Art. 2
(Modificazione delle modalità di attribuzione
dell'indennità relativa al servizio mensa al personale
regionale in relazione all'articolo 6 del decreto legge 11
luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1992, n. 359)
2. In via di interpretazione autentica del combinato disposto degli articoli 152, secondo comma, 153 e 154, terzo comma, della
legge regionale 53/1981, con riferimento agli anni dal 1982 al 1993, le disponibilità risultanti dalla gestione relativa alle prestazioni di cui ai punti 6) e 7) del primo comma dell'articolo 153 alla chiusura dei diversi esercizi devono intendersi utilizzabili per l'erogazione delle medesime prestazioni nel corso degli esercizi successivi; per gli anni 1994 e 1995, in relazione al disposto di cui all'
articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le disponibilità risultanti alla chiusura dell'esercizio precedente devono intendersi utilizzabili unicamente per l'erogazione delle prestazioni di cui al punto 6) del
primo comma dell'articolo 153 della legge regionale 53/1981.
3. Per l'anno 1996, con riferimento alle erogazioni da effettuarsi nel corso del medesimo esercizio, anche in relazione a prestazioni riferentesi agli esercizi pregressi, l'organo gestore del Fondo sociale è autorizzato ad utilizzare le disponibilità risultanti dalla gestione relativa alle prestazioni di cui al punto 6) del
primo comma dell'articolo 153 della legge regionale 53/1981 alla chiusura dell'esercizio 1995, comprensive degli interessi relativi al secondo semestre dell'anno ed accreditati successivamente, per l'erogazione delle prestazioni di cui al punto 6) del
primo comma dell'articolo 153 della legge regionale 53/1981.
4. All'
articolo 153 della legge regionale 53/1981 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma, come modificato dall'articolo 15 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33, i punti 6) e 7) sono abrogati;
b) al secondo comma le parole << ai punti 3) e 7) >> sono sostituite dalle parole << al punto 3) >>;
c) il terzo comma è abrogato.
9. In relazione al disposto di cui al presente articolo e dell'articolo 154, terzo comma, della
legge regionale 53/1981, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996:
a) il capitolo 569 è eliminato dall'elenco n. 2 allegato ai bilanci predetti;
b) per le finalità previste dall'articolo 54 bis della legge regionale 53/1981, come inserito dal comma 1, relativamente agli oneri relativi alla corresponsione dell'indennità, è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.650 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.350 milioni per l'anno 1996 e lire 4.150 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998; a tal fine è istituito - alla rubrica n. 5 - programma 0.1.2. - spese correnti - categoria 1.2. - Sezione I - il capitolo 561 (1.1.121.1.01.01) con la denominazione << Oneri relativi all'erogazione dell'indennità di mensa >>, e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 9.650 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.350 milioni per l'anno 1996 e lire 4.150 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998; sul medesimo capitolo viene altresì iscritto lo stanziamento di lire 1.350 milioni in termini di cassa per l'anno 1996;
c) il precitato capitolo 561 è inserito nell'elenco n. 2 allegato ai bilanci predetti;
d) per le finalità previste dall'articolo 54 bis della legge regionale 53/1981, come inserito dal comma 1, relativamente agli oneri previdenziali ed assistenziali relativi alla corresponsione dell'indennità, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.100 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per l'anno 1996 e lire 900 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998; il predetto onere complessivo di lire 2.100 milioni fa carico sul capitolo 8800 dello stato di previsione precitato il cui stanziamento complessivo, in termini di competenza, è elevato di pari importo, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per l'anno 1996 e lire 900 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998; lo stanziamento iscritto, in termini di cassa, sul precitato capitolo 8800 è altresì elevato di lire 300 milioni per l'anno 1996;
e) per le finalità previste dall'articolo 54 bis della legge regionale 53/1981, come inserito dal comma 1, relativamente alle imposte ed alle tasse relative alla corresponsione dell'indennità, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.700 milioni, suddivisa in ragione di lire 800 milioni per l'anno 1996 e lire 2.450 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998; il predetto onere complessivo di lire 5.700 milioni fa carico sul capitolo 8801 dello stato di previsione precitato il cui stanziamento complessivo in termini di competenza è elevato di pari importo, suddiviso in ragione di lire 800 milioni per l'anno 1996 e di lire 2.450 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998; lo stanziamento iscritto, in termini di cassa, sul precitato capitolo 8801 è altresì elevato di lire 800 milioni per l'anno 1996.
10. In relazione al disposto di cui al comma 8 lo stanziamento complessivo del capitolo 1050 dello stato di previsione delle entrate del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è elevato, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 2.450 milioni per l'anno 1996.
11. All'onere complessivo di lire 17.450 milioni in termini di competenza, suddiviso in ragione di lire 2.450 milioni per l'anno 1996 e lire 7.500 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 si provvede:
a) per lire 2.450 milioni per l'anno 1996 con l'utilizzo della maggiore entrata di cui al comma 10;
b) per complessive lire 15.000 milioni, suddivise in ragione di lire 7.500 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 mediante storno, di pari importo, dal precitato capitolo 569: corrispondentemente deve intendersi revocata per pari importo la relativa autorizzazione di spesa disposta dalla legge regionale 6 febbraio 1996, n. 10.
12. All'onere complessivo di lire 2.450 milioni per l'anno 1996 in termini di cassa si provvede, per pari importo, con l'utilizzo della maggiore entrata di cui al comma 10.
13. In relazione al disposto del presente articolo gli stanziamenti iscritti, in termini sia di competenza che di cassa, dei sottonotati capitoli del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 sono ridotti degli importi a fianco dei medesimi indicati, intendendosi corrispondentemente ridotte, per quanto attiene ai capitoli di cui alla lettera b), le relative autorizzazioni di spesa, disposte dalla
legge regionale 10/1996:
a) stato di previsione dell'entrata:
1) capitolo 1167: lire 300 milioni;
2) capitolo 1168: lire 800 milioni;
b) stato di previsione della spesa:
1) capitolo 8802: lire 300 milioni;
2) capitolo 8803: lire 800 milioni.
Note:
1Comma 5 abrogato da art. 11, comma 5, lettera d), L. R. 25/2016
2Comma 6 abrogato da art. 11, comma 5, lettera d), L. R. 25/2016
Art. 4
(Inquadramenti nel ruolo unico regionale)
1. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi delle leggi regionali 18 maggio 1988, n. 31, 28 agosto 1989, n. 20, 27 dicembre 1991, n. 63, 27 agosto 1992, n. 25, come modificata dalla
legge regionale 18 dicembre 1992, n. 38, e 17 giugno 1993, n. 47, può essere inquadrato nel ruolo unico regionale nella qualifica funzionale e profilo professionale corrispondenti a quelli di assunzione. Per il personale assunto nella qualifica funzionale di segretario ai sensi dell'
articolo 1, comma 3, della legge regionale 31/1988, per profilo professionale corrispondente si intende quello di segretario amministrativo; per il personale assunto nella qualifica funzionale di consigliere ai sensi dell'
articolo 110 della legge regionale 47/1993, per profilo professionale corrispondente si intende quello di consigliere giuridico amministrativo legale.
2. Gli inquadramenti possono essere disposti per un massimo di 20 unità di cui sei nella qualifica funzionale di consigliere, tredici in quella di segretario e uno in quella di coadiutore, in relazione al sussistere, alla data di entrata in vigore della presente legge, della necessaria disponibilità di posti nell'organico del ruolo unico regionale e al progressivo verificarsi della medesima successivamente a tale data.
3. Il contratto di lavoro del personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non può essere inquadrato per mancanza del relativo posto in organico, è prorogato, nelle more del verificarsi della necessaria disponibilità, sino alla data di esecutività del provvedimento di inquadramento.
4. Qualora il numero dei posti disponibili in organico sia inferiore a quello degli aventi titolo all'inquadramento, si procede all'inquadramento medesimo secondo l'ordine di collocazione del personale nelle rispettive graduatorie di merito delle selezioni pubbliche in base alle quali sono avvenute le assunzioni.
5. L'inquadramento è disposto a domanda dell'interessato da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha effetto dal primo giorno successivo alla data di esecutività del provvedimento di inquadramento.
7. Ai fini dell'inquadramento il personale deve essere in possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione agli impieghi regionali, ad esclusione del limite massimo d'età.
8. Al personale inquadrato nel ruolo unico regionale è attribuito il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica d'inquadramento. Trova altresì applicazione il disposto di cui all'articolo 9, commi 2 e 6.
Note:
1Parole aggiunte al comma 8 da art. 29, comma 1, L. R. 31/1997
Art. 5
(Inquadramento di dipendente in servizio con contratto di
lavoro a tempo indeterminato)
2. L'inquadramento ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è disposto a domanda dell'interessato da presentarsi entro 30 giorni dalla data medesima.
3. Ai fini dell'inquadramento il dipendente deve essere in possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione agli impieghi regionali.
4. Al dipendente inquadrato è corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica di inquadramento. Qualora l'ammontare complessivo dello stipendio e dell'assegno di cui all'
articolo 1, comma 2, della legge regionale 1 aprile 1996, n. 19 sia inferiore a quello in godimento alla data di inquadramento, è attribuito un assegno personale pensionabile pari alla differenza tra lo stipendio in godimento e l'ammontare suddetto, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.
5. Trovano applicazione, nei confronti del dipendente inquadrato, gli articoli 145 e 199 e successive modificazioni ed integrazioni, della
legge regionale 53/1981, previa presentazione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle istanze e della documentazione ivi previste.
Art. 6
(Inquadramento di personale comandato)
2. L'inquadramento può essere disposto, nel limite massimo di 9 unità, in relazione al sussistere, alla data di entrata in vigore della presente legge, della necessaria disponibilità di posti nell'organico del ruolo unico regionale. Qualora il numero dei posti disponibili in organico sia inferiore a quello degli aventi titolo all'inquadramento, si procede all'inquadramento medesimo secondo l'ordine cronologico dei provvedimenti con cui si è disposto il comando.
3. L'inquadramento ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è disposto a domanda dell'interessato da presentarsi entro trenta giorni dalla data medesima.
4. Il personale inquadrato nel ruolo unico regionale conserva l'anzianità giuridica maturata nel corrispondente livello o qualifica funzionale rivestito presso l'Amministrazione di provenienza e negli eventuali livelli o qualifiche inferiori.
5. Al personale di cui al presente articolo spetta, alla data dell'inquadramento, uno stipendio determinato sommando i seguenti elementi:
a) stipendio in godimento alla medesima data presso l'Ente di provenienza, comprensivo degli aumenti periodici, nonché degli altri assegni fissi e continuativi;
b) la quota di salario di riallineamento di cui all'articolo 23, sesto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49.
6. Si applicano i commi 2 e 3 dell'
articolo 22 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33. Dal trattamento economico di cui alla lettera a) del comma 5, è detratto il beneficio contrattuale conseguito alla data d'inquadramento presso l'Ente di provenienza riferibile al biennio 1996- 1997, con esclusione degli importi attribuiti a titolo di riequilibrio tra anzianità economica e anzianità giuridica. Ai fini dell'applicazione dell'
articolo 22, comma 3, della legge regionale 33/1987, lo stipendio iniziale previsto dall'
articolo 26, primo comma, della legge regionale 49/1984, è individuato in base ai valori indicati dalla tabella << B >> allegata alla
legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8.
7. Al personale inquadrato si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 dell'articolo 9.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 3 da art. 18, comma 2, L. R. 35/1996
Art. 7
(Assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo
determinato)
1. Ai fini della realizzazione degli specifici ed urgenti progetti obiettivo di cui al comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare assunzioni di personale, con contratto di lavoro a tempo determinato, per un numero massimo di venticinque unità nella qualifica funzionale di consigliere, profilo professionale di consigliere giuridico amministrativo legale.
2. Le assunzioni sono finalizzate alla realizzazione dei seguenti progetti obiettivo:
a) attuazione della riforma dell'impiego regionale con particolare riferimento al riordino delle procedure nell'ottica della semplificazione delle medesime e del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'Amministrazione regionale;
b) nuova rilevazione dei carichi di lavoro e rideterminazione della pianta organica del personale del ruolo unico regionale;
c) prima attivazione del Servizio per il controllo di gestione;
d) completa attuazione degli adempimenti connessi e conseguenti all'applicazione del D.lgs 19 settembre 1994, n. 626;
e) piena attivazione degli uffici regionali di informazione ai cittadini in applicazione dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, come recepita per la legge regionale 28 agosto 1992, n. 29.
f) riordino della legislazione regionale e definizione di un progetto di delegificazione.
f bis) attuazione degli adempimenti connessi alle nuove attribuzioni in materia di riduzione del prezzo alle pompe delle benzine nel territorio regionale;
f ter) risoluzione di problematiche urgenti in materia di contenzioso ambientale;
3. Il rapporto di lavoro ha durata biennale prorogabile, per particolari esigenze, per un ulteriore biennio.
4. Le assunzioni avvengono mediante concorso per titoli cui possono partecipare esclusivamente candidati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito con un punteggio non inferiore a punti 100; i candidati devono altresì possedere tutti i requisiti richiesti per l'accesso agli impieghi regionali.
5. Ai fini della partecipazione al concorso i candidati devono presentare domanda entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del relativo bando secondo le modalità ivi definite.
6. La valutazione dei titoli è effettuata da una apposita Commissione nominata con delibera della Giunta regionale, previa informativa alle Organizzazioni sindacali. Per la composizione della Commissione trova applicazione il disposto di cui all'
articolo 21 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18.
7. Costituiscono titoli valutabili:
a) punteggio conseguito nel diploma di laurea:
100: punti 0,20
101: punti 0,40
102: punti 0,60
103: punti 0,80
104: punti 1
105: punti 1,20
106: punti 1,40
107: punti 1,60
108: punti 1,80
109: punti 2
110: punti 2,20
110 e lode: punti 2,40;
b) superamento di esami professionali di stato e di corsi universitari post-laurea con esame finale in materie attinenti il profilo professionale di accesso (punti 0,50 per ciascun titolo);
c) servizio prestato presso pubbliche amministrazioni in qualifiche o livelli equiparati alla qualifica funzionale di consigliere (punti 0,25 per ogni mese o frazione di mese superiore ai 15 giorni).
8. La Commissione predispone la graduatoria sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati ai sensi del comma 7; a parità di punteggio viene data preferenza al candidato che abbia conseguito il diploma di laurea con un punteggio superiore. In caso di ulteriore parità ha la preferenza il candidato di età superiore.
9. Al personale assunto è attribuito il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica funzionale di assunzione. Trovano altresì applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla
legge regionale 31/1988 e successivi provvedimenti esecutivi per il personale assunto con contratto di lavoro a termine.
Note:
1Parole aggiunte al comma 9 da art. 47, comma 1, L. R. 31/1996
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 21, comma 1, L. R. 47/1996
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 3, L. R. 31/1997
4Parole aggiunte al comma 2 da art. 16, comma 1, L. R. 31/1997
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 1, L. R. 10/2001
Art. 8
(Assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo
determinato mediante prova selettiva)
1. Per l'attuazione della riforma dell'assetto organizzativo delle strutture e del rapporto di lavoro dei dipendenti regionali nonché per fare fronte agli adempimenti derivanti da accresciute e nuove competenze, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare assunzioni di personale, con rapporto di lavoro a tempo determinato, per un numero massimo di 88 unità nella qualifica funzionale di consigliere, di cui 14 nel profilo professionale di consigliere giuridico amministrativo legale, 18 nel profilo professionale di consigliere finanziario contabile economico, 8 nel profilo professionale di consigliere programmatico statistico, 10 nel profilo professionale di conservatore del Libro fondiario, 5 nel profilo professionale di consigliere ispettore forestale, 2 nel profilo professionale di consigliere geologo, 20 nel profilo professionale di consigliere ingegnere, 6 nel profilo professionale di consigliere urbanista. Il rapporto di lavoro ha durata biennale, prorogabile per particolari esigenze per un ulteriore biennio.
2. L'assunzione del personale avviene previo superamento di una prova vertente sui seguenti argomenti:
a ante) per il profilo professionale di consigliere giuridico amministrativo legale: risoluzione di quesiti in materia di diritto costituzionale, diritto amministrativo e ordinamento della Regione Friuli-Venezia Giulia;
a) per il profilo professionale di consigliere finanziario contabile economico: risoluzione di quesiti in materia di contabilità pubblica, amministrazione del patrimonio, scienza delle finanze;
b) per il profilo professionale di consigliere programmatico statistico: risoluzione di quesiti in materia di economia politica, politica economica, statistica metodologica ed economica;
c) per il profilo professionale di conservatore del Libro fondiario: risoluzione di quesiti in materia di pubblicità immobiliare e diritto privato con particolare riguardo ai Libri II, III, IV e VI del Codice civile, diritto tavolare;
d) per il profilo professionale di consigliere ispettore forestale: risoluzione di quesiti in materia di selvicoltura, botanica forestale, ecologia;
e) per il profilo professionale di consigliere geologo: risoluzione di quesiti in materia di geologia generale ed applicata, geografia fisica con particolare riguardo al Friuli-Venezia Giulia, legislazione fondamentale in materia geologica;
f) per il profilo professionale di consigliere ingegnere: risoluzione di quesiti in materia di edilizia pubblica e privata, viabilità, idraulica;
g) per il profilo professionale di consigliere urbanista: risoluzione di quesiti in materia di pianificazione urbana e territoriale, edilizia pubblica e privata.
2 bis.I titoli di studio e di abilitazione richiesti per le assunzioni a contratto in ciascun profilo professionale sono i seguenti:
Profilo professionale | Titolo di studio |
Consigliere giuridico amministrativo legale | Diploma di laurea in | giurisprudenza scienze politiche economia e commercio |
Consigliere finanziario contabile economico | Diploma di laurea in | giurisprudenza scienze politiche economia e commercio scienze economiche scienze economiche e bancarie scienze statistiche |
Consigliere programmatico statistico | Diploma di laurea in | giurisprudenza scienze politiche economia e commercio scienze economiche scienze economiche e bancarie scienze statistiche |
Conservatore del Libro fondiario | Diploma di laurea in | giurisprudenza scienze politiche economia e commercio |
Consigliere ispettore forestale | Diploma di laurea in | scienze agrarie scienze forestali scienze naturali ingegneria scienze geologiche scienze biologiche |
Consigliere geologo | Diploma di laurea in | scienze geologiche ingegneria mineraria scienze forestali |
Consigliere ingegnere | Diploma di laurea in | ingegneria architettura e relativo diploma di abilitazione all'esercizio della professione o, nei casi consentiti dalla legge, certificato di abilitazione provvisoria |
Consigliere urbanista | Diploma di laurea in | ingegneria architettura urbanistica e relativo diploma di abilitazione all'esercizio della professione, qualora previsto, o, nei casi consentiti dalla legge, certificato di abilitazione provvisoria |
3. Fermo restando il disposto di cui al comma 2 bis, ai fini dell'assunzione i candidati devono possedere i requisiti generali richiesti per l'accesso agli impieghi dalla normativa regionale o, in carenza, dalla normativa statale vigente in materia.
3 bis. Ai fini dell' assunzione, i titoli valutabili di cui al comma 2 sono i seguenti:
punteggio conseguito nel diploma di laurea pari o superiore a punti 100:
100: | punti 0,20 |
101: | punti 0,40 |
102: | punti 0,60 |
103: | punti 0,80 |
104: | punti 1 |
105: | punti 1,20 |
106: | punti 1,40 |
107: | punti 1,60 |
108: | punti 1,80 |
109: | punti 2 |
110: | punti 2,20 |
110 e lode: | punti 2,40 |
b) superamento di esami professionali di Stato, qualora non richiesto come requisito per l'accesso, e corsi universitari post-laurea con esame finale in materie attinenti il profilo professionale di accesso (punti 0,50 per ciascun titolo fino a un massimo di punti 1,50); i corsi universitari post-laurea sono considerati validi solo se effettuati presso Università che rilascino titoli di studio riconosciuti. Gli stessi corsi inoltre devono avere durata almeno pari ad un anno accademico;
c) servizio prestato presso pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in qualifiche o livelli equiparati alla qualifica funzionale di consigliere (punti 0,05 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 1,20). Il servizio prestato in attività di insegnamento sarà valutato solo se effettuato almeno in scuole secondarie di secondo grado e in materie attinenti lo specifico profilo professionale di accesso con orario pieno.
3 ter.Le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, anche con riguardo agli adempimenti dei partecipanti, e gli adempimenti delle commissioni giudicatrici sono disciplinati dalla normativa regionale vigente in materia o, in carenza, dal
Capo I del DPR 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Le Commissioni giudicatrici sono nominate con deliberazione della Giunta regionale e sono composte da un dipendente regionale con qualifica di dirigente e anzianità di almeno cinque anni nella qualifica medesima, con funzioni di presidente, e da due esperti estranei all'Amministrazione regionale. Le funzioni di segreteria sono assolte da dipendenti regionali di qualifica non inferiore a quella di segretario.
5. Non possono far parte delle Commissioni giudicatrici coloro che siano componenti degli organi di direzione politica dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali e strumentali della Regione, che ricoprano cariche politiche elettive e che siano membri di organismi direttivi sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
6. Per la valutazione della prova la commissione ha a disposizione 10 punti; il punteggio minimo per il superamento dell'esame è di punti 7. Le graduatorie di merito, da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale, sono predisposte sulla base della somma del punteggio ottenuto dai candidati nella prova scritta e di quello attribuito ai titoli. A parità di punteggio totale la preferenza è determinata, nell'ordine, dal maggior punteggio ottenuto nella prova scritta e dal maggior punteggio ottenuto nella valutazione delle singole categorie di titoli di cui al comma 3 bis. In quest'ultimo caso la priorità è data, rispettivamente, ai titoli di cui alla lettera a), alla lettera c) ed alla lettera b) del comma 3 bis.
7. Al personale assunto ai sensi del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla
legge regionale 31/1988 e successivi provvedimenti esecutivi per il personale assunto con contratto di lavoro a termine.
8. Qualora tra i vincitori vi siano dipendenti regionali, i medesimi vengono inquadrati in relazione al sussistere, alla data di approvazione delle graduatorie di merito, della necessaria disponibilità di posti nell'organico del ruolo unico regionale e al progressivo verificarsi, successivamente a tale data e comunque non oltre la durata massima del rapporto di lavoro a tempo determinato, della disponibilità medesima.
8 bis.In relazione al disposto di cui al comma 8 non sono ricompresi nel numero massimo di unità assumibili con rapporto di lavoro a tempo determinato i dipendenti regionali risultati vincitori, con conseguente scorrimento della relativa graduatoria sino alla copertura dei posti in tal modo ancora disponibili.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 58, comma 3, L. R. 42/1996
2Parole sostituite al comma 2 da art. 58, comma 4, L. R. 42/1996
3Comma 1 sostituito da art. 21, comma 2, L. R. 47/1996
4Parole aggiunte al comma 2 da art. 21, comma 3, L. R. 47/1996
5Comma 8 sostituito da art. 21, comma 4, L. R. 47/1996
6Comma 8 bis aggiunto da art. 21, comma 5, L. R. 47/1996
7Parole sostituite al comma 2 da art. 30, comma 1, L. R. 31/1997
8Comma 2 bis aggiunto da art. 30, comma 2, L. R. 31/1997
9Comma 3 sostituito da art. 30, comma 3, L. R. 31/1997
10Comma 3 bis aggiunto da art. 30, comma 4, L. R. 31/1997
11Comma 3 ter aggiunto da art. 30, comma 4, L. R. 31/1997
12Comma 6 sostituito da art. 30, comma 5, L. R. 31/1997
13Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 4, L. R. 13/1998
14Parole sostituite al comma 1 da art. 17, comma 2, L. R. 4/2000
Art. 9
(Quota salario di riallineamento)
4. Al maturato di anzianità determinato ai sensi dell'
articolo 33, comma 4, lettera b), della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, dell'articolo 165, comma 2, lettera b), della
legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, dell'articolo 4, comma 5, lettera b), della
legge regionale 2 febbraio 1991, n. 7, dell'articolo 34, comma 1, della
legge regionale 8/1991, dell'articolo 19, comma 4, lettera b), della
legge regionale 17/1992 e dell'articolo 2, comma 5, lettera b), della
legge regionale 8 giugno 1993, n. 33 si applicano, con effetto dalle rispettive date d'inquadramento od assunzione in ruolo se successive al 31 dicembre 1988 e comunque con decorrenza non anteriore all'1 luglio 1989, le disposizioni di cui all'
articolo 71 della legge regionale 44/1988.
5. Al personale riammesso in servizio successivamente al 31 dicembre 1988, ai sensi dell'
articolo 132 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3, il maturato di anzianità, determinato alla data di riassunzione ai sensi dell'
articolo 57, comma 1, della legge regionale 44/1988, viene rideterminato con effetto dalla data sopraindicata e comunque con decorrenza non anteriore all'1 luglio 1989 mediante applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 71 della medesima legge regionale.
Art. 11
(Riconoscimento economico di servizi effettivi di ruolo)
1. Al personale del ruolo unico regionale assunto od inquadrato nel periodo tra l'1 gennaio 1983 e la data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della determinazione della quota salario di riallineamento attribuita da leggi regionali ai sensi dell'
articolo 23, sesto comma, della legge regionale 49/1984, nell'anzianità effettiva di servizio di ruolo di cui al secondo comma del medesimo articolo vanno ricompresi anche i servizi effettivi di ruolo prestati presso lo Stato e gli altri enti pubblici non economici.
5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non trovano più applicazione le disposizioni di cui all'
articolo 40 della legge regionale 8/1991. Sono comunque valutate, ai fini del riconoscimento delle anzianità economiche ivi previste, le domande già presentate dai dipendenti regionali entro la suddetta data.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 37, comma 1, L. R. 31/1997
2Parole sostituite al comma 4 da art. 37, comma 2, L. R. 31/1997
Art. 20
(Norma finanziaria)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11, relativamente al trattamento economico del personale regionale, fanno carico ai capitoli 550, 551, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, comma 6, dell'articolo 8, comma 4 e dell'articolo 12 fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 17 fanno carico ai capitoli 590 e 591 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.