LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 gennaio 1995, n. 5

Modificazioni alle leggi regionali 24 febbraio 1970, n.6, 27 agosto 1992, n. 22, 13 dicembre 1985, n. 48, e 22 agosto 1991, n. 32, in materia di artigianato.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 


Art. 1
 
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 22, è sostituita dalla seguente:
<< a) dispone, anche avvalendosi dei Comuni, gli opportuni accertamenti sulla sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge per l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane; >>.

2.
Il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale n. 6/1970 come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale n. 22/1992, è sostituito dal seguente:
<< 3. La Commissione provinciale per l'artigianato può costituire al proprio interno sottocommissioni per l'istruttoria delle domande di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane e delle conseguenti variazioni e per la trattazione di particolari problemi riguardanti l'artigianato. >>.

Art. 2
 
1.
Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale n.22/1992, è sostituito dal seguente:
<< 3. Le elezioni degli imprenditori artigiani nelle Commissioni provinciali per l'artigianato devono indirsi entro il termine massimo del 31 dicembre 1995. >>.

Art. 3
 
1.
I commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 4 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 48, sono sostituiti dai seguenti:
<< I contributi sono concessi dall'ESA e successivamente liquidati, sulla base del rendiconto delle spese effettivamente sostenute.
L'ESA trasmette annualmente alla Direzione regionale del lavoro, cooperazione ed artigianato l'elenco delle domande accolte con l'indicazione dell'impresa beneficiaria, del tipo di investimento programmato, del finanziamento concesso. >>.

Art. 4
 
1.
L'articolo 3 della legge regionale 22 agosto 1991, n.32, è sostituito dal seguente:
<< Art. 3
 
1. Le imprese artigiane iscritte all'Albo di cui all'articolo 2 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, e i consorzi e le società consortili iscritti all'apposita sezione dell'Albo stesso possono beneficiare delle agevolazioni disposte dall'Amministrazione regionale e dall'Ente per lo sviluppo dell'artigianato del Friuli- Venezia Giulia anche per le spese sostenute per l'avvio dell'attività nei sei mesi antecedenti all'iscrizione all'Albo a condizione che l'iscrizione avvenga prima della presentazione della domanda di contributo. >>.

Art. 5
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.