LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 gennaio 1996, n. 2

Norma di interpretazione autentica dell'articolo 10, terzo comma, della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, concernente finanziamenti per il Centro zootecnico sperimentale.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/01/1996
Materia:
210.04 - Zootecnia

Art. 1
 
1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 10, terzo comma, della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, come modificato dall'articolo 73 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18, i finanziamenti regionali per l'acquisto di scorte, necessarie per l'attività di avviamento del Centro zootecnico sperimentale, effettuato in nome e conto proprio dall'affittuario o dal comodatario sono considerati finanziamenti a fondo perduto erogati a favore dell'affittuario o del comodatario medesimo.