CAPO I
Definizione e disciplina delle attività
Art. 2
(Definizione delle attività)
1. È guida alpina chi esercita professionalmente le seguenti attività, anche in modo non esclusivo e non continuativo:
a) accompagnare singole persone o gruppi in escursione su qualsiasi terreno in montagna nonché in scalate o ascensioni alpine su roccia o su ghiaccio;
b) accompagnare singole persone o gruppi in escursioni sciistiche e sci alpinistiche;
c) insegnare le tecniche alpinistiche e sci - alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo;
d) svolgere attività di consulenza e di collaborazione con enti pubblici e di diritto pubblico in qualsiasi campo connesso con la specifica competenza professionale.
2. Lo svolgimento a titolo professionale delle attività di cui al comma 1, su qualsiasi terreno e senza limiti di difficoltà e, per le escursioni sciistiche, fuori delle stazioni sciistiche attrezzate o delle piste di discesa o di fondo, e comunque laddove possa essere necessario l'uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche, è riservato alle guide alpine abilitate all'esercizio professionale ed iscritte all'albo professionale istituito dall'articolo 11, fatto salvo quanto disposto dai successivi commi.
3. La professione si articola in due gradi:
a) aspirante guida alpina;
b) guida alpina-maestro di alpinismo.
4. L'aspirante guida alpina può svolgere le attività di cui al comma 1 con riferimento ad ascensioni di difficoltà non superiore al quinto grado; detto limite non sussiste nel caso l'aspirante guida alpina faccia parte di comitive condotte da una guida alpina-maestro di alpinismo e nelle arrampicate in strutture o palestre attrezzate per l'arrampicata sportiva.
5. L'aspirante guida alpina può esercitare l'insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche e sci- alpinistiche solo nell'ambito di una scuola di alpinismo o di sci alpinismo.
6. L'aspirante guida alpina deve conseguire il grado di guida alpina-maestro di alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione come aspirante guida alpina, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 28, comma 1. In mancanza, egli decade di diritto dall'iscrizione all'albo professionale di cui all'articolo 11.
Art. 3
(Collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli
aspiranti guida alpina del Friuli-Venezia Giulia)
1. È istituito, come organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il collegio delle guide alpine- maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina del Friuli-Venezia Giulia, di seguito denominato collegio del Friuli-Venezia Giulia.
2. Ne fanno parte di diritto tutte le guide alpine- maestri di alpinismo e gli aspiranti guida alpina iscritti all'albo professionale di cui all'articolo 11, nonché le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida alpina che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità, residenti nel Friuli-Venezia Giulia.
3. La vigilanza sul collegio del Friuli-Venezia Giulia è esercitata dalla Direzione regionale del commercio e del turismo.
4. Le entrate del collegio del Friuli-Venezia Giulia sono costituite dai contributi a carico degli iscritti, dai proventi delle sanzioni e dai contributi pubblici e privati.
Art. 4
(Organi del collegio del Friuli-Venezia Giulia)
1. Sono organi del collegio del Friuli-Venezia Giulia:
a) l'assemblea;
b) il direttivo;
c) il presidente.
Art. 5
(Assemblea del collegio del Friuli-Venezia Giulia)
1. L'assemblea è composta da tutti i membri del collegio del Friuli-Venezia Giulia.
2. All'assemblea del collegio del Friuli - Venezia Giulia spettano le seguenti funzioni:
a) eleggere il direttivo;
b) approvare annualmente il bilancio del collegio del Friuli-Venezia Giulia, predisposto dal direttivo;
c) pronunciarsi su ogni questione di massima che le venga sottoposta dal direttivo ovvero da almeno un terzo dei propri componenti;
d) collaborare al periodico controllo nonché alla manutenzione delle opere alpine, quali vie ferrate e percorsi alpinistici attrezzati, bivacchi alpini e palestre di roccia;
e) eleggere i rappresentanti che faranno parte del collegio nazionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida.
3. L'assemblea si riunisce di diritto una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e tutte le volte che lo decida il presidente ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei componenti.
Art. 6
(Direttivo del collegio del Friuli-Venezia Giulia)
1. Il direttivo è formato da tre componenti eletti da tutti i membri dell'assemblea di cui almeno due scelti fra le guide alpine-maestri di alpinismo iscritti al relativo albo professionale e dura in carica tre anni.
2. Al direttivo del collegio del Friuli-Venezia Giulia spettano le seguenti funzioni:
a) svolgere in collaborazione con la Direzione regionale del commercio e del turismo tutte le funzioni concernenti la tenuta dell'albo professionale;
b) vigilare sull'osservanza, da parte dei componenti il collegio del Friuli-Venezia Giulia, delle regole di deontologia professionale, nonché applicare le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 19, comma 6;
c) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative di altre categorie professionali nonché di guide alpine di altri Paesi;
d) dare parere, ove richiesto, all'Amministrazione regionale su tutte le questioni che coinvolgono l'ordinamento e la disciplina della professione nonché l'attività delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina;
e) collaborare con le competenti autorità locali regionali e statali, anche sulla base di apposite convenzioni, all'attività di tracciamento e di mantenimento di sentieri ed itinerari alpini, di costruzione e di mantenimento di rifugi, bivacchi e palestre di roccia, di opere di disgaggio e in genere di tutto quanto riguarda la tutela dell'ambiente montano e la promozione dell'alpinismo e del turismo montano;
f) organizzare, avvalendosi della commissione tecnica di cui al comma 4 i corsi di cui agli articoli 9 e 15;
g) contribuire alla diffusione della conoscenza e del rispetto dell'ambiente montano e della pratica dell'alpinismo;
h) stabilire la misura dei contributi a carico degli iscritti.
3. Il direttivo si riunisce ogni volta che lo decida il presidente ovvero ne faccia richiesta motivata un componente.
4. Il direttivo nomina una commissione tecnica che sovrintende all'organizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento professionale di cui agli articoli 9 e 15.
Art. 7
(Presidente del collegio del Friuli-Venezia Giulia)
1. Il presidente del collegio del Friuli-Venezia Giulia è eletto dal direttivo fra gli iscritti all'albo delle guide alpine-maestri di alpinismo componenti il direttivo medesimo.
Art. 8
(Esercizio dell'attività)
1. L'esercizio dell'attività professionale di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida alpina nella regione Friuli-Venezia Giulia è subordinato all'iscrizione all'albo professionale di cui all'articolo 11 previa frequenza - con esito favorevole - degli appositi corsi teorico-pratici di cui all'articolo 9 e superamento dei relativi esami sostenuti di fronte alla commissione regionale di cui all'articolo 10.
2. L'iscrizione all'albo ha validità annuale e comporta il pagamento di un contributo il cui ammontare è determinato dal direttivo del collegio del Friuli-Venezia Giulia.
3. All'atto dell'iscrizione dev'essere pagata la quota relativa all'anno in corso.
4. Il rinnovo dell'iscrizione avviene entro il 31 dicembre di ogni anno mediante pagamento della quota e contestuale presentazione al collegio del Friuli-Venezia Giulia della seguente documentazione:
a) tessera personale di riconoscimento rilasciata all'interessato all'atto dell'iscrizione all'albo, ai fini dell'apposizione del timbro di rinnovo;
b) copia delle polizze assicurative di cui all'articolo 12, comma 1.
Art. 9
(Corsi teorico-pratici)
1. I corsi teorico-pratici per guide alpine-maestri di alpinismo ed aspiranti guida alpina sono organizzati dal collegio del Friuli-Venezia Giulia di cui all'articolo 3, sotto la vigilanza dell'Amministrazione regionale.
2. Il collegio del Friuli-Venezia Giulia può altresì affidare l'organizzazione dei corsi al collegio nazionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina ovvero ad altro collegio regionale.
3. Sono ammessi ai corsi regionali coloro che sono residenti nei comuni del Friuli-Venezia Giulia, cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea in possesso dei seguenti requisiti:
a) età minima di 21 anni per le guide alpine-maestri di alpinismo e di 18 anni per gli aspiranti guida alpina;
b) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dall'Azienda per i servizi sanitari del comune di residenza;
c) possesso del diploma di scuola media inferiore;
d) mancanza di condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici e per le quali non sia stata applicata la sospensione condizionale della pena, a meno che non si sia ottenuta la riabilitazione.
4. I partecipanti ai corsi per guide alpine-maestri di alpinismo devono inoltre avere effettivamente esercitato la professione come aspiranti guida alpina per almeno due anni.
5. I programmi dei corsi ed i criteri per le prove d'esame sono definiti dal direttivo del collegio nazionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina.
6. Le funzioni di istruttore tecnico nei corsi sono affidate esclusivamente a guide alpine-maestri di alpinismo che abbiano conseguito il diploma di istruttore di guida alpina-maestro di alpinismo, rilasciato a seguito della frequenza di appositi corsi organizzati dal collegio nazionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina.
Art. 10
(Commissione d'esame)
1. La Commissione d'esame è nominata dal direttivo del collegio del Friuli-Venezia Giulia, è composta da esperti delle materie insegnate nei corsi e da guide alpine- maestri di alpinismo in possesso del diploma di istruttore di cui all'articolo 9, comma 6, ed è presieduta da una guida alpina-maestro di alpinismo designata dal collegio nazionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina.
2. Un componente della Commissione di cui al comma 1 è nominato dalla Direzione regionale del commercio e del turismo nell'ambito di una terna di nomi designati dalla presidenza del Club alpino italiano.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 si provvede ai sensi dell'articolo 16, comma 1.
Art. 11
(Albo professionale)
1. Presso il collegio del Friuli-Venezia Giulia è istituito, sotto la vigilanza dell'Amministrazione regionale, il relativo albo professionale, al quale sono iscritti coloro che esercitano stabilmente la professione nel Friuli-Venezia Giulia e sono in possesso dei requisiti previsti dall'
articolo 5 della legge 6/1989.
2. Ogni tre anni l'iscrizione all'albo è soggetta a revisione. Per l'ottenimento della nuova iscrizione il titolare è tenuto a presentare un nuovo certificato medico rilasciato con le stesse modalità previste dall'articolo 9, comma 3, lettera b), e ad adempiere agli obblighi di aggiornamento professionale di cui all'articolo 15.
Art. 12
(Copertura assicurativa)
1. È fatto obbligo, per gli iscritti all'albo professionale di cui all'articolo 11, di stipulare apposite polizze assicurative contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi per le attività connesse con l'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida alpina.
2. I massimali di garanzia vengono stabiliti dalla Giunta regionale, sentito il collegio del Friuli-Venezia Giulia.
Art. 13
(Tariffe)
1. Le tariffe da applicare nello svolgimento delle attività professionali di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida alpina sono determinate, entro il 31 ottobre di ogni anno, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale al commercio e al turismo, sentita una Commissione regionale composta da:
a) il direttore del Servizio del turismo della Direzione regionale del commercio e del turismo, che funge da presidente;
b) un rappresentante del collegio del Friuli-Venezia Giulia, designato dal collegio medesimo;
c) un rappresentante delle Aziende di promozione turistica, designato di comune accordo dalle Aziende medesime;
d) un rappresentante dell'Associazione delle agenzie di viaggio e turismo maggiormente rappresentativa a livello regionale, designato dall'Associazione medesima.
2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.
3. Le tariffe devono inoltre rispettare la tariffa minima giornaliera fissata dal collegio nazionale delle guide alpine - maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina.
Art. 14
(Borse di studio)
1. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire borse di studio a favore di chi abbia frequentato con esito favorevole i corsi organizzati dal collegio nazionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina ovvero da altro collegio regionale.
2. Le modalità di corresponsione delle borse di studio sono determinate con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 15
(Aggiornamento professionale)
1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida alpina iscritti all'albo professionale di cui all'articolo 11 sono tenuti a frequentare, almeno ogni tre anni, un apposito corso di aggiornamento organizzato dal collegio del Friuli-Venezia Giulia, i cui contenuti e modalità di svolgimento sono stabiliti dal direttivo del collegio stesso.
2. Le guide alpine-maestri di alpinismo che abbiano conseguito il diploma di istruttore di cui all'articolo 9, comma 6, sono esonerate dall'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento di cui al comma 1.
3. Gli aspiranti guida alpina che superino, nel periodo considerato, l'esame di abilitazione per guide alpine- maestri di alpinismo sono esonerati dall'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento.
Art. 16
(Contributi per l'organizzazione e lo svolgimento
dei corsi teorico-pratici e dei corsi
di aggiornamento professionale)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, nell'ambito dei programmi regionali relativi alla formazione professionale, a concedere al collegio del Friuli-Venezia Giulia finanziamenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi teorico-pratici indicati all'articolo 9, comma 1, nonché dei corsi di aggiornamento professionale indicati all'articolo 15, comma 1.
2. Le domande, corredate dei programmi dei corsi e dei relativi preventivi di spesa, sono presentate alla Direzione regionale del commercio e turismo entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello nel quale vengono svolti i corsi stessi.
3. La quantificazione dei contributi di cui al comma 1 è determinata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al commercio e al turismo, tenuto conto della documentazione di cui al comma 2, e non può essere superiore al 95 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
Art. 17
(Specializzazioni)
1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida alpina possono conseguire, mediante frequenza di appositi corsi di formazione organizzati dal collegio nazionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina e superamento dei relativi esami, le seguenti specializzazioni:
a) arrampicata sportiva in roccia o ghiaccio;
b) speleologia;
c) altre specializzazioni eventualmente definite dal direttivo del collegio nazionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina.
Art. 18
(Doveri)
1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida alpina iscritti all'albo professionale di cui all'articolo 11 sono tenuti ad esercitare l'attività con dignità e correttezza, conformemente alle norme di deontologia professionale.
2. Tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida alpina iscritti all'albo professionale sono tenuti, in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per alpinisti, escursionisti o sciatori, a prestare la propria opera, individualmente o nell'ambito delle operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti.
3. L'esercizio della professione di guida alpina- maestro di alpinismo e di aspirante guida alpina non è incompatibile con impieghi pubblici o privati, né con l'esercizio di altre attività di lavoro autonomo.
Art. 19
(Sanzioni amministrative pecuniarie, disciplinari e ricorsi,
revoca, decadenza e rinuncia all'autorizzazione)
2. Le imprese o gli enti, che facciano svolgere l'attività professionale di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida alpina a persone non iscritte all'albo professionale, sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 1.500.000; in caso di recidiva la sanzione viene raddoppiata.
3. La presentazione con un ritardo superiore a 15 giorni rispetto al termine fissato ovvero la mancata presentazione anche di uno solo dei documenti prescritti per il rinnovo dell'iscrizione all'albo professionale di cui all'articolo 11 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50.000 a lire 500.000; in caso di duplice recidiva l'iscrizione viene revocata.
4. È fatto divieto, alle guide alpine-maestri di alpinismo e agli aspiranti guida alpina, di svolgere - nei confronti delle persone cui prestano il proprio servizio - attività commerciali o di intermediazione o comunque non conformi alla professione; la mancata osservanza di tale divieto comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 500.000; in caso di recidiva l'iscrizione all'albo professionale di cui all'articolo 11 viene revocata.
5. La mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento di cui all'articolo 15 comporta la decadenza dall'iscrizione all'albo professionale, fatta salva la concessione di proroghe per gravi e comprovati motivi.
6. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida alpina iscritti all'albo professionale di cui all'articolo 11 che si rendano colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale o dei doveri di cui all'articolo 18, ovvero applichino tariffe diverse da quelle determinate ai sensi dell'articolo 13 sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) ammonizione scritta;
b) censura;
c) sospensione dall'albo professionale per un periodo da un mese ad un anno;
d) radiazione.
7. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal direttivo del collegio del Friuli-Venezia Giulia; avverso detti provvedimenti è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al direttivo del collegio nazionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina. La proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l'esecutività del provvedimento.
8. La decisione è adottata dal direttivo del collegio nazionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina a maggioranza assoluta dei componenti.
9. I provvedimenti adottati dal collegio del Friuli- Venezia Giulia - eccettuati quelli in materia disciplinare - e dal collegio nazionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina sono definitivi e sono impugnabili con ricorso al competente organo di giustizia amministrativa.
10. In caso di rinuncia anche temporanea all'esercizio dell'attività professionale di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida alpina, l'interessato è tenuto a darne comunicazione per iscritto al collegio del Friuli-Venezia Giulia entro il 31 dicembre dell'anno in corso, restituendo altresì la tessera personale di riconoscimento rilasciatagli all'atto dell'iscrizione. La reiscrizione all'albo professionale dopo un periodo di rinuncia all'esercizio dell'attività è subordinata alla partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale di cui all'articolo 15 ed alla presentazione del certificato medico di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b).
11. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 10, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50.000 a lire 500.000 e la revoca dell'iscrizione.
12. La mancata presentazione, da parte degli iscritti all'albo professionale di cui all'articolo 11 del certificato medico di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b), comporta la revoca dell'iscrizione.
13. La parziale o mancata stipula delle garanzie assicurative di cui all'articolo 12 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 2.000.000.
14. Chi esercita stabilmente l'attività professionale di guida alpina-maestro di alpinismo nel Friuli-Venezia Giulia, pur essendo iscritto o temporaneamente aggregato ad altro albo professionale, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000.
15. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida alpina regolarmente iscritti all'albo professionale di cui all'articolo 11 possono cessare l'attività per anzianità al raggiungimento del sessantesimo anno di età, fermo restando il diritto di far parte del collegio del Friuli-Venezia Giulia.
Art. 20
(Proventi delle sanzioni)
1. I proventi delle sanzioni sono integralmente devoluti al collegio del Friuli-Venezia Giulia.
Art. 21
(Scuole di alpinismo)
1. Ai fini dell'esercizio coordinato delle attività professionali di insegnamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), possono essere istituite scuole di alpinismo o di sci-alpinismo.
2. Le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo devono essere autorizzate dalla Direzione regionale del commercio e del turismo e dirette da una guida alpina-maestro di alpinismo iscritto all'albo di cui all'articolo 11.
3. L'insegnamento nelle scuole di alpinismo e di sci- alpinismo deve essere svolto da guide alpine-maestri di alpinismo o anche da aspiranti guida alpina, purché il numero di questi non superi quello delle guide alpine-maestri di alpinismo, iscritti all'albo di cui all'articolo 11 o ad esso temporaneamente aggregati ai sensi dell'articolo 29, comma 2.
Art. 22
(Scuole ed istruttori del CAI)
1. Il Club Alpino Italiano (CAI) conserva la facoltà di organizzare scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività alpinistiche, sci- alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche e per la formazione dei relativi istruttori.
Art. 23
(Contributi per le sedi delle scuole di alpinismo)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle Aziende di promozione turistica, ai Comuni, Province e Comunità montane per l'acquisto, la costruzione, l'adattamento e l'ampliamento di immobili da utilizzarsi quali sedi delle scuole di alpinismo di cui all'articolo 21.
2. Gli enti di cui al comma 1, fruenti di contributi, sono obbligati ad assegnare gli immobili di cui al comma 1 in uso a titolo gratuito alle scuole di alpinismo.
3. Il contributo non può essere superiore al 98 per cento della spesa ammissibile.
5. Gli immobili di cui al presente articolo sono vincolati alla loro specifica destinazione per venti anni dalla data dei relativi decreti di concessione.
Art. 24
(Contributi a favore dell'incremento di attività
escursionistiche ed alpinistiche)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, ad integrazione degli interventi previsti dall'
articolo 2 della legge regionale 19 novembre 1992, n. 34, a concedere contributi al collegio del Friuli-Venezia Giulia per attività volte a favorire l'incremento delle attività escursionistiche ed alpinistiche attraverso corsi di avviamento e perfezionamento all'alpinismo ed allo sci alpinismo.
Art. 25
(Distintivo)
1. Il collegio del Friuli-Venezia Giulia è autorizzato a munire le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida alpina di apposito distintivo, le cui caratteristiche e modalità di utilizzo sono determinate con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale al commercio e al turismo.
Art. 26
(Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 14, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 10 milioni per l'anno 1995.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 è istituito alla Rubrica n. 28 - programma 3.4.3. - spese correnti - Categoria 1.6 - Sezione X - il capitolo 8387 (1.1.161.2.10.24) con la denominazione << Borse di studio a favore di chi abbia frequentato con esito favorevole i corsi organizzati dal Collegio nazionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina ovvero da altro collegio regionale >> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa di lire 10 milioni per l'anno 1995.
4. Per le finalità previste dall'articolo 16, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1995.
5. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 è istituito alla Rubrica n. 28 - programma 3.4.3. - spese correnti - Categoria 1.6 - Sezione X - il capitolo 8388 (1.1.162.2.10.24) con la denominazione << Contributi per la realizzazione di corsi teorico-pratici per la formazione e l'aggiornamento di guide alpine-maestri di alpinismo e aspiranti guida >> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 50 milioni per l'anno 1995.
7. Per l'acquisizione al bilancio regionale dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 19 è istituito, per memoria, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, al Titolo III - Categoria 3.5. - il capitolo 960 (3.5.0.) con la denominazione << Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per violazione della disciplina in materia di esercizio della professione di guida alpina- maestro di alpinismo ed aspirante guida alpina >>.
8. Per le finalità previste dall'articolo 20 è istituito, per memoria nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 alla Rubrica n. 28 - programma 3.4.3. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - il capitolo 8389 (1.1.162.2.10.24) con la denominazione << Devoluzione al collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina del Friuli-Venezia Giulia dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie >>.
9. Per le finalità previste dall'articolo 23, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1995.
10. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 è istituito alla Rubrica n. 28 - programma 3.4.5. - spese d'investimento - Categoria 1.6. - Sezione X - il capitolo 8543 (2.1.232.3.10.24) con la denominazione << Contributi alle Aziende di promozione turistica, ai Comuni, Province e Comunità montane per l'acquisto, la costruzione, l'adattamento e l'ampliamento di immobili da utilizzare quale sede di scuole di alpinismo >> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 50 milioni per l'anno 1995.
11. Per le finalità previste dall'articolo 24, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 50 milioni, suddivisa in ragione di lire 25 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
12. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 è istituito alla Rubrica n. 28 - programma 3.4.3. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - il capitolo 8390 (1.1.162.2.10.24) con la denominazione << Contributi al collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina del Friuli-Venezia Giulia per l'incremento di attività escursionistiche ed alpinistiche >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 50 milioni, suddiviso in ragione di lire 25 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
13. Sul precitato capitolo 8390 è altresì iscritto lo stanziamento di lire 25 milioni in termini di cassa.
Art. 27
(Copertura finanziaria)
1. All'onere complessivo di lire 160 milioni in termini di competenza, suddiviso in ragione di lire 135 milioni per l'anno 1995 e lire 25 milioni per l'anno 1996, derivante dalle autorizzazioni di spesa dell'articolo 26, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 (partita n. 31 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci predetti).
2. All'onere di lire 135 milioni in termini di cassa derivante dall'articolo 26 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 (Fondo riserva di cassa) del precitato stato di previsione della spesa.