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Indice:
L.R. n. 6/1995
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Leggi regionali
Legge regionale
24 gennaio 1995
, n.
6
Determinazione della misura dell'assegno spettante ai consiglieri regionali sospesi dall'incarico ai sensi della legge 12 gennaio 1994, n. 30 (integrazioni alle leggi regionali 9 settembre 1964, n. 2 e 23 aprile 1981, n. 21).
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Fonte:
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 27/01/1995, N. 003
Data di entrata in vigore:
11/02/1995
Materia:
120.03
-
Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 1
1.
All'
articolo 2 della legge regionale 9 settembre 1964, n. 2
, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti commi:
<< Per la corresponsione dell'assegno di cui all'
articolo 15, comma 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n. 55
, come introdotto dall'
articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16
, e sostituito dall'
articolo 2 della legge 12 gennaio 1994, n. 30
, la percentuale di riduzione dell'indennità di cui al primo comma è fissata nella misura del 36 per cento.
Al consigliere che sia stato sospeso è corrisposto, in caso di provvedimento di proscioglimento, con riferimento al periodo di sospensione, un assegno pari alla differenza tra l'assegno erogato a norma del quarto comma e l'indennità ad esso spettante. >>.
Art. 2
1.
All'
articolo 4 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 21
, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente comma:
<< Ai consiglieri sospesi a norma della
legge 19 marzo 1990, n. 55
, e successive modificazioni ed integrazioni, non è corrisposto il rimborso previsto al primo comma. >>.
Art. 3
1.
Le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicano pure ai consiglieri sospesi dopo l'entrata in vigore della
legge 12 gennaio 1994, n. 30
.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative