Art. 1
(Interventi per il diritto allo studio universitario ai
sensi dell'articolo 5, commi 14 e 15, della legge
24 dicembre 1993, n. 537)
2. Le convenzioni, stipulate su conforme deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'istruzione, cultura e formazione professionale, fissano gli obiettivi da raggiungere e gli interventi da realizzare nonché le modalità di attuazione degli stessi; disciplinano altresì i criteri per la rilevazione periodica dell'entità delle quote di competenza regionale, riscosse da ciascuna Università e definiscono le modalità ed i termini entro i quali le Università provvedono a versare direttamente agli Enti regionali per il diritto allo studio universitario competenti per territorio le somme ad essi spettanti nell'ipotesi prevista dal comma 1.
Art. 2
(Modifica dell'articolo 110 della legge regionale 24 giugno
1980, n. 19)
Art. 3
(Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 13 agosto
1986, n. 34)
Art. 4
(Modifica dell'articolo 65 della legge regionale 21 ottobre
1986, n. 41)
Art. 5
1. Gli Enti locali beneficiari dei finanziamenti previsti dalla
legge regionale 2 maggio 1988, n. 23, concernenti gli interventi connessi con la realizzazione dello scalo merci ferroviario di Cervignano del Friuli, che non abbiano provveduto o non possano provvedere alla rendicontazione del finanziamento entro il termine stabilito, possono richiedere, in presenza di motivate ragioni, la fissazione di un nuovo termine perentorio entro cui presentare detta rendicontazione, pena la decadenza dei finanziamenti stessi, con conseguente obbligo di restituzione delle somme introitate.
2. La richiesta di fissazione del nuovo termine deve essere presentata entro il termine precedentemente stabilito ovvero, per gli interventi i cui termini siano già scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, entro sessanta giorni da tale data.
Art. 6
(Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 20 febbraio
1995, n. 12)
Art. 7
(Modifica dell'articolo 72 della legge regionale
1 febbraio 1991, n. 4)
1.
All'
articolo 72 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, il comma 3 è sostituito dai seguenti:
<< 3. I contributi possono essere corrisposti direttamente ai Comuni indicati ai commi 1 e 2 oppure agli istituti mutuanti, con decorrenza dalla data di inizio dell'ammortamento ed alle scadenze previste nei relativi contratti, nei quali deve risultare esplicitata la finalizzazione dell'intervento.
3 bis. La corresponsione all'istituto mutuante dei contributi di cui al comma 1 avviene qualora il medesimo lo richieda espressamente come condizione per la stipula del contratto di mutuo. >>.
Art. 8
1. Nel testo dell'
articolo 22 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 10, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole << L'Associazione di cui al comma 1 ripartirà il contributo >> sono sostituite dalle seguenti: << Il contributo annuo è ripartito dall'Associazione, che può destinarne una quota non superiore al dieci per cento alle proprie spese di regia >>;
b) al comma 4 in fine sono aggiunte le parole << e delle spese relative all'utilizzo della quota di cui al comma 2. >>.
Art. 9
(Modifica dell'articolo 37 della legge regionale
5 febbraio 1992, n. 4)
1.
All'
articolo 37 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, il testo del comma 3, come sostituito dall'
articolo 91, comma 1, della legge regionale 7 luglio 1992, n. 30, è sostituito dal seguente:
<< 3. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono presentate alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, corredate dall'atto di adesione dell'istituto mutuante e, alternativamente, dal piano di ammortamento del mutuo predisposto dall'istituto medesimo, ovvero dall'eventuale deliberazione esecutiva con cui l'Ente locale dispone l'assunzione del mutuo. L'erogazione della prima annualità dei contributi è comunque disposta successivamente alla presentazione della deliberazione esecutiva di assunzione del mutuo e del contratto di mutuo definitivo. >>.
2. La modifica di cui al comma 1 trova applicazione anche nei confronti delle domande già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 10
(Modificazione dell'articolo 7 della legge regionale
25 giugno 1993, n. 50)
Art. 11
(Modifica dell'articolo 33 della legge regionale
14 febbraio 1995, n. 8)
1.
Nel testo dell'
articolo 33 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, il comma 2 è sostituito dal seguente:
<< 2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale dell'ambiente entro il 30 settembre 1995, corredata da una relazione illustrativa degli interventi da realizzare e dal relativo preventivo di spesa. >>.
Art. 12
(Interventi nel settore zootecnico)
1. Il programma di lotta contro l'infertilità bovina e contro la mortalità neonatale dei vitelli, indicato negli articoli 17, 18 e 19 della
legge regionale 27 novembre 1981, n. 79 è esteso dall'1 gennaio 1995 anche alla lotta contro l'ipofecondità e la mortalità neo e postnatale, sia bovina che delle specie bufalina, suina, ovina, caprina ed equina.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 fanno carico al capitolo 6798 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Note:
1 Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.
Art. 14
(Disposizioni speciali per i programmi comunitari)
1. Le quote degli stanziamenti dei capitoli di spesa del bilancio regionale relativi al cofinanziamento regionale degli obiettivi di programmi e progetti attuativi di regolamenti comunitari seguono, in deroga al
secondo comma dell' articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il regime giuridico del trasferimento di somme previsto per le corrispondenti quote statali e comunitarie.
2. Per l'attuazione degli interventi strutturali comunitari di cui all'
articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, in deroga alle disposizioni regolamentari eventualmente incompatibili con la presente disposizione, gli enti strumentali della Regione che siano individuati come soggetti attuatori delle misure e delle azioni contenute nei programmi, provvedono ad iscrivere i fondi relativi su appositi capitoli di entrata e di spesa del proprio bilancio di previsione, distinti in relazione alle diverse fonti di copertura. A fine esercizio, le quote non impegnate sui capitoli di spesa e gli eventuali disimpegni in conto residui costituiscono economia di bilancio. Tali economie costituiscono quota vincolata dell'avanzo di amministrazione, il cui accertamento ed utilizzo avviene, con specifico provvedimento di variazione di bilancio, in conformità alla revisione periodica dei programmi comunitari per i quali i fondi sono assegnati. Gli impegni sui capitoli di spesa finanziati mediante l'utilizzo di detta posta vincolata possono essere assunti anche in un momento anteriore all'accertamento definitivo delle altre componenti del risultato di amministrazione complessivo dell'ente. Ad ogni provvedimento che disponga della destinazione dei fondi per l'attuazione dei programmi comunitari deve essere allegato un prospetto dimostrativo dell'allocazione, dell'impegno e dell'erogazione dei medesimi. Le somme non utilizzate entro i termini posti o prorogati per gli interventi strutturali devono essere tempestivamente corrisposte all'Amministrazione regionale per la restituzione.
Art. 15
(Utilizzo dei fondi della gestione separata del FRIE)
1. I fondi della gestione separata del Fondo di rotazione per iniziative economiche (FRIE) istituito dalla
legge 23 gennaio 1970, n. 8 possono essere utilizzati per promuovere l'incentivazione ed il rilancio di attività economiche localizzate anche in territori delle province di Udine e Pordenone purché gli investimenti risultino effettuati successivamente all'1 gennaio 1995.
Art. 16
(Procedure per gli appalti)
Art. 18
(Utilizzo delle assegnazioni)
1. Le assegnazioni disposte per le finalità di cui all'articolo 45, commi 1, lettera b), e 2 della
legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, limitatamente agli esercizi finanziari 1994 e 1995, possono essere altresì utilizzate per iniziative dirette ad interventi per l'adeguamento, il miglioramento e la riconversione di strutture destinate alla trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e che rivestano interesse esclusivamente locale.
Art. 19
(Delegazione amministrativa intersoggettiva)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a delegare a soggetti pubblici, appositamente individuati con legge regionale, le funzioni relative all'esecuzione di opere pubbliche di propria competenza, ivi compresi i poteri di acquisizione del suolo e di espropriazione.
2. I soggetti delegatari operano nei confronti dei terzi in nome proprio, nell'ambito di propria competenza e con piena autonomia e responsabilità, e ad essi sono imputabili gli effetti giuridici e le responsabilità, anche verso i terzi connesse all'attività di progettazione, direzione lavori, collaudo ed esecuzione delle opere e lavori pubblici.
Art. 20
(Proroga del termine)