n. 13, per lire 135.000 milioni è impiegata a copertura degli interventi autorizzati con l'articolo 78, commi da 1 a 6, e per lire 903.175.756 riaffluisce al "Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia".
2. In relazione al disposto di cui all'articolo 1 della legge regionale 58/1990, la somma di lire 6.600 milioni, disponibile sul capitolo 8664 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 e corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1995 e trasferita ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore alle finanze 27 febbraio 1996, n. 14, riaffluisce al "Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia".
3. Gli importi relativi alle riduzioni disposte per gli anni successivi al 2005 con il comma 6 dell'articolo 79 sul limite di impegno ivi indicato riaffluiscono al "Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato" nella misura di lire 1.100 milioni per ciascuno degli anni dal 2006 al 2009.
CAPO XIII
 FINANZIAMENTI E RIFINANZIAMENTI
DI LEGGI REGIONALI E STATALI
Art. 62
 (FINANZIAMENTI INTEGRATIVI REGIONALI DELLA SPESA
SANITARIA DI PARTE CORRENTE)
1. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
4371 RUBRICA N. 20 - PROGRAMMA 2. 1. 1 - 1.1.157.2.08.08. -
FINANZIAMENTO INTEGRATIVO AGLI ENTI CHE ESERCITANO, NELLA REGIONE, LE FUNZIONI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - FONDI REGIONALI
L. 23.12.1978 N. 833 , ART. 34 , COMMA 3 , L. 23.12.1994 N. 724 , ART. 11 , COMMA 1 , L.R. 6.2.1996 N. 9 - AUT. FIN. : ART. 11 , COMMA 3 , L.R. 6.2.1996 N. 9
CD 1995--
199611.361.000.000
1997--
1998--
TOTALE11.361.000.000


2. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
4380 ( DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 20 - PROGRAMMA 2. 1. 1 - SPESE CORRENTI - CATEGORIA 1.5 - SEZIONE 08 ) - 1.1.157.2.08.08. -
FINANZIAMENTO INTEGRATIVO AGLI ENTI CHE ESERCITANO NELLA REGIONE LE FUNZIONI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER LA COPERTURA DELLA MAGGIOR SPESA SANITARIA SOSTENUTA NELL' ANNO 1990 - FONDI REGIONALI
ART. 9 DELLA PRESENTE LEGGE
CD 1995--
19964.324.571.500
1997--
1998--
TOTALE4.324.571.500


Art. 63
 (FINANZIAMENTI E RIFINANZIAMENTI NEL SETTORE
DELLE AUTONOMIE LOCALI)
1. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
959 RUBRICA N. 8 - PROGRAMMA 0. 7. 1 - 1.1.154.2.10.12. -
FINANZIAMENTO STRAORDINARIO PER LE SPESE CORRENTI DELLE COMUNITÀ MONTANE RELATIVE ALL'ANNO 1996
ART. 6 , COMMA 1 , L.R. 6.2.1996 N. 9 - AUT. FIN. : ART. 6 , COMMI 3 , 4 , L.R. 6.2.1996 N. 9
CD 1995--
19961.800.000.000
1997--
1998--
TOTALE1.800.000.000


2. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
1812 ( DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 10 - PROGRAMMA 0. 6. 2 - SPESE D'INVESTIMENTO - CATEGORIA 2.3 - SEZIONE 08 ) - 2.1.232.3.08.15. -
ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA PER L' ANNO 1996 A FAVORE DEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 15.000 ABITANTI NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA PER INTERVENTI RELATIVI AD OPERE PUBBLICHE
ART. 11 , COMMA 1 , DELLA PRESENTE LEGGE
CD 1995--
19962.000.000.000
1997--
1998--
TOTALE2.000.000.000


3. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
1813 ( DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 10 - PROGRAMMA 0. 6. 2 - SPESE D'INVESTIMENTO - CATEGORIA 2.3 - SEZIONE 08 ) - 2.1.232.3.08.15. -
ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA PER L' ANNO 1996 A FAVORE DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA PER INTERVENTI RELATIVI AD OPERE PUBBLICHE O ALL' ACQUISTO DI BENI IMMOBILI ART. 12, COMMA 1, DELLA PRESENTE LEGGE
CD 1995--
199610.000.000.000
1997--
1998--
TOTALE10.000.000.000


4. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
1814 ( DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 10 - PROGRAMMA 0. 6. 2 - SPESE D'INVESTIMENTO - CATEGORIA 2.3 - SEZIONE 08 ) - 2.1.233.3.08.17. -
ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA PER L' ANNO 1996 A FAVORE DELLE PROVINCIE PER INIZIATIVE DIRETTE ALLA REALIZZAZIONE, IL COMPLETAMENTO E L' AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ PROVINCIALE ART. 13, COMMA 1, DELLA PRESENTE LEGGE
CD 1995--
19964.000.000.000
1997--
1998--
TOTALE4.000.000.000


5. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
1815 ( DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 10 - PROGRAMMA 0. 6. 2 - SPESE D'INVESTIMENTO - CATEGORIA 2.3 - SEZIONE 08 ) - 2.1.232.3.08.15. -
ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA PER L' ANNO 1996 A FAVORE DEI COMUNI DI LIGNANO, MARANO LAGUNARE E GRADO PER INTERVENTI RELATIVI AD OPERE PUBBLICHE
ART. 14 , COMMA 1 , DELLA PRESENTE LEGGE
CD 1995--
19962.500.000.000
1997--
1998--
TOTALE2.500.000.000


6. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
1816 ( DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 10 - PROGRAMMA 0. 6. 2 - SPESE D'INVESTIMENTO - CATEGORIA 2.3 - SEZIONE 08 ) - 2.1.232.3.08.33. -
ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA PER L' ANNO 1996 A FAVORE DEI COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 2.000 ABITANTI AI SENSI DELL' ARTICOLO 54 DELLO STATUTO SPECIALE DI AUTONOMIA
ART. 15 , COMMA 1 , DELLA PRESENTE LEGGE
CD 1995--
19961.000.000.000
1997--
1998--
TOTALE1.000.000.000


7. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
6156 ( DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 24 - PROGRAMMA 2. 4. 5 - SPESE D'INVESTIMENTO - CATEGORIA 2.3 - SEZIONE 08 ) - 2.1.232.3.08.09. -
FINANZIAMENTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI TRIESTE PER L' ACQUISTO, IL POTENZIAMENTO E LA RISTRUTTURAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI LOCALIZZATI SULL' ALTOPIANO TRIESTINO
ART. 16 , COMMA 2 , DELLA PRESENTE LEGGE
CD 1995--
19963.000.000.000
1997--
1998--
TOTALE3.000.000.000


8. LA SPESA AUTORIZZATA DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È RIDOTTA NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA, CON L'ESTENSIONE TEMPORALE E PER L'AMMONTARE ANNUO SOTTOSPECIFICATI
950 ( MODIFICA DENOMINAZIONE ) RUBRICA N. 8 - PROGRAMMA 0. 6. 3 - 2.1.210.4.10.12. -
FINANZIAMENTO STRAORDINARIO ALLA COMUNITÀ MONTANA DEL CARSO PER L' ATTUAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO BOSCHIVO E AMBIENTALE, AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE MINORI E ALLA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI, ANCHE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE NECESSARIE ALLO SVOLGIMENTO DELLE STESSE
ART. 1 , COMMA 1 , L.R. 4.5.1992 N. 16 COME SOSTITUITO DA ART. 16 , COMMA 1 , DELLA PRESENTE LEGGE
CD 1995-1.500.000.000--
1996-1.500.000.000
1997--
1998--
TOTALE-3.000.000.000--

SPESA RIPARTITA:1995-1.500.000.000
1996-1.500.000.000


Art. 64
 (FINANZIAMENTI E RIFINANZIAMENTI NEL SETTORE DEL TERRITORIO)
1. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
1590 ( DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 9 - PROGRAMMA 3. 5. 1 - SPESE D'INVESTIMENTO - CATEGORIA 2.6 - SEZIONE 10 ) - 2.1.263.3.10.24. -
ACQUISTO DI OBBLIGAZIONI PER L' EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI AGEVOLATI A FAVORE DI COMUNI E LORO CONSORZI PER INVESTIMENTI RIGUARDANTI I SERVIZI PUBBLICI DI CAPTAZIONE, ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ACQUA AD USI CIVILI
ART. 17 , COMMA 1 , DELLA PRESENTE LEGGE
CD 1995--
19963.000.000.000
1997--
1998--
TOTALE3.000.000.000


2. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
2336 ( DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 14 - PROGRAMMA 1. 1. 2 - SPESE D'INVESTIMENTO - CATEGORIA 2.3 - SEZIONE 08 ) - 2.1.232.5.08.16. -
CONTRIBUTI STRAORDINARI A COMUNI E LORO CONSORZI PER LA REALIZZAZIONE, IL POTENZIAMENTO ED IL COMPLETAMENTO DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E RETI FOGNARIE INTERESSANTI LE AREE COSTIERE
ART. 1 L.R. 4.9.1990 N. 40
CD 1995--
1996500.000.000
1997--
1998--
TOTALE500.000.000


3. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
2360 RUBRICA N. 14 - PROGRAMMA 1. 1. 2 - 2.1.210.5.12.15. -
SPESE PER L' ESECUZIONE DI STUDI CONCERNENTI L' INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI PIÙ IDONEI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE IGIENICO - SANITARIE, NONCHÉ DI PROGETTAZIONI PER LA COSTRUZIONE, IL POTENZIAMENTO, L' AMPLIAMENTO E LA SISTEMAZIONE DELLE OPERE MEDESIME
ART. 2 L.R. 29.12.1976 N. 68 COME SOSTITUITO DALL' ART. 19 , COMMA 1 , L.R. 19.6.1985 N. 25 - AUT. FIN. : ART. 31 L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 30 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 14 , COMMA 1, LETTERA B), L.R. 26.9.1995 N. 39 , ART. 14 , COMMA 36 , L.R. 6.2.1996 N. 9
CD 1995--
1996650.000.000
1997--
1998--
TOTALE650.000.000


4. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
2423 ( DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 14 - PROGRAMMA 1. 1. 3 - SPESE D'INVESTIMENTO - CATEGORIA 2.1 - SEZIONE 08 ) - 2.1.210.3.08.16. -
SPESE PER LA PREDISPOSIZIONE E DIFFUSIONE DEL PIANO REGIONALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ART. 5, COMMA 1, LETTERA A), L.R. 7.9.1987 N. 30 COME DA ULTIMO MODIFICATO DALL' ARTICOLO 5 D.D.L. N. 151 , ART. 19, COMMA 1, DELLA PRESENTE LEGGE
CD 1995--
1996200.000.000
1997--
1998--
TOTALE200.000.000


5. LA SPESA AUTORIZZATA DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È RIDOTTA NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA
2430 RUBRICA N. 14 - PROGRAMMA 1. 1. 3 - 2.1.210.5.08.16. -
FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PREVISTI DAL SISTEMA INTEGRATO O DAL PROGRAMMA D'EMERGENZA DI CUI ALLA L. 475/88 ART. 2 , COMMA 1, LETTERA A), L.R. 4.9.1991 N. 41 - AUT. FIN. : ART. 32 , COMMA 3 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 34 , COMMI 4 , 5 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 14 , COMMI 3 , 4 , L.R. 6.2.1996 N. 9
CD 1995--
1996-3.000.000.000
1997--
1998--
TOTALE-3.000.000.000


6. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
2464 ( DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 14 - PROGRAMMA 1. 1. 3 - SPESE D'INVESTIMENTO - CATEGORIA 2.3 - SEZIONE 08 ) - 2.1.234.3.08.16. -
FINANZIAMENTO STRAORDINARIO AL CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DI SAN GIORGIO DI NOGARO PER LO SMALTIMENTO DELL' AMMASSO DEL MATERIALE RDF
ART. 18 , COMMA 1 , DELLA PRESENTE LEGGE
CD 1995--
1996760.000.000
1997--
1998--
TOTALE760.000.000


7. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
2465 ( DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 14 - PROGRAMMA 1. 1. 3 - SPESE D'INVESTIMENTO - CATEGORIA 2.3 - SEZIONE 08 ) - 2.1.232.3.08.16. -
FINANZIAMENTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI STARANZANO PER L' AVVIO DELLA SPERIMENTAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SECCO -UMIDO COLLEGATA CON LA MESSA IN FUNZIONE DELL' IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI BISTRIGNA
ART. 18 , COMMA 2 , DELLA PRESENTE LEGGE
CD 1995--
199640.000.000
1997--
1998--
TOTALE40.000.000


8. LA SPESA AUTORIZZATA DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È RIDOTTA NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA
3000 RUBRICA N. 15 - PROGRAMMA 1. 3. 3 - 2.1.210.3.08.29. -
SPESE DIRETTE PER LA PROGETTAZIONE, L' ISTITUZIONE E LA GESTIONE DI PARCHI NATURALI, IVI COMPRESE LE SPESE PER LA RICERCA NEL SETTORE
ART. 1 , COMMA 2, PUNTO 3) , ART. 1 , COMMA 3 , L.R. 24.1.1983 N. 11 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, - AUT. FIN. : ART. 97 , COMMA 14 , L.R. 1.2.1993 N. 1 , ART. 46 , COMMA 4 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 42 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 17 , COMMI 7 , 8 , L.R. 6.2.1996 N. 9
CD 1995-1.000.000.000
1996--
1997--
1998--
TOTALE-1.000.000.000


9. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
3002 RUBRICA N. 15 - PROGRAMMA 1. 3. 3 - 2.1.232.3.08.29. -
FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI PER L' ISTITUZIONE E LA GESTIONE DI PARCHI E L' ATTUAZIONE DEGLI AMBITI DI TUTELA AMBIENTALE, NONCHÉ PER L' ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI CONSORZI GESTORI DEI PARCHI
ART. 1 , COMMA 2, PUNTO 2), L.R. 24.1.1983 N. 11 COME DA ULTIMO MODIFICATO DALL' ART. 92 L.R. 30.1.1989 N. 2 , ART. 46 , COMMA 6 , L.R. 28.4.1994 N. 5 COME MODIFICATO DA ART. 27 L.R. 25.10.1994 N. 14 - AUT. FIN. : ART. 14 , COMMA 3 , ART. 97 , COMMA 15 , L.R. 1.2.1993 N. 1 , ART. 18 , COMMA 1 , L.R. 17.6.1993 N. 47 , ART. 46 , COMMA 6 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 42 , COMMI 3 , 4 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 17 , COMMI 10 , 12 , L.R. 6.2.1996 N. 9
CD 1995--
19961.000.000.000
1997--
1998--
TOTALE1.000.000.000


10. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
1390 RUBRICA N. 9 - PROGRAMMA 1. 4. 1 - 2.1.254.3.08.26. -
ACQUISTO DI OBBLIGAZIONI DI ISTITUTI E SEZIONI DI CREDITO FONDIARIO ED EDILIZIO OPERANTI IN REGIONE PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI EDILIZIA AGEVOLATA
ART. 47 L.R. 17.6.1993 N. 45 - AUT. FIN. : ART. 21 , COMMA 1 , L.R. 17.6.1993 N. 47 , ART. 45 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 30 , COMMA 1 , L.R. 26.9.1995 N. 39 , ART. 19 , COMMA 1 , L.R. 6.2.1996 N. 9
CD 1995--
199630.000.000.000
1997--
1998--
TOTALE30.000.000.000


11. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
3224 RUBRICA N. 16 - PROGRAMMA 1. 4. 1 - 1.1.158.2.07.26. -
ONERI DERIVANTI DA PASSIVITÀ DEL SOPPRESSO CONSORZIO REGIONALE DEGLI IACP
ART. 48 L.R. 11.5.1993 N. 18
CD 1995--
1996150.000.000
1997--
1998--
TOTALE150.000.000


12. IL LIMITE DI IMPEGNO AUTORIZZATO DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA, È RIDOTTO NELLA MISURA A FIANCO INDICATA, CON L'ESTENSIONE TEMPORALE E PER L'AMMONTARE ANNUO SOTTOSPECIFICATI
3282 RUBRICA N. 16 - PROGRAMMA 1. 4. 1 - 2.1.241.5.07.26. -
INTERVENTI PLURIENNALI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI EDILIZIA CONVENZIONATA
ART. 85 L.R. 1.9.1982 N. 75 , ART. 94 L.R. 1.9.1982 N. 75 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 36 L.R. 17.6.1993 N. 45 , ART. 21 , COMMA 1 , DELLA PRESENTE LEGGE - AUT. FIN. : ART. 146 , COMMA 1 , L.R. 1.9.1982 N. 75 , ART. 33 , COMMA 3 , L.R. 30.1.1984 N. 4 , ART. 31 L.R. 29.1.1985 N. 8 , ART. 3 L.R. 28.1.1987 N. 3 , ART. 18 L.R. 8.7.1987 N. 19 , ART. 3 L.R. 30.1.1988 N. 3 , ART. 20 L.R. 30.1.1989 N. 2 , ART. 83 , COMMA 5 , L.R. 5.9.1989 N. 25 , ART. 12 L.R. 9.7.1990 N. 29 , ART. 18 L.R. 1.2.1993 N. 1 , ART. 50 L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 46 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 19 , COMMA 5 , L.R. 6.2.1996 N. 9
CD 1995--
1996-245.310.000
1997-245.310.000
1998-245.310.000
TOTALE-735.930.000

LIMITE 13 :1996 - 2014-245.310.000


13. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L'AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D'IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO
3282 RUBRICA N. 16 - PROGRAMMA 1. 4. 1 - 2.1.241.5.07.26. -
INTERVENTI PLURIENNALI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI EDILIZIA CONVENZIONATA
ART. 85 L.R. 1.9.1982 N. 75 , ART. 94 L.R. 1.9.1982 N. 75 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 36 L.R. 17.6.1993 N. 45 , ART. 21 , COMMA 1 , DELLA PRESENTE LEGGE - AUT. FIN. : ART. 146 , COMMA 1 , L.R. 1.9.1982 N. 75 , ART. 33 , COMMA 3 , L.R. 30.1.1984 N. 4 , ART. 31 L.R. 29.1.1985 N. 8 , ART. 3 L.R. 28.1.1987 N. 3 , ART. 18 L.R. 8.7.1987 N. 19 , ART. 3 L.R. 30.1.1988 N. 3 , ART. 20 L.R. 30.1.1989 N. 2 , ART. 83 , COMMA 5 , L.R. 5.9.1989 N. 25 , ART. 12 L.R. 9.7.1990 N. 29 , ART. 18 L.R. 1.2.1993 N. 1 , ART. 50 L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 46 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 19 , COMMA 5 , L.R. 6.2.1996 N. 9
CD 1995--
1996490.620.000
1997245.310.000
1998245.310.000
TOTALE981.240.000

LIMITE 18 :1996490.620.000
1997245.310.000
1998245.310.000
1999245.310.000
2000245.310.000
2001245.310.000
2002245.310.000
2003245.310.000
2004245.310.000
2005245.310.000
2006245.310.000
2007245.310.000
2008245.310.000
2009245.310.000
2010245.310.000
2011245.310.000
2012245.310.000
2013245.310.000
2014245.310.000

LE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

14. IL LIMITE DI IMPEGNO AUTORIZZATO DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA, È RIDOTTO NELLA MISURA A FIANCO INDICATA, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO SOTTOSPECIFICATI
3282 RUBRICA N. 16 - PROGRAMMA 1. 4. 1 - 2.1.241.5.07.26. -
INTERVENTI PLURIENNALI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI EDILIZIA CONVENZIONATA
ART. 85 L.R. 1.9.1982 N. 75 , ART. 94 L.R. 1.9.1982 N. 75 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 36 L.R. 17.6.1993 N. 45 , ART. 21 , COMMA 1 , DELLA PRESENTE LEGGE - AUT. FIN. : ART. 146 , COMMA 1 , L.R. 1.9.1982 N. 75 , ART. 33 , COMMA 3 , L.R. 30.1.1984 N. 4 , ART. 31 L.R. 29.1.1985 N. 8 , ART. 3 L.R. 28.1.1987 N. 3 , ART. 18 L.R. 8.7.1987 N. 19 , ART. 3 L.R. 30.1.1988 N. 3 , ART. 20 L.R. 30.1.1989 N. 2 , ART. 83 , COMMA 5 , L.R. 5.9.1989 N. 25 , ART. 12 L.R. 9.7.1990 N. 29 , ART. 18 L.R. 1.2.1993 N. 1 , ART. 50 L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 46 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 19 , COMMA 5 , L.R. 6.2.1996 N. 9
CD 1995--
1996-110.294.800
1997-110.294.800
1998-110.294.800
TOTALE-330.884.400

LIMITE 12 :1996 - 2013-110.294.800


15. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D'IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO
3282 RUBRICA N. 16 - PROGRAMMA 1. 4. 1 - 2.1.241.5.07.26. -
INTERVENTI PLURIENNALI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI EDILIZIA CONVENZIONATA
ART. 85 L.R. 1.9.1982 N. 75 , ART. 94 L.R. 1.9.1982 N. 75 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 36 L.R. 17.6.1993 N. 45 , ART. 21 , COMMA 1 , DELLA PRESENTE LEGGE - AUT. FIN. : ART. 146 , COMMA 1 , L.R. 1.9.1982 N. 75 , ART. 33 , COMMA 3 , L.R. 30.1.1984 N. 4 , ART. 31 L.R. 29.1.1985 N. 8 , ART. 3 L.R. 28.1.1987 N. 3 , ART. 18 L.R. 8.7.1987 N. 19 , ART. 3 L.R. 30.1.1988 N. 3 , ART. 20 L.R. 30.1.1989 N. 2 , ART. 83 , COMMA 5 , L.R. 5.9.1989 N. 25 , ART. 12 L.R. 9.7.1990 N. 29 , ART. 18 L.R. 1.2.1993 N. 1 , ART. 50 L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 46 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 19 , COMMA 5 , L.R. 6.2.1996 N. 9
CD 1995--
1996330.884.400
1997110.294.800
1998110.294.800
TOTALE551.474.000

LIMITE 17 :1996330.884.400
1997110.294.800
1998110.294.800
1999110.294.800
2000110.294.800
2001110.294.800
2002110.294.800
2003110.294.800
2004110.294.800
2005110.294.800
2006110.294.800
2007110.294.800
2008110.294.800
2009110.294.800
2010110.294.800
2011110.294.800
2012110.294.800
2013110.294.800

LE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

16. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
3300 RUBRICA N. 16 - PROGRAMMA 1. 4. 1 - 2.1.274.3.07.26. -
ANTICIPAZIONI ALTERNATIVE AI SOCI DELLE COOPERATIVE EDILIZIE POSTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA O DICHIARATE FALLITE NON OLTRE LA DATA DEL 31 DICEMBRE 1993 PER L' ACQUISIZIONE IN PROPRIETÀ DEGLI ALLOGGI REALIZZATI
ART. 61 BIS , COMMA 1 , L.R. 17.6.1993 N. 45 COME INSERITO DA ART. 199 , COMMA 2 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 61 TER L.R. 17.6.1993 N. 45 COME INSERITO DA ART. 199 , COMMA 3 , L.R. 28.4.1994 N. 5
CD 1995--
19961.350.000.000
1997--
1998--
TOTALE1.350.000.000


17. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
3310 RUBRICA N. 16 - PROGRAMMA 1. 4. 2 - 2.1.232.5.07.26. -
CONTRIBUTI UNA TANTUM AI COMUNI PER LE SPESE RELATIVE ALLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONNESSE CON L' ELABORAZIONE DEI PIANI DI RECUPERO
ART. 3 , COMMA 2 , L.R. 29.4.1986 N. 18 - AUT. FIN. : ART. 31 , COMMA 1 , L.R. 26.9.1995 N. 39 , ART. 20 , COMMA 1 , L.R. 6.2.1996 N. 9
CD 1995--
1996500.000.000
1997--
1998--
TOTALE500.000.000


18. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
3327 RUBRICA N. 16 - PROGRAMMA 1. 4. 2 - 2.1.232.5.08.27. -
SOVVENZIONI SPECIALI AI COMUNI PER INTERVENTI DI RESTAURO DELLE FACCIATE DI IMMOBILI COMPRESI NELLE ZONE DI RECUPERO
ART. 12 L.R. 26.10.1987 N. 34 - AUT. FIN. : ART. 54 , COMMA 1 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 48 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 31 , COMMA 3 , L.R. 26.9.1995 N. 39 , ART. 20 , COMMA 3 , L.R. 6.2.1996 N. 9
CD 1995--
1996500.000.000
1997--
1998--
TOTALE500.000.000


19. ( Comma omesso in quanto contenente norme finanziarie relative all' articolo 22, oggetto di rinvio da parte del Governo.)
20. ( Comma omesso in quanto contenente norme finanziarie relative all' articolo 22, oggetto di rinvio da parte del Governo.)
21. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
3350 RUBRICA N. 16 - PROGRAMMA 1. 4. 2 - 2.1.232.5.08.27. -
CONTRIBUTI UNA TANTUM A FAVORE DEI COMUNI PER LA SALVAGUARDIA DEI CENTRI STORICI PRIMARI
ART. 1 , COMMI 1 , 2 , L.R. 10.1.1983 N. 2 - AUT. FIN. : ART. 50 , COMMA 5 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 31 , COMMA 5 , L.R. 26.9.1995 N. 39 , ART. 20 , COMMI 7 , 8 , L.R. 6.2.1996 N. 9
CD 1995--
19961.000.000.000
1997--
1998--
TOTALE1.000.000.000


22. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
3376 ( DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 16 - PROGRAMMA 1. 4. 3 - SPESE D'INVESTIMENTO - CATEGORIA 2.3 - SEZIONE 07 ) - 2.1.232.3.07.26. -
FINANZIAMENTI STRAORDINARI AI COMUNI PER FAR FRONTE AI MAGGIORI ONERI CONSEGUENTI ALLE ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITÀ IN ATTUAZIONE DEI PIANI DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE
ART. 20 , COMMA 1 , DELLA PRESENTE LEGGE
CD 1995--
19962.000.000.000
1997--
1998--
TOTALE2.000.000.000


23. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
3415 ( DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 16 - PROGRAMMA 1. 4. 3 - SPESE D'INVESTIMENTO - CATEGORIA 2.3 - SEZIONE 08 ) - 1.1.232.3.08.26. -
FINANZIAMENTO STRAORDINARIO A COMUNI E ASSOCIAZIONI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, COMPLETAMENTO E RIPRISTINO FUNZIONALE DI MONUMENTI NAZIONALI E LORO PERTINENZE, DEDICATI AI CADUTI E DISPERSI IN GUERRA
ART. 23 , COMMA 1 , DELLA PRESENTE LEGGE
CD 1995--
1996200.000.000
1997--
1998--
TOTALE200.000.000


24. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
3435 RUBRICA N. 16 - PROGRAMMA 1. 4. 3 - 2.1.242.5.08.32. -
CONTRIBUTI UNA TANTUM PER LA COSTRUZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE, L' AMPLIAMENTO E LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI ISTITUTI DI ISTRUZIONE RELIGIOSA, DI OPERE DI CULTO E DI MINISTERO RELIGIOSO, COMPRESI GLI UFFICI E LE ABITAZIONI DEI MINISTRI DEI CULTI E LE RELATIVE PERTINENZE
ART. 7 TER , COMMA 1 , L.R. 7.3.1983 N. 20 COME INSERITO DALL' ART. 1 L.R. 23.12.1985 N. 53, E MODIFICATO DALL' ART. 80 L.R. 7.9.1992 N. 30 , ART. 7 TER , COMMA 3 , L.R. 7.3.1983 N. 20 COME INSERITO DALL' ART. ART. 1 L.R. 23.12.1985 N. 53 E DA ULTIMO MODIFICATO DALL' ART. 99 L.R. 7.2.1990 N. 3 , ART. 4 , COMMA 2 , L.R. 25.3.1996 N. 16 - AUT. FIN. : ART. 17 , COMMA 5 , L.R. 1.2.1991 N. 4 , ART. 19 , COMMA 5 , L.R. 6.9.1991 N. 47 , ART. 21 , COMMA 5 , ART. 97 , COMMA 18 , L.R. 1.2.1993 N. 1 , ART. 53 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 22 , COMMA 6 , L.R. 6.2.1996 N. 9
CD 1995--
1996500.000.000
1997--
1998--
TOTALE500.000.000


25. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
3709 RUBRICA N. 17 - PROGRAMMA 1. 5. 1 - 2.1.232.3.09.17. -
FINANZIAMENTI A TITOLO DI CONCORSO NELLE SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI TRATTI AUTOSTRADALI DELLA GRANDE VIABILITÀ DI TRIESTE E DEL CARSO, NONCHÉ DEL RACCORDO STRADALE TRA L' AUTOSTRADA A4 E L' AEROPORTO DI RONCHI DEI LEGIONARI
ART. 66 , COMMA 3 , L.R. 28.4.1994 N. 5 - AUT. FIN. : ART. 66 , COMMA 5 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 62 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8
CD 1995--
1996500.000.000
1997--
1998--
TOTALE500.000.000


26. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
3770 RUBRICA N. 17 - PROGRAMMA 1. 5. 2 - 2.1.210.5.09.20. -
SPESE PER INTERVENTI NEI PORTI E NEGLI APPRODI MARITTIMI, LAGUNARI, LACUALI E FLUVIALI ANCHE AD USO TURISTICO, NEI CANALI MARITTIMI, NELLE VIE DI NAVIGAZIONE INTERNA E PER LE OPERE MARITTIME DI COMPETENZA REGIONALE
ART. 21 L.R. 14.8.1987 N. 22 COSÌ COME INTEGRATO DALL' ART. 3 L.R. 23.7.1990 N. 30 - AUT. FIN. : ART. 70 , COMMA 1 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 65 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 28 , COMMA 1 , L.R. 6.2.1996 N. 9
CD 1995--
1996700.000.000
1997--
1998--
TOTALE700.000.000


27. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
3779 ( DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 17 - PROGRAMMA 1. 5. 2 - SPESE D'INVESTIMENTO - CATEGORIA 2.3 - SEZIONE 09 ) - 2.1.236.3.09.29. -
SOVVENZIONE STRAORDINARIA ALL' AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE PER LA REDAZIONE DEL PIANO REGOLATORE DEL PORTO DI TRIESTE
ART. 24 , COMMA 1 , DELLA PRESENTE LEGGE
CD 1995--
1996500.000.000
1997--
1998--
TOTALE500.000.000


28. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
4009 RUBRICA N. 17 - PROGRAMMA 1. 5. 5 - 2.1.235.5.09.18. -
CONTRIBUTI ALLE AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICHE E PRIVATE PER L' ACQUISTO DI AUTOBUS NUOVI DI FABBRICA NONCHÉ DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO TERRESTRE DI PERSONE - FONDI REGIONALI
ART. 55 , COMMA 1, PUNTO 1) , ART. 55 , COMMA 3, LETTERA B) , ART. 56 L.R. 21.10.1986 N. 41 - AUT. FIN. : ART. 60 L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 24 , COMMA 1 , L.R. 6.2.1996 N. 9
CD 1995--
1996350.000.000
1997--
1998--
TOTALE350.000.000


29. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
4152 RUBRICA N. 18 - PROGRAMMA 1. 2. 2 - 2.1.210.3.01.01. -
CONFERIMENTO STRAORDINARIO AL "FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE" PER L' ATTUAZIONE O IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E DI PROTEZIONE AMBIENTALE
ART. 21 , COMMA 1 , L.R. 28.4.1994 N. 5 - AUT. FIN. : ART. 21 , COMMA 4 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 22 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 77 , COMMA 1 , L.R. 6.2.1996 N. 9
CD 1995--
19964.500.000.000
1997--
1998--
TOTALE4.500.000.000


Art. 65
 (FINANZIAMENTI CON FONDI STATALI NEL SETTORE DEL
TERRITORIO)
1. IL LIMITE DI IMPEGNO AUTORIZZATO DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA, È RIDOTTO NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO SOTTOSPECIFICATI, IN CORRISPONDENZA ALLA RIDUZIONE DELL' ENTRATA DI PARI IMPORTO SUL CORRELATO CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA SOTTOSPECIFICATO
3286 RUBRICA N. 16 - PROGRAMMA 1. 4. 1 (E 438) - 2.1.243.5.07.26. -
CONTRIBUTI PER GLI INTERVENTI DI EDILIZIA CONVENZIONATA - FONDI STATALI
ART. 36 L. 5.8.1978 N. 457 , ART. 1 , COMMA 11 , D.L. 23.1.1982 N. 9 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 25.3.1982 N. 94 , ART. 3 , COMMA 7 , D.L. 7.2.1985 N. 12 CONVERTITO NELLA L. 5.4.1985 N. 118 , ART. 85 L.R. 1.9.1982 N. 75 , ART. 94 L.R. 1.9.1982 N. 75 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 36 L.R. 17.6.1993 N. 45 , L.R. 7.3.1983 N. 22 , ART. 21 , COMMA 2 , DELLA PRESENTE LEGGE - AUT. FIN. : ART. 36 L. 5.8.1978 N. 457 , ART. 1 , COMMA 11 , L. 25.3.1982 N. 94 , ART. 13 L.R. 13.12.1985 N. 50 , ART. 12 L.R. 8.7.1987 N. 19 , ART. 22 , COMMA 3 , L. 11.3.1988 N. 67 , ART. 4 L.R. 18.11.1991 N. 51
CD 1995--
1996-93.795.000
1997-93.795.000
1998-93.795.000
TOTALE--

LIMITE 8 :1996 - 2010-93.795.000


2. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L'AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D' IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO, IN CORRISPONDENZA ALLA PREVISIONE DELL' ENTRATA DI PARI IMPORTO SUL CORRELATO CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA SOTTOSPECIFICATO
3286 RUBRICA N. 16 - PROGRAMMA 1. 4. 1 (E 438) - 2.1.243.5.07.26. -
CONTRIBUTI PER GLI INTERVENTI DI EDILIZIA CONVENZIONATA - FONDI STATALI
ART. 36 L. 5.8.1978 N. 457 , ART. 1 , COMMA 11 , D.L. 23.1.1982 N. 9 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 25.3.1982 N. 94 , ART. 3 , COMMA 7 , D.L. 7.2.1985 N. 12 CONVERTITO NELLA L. 5.4.1985 N. 118 , ART. 85 L.R. 1.9.1982 N. 75, ART. 94 L.R. 1.9.1982 N. 75 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 36 L.R. 17.6.1993 N. 45 , L.R. 7.3.1983 N. 22 , ART. 21 , COMMA 2 , DELLA PRESENTE LEGGE - AUT. FIN. : ART. 36 L. 5.8.1978 N. 457 , ART. 1 , COMMA 11 , L. 25.3.1982 N. 94 , ART. 13 L.R. 13.12.1985 N. 50 , ART. 12 L.R. 8.7.1987 N. 19 , ART. 22 , COMMA 3 , L. 11.3.1988 N. 67 , ART. 4 L.R. 18.11.1991 N. 51
CD 1995--
1996562.770.000
199793.795.000
199893.795.000
TOTALE750.360.000

LIMITE 9 :1996562.770.000
199793.795.000
199893.795.000
199993.795.000
200093.795.000
200193.795.000
200293.795.000
200393.795.000
200493.795.000
200593.795.000
200693.795.000
200793.795.000
200893.795.000
200993.795.000
201093.795.000

LE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI
MEDESIMI.

Art. 66
 (FINANZIAMENTI E RIFINANZIAMENTI NEL SETTORE DEI SERVIZI
SOCIALI)
1. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
4426 RUBRICA N. 20 - PROGRAMMA 2. 1. 2 - 2.1.242.3.08.08. -
FINANZIAMENTO STRAORDINARIO ALLA CROCE VERDE BASSO FRIULI PER LA COSTRUZIONE O L' ACQUISTO E IL RIPRISTINO, L' ARREDAMENTO E L' ATTREZZATURA DI UN IMMOBILE DA ADIBIRE ALLE FINALITÀ ISTITUZIONALI
ART. 27 , COMMA 1 , L.R. 7.9.1992 N. 30
CD 1995--
1996600.000.000
1997--
1998--
TOTALE600.000.000


2. LA SPESA AUTORIZZATA DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È RIDOTTA NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA
4500 RUBRICA N. 20 - PROGRAMMA 2. 1. 3 - 1.1.157.2.08.07. - FINANZIAMENTI INTEGRATIVI ALLE AZIENDE PER I SERVIZI SANITARI FINALIZZATI AL RIMBORSO DI SPESE A FAVORE DEI DONATORI DI SANGUE, AL RIMBORSO DEGLI ONERI DERIVANTI DAL TRATTAMENTO DI DIALISI, ALLE SPESE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI SERVIZI DI CONSULTORIO FAMILIARE, DALLA TUTELA DELLA SALUTE MENTALE E DEI TOSSICODIPENDENTI E DALLA DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO DAI RATTI, NONCHÉ FINANZIAMENTI A COPERTURA DELLE SPESE DERIVANTI DALLA STIPULA DI CONVENZIONI CON LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E DALLA CONCESSIONE ALLE MEDESIME DI CONTRIBUTI E SUSSIDI
ART. 79 , COMMA 3 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 16 , COMMA 2 , L.R. 20.2.1995 N. 12 , ART. 43 , COMMA 2 , L.R. 26.9.1995 N. 39 - AUT. FIN. : ART. 79 , COMMA 8 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 73 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 19 , COMMA 13 , L.R. 20.2.1995 N. 12 , ART. 43 , COMMA 1 , L.R. 26.9.1995 N. 39 , ART. 35 , COMMA 1 , L.R. 6.2.1996 N. 9
CD 1995--
1996-100.000.000
1997--
1998--
TOTALE-100.000.000


3. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
4510 ( DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 20 - PROGRAMMA 2. 1. 3 - SPESE CORRENTI - CATEGORIA 1.5 - SEZIONE 08 ) - 1.1.157.2.08.07. -
FINANZIAMENTI INTEGRATIVI ALLE AZIENDE PER I SERVIZI SANITARI A COPERTURA DEGLI ONERI SOSTENUTI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI INVALIDI DI GUERRA E CATEGORIE ASSIMILATE PER LE SPESE RELATIVE AI SOGGIORNI TERMALI
ART. 28 , COMMA 1 , DELLA PRESENTE LEGGE
CD 1995--
199680.000.000
1997--
1998--
TOTALE80.000.000


4. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
4511 ( DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 20 - PROGRAMMA 2. 1. 3 - SPESE CORRENTI - CATEGORIA 1.5 - SEZIONE 08 ) - 1.1.157.2.08.07. -
FINANZIAMENTO ALLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI PER LA COPERTURA DEGLI ONERI SOSTENUTI PER L' ADESIONE DEI PROPRI RAPPRESENTANTI ALLE ATTIVITÀ DELLE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE A CUI ADERISCONO
ART. 10 DELLA PRESENTE LEGGE
CD 1995--
1996100.000.000
1997--
1998--
TOTALE100.000.000


5. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
4586 ( DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 20 - PROGRAMMA 2. 1. 3 - SPESE CORRENTI - CATEGORIA 1.5 - SEZIONE 08 ) - 1.1.157.2.08.08. -
FINANZIAMENTI PER IL CONCORSO NELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI CORSI TRIENNALI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN SCIENZE INFERMIERISTICHE
ART. 29 , COMMA 1 , DELLA PRESENTE LEGGE
CD 1995--
1996250.000.000
1997--
1998--
TOTALE250.000.000


6. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
4744 ( DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 21 - PROGRAMMA 2. 2. 1 - SPESE CORRENTI - CATEGORIA 1.5 - SEZIONE 08 ) - 1.1.152.2.08.07. -
FINANZIAMENTO STRAORDINARIO AGLI ENTI GESTORI DEI SERVIZI SOCIALI DI BASE AD INTEGRAZIONE DELLA QUOTA PREVISTA DALL' ARTICOLO 4, COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE 30 GIUGNO 1993, N. 51
ART. 30 , COMMA 1 , DELLA PRESENTE LEGGE
CD 1995--
19961.500.000.000
1997--
1998--
TOTALE1.500.000.000


7. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
4754 ( DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 21 - PROGRAMMA 2. 2. 1 - SPESE CORRENTI - CATEGORIA 1.6 - SEZIONE 08 ) - 1.1.162.2.08.07. -
EROGAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DOVUTE AL 31 DICEMBRE 1995 AI SENSI DELL' ARTICOLO 1, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 2 FEBBRAIO 1991, N. 7 - DEFINIZIONE DI SITUAZIONI PREGRESSE
ART. 34 , COMMA 1 , DELLA PRESENTE LEGGE
CD 1995--
19963.300.000
1997--
1998--
TOTALE3.300.000


8. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
4761 RUBRICA N. 21 - PROGRAMMA 2. 2. 1 - 1.1.162.2.08.07. -
CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE FINALITÀ ISTITUZIONALI NONCHÉ PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DI SPECIFICHE INIZIATIVE A CARATTERE PROMOZIONALE
ARTT. 1 , 2 L.R. 14.3.1988 N. 12 , ART. 33 , COMMA 1 , DELLA PRESENTE LEGGE
CD 1995--
1996150.000.000
1997--
1998--
TOTALE150.000.000


9. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
4831 ( DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 21 - PROGRAMMA 2. 2. 2 - SPESE CORRENTI - CATEGORIA 1.5 - SEZIONE 08 ) - 1.1.153.3.08.07. -
FINANZIAMENTO STRAORDINARIO ALLA PROVINCIA DI UDINE DA DESTINARE A INIZIATIVE A FAVORE DEGLI SFOLLATI OSPITATI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA
ART. 31 , COMMA 1 , DELLA PRESENTE LEGGE
CD 1995--
199650.000.000
1997--
1998--
TOTALE50.000.000


10. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
4847 ( DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 21 - PROGRAMMA 2. 2. 2 - SPESE D'INVESTIMENTO - CATEGORIA 2.3 - SEZIONE 08 ) - 2.1.232.3.08.07. -
CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE RESIDENZIALI DESTINATE ALL' ACCOGLIMENTO DI ANZIANI IN PARZIALE O TOTALE STATO DI NON AUTOSUFFICIENZA
ART. 32 , COMMA 1 , DELLA PRESENTE LEGGE
CD 1995--
19961.500.000.000
1997--
1998--
TOTALE1.500.000.000


11. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
4850 RUBRICA N. 21 - PROGRAMMA 2. 2. 2 - 2.1.232.5.08.07. -
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L' ACQUISTO, LA REALIZZAZIONE, LA TRASFORMAZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE E L' ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI STRUTTURE DESTINATE ALL' ASSISTENZA DEGLI ANZIANI, NONCHÉ PER L' ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED ARREDI PER LE STRUTTURE MEDESIME
ART. 2 , COMMA 3 E ART. 3 L.R. 14.12.1987 N. 44 - AUT. FIN. : ART. 31 , COMMA 7 , ART. 110 , COMMA 10 , L.R. 5.2.1992 N. 4 , ART. 26 , COMMA 1 , L.R. 7.9.1992 N. 30 , ART. 93 , COMMI 5 , 6 , COMMA 7 , L.R. 1.2.1993 N. 1 , ART. 34 , COMMA 1 , L.R. 17.6.1993 N. 47 , ART. 82 , COMMA 3 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 28 , COMMA 1 , L.R. 25.10.1994 N. 14 , ART. 74 , COMMI 7 , 9 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 36 , COMMA 3 , L.R. 6.2.1996 N. 9
CD 1995--
19962.000.000.000
1997--
1998--
TOTALE2.000.000.000


12. IL LIMITE DI IMPEGNO AUTORIZZATO DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA, È RIDOTTO NELLA MISURA A FIANCO INDICATA, CON L'ESTENSIONE TEMPORALE E PER L'AMMONTARE ANNUO SOTTOSPECIFICATI
4866 RUBRICA N. 21 - PROGRAMMA 2. 2. 2 - 2.1.232.4.08.07. -
CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI PER L' AMPLIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, L' ADEGUAMENTO FUNZIONALE, LA RICONVERSIONE, LA RIQUALIFICAZIONE E LO SVILUPPO IN AREE CARENTI DI STRUTTURE RESIDENZIALI DESTINATE ALL' ACCOGLIMENTO DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
ART. 44 , COMMA 1 , L.R. 26.9.1995 N. 39 - AUT. FIN. : ART. 44 , COMMA 9 , L.R. 26.9.1995 N. 39 , ART. 36 , COMMA 5 , L.R. 6.2.1996 N. 9
CD 1995-2.000.000.000
1996-2.000.000.000
1997-2.000.000.000
1998-2.000.000.000
TOTALE-8.000.000.000

LIMITE 11995 - 2004-2.000.000.000


13. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L'AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D'IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO
4866 RUBRICA N. 21 - PROGRAMMA 2. 2. 2 - 2.1.232.4.08.07. -
CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI PER L' AMPLIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, L' ADEGUAMENTO FUNZIONALE, LA RICONVERSIONE, LA RIQUALIFICAZIONE E LO SVILUPPO IN AREE CARENTI DI STRUTTURE RESIDENZIALI DESTINATE ALL' ACCOGLIMENTO DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
ART. 44 , COMMA 1 , L.R. 26.9.1995 N. 39 - AUT. FIN. : ART. 44 , COMMA 9 , L.R. 26.9.1995 N. 39 , ART. 36 , COMMA 5 , L.R. 6.2.1996 N. 9
CD 1995--
19962.000.000.000
19972.000.000.000
19982.000.000.000
TOTALE6.000.000.000

LIMITE 4 :1996 - 20052.000.000.000

LE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI
ANNI MEDESIMI.

Art. 67
 (FINANZIAMENTI E RIFINANZIAMENTI NEL SETTORE
DELL'ISTRUZIONE, DELLA CULTURA, DELLA RICERCA E DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE)
1. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
5065 ( MODIFICA DENOMINAZIONE ) RUBRICA N. 22 - PROGRAMMA 2. 3. 1 - 2.1.232.5.06.04. -
FINANZIAMENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE A COMUNI, PROVINCIE E LORO CONSORZI, AD ALTRI ENTI, ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI PER INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA DI ASSOLUTA ED INDIFFERIBILE URGENZA
ART. 6 L.R. 30.8.1976 N. 48 COME SOSTITUITO DALL' ART. 1 L.R. 23.8.1984 N. 37 E MODIFICATO DALL' ART. 39 , COMMA 1 , DELLA PRESENTE LEGGE , ART. 1 , COMMA 3, LETTERA E), L.R. 2.5.1988 N. 25 - AUT. FIN. : ART. 92 , COMMA 1 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 80 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 40 , COMMA 6 , L.R. 6.2.1996 N. 9
CD 1995--
19963.500.000.000
1997--
1998--
TOTALE3.500.000.000


2. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
5088 ( DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 22 - PROGRAMMA 2. 3. 2 - SPESE CORRENTI - CATEGORIA 1.6 - SEZIONE 06 ) - 1.1.162.2.06.04. -
FINANZIAMENTO STRAORDINARIO ALL' ASSOCIAZIONE PORDENONESE "PRO PORDENONE" CON SEDE IN PORDENONE A SOSTEGNO DELLE PASSIVITÀ
ART. 38 , COMMA 1 , DELLA PRESENTE LEGGE
CD 1995--
1996250.000.000
1997--
1998--
TOTALE250.000.000


3. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
5089 ( DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 22 - PROGRAMMA 2. 3. 2 - SPESE CORRENTI - CATEGORIA 1.6 - SEZIONE 06 ) - 1.1.162.2.06.04. -
FINANZIAMENTO STRAORDINARIO ALLA FONDAZIONE MUSICALE "CITTÀ DI GORIZIA" PER IL RIPIANO DEL DISAVANZO ACCERTATO AL 31.12.95
ART. 37 , COMMA 1 , DELLA PRESENTE LEGGE
CD 1995--
1996300.000.000
1997--
1998--
TOTALE300.000.000


4. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
5095 RUBRICA N. 22 - PROGRAMMA 2. 3. 2 - 2.1.238.5.06.04. -
CONTRIBUTI ALLE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA REGIONE, AI CONSORZI COSTITUITI PER IL LORO SVILUPPO, NONCHÉ ALLE OPERE UNIVERSITARIE, PER LA PROGETTAZIONE, L' ACQUISTO, LA COSTRUZIONE, L' AMPLIAMENTO, IL RIATTO E LA RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI DA DESTINARE A SEDI UNIVERSITARIE, A CASE DELLO STUDENTE, A FABBRICATI E IMPIANTI DESTINATI A SERVIZI, NONCHÉ PER L' ARREDAMENTO DELLE SUDDETTE SEDI E PER L' ACQUISTO E L' IMPIANTO DI ATTREZZATURE O APPARECCHIATURE PER L' ATTIVITÀ DIDATTICA E SCIENTIFICA
ARTT. 1 , 2 L.R. 5.4.1985 N. 18 - AUT. FIN. : ART. 92 , COMMA 4 , L.R. 28.4.1994 N. 5
CD 1995--
19961.000.000.000
1997--
1998--
TOTALE1.000.000.000


5. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
5124 ( DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 22 - PROGRAMMA 2. 3. 3 - SPESE CORRENTI - CATEGORIA 1.6 - SEZIONE 10 ) - 1.1.162.2.10.30. -
SOVVENZIONE ALLA FONDAZIONE CENTRO RICERCHE ECONOMICHE E FORMAZIONE - CREF - DI UDINE
ART. 1 , COMMA 1, LETTERA H), L.R. 12.6.1975 N. 31 COME AGGIUNTA DA ART. 35 , COMMA 1 , DELLA PRESENTE LEGGE
CD 1995--
1996100.000.000
1997--
1998--
TOTALE100.000.000


6. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
5125 ( DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 22 - PROGRAMMA 2. 3. 3 - SPESE CORRENTI - CATEGORIA 1.6 - SEZIONE 06 ) - 1.1.162.2.06.30. -
SPESE PER IL FINANZIAMENTO DI BORSE DI STUDIO PER LA FREQUENZA DI CORSI UNIVERSITARI DI DOTTORATO DI RICERCA INFORMATICA
ART. 36 , COMMA 1 , DELLA PRESENTE LEGGE
CD 1995--
199650.000.000
1997--
1998--
TOTALE50.000.000


7. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
5176 RUBRICA N. 22 - PROGRAMMA 2. 4. 1 - 2.1.241.5.06.29. -
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DEI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI DI PARTICOLARE VALORE ARTISTICO, STORICO O AMBIENTALE SULLA SPESA RICONOSCIUTA AMMISSIBILE PER LA LORO CONSERVAZIONE E RESTAURO
ART. 37 , COMMI 1 , 2, PUNTO 1), L.R. 18.11.1976 N. 60 - AUT. FIN. : ART. 99 , COMMA 6 , L.R. 1.2.1993 N. 1 , ART. 96 , COMMA 1 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 84 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 42 , COMMA 1 , L.R. 6.2.1996 N. 9
CD 1995--
1996300.000.000
1997--
1998--
TOTALE300.000.000


8. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
5177 RUBRICA N. 22 - PROGRAMMA 2. 4. 1 - 2.1.232.5.06.06. -
CONTRIBUTI A FAVORE DI PROVINCE, COMUNI ED ALTRI ENTI ED ISTITUZIONI PUBBLICI E PRIVATI, PER L' ESECUZIONE DI LAVORI DI CONSERVAZIONE, RESTAURO E VALORIZZAZIONE DI BENI MOBILI CONSIDERATI DI INTERESSE ARTISTICO, STORICO ED ARCHEOLOGICO AI SENSI DELLA LEGGE 1 GIUGNO 1939, N. 1089, E PER L' ACQUISTO E L' INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ED ATTREZZATURE VOLTE AD ASSICURARE LA LORO MIGLIORE CUSTODIA E CONSERVAZIONE
ART. 49 L.R. 18.11.1976 N. 60 COME MODIFICATO DALL' ART. 12 L.R. 24.7.1986 N. 30 - AUT. FIN. : ART. 34 , COMMA 1 , L.R. 1.2.1993 N. 1 , ART. 96 , COMMA 3 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 84 , COMMA 3 , L.R. 14.2.1995 N. 8
CD 1995--
1996600.000.000
1997--
1998--
TOTALE600.000.000


9. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
5239 RUBRICA N. 22 - PROGRAMMA 2. 4. 2 - 2.1.232.5.06.06. -
SOVVENZIONI E CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DI PROVINCE, COMUNI E DI ALTRI ENTI ED ISTITUZIONI PER L' ORDINAMENTO, LA CONSERVAZIONE E L' INCREMENTO DEL PATRIMONIO DOCUMENTARISTICO DEI LORO ARCHIVI STORICI E PER L' ACQUISTO, LA COSTRUZIONE, IL RESTAURO, L' ATTREZZATURA E L' ARREDAMENTO DI LOCALI DESTINATI AI PREDETTI ARCHIVI
ARTT. 46 , 47 L.R. 18.11.1976 N. 60 - AUT. FIN. : ART. 96 , COMMA 11 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 84 , COMMA 11 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 41 , COMMA 9 , L.R. 6.2.1996 N. 9
CD 1995--
1996100.000.000
1997--
1998--
TOTALE100.000.000


10. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
5319 ( DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 22 - PROGRAMMA 2. 4. 3 - SPESE CORRENTI - CATEGORIA 1.5 - SEZIONE 06 ) - 2.1.152.2.06.06. -
CONTRIBUTI STRAORDINARI AL COMUNE DI FAGAGNA PER SOSTENERE L' INIZIATIVA "ECOLE DES MAITRES" ART. 41 , COMMA 1 , DELLA PRESENTE LEGGE
CD 1995--
1996150.000.000
1997--
1998--
TOTALE150.000.000


11. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
5352 RUBRICA N. 22 - PROGRAMMA 2. 4. 3 - 1.1.162.2.06.06. -
SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI CINETECA REGIONALE
ART. 41 , COMMA 1 , L.R. 17.6.1993 N. 47 - AUT. FIN. : ART. 98 , COMMA 8 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 86 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 41 , COMMA 11 , L.R. 6.2.1996 N. 9
CD 1995--
199650.000.000
1997--
1998--
TOTALE50.000.000


12. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
5363 ( DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 22 - PROGRAMMA 2. 4. 3 - SPESE CORRENTI - CATEGORIA 1.6 - SEZIONE 06 ) - 1.1.162.2.06.06. -
FINANZIAMENTO STRAORDINARIO ALLE PRO LOCO DI GORIZIA E DI AVIANO, AL COMUNE DI TARCENTO ED ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE FOLKGIORNALE-FOLKEST PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE REGIONALE E DI RILIEVO INTERNAZIONALE
ART. 40 , COMMA 1 , DELLA PRESENTE LEGGE
CD 1995--
1996250.000.000
1997--
1998--
TOTALE250.000.000


13. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
401 ( DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 4 - PROGRAMMA 0. 6. 1 - SPESE CORRENTI - CATEGORIA 1.4 - SEZIONE 06 ) - 1.1.148.1.06.32. -
SOVVENZIONE DELLE INIZIATIVE PER CELEBRARE IL CINQUANTESIMO ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DEL " MESSAGGERO VENETO "
ART. 43 , COMMA 1 , DELLA PRESENTE LEGGE
CD 1995--
199680.000.000
1997--
1998--
TOTALE80.000.000


14. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
5824 ( DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 23 - PROGRAMMA 2. 5. 1 - SPESE CORRENTI - CATEGORIA 1.6 - SEZIONE 06 ) - 1.1.163.2.06.05. -
CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CENTRO REGIONALE SERVIZI PER LA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA PER LA COSTRUZIONE ALL' INTERNO DELL' "ISTITUTO REGIONALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE" (IRFoP) DI UN SISTEMA DI QUALITÀ FINALIZZATO AD OTTENERE LA RELATIVA CERTIFICAZIONE
ART. 44 , COMMA 1 , DELLA PRESENTE LEGGE
CD 1995--
1996250.000.000
1997--
1998--
TOTALE250.000.000


15. LA SPESA AUTORIZZATA DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È RIDOTTA NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA
5846 RUBRICA N. 23 - PROGRAMMA 2. 5. 1 - 1.1.163.2.10.05. -
CONTRIBUTI UNA TANTUM A IMPRESE, LORO ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ DI SERVIZI CHE ABBIANO ORGANIZZATO CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE REGOLARMENTE APPROVATI ED INCLUSI NEI PIANI ANNUALI DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE PER GLI ANNI DAL 1990 AL 1992
ART. 66 , COMMA 1 , L.R. 26.9.1995 N. 39 - AUT. FIN. : ART. 66 , COMMA 2 , L.R. 26.9.1995 N. 39
CD 1995--
1996-700.000.000
1997-2.000.000.000
1998--
TOTALE-2.700.000.000


Art. 68
 (FINANZIAMENTI CON FONDI STATALI NEL SETTORE DELLA CULTURA)
1. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
1500 RUBRICA N. 9 - PROGRAMMA 2. 4. 1 - 1.1.210.3.12.32. -
INTERVENTI DI RESTAURO E MANUTENZIONE DI IMMOBILI CHE INTERESSANO IL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO DELLA REGIONE
L. 14.3.1968 N. 292 , ART. 12 , COMMA 1 , L. 24.12.1993 N. 537 , ART. 43 , COMMA 1 , L.R. 6.2.1996 N. 9 , ART. 42 DELLA PRESENTE LEGGE - AUT. FIN. : ART. 43 , COMMI 4 , 5, LETTERA B), L.R. 6.2.1996 N. 9
CD 1995--
19961.000.000.000
1997--
1998--
TOTALE1.000.000.000


2. LA SPESA AUTORIZZATA DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È RIDOTTA NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA
3060 RUBRICA N. 15 - PROGRAMMA 2. 4. 1 - 1.1.235.3.12.32. -
FINANZIAMENTO ALL' AZIENDA DELLE FORESTE PER INTERVENTI DI RESTAURO E MANUTENZIONE DI IMMOBILI CHE INTERESSANO IL PATRIMONIO STORICO - ARTISTICO DELLA REGIONE L.R. 14.3.1968 N. 292 , ART. 12 , COMMA 1 , L.R. 24.12.1993 N. 537 , RT. 43 , COMMA 1 , L.R. 6.2.1996 N. 9 , ART. 42 DELLA PRESENTE LEGGE - AUT. FIN. : ART. 43 , COMMI 4 , 5, LETTERA A), L.R. 6.2.1996 N. 9
CD 1995--
1996-1.000.000.000
1997--
1998--
TOTALE-1.000.000.000


3. LA SPESA AUTORIZZATA DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È RIDOTTA NELLA MISURA A FIANCO INDICATA IN CORRISPONDENZA ALLA RIDUZIONE DELL' ENTRATA DI PARI IMPORTO SUL CORRELATO CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA SOTTOSPECIFICATO
5462 RUBRICA N. 22 - PROGRAMMA 2. 4. 4 (E 336) - 2.1.242.5.06.06. -
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ENTI, ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI E COOPERATIVE PER L' ACQUISIZIONE, LA COSTRUZIONE, IL RIATTAMENTO E LA RISTRUTTURAZIONE, IL COMPLETAMENTO, L' ATTREZZATURA E L' ARREDAMENTO DI STRUTTURE TEATRALI, DI SALE POLIFUNZIONALI E DI SEDI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ CULTURALI, EDUCATIVE, FORMATIVE E ARTISTICHE DI INTERESSE DELLE POPOLAZIONI DI LINGUA SLOVENA O DI ORIGINE SLOVENA - FONDI STATALI
ART. 14 , COMMA 1 , L. 9.1.1991 N. 19 , ART. 5 , COMMA 1 , L.R. 5.9.1991 N. 46 , ART. 208 , COMMA 1 , L.R. 28.4.1994 N. 5 - AUT. FIN. : ART. 5 , COMMA 3 , L.R. 5.9.1991 N. 46 , ART. 99 , COMMA 2 , L.R. 5.2.1992 N. 4 , ART. 1 , COMMA 2 , L. 13.7.1995 N. 295 , ART. 61 , COMMA 25 , L.R. 26.9.1995 N. 39 , ART. 44 , COMMA 27 , L.R. 6.2.1996 N. 9
CD 1995--
1996-320.530.000
1997--
1998--
TOTALE-320.530.000


Art. 69
 (RIFINANZIAMENTI NEL SETTORE DELLO SPORT)
1. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
6139 RUBRICA N. 24 - PROGRAMMA 2. 4. 5 - 2.1.242.5.08.09. -
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DI PROVINCE, COMUNI, CONSORZI O ASSOCIAZIONI FRA ENTI LOCALI NONCHÉ A SOCIETÀ SPORTIVE, ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI SPORTIVE E GRUPPI SPORTIVI AZIENDALI SULLA SPESA AMMISSIBILE, PER LA COSTRUZIONE, L' AMPLIAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI, IVI COMPRESE LE OPERE ACCESSORIE, PER L' ACQUISIZIONE IN PROPRIETÀ DI IMPIANTI INUTILIZZATI O DISTRATTI DALLA LORO DESTINAZIONE ORIGINARIA, NONCHÉ PER L' ESECUZIONE DI OPERE DI RIPRISTINO O DI RICOSTRUZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI DANNEGGIATI O DISTRUTTI RELATIVAMENTE A IMPIANTI E ATTREZZATURE DI INTERESSE INTERPROVINCIALE E REGIONALE
ART. 5 , COMMA 1, LETTERA B) , ART. 5 , COMMA 3 , L.R. 18.8.1980 N. 43 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 1 L.R. 18.5.1993 N. 23 , ART. 37 , COMMA 1 , L.R. 9.3.1988 N. 10 COME MODIFICATO DALL' ART. 25 , COMMA 4 , L.R. 9.7.1990 N. 29 - AUT. FIN. : ART. 46 , COMMA 5 , L.R. 17.6.1993 N. 47 , ART. 102 , COMMA 5 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 36 , COMMA 5 , L.R. 25.10.1994 N. 14 , ART. 95 , COMMA 6 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 67 , COMMA 1 , L.R. 26.9.1995 N. 39 , ART. 46 , COMMA 5 , L.R. 6.2.1996 N. 9
CD 1995--
1996500.000.000
1997--
1998--
TOTALE500.000.000


2. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
6146 RUBRICA N. 24 - PROGRAMMA 2. 4. 5 - 2.1.232.3.08.09. -
CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI FORNI AVOLTRI PER LA COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO FISSO DI BIATHLON
ART. 96 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8 - AUT. FIN. : ART. 96 , COMMA 3 , L.R. 14.2.1995 N. 8
CD 1995--
1996400.000.000
1997--
1998--
TOTALE400.000.000


Art. 70
 (FINANZIAMENTI E RIFINANZIAMENTI NEL SETTORE
DELL'AGRICOLTURA)
1. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
6443 ( DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 25 - PROGRAMMA 3. 1. 3 - SPESE CORRENTI - CATEGORIA 1.6 - SEZIONE 10 ) - 1.1.163.2.10.10. -
CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE COOPERATIVE REGIONALI DI ALLEVATORI ISTITUITE PER LA VALORIZZAZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEL BESTIAME DA CARNE VIVO, NONCHÉ PER LA MACELLAZIONE, LA LAVORAZIONE, LA CONSERVAZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE CARNI A TITOLO DI RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI DALLA CRISI DEL MERCATO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE DETERMINATASI NELL' ANNO 1996
ART. 46 , COMMA 1 , DELLA PRESENTE LEGGE
CD 1995--
1996500.000.000
1997--
1998--
TOTALE500.000.000


2. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
6537 RUBRICA N. 25 - PROGRAMMA 3. 1. 4 - 2.1.243.3.10.10. -
AIUTI SUPPLEMENTARI FORFETARI ALLE AZIENDE E ALLE COOPERATIVE AGRICOLE CHE GIÀ FRUISCONO DEI PREMI COMUNITARI PREVISTI PER LE OPERAZIONI COLLETTIVE DI RISTRUTTURAZIONE A FRONTE DEI PROGETTI APPROVATI DALLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA A TERMINI DEL REGOLAMENTO CEE 18 FEBBRAIO 1980, N. 458 - FONDI REGIONALI
ART. 3 L.R. 21.3.1988 N. 13 COME INTEGRATO DALL' ART. 18 L.R. 27.12.1988 N. 68 E DALL' ART. 23 L.R. 17.7.1992 N. 20 - AUT. FIN. : ART. 121 , COMMA 7 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 106 , COMMA 8 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 51 , COMMA 10 , L.R. 6.2.1996 N. 9
CD 1995--
1996114.000.000
1997--
1998--
TOTALE114.000.000


3. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
6589 RUBRICA N. 25 - PROGRAMMA 3. 1. 5 - 2.1.243.3.10.10. -
FINANZIAMENTI PER IL RIPRISTINO DI STRADE VICINALI DANNEGGIATE DA CALAMITÀ NATURALI O DA AVVERSITÀ ATMOSFERICHE DI CARATTERE ECCEZIONALE SECONDO LE DISPOSIZIONI DI CUI AL TERZO COMMA DELL' ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 15 OTTOBRE 1981, N. 590, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
ART. 10 L.R. 23.8.1985 N. 45 - AUT. FIN. : ART. 76 , COMMA 1 , L.R. 26.9.1995 N. 39 , ART. 52 , COMMA 3 , L.R. 6.2.1996 N. 9
CD 1995--
1996200.000.000
1997--
1998--
TOTALE200.000.000


4. LA SPESA AUTORIZZATA DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È RIDOTTA NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA
6609 RUBRICA N. 25 - PROGRAMMA 3. 1. 5 - 2.1.243.3.10.10. -
CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE ALLE AZIENDE AGRICOLE, SINGOLE OD ASSOCIATE, UBICATE NEI TERRITORI DEI COMUNI DELLE ZONE DI MONTAGNA E SVANTAGGIATE, A RISARCIMENTO DEI DANNI ALLA PRODUZIONE LORDA GLOBALE SUBITI A CAUSA DI CALAMITÀ NATURALI O DI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE DI CARATTERE ECCEZIONALE
ART. 9 , COMMA 1, LETTERA A), L.R. 7.2.1992 N. 8 - AUT. FIN. : ART. 123 , COMMA 7 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 109 , COMMA 2 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 14 , COMMA 1, LETTERA B), L.R. 26.9.1995 N. 39
CD 1995-200.000.000
1996--
1997--
1998--
TOTALE-200.000.000


5. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
6650 RUBRICA N. 25 - PROGRAMMA 3. 1. 6 - 2.1.243.6.10.10. -
CONTRIBUTO NEGLI INTERESSI SUI PRESTITI AGRARI DI ESERCIZIO EROGATI A TERMINI DELL' ARTICOLO 2, PUNTO 1, DELLA LEGGE 5 LUGLIO 1928, N. 1760
ART. 12 L.R. 3.10.1981 N. 70 - AUT. FIN. : ART. 125 , COMMA 1 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 110 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 49 , COMMI 7 , 8 , L.R. 6.2.1996 N. 9
CD 1995--
1996500.000.000
1997--
1998--
TOTALE500.000.000


6. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
6658 RUBRICA N. 25 - PROGRAMMA 3. 1. 6 - 2.1.243.3.10.10. -
FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI ALLE COOPERATIVE AGRICOLE E LORO CONSORZI A TITOLO DI CONCORSO ALLA RICAPITALIZZAZIONE
ART. 31 , COMMA 1 , L.R. 17.7.1992 N. 20 - AUT. FIN. : ART. 100 , COMMA 8 , L.R. 1.2.1993 N. 1 , ART. 125 , COMMA 5 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 110 , COMMA 5 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 49 , COMMA 17 , L.R. 6.2.1996 N. 9
CD 1995--
19961.000.000.000
1997--
1998--
TOTALE1.000.000.000


7. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
6695 ( DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 25 - PROGRAMMA 3. 1. 7 - SPESE CORRENTI - CATEGORIA 1.5 - SEZIONE 10 ) - 2.1.155.2.10.10. -
FINANZIAMENTO ALL' ASSOCIAZIONE CENTRO SERVIZI AGRICOLI PER LA CONDUZIONE ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ METEOROLOGICHE OPERATIVE A SCALA REGIONALE E DELLE RELATIVE ATTREZZATURE TECNOLOGICHE
ART. 47 , COMMA 1 , DELLA PRESENTE LEGGE
CD 1995--
199650.000.000
1997--
1998--
TOTALE50.000.000


8. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
6702 ( DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 25 - PROGRAMMA 3. 1. 7 - SPESE CORRENTI - CATEGORIA 1.5 - SEZIONE 06 ) - 2.1.156.2.06.10. -
CONTRIBUTO ALL' UNIVERSITÀ DI UDINE PER SUPPORTARE LO SVILUPPO DEL CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN TECNOLOGIE ALIMENTARI, ORIENTAMENTO, VITICOLTURA ED ENOLOGIA, NONCHÉ PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE NEL COMPARTO AGRICOLO
ART. 48 , COMMA 1 , DELLA PRESENTE LEGGE
CD 1995--
199650.000.000
1997--
1998--
TOTALE50.000.000


9. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
6744 ( DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 25 - PROGRAMMA 3. 1. 7 - SPESE CORRENTI - CATEGORIA 1.5 - SEZIONE 10 ) - 1.1.153.2.10.10. -
CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA DI PORDENONE PER L' ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E DIVULGAZIONE NEL COMPARTO AGRICOLO
ART. 49 , COMMA 1 , DELLA PRESENTE LEGGE
CD 1995--
1996150.000.000
1997--
1998--
TOTALE150.000.000


10. LA SPESA AUTORIZZATA DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È RIDOTTA NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA
6745 RUBRICA N. 25 - PROGRAMMA 3. 1. 7 - 2.1.142.2.10.10. -
SPESE PER L' EFFETTUAZIONE DI STUDI, RICERCHE, SPERIMENTAZIONI, DIVULGAZIONI, RICERCHE ED INFORMAZIONI DI MERCATO ATTINENTI ALLO SVILUPPO DELL' AGRICOLTURA
ART. 8 L.R. 13.6.1988 N. 49 - AUT. FIN. : ART. 126 , COMMA 1 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 111 , COMMI 3 , 5 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 49 , COMMA 19 , L.R. 6.2.1996 N. 9
CD 1995--
1996-150.000.000
1997--
1998--
TOTALE-150.000.000


11. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
6843 RUBRICA N. 25 - PROGRAMMA 3. 1. 7 - 2.1.210.3.10.10. -
SPESE PER LA FITOPATOLOGIA
ART. 22 L. 18.6.1931 N. 987 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI
CD 1995--
199690.000.000
1997--
1998--
TOTALE90.000.000


Note:
1Le disposizioni dei commi 2 e 6 del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunita' Europee per il relativo esame.
Art. 71
 (FINANZIAMENTI CON FONDI STATALI NEL SETTORE
DELL'AGRICOLTURA)
1. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D' IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO, IN CORRISPONDENZA ALLA PREVISIONE DELL' ENTRATA DI PARI IMPORTO SUL CORRELATO CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA SOTTOSPECIFICATO
6592 RUBRICA N. 25 - PROGRAMMA 3. 1. 5 (E 517) - 2.1.243.6.10.10. -
CONCORSO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SUI PRESTITI DI ESERCIZIO AD AMMORTAMENTO QUINQUENNALE DI CUI ALL' ART. 2 DELLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1964, N. 38 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, A FAVORE DI AZIENDE AGRICOLE SINGOLE E ASSOCIATE, COOPERATIVE DI COMMERCIALIZZAZIONE E TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE DEI PRODUTTORI AGRICOLI, COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI E RICADENTI NELLE ZONE DELIMITATE CON DECRETI EMESSI DAL MINISTERO DELL' AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
ART. 1 , COMMA 3 , L. 25.7.1956 N. 838 COME INSERITO CON ART. 8 L. 13.5.1985 N. 198 , ART. 1 , COMMA 2, LETTERA C), L. 15.10.1981 N. 590 , ART. 3 , COMMA 2, LETTERE D) , F), L. 14.2.1992 N. 185 - AUT. FIN. : ART. 1 , COMMA 2, LETTERA C), L. 15.10.1981 N. 590 , ART. 9 L.R. 13.12.1985 N. 50 , ART. 11 L.R. 11.8.1986 N. 33 , ART. 10 L.R. 8.7.1987 N. 19 , ART. 8 L.R. 18.11.1987 N. 38 , ART. 8 , COMMA 7 , L.R. 11.5.1988 N. 28 , ART. 11 , COMMA 3 , L.R. 25.11.1988 N. 64 , ART. 81 , COMMA 6 , L.R. 5.9.1989 N. 25 , ART. 9 , COMMA 2 , L.R. 9.7.1990 N. 29 , ART. 38 , COMMA 6 , L.R. 1.2.1991 N. 4 , ART. 71 , COMMA 6 , L.R. 7.9.1992 N. 30 , ART. 124 , COMMA 6 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 77 , COMMA 6 , L.R. 26.9.1995 N. 39
CD 1995--
199632.000.000
199732.000.000
199832.000.000
TOTALE96.000.000

LIMITE 31 :1996 - 200032.000.000

LE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

2. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D' IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO, IN CORRISPONDENZA ALLA PREVISIONE DELL' ENTRATA DI PARI IMPORTO SUL CORRELATO CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA SOTTOSPECIFICATO
6592 RUBRICA N. 25 - PROGRAMMA 3. 1. 5 (E 517) - 2.1.243.6.10.10. -
CONCORSO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SUI PRESTITI DI ESERCIZIO AD AMMORTAMENTO QUINQUENNALE DI CUI ALL' ART. 2 DELLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1964, N. 38 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, A FAVORE DI AZIENDE AGRICOLE SINGOLE E ASSOCIATE, COOPERATIVE DI COMMERCIALIZZAZIONE E TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE DEI PRODUTTORI AGRICOLI, COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI E RICADENTI NELLE ZONE DELIMITATE CON DECRETI EMESSI DAL MINISTERO DELL' AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
ART. 1 , COMMA 3 , L. 25.7.1956 N. 838 COME INSERITO CON ART. 8 L. 13.5.1985 N. 198 , ART. 1 , COMMA 2, LETTERA C), L. 15.10.1981 N. 590 , ART. 3 , COMMA 2, LETTERE D) , F), L. 14.2.1992 N. 185 - AUT. FIN. : ART. 1 , COMMA 2, LETTERA C), L. 15.10.1981 N. 590 , ART. 9 L.R. 13.12.1985 N. 50 , ART. 11 L.R. 11.8.1986 N. 33 , ART. 10 L.R. 8.7.1987 N. 19 , ART. 8 L.R. 18.11.1987 N. 38 , ART. 8 , COMMA 7 , L.R. 11.5.1988 N. 28 , ART. 11 , COMMA 3 , L.R. 25.11.1988 N. 64 , ART. 81 , COMMA 6 , L.R. 5.9.1989 N. 25 , ART. 9 , COMMA 2 , L.R. 9.7.1990 N. 29 , ART. 38 , COMMA 6 , L.R. 1.2.1991 N. 4 , ART. 71 , COMMA 6 , L.R. 7.9.1992 N. 30 , ART. 124 , COMMA 6 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 77 , COMMA 6 , L.R. 26.9.1995 N. 39
CD 1995--
199619.000.000
199719.000.000
199819.000.000
TOTALE57.000.000

LIMITE 32 :1996 - 200019.000.000

LE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

3. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D' IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO, IN CORRISPONDENZA ALLA PREVISIONE DELL' ENTRATA DI PARI IMPORTO SUL CORRELATO CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA SOTTOSPECIFICATO
6593 RUBRICA N. 25 - PROGRAMMA 3. 1. 5 (E 514) - 2.1.243.6.10.10. -
CONCORSO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI E CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI SUI PRESTITI DI ESERCIZIO AD AMMORTAMENTO QUINQUENNALE A FAVORE DI AZIENDE AGRICOLE DANNEGGIATE DA EVENTI CALAMITOSI E RICADENTI NELLE ZONE DELIMITATE CON DECRETI EMESSI DAL MINISTERO DELL' AGRICOLTURA E DELLE FORESTE PER LA RICOSTITUZIONE DEI CAPITALI DI CONDUZIONE
ART. 1 , COMMA 2, LETTERA B), L. 15.10.1981 N. 590 COME MODIFICATO DA ART. 2 L. 13.5.1985 N. 198 , ART. 3 , COMMA 2, LETTERA C), L. 14.2.1992 N. 185 - AUT. FIN. : ART. 1 , COMMA 2, LETTERA B), L. 15.10.1981 N. 590 , ART. 8 L.R. 13.12.1985 N. 50 , ART. 10 L.R. 11.8.1986 N. 33 , ART. 9 L.R. 8.7.1987 N. 19 , ART. 7 L.R. 18.11.1987 N. 38 , ART. 8 , COMMA 6 , L.R. 11.5.1988 N. 28 , ART. 11 , COMMA 2 , L.R. 25.11.1988 N. 64 , ART. 81 , COMMA 1 , L.R. 5.9.1989 N. 25 , ART. 9 , COMMA 1 , L.R. 9.7.1990 N. 29 , ART. 38 , COMMA 1 , L.R. 1.2.1991 N. 4 , ART. 71 , COMMA 1 , L.R. 7.9.1992 N. 30 , ART. 46 L.R. 1.2.1993 N. 1 , ART. 124 , COMMA 1 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 77 , COMMA 1 , L.R. 26.9.1995 N. 39
CD 1995--
199669.000.000
199769.000.000
199869.000.000
TOTALE207.000.000

LIMITE 32 :1996 - 200069.000.000

LE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

4. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D' IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO, IN CORRISPONDENZA ALLA PREVISIONE DELL'ENTRATA DI PARI IMPORTO SUL CORRELATO CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA SOTTOSPECIFICATO
6593 RUBRICA N. 25 - PROGRAMMA 3. 1. 5 (E 514) - 2.1.243.6.10.10. -
CONCORSO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI E CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI SUI PRESTITI DI ESERCIZIO AD AMMORTAMENTO QUINQUENNALE A FAVORE DI AZIENDE AGRICOLE DANNEGGIATE DA EVENTI CALAMITOSI E RICADENTI NELLE ZONE DELIMITATE CON DECRETI EMESSI DAL MINISTERO DELL' AGRICOLTURA E DELLE FORESTE PER LA RICOSTITUZION E DEI CAPITALI DI CONDUZIONE
ART. 1 , COMMA 2, LETTERA B), L. 15.10.1981 N. 590 COME MODIFICATO DA ART. 2 L. 13.5.1985 N. 198 , ART. 3 , COMMA 2, LETTERA C), L. 14.2.1992 N. 185 - AUT. FIN. : ART. 1 , COMMA 2, LETTERA B), L. 15.10.1981 N. 590 , ART. 8 L.R. 13.12.1985 N. 50 , ART. 10 L.R. 11.8.1986 N. 33 , ART. 9 L.R. 8.7.1987 N. 19 , ART. 7 L.R. 18.11.1987 N. 38 , ART. 8 , COMMA 6 , L.R. 11.5.1988 N. 28 , ART. 11 , COMMA 2 , L.R. 25.11.1988 N. 64 , ART. 81 , COMMA 1 , L.R. 5.9.1989 N. 25 , ART. 9 , COMMA 1 , L.R. 9.7.1990 N. 29 , ART. 38 , COMMA 1 , L.R. 1.2.1991 N. 4 , ART. 71 , COMMA 1 , L.R. 7.9.1992 N. 30 , ART. 46 L.R. 1.2.1993 N. 1 , ART. 124 , COMMA 1 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 77 , COMMA 1 , L.R. 26.9.1995 N. 39
CD 1995--
199643.000.000
199743.000.000
199843.000.000
TOTALE129.000.000

LIMITE 33 :1996 - 200043.000.000

LE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

Art. 72
 (FINANZIAMENTI E RIFINANZIAMENTI NEL SETTORE DELL'INDUSTRIA)
1. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
7174 RUBRICA N. 26 - PROGRAMMA 0. 7. 2 - 2.1.234.5.10.12. -
CONTRIBUTI ALLE COMUNITÀ MONTANE, A ENTI LOCALI E LORO CONSORZI, PER L' ESECUZIONE DI OPERE DI APPRESTAMENTO DELLE AREE ATTREZZATE NEI TERRITORI MONTANI, COMPRESA L' EVENTUALE REALIZZAZIONE DI IMMOBILI DA DARE IN LOCAZIONE, NONCHÉ PER LA GESTIONE DELLE AREE STESSE NELL' AMBITO DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA STIPULATI AI SENSI DELL' ARTICOLO 8, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 25 GIUGNO 1993, N. 50 - FONDI REGIONALI
ART. 8 L.R. 25.6.1993 N. 50 COME MODIFICATO DALL' ART. 173 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8 - AUT. FIN. : ART. 120 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 56 , COMMA 9 , L.R. 6.2.1996 N. 9
CD 1995--
19961.500.000.000
1997--
1998--
TOTALE1.500.000.000


2. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
7258 RUBRICA N. 26 - PROGRAMMA 3. 2. 1 - 2.1.163.2.10.28. -
CONTRIBUTI A CONSORZI E SOCIETÀ CONSORTILI TRA IMPRESE INDUSTRIALI, COMMERCIALI, ARTIGIANE E DI SERVIZI SINGOLE O ASSOCIATE, IVI COMPRESE LE COOPERATIVE, NONCHÉ ENTI PUBBLICI, PER L' ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DI PENETRAZIONE COMMERCIALE
ART. 1 L.R. 16.1.1973 N. 3 COME SOSTITUITO DA ART. 28 L.R. 20.1.1992 N. 2 E MODIFICATO DALL' ART. 4 E ART. 5 L.R. 11.3.1993 N. 8 - AUT. FIN. : ART. 136 , COMMA 1 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 123 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 57 , COMMA 1 , L.R. 6.2.1996 N. 9
CD 1995--
1996390.000.000
1997--
1998--
TOTALE390.000.000


3. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
7288 RUBRICA N. 26 - PROGRAMMA 3. 2. 1 - 2.1.243.3.10.28. -
CONTRIBUTI PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO REGIONALE SERVIZI PER LE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
ART. 7 L.R. 24.1.1983 N. 10 , ART. 17 L.R. 20.1.1992 N. 2 - AUT. FIN. : ART. 81 , COMMA 1 , L.R. 17.6.1993 N. 47 , ART. 136 , COMMA 6 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 123 , COMMA 5 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 81 , COMMA 1 , L.R. 26.9.1995 N. 39 , ART. 57 , COMMA 5 , L.R. 6.2.1996 N. 9
CD 1995--
1996150.000.000
1997--
1998--
TOTALE150.000.000


4. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
7310 RUBRICA N. 26 - PROGRAMMA 3. 2. 1 - 2.1.243.3.10.28. -
CONTRIBUTI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI E LORO CONSORZI PER FAVORIRE L' UTILIZZO DELLE NUOVE TECNICHE DI GESTIONE AZIENDALE ANCHE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE ED IL POTENZIAMENTODEISISTEMI INFORMATIVI
ART. 45 L.R. 23.7.1984 N. 30 COME SOSTITUITO DA ART. 19 , COMMA 1 , L.R. 20.1.1992 N. 2 - AUT. FIN. : ART. 101 , COMMA 2 , L.R. 1.2.1993 N. 1 , ART. 136 , COMMA 4 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 123 , COMMA 7 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 81 , COMMA 3 , L.R. 26.9.1995 N. 39 , ART. 57 , COMMA 7 , L.R. 6.2.1996 N. 9
CD 1995--
19962.000.000.000
1997--
1998--
TOTALE2.000.000.000


5. IL LIMITE DI IMPEGNO AUTORIZZATO DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA, È RIDOTTO NELLA MISURA A FIANCO INDICATA, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO SOTTOSPECIFICATI
7330 RUBRICA N. 26 - PROGRAMMA 3. 2. 2 - 2.1.243.4.10.28. -
CONTRIBUTI COSTANTI SUGLI INTERESSI DEI MUTUI DESTINATI ALLA COSTRUZIONE, ALL' AMPLIAMENTO ED ALL' AMMODERNAMENTO DI STABILIMENTI INDUSTRIALI TECNICAMENTE ORGANIZZATI, PER L' ACQUISTO DI MACCHINARI ED ATTREZZATURE AD ESSI DESTINATI, NONCHÉ A SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI DEL SETTORE DELLA PESCA E DELL' ACQUACOLTURA IN ACQUE MARINE E LAGUNARI
L.R. 11.11.1965 N. 25 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, L.R. 30.12.1971 N. 70 , L.R. 3.9.1984 N. 48 , ART. 60 L.R. 8.7.1987 N. 19 , ART. 7 L.R. 13.6.1988 N. 46 , ART. 1 L.R. 11.11.1965 N. 25 COME SOSTITUITO CON ART. 1 L.R. 28.8.1982 N. 66 MODIFICATO CON ART. 40 L.R. 23.7.1984 N. 30 ED INTEGRATO CON ART. 17 L.R. 6.8.1985 N. 30 , ART. 218 , COMMA 1 , L.R. 28.4.1994 N. 5 - AUT. FIN. : ART. 8 L.R. 30.1.1986 N. 5 , ART. 22 L.R. 11.8.1986 N. 33 , ART. 29 L.R. 28.1.1987 N. 3 , ART. 11 L.R. 18.11.1987 N. 38 , ART. 43 L.R. 30.1.1988 N. 3 , ART. 34 L.R. 11.5.1988 N. 28 , ART. 61 L.R. 30.1.1989 N. 2 , ART. 49 L.R. 5.9.1989 N. 25 , ART. 62 L.R. 7.2.1990 N. 3 , ART. 33 , COMMA 1 , L.R. 9.7.1990 N. 29 , ART. 39 L.R. 1.2.1991 N. 4 , ART. 29 L.R. 6.9.1991 N. 47 , ART. 62 L.R. 5.2.1992 N. 4 , ART. 34 , COMMA 1 , L.R. 7.9.1992 N. 30 , ARTT. 49 , 101 , COMMA 5 , L.R. 1.2.1993 N. 1 , ART. 124 , COMMA 3 , L.R. 14.2.1995 N. 8
CD 1995-3.488.658.776
1996-3.488.658.776
1997-3.488.658.776
1998-3.488.658.776
TOTALE-13.954.635.104

LIMITE 321995 - 2004-3.488.658.776


6. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L'AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D'IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO
7416 RUBRICA N. 26 - PROGRAMMA 3. 2. 3 - 2.1.234.5.10.28. -
CONTRIBUTI PLURIENNALI, PER UNA DURATA NON SUPERIORE A 15 ANNI, A FAVORE DEGLI ENTI DI CUI ALL' ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 11 NOVEMBRE 1965, N. 24, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, A FRONTE DEI MUTUI CONTRATTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE INDUSTRIALE O DESTINATE A SERVIZI, IVI COMPRESO IL COSTO DELLE AREE SU CUI LE OPERE STESSE INSISTONO
ART. 10 L.R. 6.12.1976 N. 63 COME MODIFICATO DALL' ART. 6 L.R. 24.1.1983 N. 10 COME SOSTITUITO DALL' ART. 2 L.R. 3.2.1993 N. 4 , ART. 218 , COMMA 2 , L.R. 28.4.1994 N. 5 - AUT. FIN. : ART. 13 L.R. 6.12.1976 N. 63 , ART. 31 L.R. 28.7.1980 N. 27 , ART. 14 L.R. 30.1.1984 N. 4 , ART. 35 , COMMA 1 , L.R. 11.5.1988 N. 28 , ART. 69 L.R. 7.2.1990 N. 3 , ART. 42 L.R. 1.2.1991 N. 4 , ART. 31 L.R. 6.9.1991 N. 47 , ART. 138 , COMMA 1 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 119 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 56 , COMMA 1 , L.R. 6.2.1996 N. 9
CD 1995--
19963.488.658.776
19973.488.658.776
19983.488.658.776
TOTALE10.465.976.328

LIMITE 12 :1996 - 20103.488.658.776

LE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

7. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
7339 RUBRICA N. 26 - PROGRAMMA 3. 2. 2 - 2.1.243.5.10.28. -
CONTRIBUTI A FAVORE DEI "FONDI RISCHI" DEI CONSORZI GARANZIA FIDI FRA LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI E DI SERVIZIO ALLA PRODUZIONE
ART. 1 L.R. 6.7.1970 N. 25 COME DA ULTIMO SOSTITUITO CON ART. 14 L.R. 20.1.1992 N. 2
CD 1995--
19962.000.000.000
1997--
1998--
TOTALE2.000.000.000


8. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
7440 ( DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 26 - PROGRAMMA 3. 2. 3 - SPESE D'INVESTIMENTO - CATEGORIA 2.4 - SEZIONE 10 ) - 2.1.243.3.10.28. -
CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL FRIULI CENTRALE PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DELLA ZONA INDUSTRIALE CONSORTILE
ART. 51 , COMMA 1 , DELLA PRESENTE LEGGE
CD 1995--
19961.000.000.000
1997--
1998--
TOTALE1.000.000.000


9. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
7477 RUBRICA N. 26 - PROGRAMMA 3. 2. 4 - 2.1.243.5.10.28. -
CONTRIBUTI A FAVORE DI INIZIATIVE DI RICERCA APPLICATA E DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA - FONDI REGIONALI
CAPO VII L.R. 3.6.1978 N. 47 COME SOSTITUITO DALL' ART. 43 L.R. 23.7.1984 N. 30 E MODIFICATO DALL' ART. 219 , COMMA 1 , L.R. 28.4.1994 N. 5 - AUT. FIN. : ART. 101 , COMMA 8 , L.R. 1.2.1993 N. 1 , ART. 135 L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 51 , COMMA 1 , L.R. 25.10.1994 N. 14 , ART. 121 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 57 , COMMA 9 , L.R. 6.2.1996 N. 9
CD 1995--
19967.000.000.000
1997--
1998--
TOTALE7.000.000.000


10. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
7491 ( DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 26 - PROGRAMMA 3. 2. 4 - SPESE D'INVESTIMENTO - CATEGORIA 2.4 - SEZIONE 10 ) - 2.1.243.3.10.28. -
CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SOCIETÀ SINCROTRONE TRIESTE SCPA, A TITOLO DI CONCORSO NELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UN ACCELERATORE DI PROTONI AD ALTA EFFICIENZA PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI
ART. 50 , COMMA 1 , DELLA PRESENTE LEGGE
CD 1995--
19962.000.000.000
1997--
1998--
TOTALE2.000.000.000


11. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
7542 ( DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 26 - PROGRAMMA 3. 2. 4 - SPESE D'INVESTIMENTO - CATEGORIA 2.4 - SEZIONE 10 ) - 2.1.243.3.10.13. -
CONTRIBUTI UNA TANTUM PER PROMUOVERE, STIMOLARE E SOSTENERE GLI INVESTIMENTI DIRETTI ALLE RICERCHE MINERARIE NEL TERRITORIO REGIONALE
ART. 6 L.R. 1971 N. 38
CD 1995--
1996100.000.000
1997--
1998--
TOTALE100.000.000


12. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
7657 RUBRICA N. 26 - PROGRAMMA 3. 2. 5 - 2.1.243.5.10.14. -
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DEI PESCATORI MARITTIMI E LAGUNARI SINGOLI O ASSOCIATI DELLE IMPRESE DI PESCA E DEI COMUNI A SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI NEL SETTORE
ART. 2 L.R. 13.6.1988 N. 46 - AUT. FIN. : ART. 101 , COMMA 12 , L.R. 1.2.1993 N. 1 , ART. 58 , COMMA 1 , L.R. 17.6.1993 N. 47 , ART. 139 , COMMA 1 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 125 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 85 , COMMA 1 , L.R. 26.9.1995 N. 39 , ART. 57 , COMMA 15 , L.R. 6.2.1996 N. 9
CD 1995--
1996300.000.000
1997--
1998--
TOTALE300.000.000


13. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
7658 RUBRICA N. 26 - PROGRAMMA 3. 2. 5 - 2.1.243.5.10.14. -
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DEGLI ACQUACOLTORI -ITTICOLTORI, MOLLUSCHICOLTORI, CROSTACEICOLTORI, ALGHICOLTORI, SINGOLI O ASSOCIATI, DELLE IMPRESE CHE ESERCITANO L' ALLEVAMENTO NELLE ACQUE MARINE E LAGUNARI E DEI COMUNI A SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI DEL SETTORE
ART. 3 L.R. 13.6.1988 N. 46 - AUT. FIN. : ART. 101 , COMMA 13 , L.R. 1.2.1993 N. 1 , ART. 58 , COMMA 3 , L.R. 17.6.1993 N. 47 , ART. 139 , COMMA 3 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 125 , COMMA 3 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 57 , COMMA 17 , L.R. 6.2.1996 N. 9
CD 1995--
1996200.000.000
1997--
1998--
TOTALE200.000.000


Art. 73
 (FINANZIAMENTI CON FONDI STATALI NEL SETTORE DELL'INDUSTRIA)
1. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
7163 RUBRICA N. 26 - PROGRAMMA 0. 7. 2 - 2.1.243.3.10.28. -
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ALL' "AGENZIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELLA MONTAGNA SpA " PER L' ACQUISIZIONE E LA REALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E L' APPRONTAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI INNOVAZIONE NELLE AREE DI CUI ALL' ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 11 NOVEMBRE 1982, N. 828
ART. 9 L. 11.11.1982 N. 828 , ART. 2 , COMMA 2, LETTERA A), L.R. 31.10.1987 N. 36 COME SOSTITUITO DA ART. 5 L.R. 7.8.1989 N. 16
CD 1995--
19961.500.000.000
1997--
1998--
TOTALE1.500.000.000


2. LA SPESA AUTORIZZATA DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È RIDOTTA NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA
8961 RUBRICA N. 30 - PROGRAMMA 4. 1. 2 - 2.1.280.5.12.32. -
FONDO DI SOLIDARIETÀ PER LA RICOSTRUZIONE, LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE E LA RINASCITA DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA
CD 1995--
1996-1.500.000.000
1997--
1998--
TOTALE-1.500.000.000


Art. 74
 (RIFINANZIAMENTI NEL SETTORE DELLA COOPERAZIONE E
DELL'ARTIGIANATO)
1. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
7868 RUBRICA N. 27 - PROGRAMMA 2. 5. 3 - 2.1.243.5.08.32. -
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ALLE COOPERATIVE SOCIALI PER L' ADEGUAMENTO DEL POSTO DI LAVORO E PER LE SPESE DI INVESTIMENTO
ART. 9 , COMMA 1, LETTERA A) , ART. 11 , COMMA 1 , L.R. 7.2.1992 N. 7 - AUT. FIN. : ART. 102 , COMMA 9 , L.R. 1.2.1993 N. 1 , ART. 149 , COMMI 10 , 9 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 131 , COMMA 4 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 87 , COMMA 1 , L.R. 26.9.1995 N. 39 , ART. 61 , COMMA 3 , L.R. 6.2.1996 N. 9
CD 1995--
1996300.000.000
1997--
1998--
TOTALE300.000.000


2. LA SPESA AUTORIZZATA DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È RIDOTTA NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA
7946 RUBRICA N. 27 - PROGRAMMA 3. 3. 1 - 1.1.158.2.10.23. -
RIMBORSO ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLE SOMME ANTICIPATE PER LE SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI PER L' ARTIGIANATO
ART. 10 QUATER , COMMA 2 , L.R. 24.2.1970 N. 6 COME INTRODOTTO DALL' ART. 2 L.R. 27.8.1992 N. 22 E MODIFICATO DALL' ART. 88 , COMMA 1 , L.R. 26.9.1995 N. 39 - AUT. FIN. : ART. 59 , COMMA 10 , L.R. 6.2.1996 N. 9
CD 1995--
1996-1.000.000.000
1997--
1998--
TOTALE-1.000.000.000


3. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
7947 ( DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 27 - PROGRAMMA 3. 3. 1 - SPESE CORRENTI - CATEGORIA 1.5 - SEZIONE 10 ) - 1.1.158.2.10.23. -
CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA (CCIAA) A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE A FAVORE DEL COMPARTO ARTIGIANO, IVI COMPRESE LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI PER L' ARTIGIANATO (CPA)
ART. 57 , COMMA 6 , DELLA PRESENTE LEGGE
CD 1995--
19961.000.000.000
1997--
1998--
TOTALE1.000.000.000


4. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
8060 RUBRICA N. 27 - PROGRAMMA 3. 3. 2 - 2.1.243.3.10.23. -
CONTRIBUTI A FAVORE DEI "FONDI RISCHI" DEI CONSORZI PROVINCIALI GARANZIA FIDI FRA LE PICCOLE IMPRESE ARTIGIANALI DI CUI AL CAPO I DELLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1978, N. 30
ART. 1 L.R. 28.4.1978 N. 30 COME MODIFICATO DALL' ART. 17 , COMMA 3 , L.R. 29.1.1985 N. 8 , ART. 89 , COMMA 1 , L.R. 26.9.1995 N. 39 , ART. 57 , COMMA 1 , DELLA PRESENTE LEGGE - AUT. FIN. : ART. 59 , COMMA 5 , L.R. 6.2.1996 N. 9
CD 1995--
19961.300.000.000
1997--
1998--
TOTALE1.300.000.000


5. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
8061 ( DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 27 - PROGRAMMA 3. 3. 2 - SPESE D'INVESTIMENTO - CATEGORIA 2.4 - SEZIONE 10 ) - 2.1.243.3.10.23. -
FINANZIAMENTO AI CONSORZI GARANZIA FIDI FRA LE IMPRESE ARTIGIANE PER LA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ DI SERVIZI AI CONSORZI STESSI, ANCHE CON L' IMPIEGO DEI MEZZI INFORMATICI
ART. 57 , COMMA 2 , DELLA PRESENTE LEGGE
CD 1995--
1996200.000.000
1997--
1998--
TOTALE200.000.000


6. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
8112 RUBRICA N. 27 - PROGRAMMA 3. 3. 3 - 2.1.243.3.10.02. -
FINANZIAMENTO STRAORDINARIO AL CONSORZIO REGIONALE GARANZIA FIDI - FINANZIARIA REGIONALE DELLA COOPERAZIONE - SOC. COOP. A RL (FINRECO) PER L' INTEGRAZIONE DELLO SPECIALE FONDO DI DOTAZIONE ISTITUITO AI SENSI DELL' ARTICOLO 1, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 1986, N. 32
ART. 1 L.R. 8.8.1986 N. 32 COME INTEGRATO DA ART. 2 L.R. 19.11.1990 N. 51 COME DA ULTIMO MODIFICATO DALL' ART. 2 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 10 , ART. 36 , COMMA 1 , L.R. 6.9.1991 N. 47 , ART. 60 , COMMI 8 , 7 , L.R. 7.9.1992 N. 30 , ART. 60 , COMMA 1 , L.R. 1.2.1993 N. 1 , ART. 148 , COMMA 1 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 2 , COMMA 3 , L.R. 14.2.1995 N. 10 , ART. 56 , COMMA 1 , DELLA PRESENTE LEGGE - AUT. FIN. : ART. 60 L.R. 1.2.1993 N. 1 , ART. 60 , COMMA 2 , L.R. 17.6.1993 N. 47 , ART. 148 , COMMA 2 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 2 , COMMA 4 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 2 , COMMA 4 , L.R. 14.2.1995 N. 10 , ART. 92 , COMMA 2 , L.R. 26.9.1995 N. 39
CD 1995--
19961.000.000.000
1997--
1998--
TOTALE1.000.000.000


Art. 75
 (RIFINANZIAMENTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO E DEL TURISMO)
1. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
8158 ( DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 28 - PROGRAMMA 0. 7. 2 - SPESE D'INVESTIMENTO - CATEGORIA 2.3 - SEZIONE 10 ) - 2.1.232.5.10.24. -
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A PROVINCE, COMUNI, AZIENDE DI PROMOZIONE TURISTICA ED ALTRI ENTI PUBBLICI, PER LA REALIZZAZIONE NEI TERRITORI MONTANI DELLE OPERE PREVISTE
DALL' ART. 2, PRIMO COMMA, LETTERE A) E B), DELLA LEGGE REGIONALE 25 AGOSTO 1965, N. 16, COME SOSTITUITO DALL' ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 9 AGOSTO 1967, N. 20ART. 18 L.R. 31.10.1987 N. 35 COME MODIFICATO DALL' ART. 64 L.R. 6.9.1991 N. 47 , ART. 38 , COMMA 1, LETTERA B), L.R. 31.10.1987 N. 35
CD 1995--
19961.200.000.000
1997--
1998--
TOTALE1.200.000.000


2. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
8164 RUBRICA N. 28 - PROGRAMMA 0. 7. 2 - 2.1.243.3.10.24. -
CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E DI PRIVATI OPERATORI PER LA COSTRUZIONE, LA TRASFORMAZIONE E L' AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI FUNIVIARI, E RELATIVE PERTINENZE E PISTE DA DISCESA
ART. 2 , LETTERA E), L.R. 25.8.1965 N. 16 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 1 L.R. 4.5.1993 N. 17 - AUT. FIN. : ART. 103 , COMMA 11 , L.R. 1.2.1993 N. 1 , ART. 157 , COMMA 1 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 143 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 101 , COMMA 1 , L.R. 26.9.1995 N. 39
CD 1995--
1996300.000.000
1997--
1998--
TOTALE300.000.000


3. LA SPESA AUTORIZZATA DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È RIDOTTA NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA
8170 RUBRICA N. 28 - PROGRAMMA 0. 7. 2 - 2.1.242.3.10.24. -
CONTRIBUTI A FAVORE DI ORGANISMI DEL CLUB ALPINO ITALIANO, DI ENTI PUBBLICI E DI ASSOCIAZIONI PER LA COSTRUZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L' AMPLIAMENTO E L' ARREDAMENTO DI RIFUGI ALPINI, RIFUGI ESCURSIONISTICI E BIVACCHI
ART. 3 , COMMA 1, LETTERA A), L.R. 25.8.1965 N. 16 COME SOSTITUITO DA ART. 1 L.R. 9.8.1967 N. 20 E MODIFICATO DALL' ART. 2 L.R. 4.5.1993 N. 17 , ART. 146 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8 - AUT. FIN. : ART. 146 , COMMA 3 , L.R. 14.2.1995 N. 8
CD 1995-33.899.525
1996--
1997--
1998--
TOTALE-33.899.525


4. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
8171 RUBRICA N. 28 - PROGRAMMA 0. 7. 2 - 2.1.243.3.10.24. -
CONTRIBUTI PER L' ACQUISTO, LA COSTRUZIONE, L' ADATTAMENTO E L' AMPLIAMENTO DI IMMOBILI DA UTILIZZARE QUALE SEDE DI SCUOLA DI SCI
ART. 12 L.R. 15.6.1984 N. 20
CD 1995--
199678.000.000
1997--
1998--
TOTALE78.000.000


5. LA SPESA AUTORIZZATA DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È VARIATA E COSÌ AUTORIZZATA NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA
8205 RUBRICA N. 28 - PROGRAMMA 3. 4. 1 - 1.1.158.5.10.25. -
FINANZIAMENTO STRAORDINARIO ALL' ENTE FIERA DI TRIESTE A SOSTEGNO DELLE PASSIVITÀ
ART. 134 , COMMA 9 , L.R. 14.2.1995 N. 8 - AUT. FIN. : ART. 134 , COMMA 9 , L.R. 14.2.1995 N. 8
CD 1995--
1996700.000.000
1997-300.000.000
1998--
TOTALE400.000.000


6. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
8206 RUBRICA N. 28 - PROGRAMMA 3. 4. 1 - 1.1.163.2.10.25. -
SOVVENZIONE AL "CENTRO DI DOCUMENTAZIONE PER IL COMMERCIO INTERNAZIONALE DEL LEGNO" DI TRIESTE PER LE ESIGENZE FINANZIARIE DEL COMPLETAMENTO DELLA SUA LIQUIDAZIONE
ART. 62 , COMMA 1 , L.R. 17.6.1993 N. 47 , ART. 164 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 54 , COMMA 1 , DELLA PRESENTE LEGGE
CD 1995--
1996980.000.000
1997--
1998--
TOTALE980.000.000


7. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
8318 RUBRICA N. 28 - PROGRAMMA 3. 4. 2 - 2.1.243.5.10.25. -
CONTRIBUTO A FAVORE DEI FONDI RISCHI DEI CONSORZI DI GARANZIA FIDI TRA LE PICCOLE IMPRESE COMMERCIALI
ART. 1 L.R. 4.5.1973 N. 32 - AUT. FIN. : ART. 135 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 62 , COMMA 7 , L.R. 6.2.1996 N. 9
CD 1995--
19964.000.000.000
1997--
1998--
TOTALE4.000.000.000


8. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
8421 RUBRICA N. 28 - PROGRAMMA 3. 4. 4 - 2.1.243.3.10.24. -
CONTRIBUTI A PRIVATI OPERATORI PER LA COSTRUZIONE, L' ADATTAMENTO E L' ARREDAMENTO DI IMMOBILI DA ADIBIRE A STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE DI CUI AL TITOLO I DELLA LEGGE REGIONALE 30 MAGGIO 1988, N. 39, NONCHÉ PER L' AMPLIAMENTO, L' AMMODERNAMENTO ED IL RINNOVO DELL' ARREDAMENTO DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE ESISTENTI
ART. 2 , LETTERA A), L.R. 25.8.1965 N. 16 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 1 L.R. 4.5.1993 N. 17 - AUT. FIN. : ART. 103 , COMMA 6 , L.R. 1.2.1993 N. 1 , ART. 156 , COMMI 1 , 3 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 141 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8
CD 1995--
1996300.000.000
1997--
1998--
TOTALE300.000.000


Note:
1Le disposizioni dei commi 1, 2, 6, 7 e 8 del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunita' Europee per il relativo esame.
Art. 76
 (RIFINANZIAMENTI CON FONDI STATALI NEI SETTORI DEL
COMMERCIO E DEL TURISMO)
1. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
1041 RUBRICA N. 8 - PROGRAMMA 0. 7. 2 - 2.1.210.5.10.32. -
SPESE PER LA PREDISPOSIZIONE E L' ATTUAZIONE DI UN PROGETTO MIRATO ALLA RIPRESA ECONOMICA NEL GEMONESE E NEL CANAL DEL FERRO - VAL CANALE DELLE ZONE DI TRANSITO INTERESSATE DALLA GRANDI VIE DI COMUNICAZIONE INTERNAZIONALI
ART. 15 L.R. 31.10.1987 N. 35 , ART. 55 , COMMA 1 , DELLA PRESENTE LEGGE
CD 1995--
199619.490.000.000
1997--
1998--
TOTALE19.490.000.000


2. LA SPESA AUTORIZZATA DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È RIDOTTA NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA, CON L'ESTENSIONE TEMPORALE E PER L'AMMONTARE ANNUO SOTTOSPECIFICATI
1365 RUBRICA N. 9 - PROGRAMMA 0. 7. 2 - 2.1.236.5.10.18. -
CONFERIMENTO ALLA " AUTOVIE SERVIZI SpA " PER LA PROGETTAZIONE E LA GESTIONE DI AREE TELEMATICHE DI INFORMAZIONE AI SENSI DELL' ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA A), DELLA LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 1987, N. 35
ART. 56 , COMMA 1 , L.R. 6.9.1991 N. 47 - AUT. FIN. : ART. 56 , COMMA 9 , L.R. 6.9.1991 N. 47
CD 1995-19.490.000.000
1996--
1997--
1998--
TOTALE-19.490.000.000

SPESA RIPARTITA:1995-19.490.000.000


Art. 77
 (FINANZIAMENTI E RIFINANZIAMENTI DI PROGRAMMI COMUNITARI)
1. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA A FIANCO INDICATA IN CORRISPONDENZA ALLA PREVISIONE DELL' ENTRATA DI PARI IMPORTO SUL CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA CORRELATO SOTTOSPECIFICATO
1060 ( DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 8 - PROGRAMMA 5. 1. 2 (E 210) - SPESE D'INVESTIMENTO - CATEGORIA 2.3 - SEZIONE 10 ) - 2.1.234.5.10.32. -
FINANZIAMENTI AI GRUPPI DI AZIONE LOCALE PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA COMUNITARIO LEADER II - FONDI STATALI, COFINANZIAMENTO FERS
ART. 11 REGOLAMENTO CEE 19.12.1988 N. 4253 , ART. 58 , COMMI 1 , 2, LETTERA B), DELLA PRESENTE LEGGE - AUT. FIN. : ART. 5 L. 16.4.1987 N. 183
CD 1995--
19967.993.334.000
1997--
1998--
TOTALE7.993.334.000

210 ( DI NUOVA ISTITUZIONE - TITOLO 2 - CATEGORIA 3 - 2.3.2. -
ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLO STATO PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA LEADER II - COFINANZIAMENTO FERS ART. 5 L. 16.4.1987 N. 183 , ART. 11 REGOLAMENTO CEE 19.12.1988 N. 4253

2. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA A FIANCO INDICATA IN CORRISPONDENZA ALLA PREVISIONE DELL' ENTRATA DI PARI IMPORTO SUL CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA CORRELATO SOTTOSPECIFICATO
1061 ( DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 8 - PROGRAMMA 5. 1. 2 (E 211) - SPESE D'INVESTIMENTO - CATEGORIA 2.3 - SEZIONE 10 ) - 2.1.234.5.10.32. -
FINANZIAMENTI AI GRUPPI DI AZIONE LOCALE PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA COMUNITARIO LEADER II - FONDI STATALI, COFINANZIAMENTO FEAOG
ART. 11 REGOLAMENTO CEE 19.12.1988 N. 4253 , ART. 58 , COMMI 1 , 2, LETTERA B), DELLA PRESENTE LEGGE - AUT. FIN. : ART. 5 L. 16.4.1987 N. 183
CD 1995--
19962.468.890.000
1997--
1998--
TOTALE2.468.890.000

211 ( DI NUOVA ISTITUZIONE - TITOLO 2 - CATEGORIA 3 - 2.3.2. -
ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLO STATO PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA LEADER II - COFINANZIAMENTO FEAOG ART. 11 REGOLAMENTO CEE 19.12.1988 N. 4253 , ART. 5L. 16.4.1987 N.183

3. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA A FIANCO INDICATA IN CORRISPONDENZA ALLA PREVISIONE DELL' ENTRATA DI PARI IMPORTO SUL CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA CORRELATO SOTTOSPECIFICATO
1062 ( DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 8 - PROGRAMMA 5. 1. 2 (E 212) - SPESE D'INVESTIMENTO - CATEGORIA 2.3 - SEZIONE 10 ) - 2.1.234.5.10.32. -
FINANZIAMENTI AI GRUPPI DI AZIONE LOCALE PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA COMUNITARIO LEADER II - FONDI STATALI, COFINANZIAMENTO FSE
ART. 11 REGOLAMENTO CEE 19.12.1988 N. 4253 , ART. 58 , COMMI 1 , 2, LETTERA B), DELLA PRESENTE LEGGE - AUT. FIN. : ART. 5 L. 16.4.1987 N. 183
CD 1995--
19961.515.776.000
1997--
1998--
TOTALE1.515.776.000

212 ( DI NUOVA ISTITUZIONE - TITOLO 2 - CATEGORIA 3 - 2.3.2. -
ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLO STATO PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA LEADER II - COFINANZIAMENTO FSE ART. 11 REGOLAMENTO CEE 19.12.1988 N. 4253 , ART. 5L. 16.4.1987 N.183

4. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STAT O DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA A FIANCO INDICATA IN CORRISPONDENZA ALLA PREVISIONE DELL' ENTRATA DI PARI IMPORTO SUL CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA CORRELATO SOTTOSPECIFICATO
1063 ( DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 8 - PROGRAMMA 5. 1. 2 (E 213) - SPESE D'INVESTIMENTO - CATEGORIA 2.3 - SEZIONE 10 ) - 2.1.234.5.10.03. -
FINANZIAMENTI AI GRUPPI DI AZIONE LOCALE PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA COMUNITARIO LEADER II - FONDI FERS
ART. 11 REGOLAMENTO CEE 19.12.1988 N. 4253 , ART. 58 , COMMI 1 , 2, LETTERA A), DELLA PRESENTE LEGGE
CD 1995--
19966.540.000.000
1997--
1998--
TOTALE6.540.000.000

213 ( DI NUOVA ISTITUZIONE - TITOLO 2 - CATEGORIA 3 - 2.3.4. -
ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLA UNIONE EUROPEA A VALERE SUL FERS PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA LEADER II ART. 11 REGOLAMENTO CEE 19.12.1988 N. 4253

5. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA A FIANCO INDICATA IN CORRISPONDENZA ALLA PREVISIONE DELL' ENTRATA DI PARI IMPORTO SUL CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA CORRELATO SOTTOSPECIFICATO
1064 ( DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 8 - PROGRAMMA 5. 1. 2 (E 214) - SPESE D'INVESTIMENTO - CATEGORIA 2.3 - SEZIONE 10 ) - 2.1.234.5.10.03. -
FINANZIAMENTI AI GRUPPI DI AZIONE LOCALE PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA COMUNITARIO LEADER II - FONDI FEAOG
ART. 11 REGOLAMENTO CEE 19.12.1988 N. 4253 , ART. 58 , COMMI 1 , 2, LETTERA A), DELLA PRESENTE LEGGE
CD 1995--
19962.020.000.000
1997--
1998--
TOTALE2.020.000.000

214 ( DI NUOVA ISTITUZIONE - TITOLO 2 - CATEGORIA 3 - 2.3.4. -
ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLA UNIONE EUROPEA A VALERE SUL FEAOG PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA LEADER II ART. 11 REGOLAMENTO CEE 19.12.1988 N. 425

6. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA A FIANCO INDICATA IN CORRISPONDENZA ALLA PREVISIONE DELL' ENTRATA DI PARI IMPORTO SUL CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA CORRELATO SOTTOSPECIFICATO
1065 ( DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 8 - PROGRAMMA 5. 1. 2 (E 215) - SPESE D'INVESTIMENTO - CATEGORIA 2.3 - SEZIONE 10 ) - 2.1.234.5.10.03. -
FINANZIAMENTI AI GRUPPI DI AZIONE LOCALE PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA COMUNITARIO LEADER II - FONDI FSE
ART. 11 REGOLAMENTO CEE 19.12.1988 N. 4253 , ART. 58 , COMMI 1 , 2, LETTERA A), DELLA PRESENTE LEGGE
CD 1995--
19961.240.000.000
1997--
1998--
TOTALE1.240.000.000

215 ( DI NUOVA ISTITUZIONE - TITOLO 2 - CATEGORIA 3 - 2.3.4. -
ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLA UNIONE EUROPEA A VALERE SUL FSE PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA LEADER II ART. 11 REGOLAMENTO CEE 19.12.1988 N. 425

7. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
7755 ( DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 26 - PROGRAMMA 5. 1. 1 - SPESE D'INVESTIMENTO - CATEGORIA 2.5 - SEZIONE 10 ) - 2.1.251.5.10.32. -
FINANZIAMENTO ALL' ACEGA DI TRIESTE PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER L' UTILIZZO DELLE ACQUE INDUSTRIALI IN ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA COMUNITARIO RESIDER II - FONDI REGIONALI
ART. 11 REGOLAMENTO CEE 20.7.1993 N. 2082 , ART. 59 , COMMI 2 , 5, LETTERA C), DELLA PRESENTE LEGGE
CD 1995--
1996864.000.000
1997891.000.000
1998--
TOTALE1.755.000.000


8. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA A FIANCO INDICATA IN CORRISPONDENZA ALLA PREVISIONE DELL' ENTRATA DI PARI IMPORTO SUL CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA CORRELATO SOTTOSPECIFICATO
7756 ( DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 26 - PROGRAMMA 5. 1. 1 (E 208) - SPESE D'INVESTIMENTO - CATEGORIA 2.5 - SEZIONE 10 ) - 2.1.251.5.10.32. -
FINANZIAMENTO ALL' ACEGA DI TRIESTE PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER L' UTILIZZO DELLE ACQUE INDUSTRIALI IN ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA COMUNITARIO RESIDER II - FONDI STATALI
ART. 11 REGOLAMENTO CEE 20.7.1993 N. 2082 , ART. 59 , COMMI 2 , 5, LETTERA B), DELLA PRESENTE LEGGE - AUT. FIN. : ART. 5 L. 16.4.1987 N. 183
CD 1995--
19962.016.000.000
19972.079.000.000
1998--
TOTALE4.095.000.000

208 ( DI NUOVA ISTITUZIONE - TITOLO 2 - CATEGORIA 3 - 2.3.4. -
ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLO STATO PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA RESIDER II ART. 11 REGOLAMENTO CEE 20.7.1993 N. 2082 , ART. 5L. 16.4.1987 N.183

9. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA A FIANCO INDICATA IN CORRISPONDENZA ALLA PREVISIONE DELL' ENTRATA DI PARI IMPORTO SUL CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA CORRELATO SOTTOSPECIFICATO
7757 ( DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 26 - PROGRAMMA 5. 1. 1 (E 209) - SPESE D'INVESTIMENTO - CATEGORIA 2.5 - SEZIONE 10 ) - 2.1.251.5.10.32. -
FINANZIAMENTO ALL' ACEGA DI TRIESTE PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER L' UTILIZZO DELLE ACQUE INDUSTRIALI IN ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA COMUNITARIO RESIDER II - FONDI FERS
ART. 11 REGOLAMENTO CEE 20.7.1993 N. 2082 , ART. 59 , COMMI 2 , 5, LETTERA A), DELLA PRESENTE LEGGE
CD 1995--
19962.880.000.000
19972.970.000.000
1998--
TOTALE5.850.000.000

209 ( DI NUOVA ISTITUZIONE - TITOLO 2 - CATEGORIA 3 - 2.3.4. -
ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALL' UNIONE EUROPEA A VALERE SUL FERS PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA RESIDER II ART. 11 REGOLAMENTO CEE 20.7.1993 N. 2082

10. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
7749 RUBRICA N. 26 - PROGRAMMA 5. 1. 1
- 2.1.251.5.10.32. -
CONFERIMENTO A FAVORE DELLA "FINANZIARIA REGIONALE FRIULI - VENEZIA GIULIA - FRIULIA SpA " PER LA COSTITUZIONE DEL "FONDO SPECIALE PER L' OBIETTIVO 2" - FONDI REGIONALI, COFINANZIAMENTO FSE
ART. 1 REGOLAMENTO CEE 20.7.1993 N. 2081 , ART. 19 , COMMA 1 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 5 L.R. 28.8.1995 N. 35 - AUT. FIN. : ART. 19 , COMMA 7 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 18 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 32 , COMMA 1 , L.R. 28.8.1995 N. 35 , ART. 65 , COMMA 1 , L.R. 6.2.1996 N. 9
CD 1995--
19962.830.000.000
1997--
1998--
TOTALE2.830.000.000


11. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA A FIANCO INDICATA IN CORRISPONDENZA ALLA PREVISIONE DELL' ENTRATA DI PARI IMPORTO SUL CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA CORRELATO SOTTOSPECIFICATO
7752 RUBRICA N. 26 - PROGRAMMA 5. 1. 1 (E 176) - 2.1.251.5.10.32. -
CONFERIMENTO A FAVORE DELLA "FINANZIARIA REGIONALE FRIULI - VENEZIA GIULIA - FRIULIA SpA " PER LA COSTITUZIONE DEL "FONDO SPECIALE PER L' OBIETTIVO 2" - FONDI STATALI, COFINANZIAMENTO FSE
ART. 1 REGOLAMENTO CEE 20.7.1993 N. 2081 OBIETTIVO 2 ART. 5 L.R. 28.8.1995 N. 35 - AUT. FIN. : ART. 5 L. 16.4.1987 N. 183 , ART. 32 , COMMA 6, LETTERA B), L.R. 28.8.1995 N. 35 , ART. 65 , COMMA 2 , L.R. 6.2.1996 N. 9
CD 1995--
19965.470.000.000
1997--
1998--
TOTALE5.470.000.000


12. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L'ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
6950 RUBRICA N. 25 - PROGRAMMA 5. 1. 1 - 2.1.243.5.10.10. -
FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 866/1990 PER IL PERSEGUIMENTO DELL' OBIETTIVO 5 A) DI CUI ALL' ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/1993 - PROGRAMMA 1994 - 1999 - FONDI REGIONALI
REGOLAMENTO CEE 29.3.1990 N. 866 , ART. 1 , COMMA 5, LETTERA A), REGOLAMENTO CEE 20.7.1993 N. 2081 , ART. 104 , COMMA 1 , L.R. 26.9.1995 N. 39 - AUT. FIN. : ART. 104 , COMMA 2, LETTERA C), L.R. 26.9.1995 N. 39
CD 1995--
199658.240.000
199729.130.000
199829.130.000
TOTALE116.500.000

SPESA RIPARTITA:199658.240.000
199729.130.000
199829.130.000
199929.130.000

LE QUOTE PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

13. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA IN CORRISPONDENZA ALLA PREVISIONE DELL' ENTRATA DI PARI IMPORTO SUL CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA CORRELATO
6951 RUBRICA N. 25 - PROGRAMMA 5. 1. 1 (E 188) - 2.1.243.5.10.10. -
FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 866/1990 PER IL PERSEGUIMENTO DELL' OBIETTIVO 5 A) DI CUI ALL' ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/1993 - PROGRAMMA 1994 - 1999 - FONDI STATALI
REGOLAMENTO CEE 29.3.1990 N. 866 , ART. 1 , COMMA 5, LETTERA A), REGOLAMENTO CEE 20.7.1993 N. 2081 , ART. 104 , COMMA 1 , L.R. 26.9.1995 N. 39 - AUT. FIN. : ART. 5 L. 16.4.1987 N. 183 , ART. 104 , COMMA 2, LETTERA B), L.R. 26.9.1995 N. 39
CD 1995--
1996135.890.000
199767.950.000
199867.950.000
TOTALE271.790.000

SPESA RIPARTITA:1996135.890.000
199767.950.000
199867.950.000
199967.950.000

LE QUOTE PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

14. LA SPESA AUTORIZZATA DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È RIDOTTA NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO SOTTOSPECIFICATI IN CORRISPONDENZA DELLA RIDUZIONE DELL' ENTRATA DI PARI IMPORTO SUL CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA CORRELATO SOTTOSPECIFICATO
6952 RUBRICA N. 25 - PROGRAMMA 5. 1. 1 (E 189) - 2.1.243.5.10.10. -
FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 866/1990 PER IL PERSEGUIMENTO DELL' OBIETTIVO 5 A) DI CUI ALL' ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/1993 - PROGRAMMA 1994 - 1999 - FONDI FEAOG ORIENTAMENTO
REGOLAMENTO CEE 29.3.1990 N. 866 , ART. 1 , COMMA 5, LETTERA A), REGOLAMENTO CEE 20.7.1993 N. 2081 , ART. 104 , COMMA 1 , L.R. 26.9.1995 N. 39 - AUT. FIN. : ART. 104 , COMMA 2, LETTERA A), L.R. 26.9.1995 N. 39
CD 1995--
1996-1.545.000.000
1997-1.545.000.000
1998-1.545.000.000
TOTALE-4.635.000.000

SPESA RIPARTITA:1996-1.545.000.000
1997-1.545.000.000
1998-1.545.000.000
1999-1.545.000.000


15. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
3070 RUBRICA N. 15 - PROGRAMMA 5. 1. 1 - 2.1.243.3.10.11. -
FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 867/1990 PER IL PERSEGUIMENTO DELL' OBIETTIVO 5A) DI CUI ALL' ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/1993 - PROGRAMMA 1994 - 1996 - FONDI REGIONALI
ART. 1 REGOLAMENTO CEE 20.7.1993 N. 2081 , REGOLAMENTO CEE29.3.1990 N. 867 , ART. 105L.R. 26.9.1995 N. 39 - AUT. FIN. : ART. 67 , COMMA 1 , L.R. 6.2.1996 N. 9
CD 1995--
199611.040.000
1997--
1998--
TOTALE11.040.000


16. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA A FIANCO INDICATA IN CORRISPONDENZA ALLA PREVISIONE DELL' ENTRATA DI PARI IMPORTO SUL CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA CORRELATO SOTTOSPECIFICATO
3071 RUBRICA N. 15 - PROGRAMMA 5. 1. 1 (E 190) - 2.1.243.5.10.11. -
FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 867/1990 PER IL PERSEGUIMENTO DELL' OBIETTIVO 5A) DI CUI ALL' ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/1993 - PROGRAMMA 1994 - 1996 - FONDI STATALI
ART. 1 REGOLAMENTO CEE 20.7.1993 N. 2081 , REGOLAMENTO CEE29.3.1990 N. 867 , ART. 105 , COMMA 1 , L.R. 26.9.1995 N. 39 - AUT. FIN. : ART. 5 L. 16.4.1987 N. 183 , ART. 105 , COMMA 2, LETTERA B), L.R. 26.9.1995 N. 39 , ART. 67 , COMMA 3 , L.R. 6.2.1996 N. 9
CD 1995--
199625.750.000
1997--
1998--
TOTALE25.750.000


17. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA A FIANCO INDICATA IN CORRISPONDENZA ALLA PREVISIONE DELL' ENTRATA DI PARI IMPORTO SUL CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA CORRELATO SOTTOSPECIFICATO
3072 RUBRICA N. 15 - PROGRAMMA 5. 1. 1 (E 191) - 2.1.243.5.10.11. -
FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 867/1990 PER IL PERSEGUIMENTO DELL' OBIETTIVO 5A) DI CUI ALL' ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/1993 - PROGRAMMA 1994 - 1996 - FONDI FEAOG ORIENTAMENTO
ART. 1 REGOLAMENTO CEE 20.7.1993 N. 2081 , REGOLAMENTO CEE29.3.1990 N. 867 , ART. 105 , COMMA 1 , L.R. 26.9.1995 N. 39 - AUT. FIN. : ART. 105 , COMMA 2, LETTERA A), L.R. 26.9.1995 N. 39 , ART. 67 , COMMA 4 , L.R. 6.2.1996 N. 9
CD 1995--
199644.150.000
1997--
1998--
TOTALE44.150.000


18. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L'AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
6953 RUBRICA N. 25 - PROGRAMMA 5. 1. 1 - 2.1.243.5.10.10. -
FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2328/1991 PER IL PERSEGUIMENTO DELL' OBIETTIVO 5 A) DI CUI ALL' ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/1993 - PROGRAMMA 1994- 1999 - FONDI REGIONALI
REGOLAMENTO CEE 15.1.1991 N. 2328 , ART. 1 , COMMA 5, LETTERA A), REGOLAMENTO CEE 20.7.1993 N. 2081 , ART. 106 , COMMA 1 , L.R. 26.9.1995 N. 39 - AUT. FIN. : ART. 106 , COMMA 2, LETTERA C), L.R. 26.9.1995 N. 39
CD 1995--
1996505.990.000
1997130.130.000
1998133.590.000
TOTALE769.710.000

SPESA RIPARTITA:1996505.990.000
1997130.130.000
1998133.590.000
1999135.540.000

LE QUOTE PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

19. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA IN CORRISPONDENZA ALLA PREVISIONE DELL'ENTRATA DI PARI IMPORTO SUL CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA CORRELATO
6954 RUBRICA N. 25 - PROGRAMMA 5. 1. 1 (E 192) - 2.1.243.5.10.10. -
FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2328/1991 PER IL PERSEGUIMENTO DELL' OBIETTIVO 5 A) DI CUI ALL' ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/1993 - PROGRAMMA 1994- 1999 - FONDI STATALI
REGOLAMENTO CEE 15.1.1991 N. 2328 , ART. 1 , COMMA 5, LETTERA A), REGOLAMENTO CEE 20.7.1993 N. 2081 , ART. 106 , COMMA 1 , L.R. 26.9.1995 N. 39 - AUT. FIN. : ART. 5 L. 16.4.1987 N. 183 , ART. 106 , COMMA 2, LETTERA B), L.R. 26.9.1995 N. 39
CD 1995--
19961.180.640.000
1997303.630.000
1998311.700.000
TOTALE1.795.970.000

SPESA RIPARTITA:19961.180.640.000
1997303.630.000
1998311.700.000
1999320.920.000

LE QUOTE PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

20. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA IN CORRISPONDENZA ALLA PREVISIONE DELL' ENTRATA DI PARI IMPORTO SUL CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA CORRELATO
6955 RUBRICA N. 25 - PROGRAMMA 5. 1. 1 (E 193) - 2.1.243.5.10.10. -
FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2328/1991 PER IL PERSEGUIMENTO DELL' OBIETTIVO 5 A) DI CUI ALL' ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/1993 - PROGRAMMA 1994- 1999 - FONDI FEAOG. ORIENTAMENTO
REGOLAMENTO CEE 15.1.1991 N. 2328 , ART. 1 , COMMA 5, LETTERA A), REGOLAMENTO CEE 20.7.1993 N. 2081 , ART. 106 , COMMA 1 , L.R. 26.9.1995 N. 39 - AUT. FIN. : ART. 106 , COMMA 2, LETTERA A), L.R. 26.9.1995 N. 39
CD 1995--
19961.155.480.000
1997297.160.000
1998305.050.000
TOTALE1.757.690.000

SPESA RIPARTITA:19961.155.480.000
1997297.160.000
1998305.050.000
1999314.090.000

LE QUOTE PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

21. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
7000 RUBRICA N. 25 - PROGRAMMA 5. 1. 2 - 2.1.235.5.10.32. -
FINANZIAMENTO STRAORDINARIO ALL' ERSA PER L' ATTUAZIONE DELL' OBIETTIVO 5 B) DI CUI ALL' ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO CEE N. 2081/93 - FONDI REGIONALI, COFINANZIAMENTO FSE ART. 1 REGOLAMENTO CEE 20.7.1993 N. 2081 OBIETTIVO 5 B),
ART. 117 , COMMA 2 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 15 L.R. 28.8.1995 N. 35 - AUT. FIN. : ART. 117 , COMMA 4 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 19 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 33 , COMMA 1, LETTERA C), L.R. 28.8.1995 N. 35 , ART. 68 , COMMA 1 , L.R. 6.2.1996 N. 9
CD 1995--
1996828.000.000
1997828.000.000
1998828.000.000
TOTALE2.484.000.000

SPESA RIPARTITA:1996828.000.000
1997828.000.000
1998828.000.000
1999828.000.000

LE QUOTE PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

22. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA IN CORRISPONDENZA ALLA PREVISIONE DELL' ENTRATA DI PARI IMPORTO SUL CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA CORRELATO
7003 RUBRICA N. 25 - PROGRAMMA 5. 1. 2 (E 196) - 2.1.235.5.10.32. -
FINANZIAMENTO STRAORDINARIO ALL' ERSA PER L' ATTUAZIONE DELL' OBIETTIVO 5 B) DI CUI ALL' ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/93 - FONDI STATALI, COFINANZIAMENTO FSE ART. 1 REGOLAMENTO CEE 20.7.1993 N. 2081 OBIETTIVO 5B),
ART. 15 L.R. 28.8.1995 N. 35 - AUT. FIN. : ART. 5 L. 16.4.1987 N. 183 , ART. 33 , COMMA 8, LETTERA C), L.R. 28.8.1995 N. 35 , ART. 68 , COMMA 2 , L.R. 6.2.1996 N. 9
CD 1995--
19963.313.000.000
19973.313.000.000
19983.313.000.000
TOTALE9.939.000.000

SPESA RIPARTITA:19963.313.000.000
19973.313.000.000
19983.313.000.000
19993.313.000.000

LE QUOTE PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

Art. 78
 (RIFINANZIAMENTI CON FONDI STATALI DI INTERVENTI NELLE ZONE
TERREMOTATE)
1. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
8606 RUBRICA N. 29 - PROGRAMMA 4. 1. 1 - 1.1.142.2.01.01. -
SPESE E COMPENSI, ANCHE A TITOLO DI RIMBORSO, PER INCARICHI, COLLABORAZIONI, RILEVAZIONI, ACCERTAMENTI E COLLAUDI, IVI COMPRESE QUELLE PER IL PAGAMENTO DEL TRATTAMENTO DI MISSIONE A PERSONALE ESTRANEO ALL' AMMINISTRAZIONE E QUELLE NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMITATI, COMMISSIONI O GRUPPI DI CONSULENZA O COORDINAMENTO, NONCHÉ RIMBORSI AI COMUNI PER SPESE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI ED ASSISTENZA DELLE OPERE DI RIPARAZIONE DEGLI EDIFICI NON IRRIMEDIABILMENTE DANNEGGIATI
ART. 2 L.R. 7.6.1976 N. 17 , ART. 16 L.R. 21.7.1976 N. 33 , ART. 14 L.R. 27.8.1976 N. 46 , ART. 2 , COMMA 2 , L.R. 4.7.1979 N. 35 , ART. 1 , COMMA 3 , ART. 12 , COMMA 7 , ART. 16 L.R. 18.12.1984 N. 53 , ART. 63 L.R. 19.12.1986 N. 55 , ART. 96 L.R. 2.5.1988 N. 26 , ART. 9 L.R. 13.5.1988 N. 30 , ART. 2 , COMMA 2 , L.R. 7.9.1990 N. 44 , ART. 104 , COMMA 5 , L.R. 18.10.1990 N. 50 , ART. 5 , COMMI 1 , 2 , L.R. 27.12.1991 N. 64 , ARTT. 92 , 111 L.R. 8.6.1993 N. 37 - AUT. FIN. : ART. 8 , COMMA 1 , L.R. 7.9.1990 N. 44 , ART. 2 , COMMA 3 , L.R. 29.12.1990 N. 58 , ART. 141 , COMMA 17 , L.R. 8.6.1993 N. 37
CD 1995--
19965.000.000.000
1997--
1998--
TOTALE5.000.000.000


2. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
8660 RUBRICA N. 29 - PROGRAMMA 4. 1. 1 - 2.1.232.3.08.27. -
FINANZIAMENTI PER L' ATTUAZIONE DI PROGRAMMI COMUNALI ANNUALI DEGLI INTERVENTI EDILIZI, NONCHÉ PER LA REDAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI
ARTT. 8 , 10 L.R. 20.6.1977 N. 30 , ART. 40 L.R. 23.12.1977 N. 63 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, ART. 4 , COMMA 7 , ARTT. 52 , 55 , 66 L.R. 4.7.1979 N. 35 , ART. 1 L.R. 10.12.1981 N. 81 , ART. 8 L.R. 2.9.1980 N. 45 COME MODIFICATO DALL' ART. 44 L.R. 18.12.1984 N. 53 , ART. 62 L.R. 18.12.1984 N. 53 , ART. 3 , COMMI 3 , 4 , L.R. 7.9.1990 N. 44 , ART. 19 , PUNTO 4) , ART. 26 , PUNTO 4) , ART. 43 , PUNTO 4) , ART. 67 , PUNTO 4) , ART. 105 , PUNTO 4), L.R. 18.10.1990 N. 50 , ART. 2 L.R. 8.6.1993 N. 37 ED ARTT. 3,4,11,12, C 1,14,15, C 1,21,24, ART. 28 , PUNTO 0), L.R. 8.6.1993 N. 37 31,32,33,34,36,37,42,50, C 3,84,89,95,97, ART. 98 L.R. 8.6.1993 N. 37 99,104,106,108 E 125, C 2 - AUT. FIN. : ART. 9 , COMMA 1 , L.R. 7.9.1990 N. 44 , ART. 2 , COMMA 1 , L.R. 29.12.1990 N. 58 , ART. 61 , COMMA 1 , L.R. 7.9.1992 N. 30 , ART. 2 L. 1992 N. 34 , ART. 141 , COMMA 5 , L.R. 8.6.1993 N. 37
CD 1995--
199690.000.000.000
1997--
1998--
TOTALE90.000.000.000


3. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
8677 RUBRICA N. 29 - PROGRAMMA 4. 1. 1 - 2.1.242.3.08.15. -
FINANZIAMENTI PER IL RIPRISTINO DI OPERE ED IMPIANTI PUBBLICI, NONCHÉ DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ, NEI SETTORI SCOLASTICO, PARASCOLASTICO, ASSISTENZIALE, SANITARIO, RELIGIOSO, SOCIALE, CULTURALE E SPORTIVO-RICREATIVO, NON DI COMPETENZA COMUNALE, NON IRRIMEDIABILMENTE DANNEGGIATI DAL SISMA, NONCHÉ PER IL MUTAMENTO DELLA DESTINAZIONE D' USO DEGLI EDIFICI ACCOMPAGNATO DA OPERE EDILIZIE DI RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO, COMPLETAMENTO, ADATTAMENTO E DI MIGLIORAMENTO
ART. 75 , COMMA 1, PUNTO 1) , ART. 75 , COMMI 3 , 1, PUNTO 5), L.R. 23.12.1977 N. 63 COME INSERITO DALL' ART. 23 L.R. 19.12.1986 N. 55 , ART. 47 L.R. 4.7.1979 N. 35 , ART. 43 L.R. 19.12.1986 N. 55 , ART. 81 L.R. 2.5.1988 N. 26 , ARTT. 30 , 48 L.R. 18.10.1990 N. 50 , ART. 40 L.R. 8.6.1993 N. 37 - AUT. FIN. : ART. 2 , COMMA 11 , L.R. 29.12.1990 N. 58 , ART. 141 , COMMA 10 , L.R. 8.6.1993 N. 37
CD 1995--
19962.000.000.000
1997--
1998--
TOTALE2.000.000.000


4. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
8678 RUBRICA N. 29 - PROGRAMMA 4. 1. 1 - 2.1.242.3.08.15. -
FINANZIAMENTI PER LA RICOSTRUZIONE DI OPERE ED IMPIANTI PUBBLICI DISTRUTTI O DEMOLITI PER EFFETTO DEL SISMA, OVVERO PER L' ACQUISTO DI IMMOBILI IN SOSTITUZIONE DEGLI STESSI, NONCHÉ PER LA RICOSTRUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ NEI SETTORI SCOLASTICO, PARASCOLASTICO, ASSISTENZIALE, SANITARIO, RELIGIOSO E SPORTIVO-RICREATIVO, NON DI COMPETENZA COMUNALE
ART. 75 , COMMA 1, PUNTO 2), L.R. 23.12.1977 N. 63 COME MODIFICATO DALL' ART. 8 L.R. 17.6.1978 N. 70 , ART. 75 , COMMA 3 , L.R. 23.12.1977 N. 63 , ART. 47 L.R. 4.7.1979 N. 35 , ART. 43 L.R. 19.12.1986 N. 55 , ART. 32 L.R. 8.6.1993 N. 37 - AUT. FIN. : ART. 141 , COMMA 18 , L.R. 8.6.1993 N. 37
CD 1995--
19962.000.000.000
1997--
1998--
TOTALE2.000.000.000


5. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
8680 RUBRICA N. 29 - PROGRAMMA 4. 1. 1 - 2.1.234.3.08.15. -
FINANZIAMENTI PER LA COSTRUZIONE DI OPERE ED IMPIANTI PUBBLICI NON DI COMPETENZA COMUNALE RITENUTA URGENTE ED INDILAZIONABILE PER LA RICOSTITUZIONE DEL TESSUTO CIVILE E SOCIALE DEI CENTRI COLPITI
ART. 75 , COMMA 1, PUNTO 4), L.R. 23.12.1977 N. 63 COME MODIFICATO DALL' ART. 23 L.R. 19.12.1986 N. 55 , ART. 75 , COMMA 3 , L.R. 23.12.1977 N. 63
CD 1995--
199620.000.000.000
1997--
1998--
TOTALE20.000.000.000


6. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
8714 RUBRICA N. 29 - PROGRAMMA 4. 1. 1 - 2.1.232.3.08.29. -
FINANZIAMENTI PER L' ATTUAZIONE DEL PIANO DI INTERVENTO URBANISTICO EDILIZIO SUL COMPLESSO CASTELLANO DI COLLOREDO DI MONTE ALBANO
COMMI 3,4,5 E 8, ARTT. 4 , 5 L.R. 30.12.1991 N. 66 - AUT. FIN. : ART. 10 , COMMA 3 , L.R. 30.12.1991 N. 66
CD 1995--
199616.000.000.000
1997--
1998--
TOTALE16.000.000.000


7. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
8961 RUBRICA N. 30 - PROGRAMMA 4. 1. 2 - 2.1.280.5.12.32. -
FONDO DI SOLIDARIETÀ PER LA RICOSTRUZIONE, LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE E LA RINASCITA DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA
CD 1995--
19967.503.175.756
1997--
1998--
TOTALE7.503.175.756


Art. 79
 (RIFINANZIAMENTI CON FONDI STATALI DI INTERVENTI
PLURIENNALI NELLE ZONE TERREMOTATE)
1. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D'IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO
8710 RUBRICA N. 29 - PROGRAMMA 4. 1. 1 - 2.1.241.5.07.26. -
CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI PER LA RIPARAZIONE STRUTTURALE E L' ADEGUAMENTO ANTISISMICO DEGLI EDIFICI DESTINATI AD USO DI CIVILE ABITAZIONE O AD USO MISTO
ART. 16 L.R. 13.5.1988 N. 30 - AUT. FIN. : ART. 24 L.R. 13.5.1988 N. 30 , ART. 19 , COMMA 20 , L.R. 6.2.1996 N. 9
CD 1995--
19961.700.000.000
19971.700.000.000
19981.700.000.000
TOTALE5.100.000.000

LIMITE 2 :1996 - 20051.700.000.000

LE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

2. IL LIMITE DI IMPEGNO AUTORIZZATO DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA, È RIDOTTO NELLA MISURA A FIANCO INDICATA, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO SOTTOSPECIFICATI
8664 RUBRICA N. 29 - PROGRAMMA 4. 1. 1 - 2.1.241.5.07.26. -
CONTRIBUTI PLURIENNALI COSTANTI PER LA RICOSTRUZIONE O L' ACQUISTO DI ALLOGGI
ART. 46 BIS L.R. 23.12.1977 N. 63 COME INSERITO DALL' ART. 31 L.R. 4.7.1979 N. 35 E MODIFICATO DALL' ART. 1 L.R. 20.6.1983 N. 63 , ART. 50 , COMMA 2 , ART. 51 , COMMA 2 , L.R. 23.12.1977 N. 63 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, ART. 55 L.R. 4.7.1979 N. 35 , ART. 61 BIS L.R. 23.12.1977 N. 63 COME MODIFICATO ED INTEGRATO CON ART. 20 L.R. 18.10.1990 N. 50 , ART. 15 , COMMA 3 , L.R. 8.6.1993 N. 37 ED ART. 80, C. 1 - AUT. FIN. : ART. 1 L.R. 2.9.1981 N. 62 , ART. 3 L.R. 16.8.1982 N. 54 , ART. 172 L.R. 18.10.1990 N. 50 , ART. 45 L.R. 6.8.1985 N. 30 , ART. 3 L.R. 22.5.1986 N. 23 , ART. 3 , COMMA 13 , L.R. 29.12.1990 N. 58 , ART. 141 , COMMA 6 , L.R. 8.6.1993 N. 37
CD 1995--
1996-32.133.478
1997-32.133.478
1998--
TOTALE-64.266.956

LIMITE 1 :1996 - 1997-32.133.478


3. IL LIMITE DI IMPEGNO AUTORIZZATO DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA, È RIDOTTO NELLA MISURA A FIANCO INDICATA, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO SOTTOSPECIFICATI
8664 RUBRICA N. 29 - PROGRAMMA 4. 1. 1 - 2.1.241.5.07.26. -
CONTRIBUTI PLURIENNALI COSTANTI PER LA RICOSTRUZIONE O L' ACQUISTO DI ALLOGGI
ART. 46 BIS L.R. 23.12.1977 N. 63 COME INSERITO DALL' ART. 31 L.R. 4.7.1979 N. 35 E MODIFICATO DALL' ART. 1 L.R. 20.6.1983 N. 63 , ART. 50 , COMMA 2 , ART. 51 , COMMA 2 , L.R. 23.12.1977 N. 63 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, ART. 55 L.R. 4.7.1979 N. 35 , ART. 61 BIS L.R. 23.12.1977 N. 63 COME MODIFICATO ED INTEGRATO CON ART. 20 L.R. 18.10.1990 N. 50 , ART. 15 , COMMA 3 , L.R. 8.6.1993 N. 37 ED ART. 80, C. 1 - AUT. FIN. : ART. 1 L.R. 2.9.1981 N. 62 , ART. 3 L.R. 16.8.1982 N. 54 , ART. 172 L.R. 18.10.1990 N. 50 , ART. 45 L.R. 6.8.1985 N. 30 , ART. 3 L.R. 22.5.1986 N. 23 , ART. 3 , COMMA 13 , L.R. 29.12.1990 N. 58 , ART. 141 , COMMA 6 , L.R. 8.6.1993 N. 37
CD 1995--
1996-96.844.363
1997-96.844.363
1998-96.844.363
TOTALE-290.533.089

LIMITE 21996 - 2000-96.844.363


4. IL LIMITE DI IMPEGNO AUTORIZZATO DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA, È RIDOTTO NELLA MISURA A FIANCO INDICATA, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO SOTTOSPECIFICATI
8664 RUBRICA N. 29 - PROGRAMMA 4. 1. 1 - 2.1.241.5.07.26. -
CONTRIBUTI PLURIENNALI COSTANTI PER LA RICOSTRUZIONE O L' ACQUISTO DI ALLOGGI
ART. 46 BIS L.R. 23.12.1977 N. 63 COME INSERITO DALL' ART. 31 L.R. 4.7.1979 N. 35 E MODIFICATO DALL' ART. 1 L.R. 20.6.1983 N. 63 , ART. 50 , COMMA 2 , ART. 51 , COMMA 2 , L.R. 23.12.1977 N. 63 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, ART. 55 L.R. 4.7.1979 N. 35 , ART. 61 BIS L.R. 23.12.1977 N. 63 COME MODIFICATO ED INTEGRATO CON ART. 20 L.R. 18.10.1990 N. 50 , ART. 15 , COMMA 3 , L.R. 8.6.1993 N. 37 ED ART. 80, C. 1 - AUT. FIN. : ART. 1 L.R. 2.9.1981 N. 62 , ART. 3 L.R. 16.8.1982 N. 54 , ART. 172 L.R. 18.10.1990 N. 50 , ART. 45 L.R. 6.8.1985 N. 30 , ART. 3 L.R. 22.5.1986 N. 23 , ART. 3 , COMMA 13 , L.R. 29.12.1990 N. 58 , ART. 141 , COMMA 6 , L.R. 8.6.1993 N. 37
CD 1995--
1996-208.799.170
1997-208.799.170
1998-208.799.170
TOTALE-626.397.510

LIMITE 3 :1996 - 2001-208.799.170


5. IL LIMITE DI IMPEGNO AUTORIZZATO DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA, È RIDOTTO NELLA MISURA A FIANCO INDICATA, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO SOTTOSPECIFICATI
8664 RUBRICA N. 29 - PROGRAMMA 4. 1. 1 - 2.1.241.5.07.26. -
CONTRIBUTI PLURIENNALI COSTANTI PER LA RICOSTRUZIONE O L' ACQUISTO DI ALLOGGI
ART. 46 BIS L.R. 23.12.1977 N. 63 COME INSERITO DALL' ART. 31 L.R. 4.7.1979 N. 35 E MODIFICATO DALL' ART. 1 L.R. 20.6.1983 N. 63 , ART. 50 , COMMA 2 , ART. 51 , COMMA 2 , L.R. 23.12.1977 N. 63 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, ART. 55 L.R. 4.7.1979 N. 35 , ART. 61 BIS L.R. 23.12.1977 N. 63 COME MODIFICATO ED INTEGRATO CON ART. 20 L.R. 18.10.1990 N. 50 , ART. 15 , COMMA 3 , L.R. 8.6.1993 N. 37 ED ART. 80, C. 1 - AUT. FIN. : ART. 1 L.R. 2.9.1981 N. 62 , ART. 3 L.R. 16.8.1982 N. 54 , ART. 172 L.R. 18.10.1990 N. 50 , ART. 45 L.R. 6.8.1985 N. 30 , ART. 3 L.R. 22.5.1986 N. 23 , ART. 3 , COMMA 13 , L.R. 29.12.1990 N. 58 , ART. 141 , COMMA 6 , L.R. 8.6.1993 N. 37
CD 1995--
1996-19.195.435
1997-19.195.435
1998-19.195.435
TOTALE-57.586.305

LIMITE 4 :1996 - 2004-19.195.435


6. IL LIMITE DI IMPEGNO AUTORIZZATO DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA, È RIDOTTO NELLA MISURA A FIANCO INDICATA, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO SOTTOSPECIFICATI
8664 RUBRICA N. 29 - PROGRAMMA 4. 1. 1 - 2.1.241.5.07.26. -
CONTRIBUTI PLURIENNALI COSTANTI PER LA RICOSTRUZIONE O L' ACQUISTO DI ALLOGGI
ART. 46 BIS L.R. 23.12.1977 N. 63 COME INSERITO DALL' ART. 31 L.R. 4.7.1979 N. 35 E MODIFICATO DALL' ART. 1 L.R. 20.6.1983 N. 63 , ART. 50 , COMMA 2 , ART. 51 , COMMA 2 , L.R. 23.12.1977 N. 63 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, ART. 55 L.R. 4.7.1979 N. 35 , ART. 61 BIS L.R. 23.12.1977 N. 63 COME MODIFICATO ED INTEGRATO CON ART. 20 L.R. 18.10.1990 N. 50 , ART. 15 , COMMA 3 , L.R. 8.6.1993 N. 37 ED ART. 80, C. 1 - AUT. FIN. : ART. 1 L.R. 2.9.1981 N. 62 , ART. 3 L.R. 16.8.1982 N. 54 , ART. 172 L.R. 18.10.1990 N. 50 , ART. 45 L.R. 6.8.1985 N. 30 , ART. 3 L.R. 22.5.1986 N. 23 , ART. 3 , COMMA 13 , L.R. 29.12.1990 N. 58 , ART. 141 , COMMA 6 , L.R. 8.6.1993 N. 37
CD 1995-6.600.000.000
1996-1.100.000.000
1997-1.100.000.000
1998-1.100.000.000
TOTALE-9.900.000.000

LIMITE 7 :1995-6.600.000.000
1996-1.100.000.000
1997-1.100.000.000
1998-1.100.000.000
1999-1.100.000.000
2000-1.100.000.000
2001-1.100.000.000
2002-1.100.000.000
2003-1.100.000.000
2004-1.100.000.000
2005-1.100.000.000
2006-1.100.000.000
2007-1.100.000.000
2008-1.100.000.000
2009-1.100.000.000


7. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È VARIATO E COSÌ AUTORIZZATO IL LIMITE DI IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO
8960 RUBRICA N. 30 - PROGRAMMA 4. 1. 2 - 2.1.280.3.12.32. -
FONDO DI SOLIDARIETÀ PER LA RICOSTRUZIONE, LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE E LA RINASCITA DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA, COSTITUITO CON I CONTRIBUTI SPECIALI PLURIENNALI ASSEGNATI DALLO STATO
CD 1995-135.903.175.756
1996-243.027.554
1997-243.027.554
1998-275.161.032
TOTALE-136.664.391.896

LIMITE 1 :1995-135.903.175.756
1996-243.027.554
1997-243.027.554
1998-275.161.032
1999-275.161.032
2000-275.161.032
2001-372.005.395
2002-580.804.565
2003-580.804.565
2004-580.804.565
2005-600.000.000
2006-1.100.000.000
2007-1.100.000.000
2008-1.100.000.000
2009-1.100.000.000

LE VARIAZIONI DELLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

Art. 80
 (RIFINANZIAMENTI DI ALTRI INTERVENTI)
1. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
569 RUBRICA N. 5 - PROGRAMMA 0. 1. 2 - 1.1.123.1.08.01. -
CONTRIBUTO ANNUALE A FAVORE DEL FONDO SOCIALE PER I DIPENDENTI REGIONALI PER L' EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI CUI AL NUMERO 6) DEL PRIMO COMMA DELL' ART. 153 DELLA L. R. 31 AGOSTO 1981, N. 53
- AUT. FIN. : ART. 11 , LETTERA B), L.R. 7.5.1996 N. 20
CD 1995--
1996600.000.000
1997--
1998--
TOTALE600.000.000


2. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
573 RUBRICA N. 5 - PROGRAMMA 0. 1. 2 - 1.1.162.2.08.32. -
CONTRIBUTO AL CIRCOLO DEI DIPENDENTI DELL' ENTE REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO
ART. 1 , COMMA 1 , L.R. 20.11.1995 N. 45
CD 1995--
1996100.000.000
1997--
1998--
TOTALE100.000.000


3. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
1501 ( DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 9 - PROGRAMMA 2. 4. 1 - SPESE D'INVESTIMENTO - CATEGORIA 2.1 - SEZIONE 12 ) - 1.1.210.3.12.32. -
INTERVENTO PER IL RECUPERO STATICO E FUNZIONALE E L' ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA COMUNITARIA DEL COMPENDIO DELLA VILLA OTTELIO DI ARIIS DI RIVIGNANO
ART. 42 DELLA PRESENTE LEGGE
CD 1995--
1996600.000.000
1997300.000.000
1998--
TOTALE900.000.000


4. LA SPESA AUTORIZZATA DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È RIDOTTA NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA
2720 RUBRICA N. 15 - PROGRAMMA 0. 6. 1 - 1.1.235.5.01.29. -
FINANZIAMENTO STRAORDINARIO ALL' AZIENDA DELLE FORESTE PER IL RECUPERO STATICO E FUNZIONALE E L' ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA COMUNITARIA DEL COMPENDIO DELLA VILLA OTTELIO DI ARIIS DI RIVIGNANO, PER L' ISTITUZIONE DI UN CENTRO CULTURALE E FORMATIVO PER LA DIFFUSIONE E LO SVILUPPO DELLA CONOSCENZA DEI VALORI E DEGLI EQUILIBRI DEGLI ELEMENTI NATURALI
ART. 157 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 42 DELLA PRESENTE LEGGE - AUT. FIN. : ART. 157 , COMMA 3 , L.R. 14.2.1995 N. 8
CD 1995-300.000.000
1996-300.000.000
1997-300.000.000
1998--
TOTALE-900.000.000


5. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
1759 RUBRICA N. 10 - PROGRAMMA 0. 6. 2 - 1.1.153.2.10.12. -
FINANZIAMENTO ALLE PROVINCE DI UDINE E PORDENONE PER GLI ONERI RELATIVI AL PERSONALE DEI DISCIOLTI CONSORZI DI BONIFICA MONTANA, IVI TEMPORANEAMENTE TRASFERITO
ART. 7 , COMMA 1 , L.R. 28.4.1994 N. 5 COME MODIFICATO DA ART. 12 , COMMA 2 , L.R. 14.2.1995 N. 8 - AUT. FIN. : ART. 7 , COMMA 3 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 12 , COMMA 3 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 20 , COMMA 1 , L.R. 26.9.1995 N. 39 , ART. 72 , COMMA 7 , L.R. 6.2.1996 N. 9
CD 1995--
19961.200.000.000
1997--
1998--
TOTALE1.200.000.000


6. LA SPESA AUTORIZZATA DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È RIDOTTA NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA, CON L'ESTENSIONE TEMPORALE E PER L'AMMONTARE ANNUO SOTTOSPECIFICATI
1900 RUBRICA N. 11 - PROGRAMMA 0. 5. 1 - 2.1.220.5.01.01. -
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL LIBRO FONDIARIO
ART. 3 , COMMA 3 , L.R. 10.7.1987 N. 20 , L.R. 19.2.1990 N. 8 - AUT. FIN. : ART. 89 , COMMA 3 , L.R. 30.1.1989 N. 2 , ART. 68 , COMMA 3 , L.R. 1.2.1991 N. 4 , ART. 97 , COMMA 1 , L.R. 1.2.1993 N. 1 , ART. 92 , COMMA 1 , L.R. 17.6.1993 N. 47 , ART. 170 L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 159 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 73 , COMMI 1 , 3 , L.R. 6.2.1996 N. 9
CD 1995--
1996-400.000.000
1997--
1998--
TOTALE-400.000.000

SPESA RIPARTITA:1996-400.000.000


7. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA
8623 RUBRICA N. 29 - PROGRAMMA 4. 1. 1 - 1.1.183.2.12.32. -
ANTICIPAZIONI AD ENTI, COMUNI O COMUNITÀ SUL CONTRIBUTO STATALE PER LE SPESE PER IL VITTO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI AUSILIARI
ART. 2 , COMMA 1 , L.R. 24.1.1978 N. 7 , ART. 23 L.R. 8.6.1993 N. 37
CD 1995--
1996100.000.000
1997--
1998--
TOTALE100.000.000


8. LE ENTRATE AUTORIZZATE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA SONO VARIATE NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA
1521 TITOLO 4 - CATEGORIA 3 - 4.3.4. -
RECUPERO DELLE ANTICIPAZIONI CONCESSE AD ENTI, COMUNI O COMUNITÀ PER LE SPESE PER IL VITTO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI AUSILIARI
ART. 2 , COMMA 2 , L.R. 24.1.1978 N. 7
CD 1995--
1996100.000.000
1997--
1998--
TOTALE100.000.000


9. LA SPESA AUTORIZZATA DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È RIDOTTA NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA
227 RUBRICA N. 4 - PROGRAMMA 0. 6. 1 - 1.1.148.1.12.32. -
SPESE PER LE MANIFESTAZIONI PER IL VENTESIMO ANNIVERSARIO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 1976
ART. 78 , COMMA 1 , L.R. 6.2.1996 N. 9 - AUT. FIN. : ART. 78 , COMMA 2 , L.R. 6.2.1996 N. 9
CD 1995--
1996-260.000.000
1997--
1998--
TOTALE-260.000.000


CAPO XIV
 MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI
20 GENNAIO 1982, N. 10 E 1 MARZO 1988, N. 7
IN MERITO AL BILANCIO DI CASSA
Art. 81
 (Modificazione degli articoli 4, 4 bis e 10 e
abrogazione degli articoli 14 e 16, ultimo comma, della
legge regionale 10/1982, e modificazione degli
articoli 77 e 79 della legge regionale 7/1988)
1.
L'articolo 4 della legge regionale 10/1982 è sostituito dal seguente:
<< Art. 4
 (Bilancio annuale di previsione)
1. Le previsioni del bilancio annuale sono formulate in termini di competenza.
2. Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio indica l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce.
3. Tra le entrate e le spese di cui al comma 2 è iscritto l'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente.
4. Le previsioni di spesa di cui al comma 2 costituiscono il limite per le autorizzazioni di impegno. >>.

3.
Il primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 10/1982, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 32/1989, è sostituito dal seguente:
<< Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale apposito disegno di legge ai fini dell'assestamento del bilancio, mediante il quale si provvede all'aggiornamento degli elementi di cui al comma 2 ed al comma 3 dell'articolo 4, nonché alle variazioni che si ritengono opportune, fermo restando comunque l'equilibrio del bilancio. >>.

4. Nella legge regionale 10/1982 sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 14;
b) l'ultimo comma dell'articolo 16, come aggiunto dall'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 1986, n. 1.

5. 
( ABROGATO )
6. 
( ABROGATO )
7. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia a decorrere dall'esercizio finanziario 1997.
Note:
1Commi 5 e 6 abrogati con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art. 3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 82
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.