LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 settembre 1995, n. 38

Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  01/10/1995
Allegati:
Materia:
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale

CAPO I
 Disposizioni generali
Art. 1
 (Trattamento indennitario dei consiglieri regionali)
1. Il trattamento indennitario spettante ai consiglieri regionali si articola in:
a) indennità di presenza;
b) indennità di carica e indennità di funzione;
c) indennità di fine mandato;
d) assegno vitalizio.

2. Ai consiglieri regionali spetta altresì l'indennità di trasferta e il rimborso forfettario delle spese di vitto ed esercizio automezzo.
Art. 2
 (Indennità di presenza)
1. L'indennità dipresenza è disciplinata dall'articolo 2 della legge regionale 9 settembre 1964, n. 2, come da ultimo modificato dall' articolo 1 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 6.
2. All'articolo 2 della legge regionale 2/1964, le parole << membri del Parlamento nazionale >> e << membri del Parlamento >> sono sostituite dalle parole << componenti della Camera dei Deputati >>.
3.
All'articolo 2 della legge regionale 2/1964, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti due commi:
<< Le variazioni delle competenze spettanti ai componenti della Camera dei Deputati determinano una variazione proporzionale delle indennità dei consiglieri regionali con la medesima decorrenza.
L'ammontare della variazione è accertato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. >>.

Art. 3
 (Trattenute sulla indennità di presenza)
1. Sulla indennità di presenza di cui all'articolo 1 lett. a) sono disposte le trattenute obbligatorie nella misura del cinque per cento a titolo di contributo per la corresponsione dell'indennità di fine mandato, del diciassette per cento a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio, nonché del due per cento per la quota dell'assegno di cui all'articolo 16.
Art. 4
 (Indennità di carica e indennità di funzione)
1. L'indennità di carica spettante al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta regionale e agli Assessori è disciplinata dall'articolo 1 della legge regionale 2/1964.
2. L'indennità di funzione spettante ai Vicepresidenti del Consiglio, ai Segretari dell'Ufficio di Presidenza e ai Presidenti di Commissione permanente o speciale è disciplinata dall'articolo 3 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 21.
3. La corresponsione dell'indennità di carica al Presidente del Consiglio regionale e dell'indennità di funzione ai Vicepresidenti del Consiglio e ai Segretari dell'Ufficio di Presidenza spetta fino alla data dell'elezione del nuovo Ufficio di Presidenza; al Presidente della Giunta regionale e agli Assessori l'indennità di carica spetta fino alla data dell'elezione della nuova Giunta regionale. Le predette indennità spettano comunque non oltre la permanenza nelle rispettive cariche o funzioni.
Art. 5
 (Indennità di trasferta e rimborso forfettario delle spese
di vitto ed esercizio automezzo)
1. L'indennità di trasferta spettante ai consiglieri regionali è disciplinata dall'articolo 2 della legge regionale 31 maggio 1965, n. 6, come da ultimo modificato dall'articolo 37, terzo comma, della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81.
2. Il rimborso forfettario delle spese di vitto ed esercizio automezzo spettante ai consiglieri regionali è disciplinato dall'articolo 4 della legge regionale 21/1981, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 16.
CAPO II
 Indennità di fine mandato e assegno vitalizio
Art. 6
 (Indennità di fine mandato)
1. Ai consiglieri regionali che non vengano rieletti o che non si ripresentino candidati spetta, quale parte integrante del trattamento indennitario, l'indennità di fine mandato di cui alla lettera c) dell'articolo 1.
2. La stessa indennità spetta altresì ai consiglieri che cessino dalla carica nel corso della legislatura. Non spetta in caso di annullamento dell'elezione.
3. In caso di morte durante l'esercizio del mandato l'indennità spetta agli eredi del consigliere.
4. L'indennità di fine mandato è pari all'ultima mensilità dell'indennità di presenza lorda percepita dal consigliere regionale cessato, moltiplicata per ogni anno di esercizio del mandato; la frazione di anno va computata in dodicesimi, calcolandosi come mese intero la frazione di mese superiore a quindici giorni.
Art. 7
 (Assegno vitalizio)
1. Ai consiglieri regionali cessati dal mandato, che abbiano compiuto sessanta anni di età e che abbiano corrisposto i contributi di cui all'articolo 3 per un periodo di almeno cinque anni, spetta, quale parte integrante del trattamento indennitario, l'assegno vitalizio di cui alla lettera d) dell'articolo 1.
2. Ai fini del computo del periodo di mandato eccedente il quinquennio minimo di contribuzione, la frazione di anno superiore a sei mesi si considera come anno intero, quella inferiore non viene considerata.
3. La corresponsione dell'assegno vitalizio può essere anticipata, per un massimo di cinque anni, su richiesta del consigliere che abbia versato i contributi, anche volontari, per almeno dieci anni. In tal caso l'assegno è ridotto proporzionalmente nella misura del cinque per cento del suo ammontare per ogni anno di anticipazione rispetto al sessantesimo anno di età.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai consiglieri regionali che saranno eletti per la prima volta nelle legislature successive a quella in cui entra in vigore la presente legge. Per i consiglieri in carica o cessati dal mandato alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad essere applicata la previgente disciplina.
Art. 8
 (Misura dell'assegno vitalizio)
1. L'ammontare mensile dell'assegno vitalizio è determinato in misura percentuale sull'importo lordo della indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, riferita al mese da cui decorre l'assegno stesso.
2. La misura massima dell'assegno è fissata al cinquantacinque per cento della predetta indennità e spetta dopo almeno venti anni di contribuzione.
3. La misura dell'assegno varia in relazione al numero di anni di contribuzione secondo l' allegata Tabella A.
Art. 9
 (Diritto all'assegno vitalizio in caso di inabilità del
consigliere regionale)
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 7, l'assegno vitalizio compete altresì ai consiglieri che durante l'esercizio del mandato siano divenuti inabili al lavoro in modo permanente e totale, sempre che cessino dal mandato e qualunque sia l'età, purché siano stati corrisposti i contributi per più di trenta mesi. In tal caso la quota dell'assegno è commisurata agli anni effettivi di contribuzione; la frazione di anno superiore a sei mesi si considera come anno intero, quella inferiore non viene considerata.
2. L'assegno spetta anche se l'inabilità, dovuta a cause verificatesi nel corso del mandato, insorga e sia provata dopo la cessazione del mandato stesso, ma entro il termine di cinque anni dalla sua cessazione.
3. Se, nonostante la dichiarazione di inabilità, il consigliere svolge un'attività continuativa di lavoro dipendente o autonomo, l'assegno vitalizio non spetta e, se già concesso, è sospeso. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio può far eseguire in merito ogni accertamento ritenuto opportuno e richiedere all'interessato eventuali documentazioni giustificative.
4. La corresponsione dell'assegno può essere subordinata a verifiche sul permanere delle condizioni che ne hanno determinato la concessione.
Art. 10
 (Accertamento dell'inabilità)
1. L'accertamento dell'inabilità è compiuto da un collegio medico composto da tre membri, di cui due nominati di volta in volta dall' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e uno indicato dall'interessato.
2. Sulle conclusioni del collegio medico delibera inappellabilmente l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che può disporre, prima di pronunciarsi, ulteriori accertamenti.
3. Costituiscono, in ogni caso, permanente inabilità a proficuo lavoro le lesioni o infermità rientranti in quelle previste dalle categorie I e II della tabella A annessa al DPR 30 dicembre 1981, n. 834, concernente il riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra.
4. Qualora sia dichiarata l'inabilità, l'assegno vitalizio compete dal giorno in cui è stata presentata la relativa domanda.
Art. 11
 (Contributi volontari)
1. Il consigliere che abbia versato i contributi di cui all'articolo 3 per un periodo inferiore a cinque anni ma superiore a trenta mesi, ha facoltà di continuare - qualora non sia rieletto o comunque cessi dal mandato - il versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio commisurato a cinque anni di contribuzione.
2. Il consigliere che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 deve presentare domanda scritta al Presidente del Consiglio entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di cessazione del mandato. Il versamento deve avvenire in unica soluzione entro centottanta giorni dall'accoglimento della domanda da parte dell'Ufficio di Presidenza, a pena di decadenza. L'ammontare è determinato con riferimento all'indennità di presenza vigente alla data del versamento.
3. Non è ammesso alla contribuzione volontaria il consigliere dichiarato ineleggibile con provvedimento definitivo o dichiarato decaduto ai sensi dell'articolo 15, comma 4 quinquies della legge 19 maggio 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.
4. Il consigliere che non si avvalga della facoltà prevista dal comma 1 ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del cento per cento, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi.
5. Analogo diritto compete nel caso di versamenti dei contributi per un periodo inferiore a trenta mesi e nei casi in cui il consigliere sia stato dichiarato ineleggibile o decaduto.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei confronti dei consiglieri già cessati dal mandato alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 12
 (Ricongiunzione)
1. Il consigliere che non abbia esercitato il mandato per una intera legislatura e che abbia ottenuto la restituzione dei contributi ai sensi dell'articolo 11, qualora sia rieletto in successive legislature, ha diritto, su domanda, a versare nuovamente i contributi, per il periodo di mandato svolto, nella misura corrispondente a quella vigente alla data del nuovo versamento.
2. La domanda va presentata al Presidente del Consiglio regionale nel termine perentorio di novanta giorni dalla data di inizio di corresponsione della indennità di presenza; il versamento dei contributi pregressi va fatto entro centottanta giorni dalla data di accoglimento della domanda, pena la decadenza.
Art. 13
 (Decorrenza dell'assegno)
1. L'assegno vitalizio spetta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere, cessato dal mandato, ha maturato il diritto all'assegno medesimo.
2 .L'assegno vitalizio viene corrisposto in mensilità posticipate.
3. L'assegno vitalizio e la quota di assegno di cui all'articolo 16 vengono liquidati d'ufficio.
Art. 14
 (Sospensione dell'assegno)
1. Qualora il consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio, di cui eventualmente già goda, resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato consiliare. Alla cessazione del mandato, l'assegno sarà ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione, fermo restando il limite massimo di cui all'articolo 8.
2. L'erogazione dell'assegno vitalizio è altresì sospesa qualora il titolare dello stesso venga eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio regionale; l'assegno è ripristinato dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione da tali mandati.
3. È obbligo del titolare dell'assegno comunicare all'Ufficio di Presidenza del Consiglio l'avvenuta elezione di cui al comma 2.
Art. 15
 (Adeguamento dell'assegno vitalizio)
1. Le variazioni dell'ammontare della indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 determinano, con la medesima decorrenza e sulla base delle percentuali previste dalla tabella A allegata alla presente legge, la variazione dell'ammontare dell'assegno vitalizio.
2. L'ammontare di detta variazione è accertato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
Art. 16
 (Quota dell'assegno vitalizio)
1. Dopo la morte del consigliere, hanno diritto a conseguire una quota dell'assegno vitalizio, secondo quanto previsto dall'articolo 17:
a) il coniuge o il convivente << more uxorio >> che abbia i requisiti di impegno e di stabilità indicati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale;
b) i figli fino al diciottesimo anno di età;
c) i figli fino al ventiseiesimo anno di età se studenti o titolari di reddito inferiore a quello previsto per le persone fiscalmente a carico;
d) i figli inabili a proficuo lavoro in modo permanente ed assoluto.

2. Condizione indispensabile per il conseguimento della quota dell'assegno vitalizio è che il consigliere, al momento del decesso, abbia maturato il requisito di contribuzione prescritto per il diritto all'assegno, salvo quanto disposto dal comma 3.
3. Se il consigliere decede nel corso della legislatura, la quota dell'assegno spetta agli aventi causa purché il consigliere abbia versato contributi per più di trenta mesi. In tal caso la quota dell'assegno è commisurata agli anni effettivi di contribuzione; la frazione di anno superiore a sei mesi si considera come anno intero, quella inferiore non viene considerata.
Art. 17
 (Misura della quota dell'assegno)
1. La quota riferita all'assegno che sarebbe spettato al consigliere deceduto è attribuita ai soggetti di cui all'articolo 16, nella misura complessiva del sessanta per cento.
2. In caso di mancanza o di morte successiva del coniuge o del convivente << more uxorio >> la quota dell'assegno è suddivisa tra i figli in parti uguali. Se uno di essi decede, o perde altrimenti il diritto, la quota dell'assegno viene ridistribuita tra gli altri figli.
3. Qualora uno dei beneficiari della quota entri a far parte del Consiglio regionale, del Parlamento nazionale, di quello europeo o di altro Consiglio regionale, il pagamento resta sospeso per tutta la durata di esercizio del mandato ed è ripristinato alla cessazione di questo. Si applica il disposto del comma 3 dell'articolo 14.
4. La quota dell'assegno vitalizio decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del consigliere.
CAPO III
 Collocamento in aspettativa dei dipendenti di pubbliche
amministrazioni eletti alla carica di consigliere regionale.
Art. 18
 (Collocamento in aspettativa)
1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti alla carica di consigliere regionale sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato.
2. Il collocamento in aspettativa decorre dalla data di ammissione del consigliere regionale all'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'articolo 17 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in sede di prima elezione o di surrogazione. Il Consiglio regionale ne dà immediata comunicazione alle amministrazioni di appartenenza, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di aspettativa. Tali provvedimenti retroagiscono alla data di ammissione all'esercizio delle funzioni e perdono effetto dalla data della mancata convalida dell' elezione o dalla data in cui il Consigliere cessa, per qualsiasi ragione, dalle sue funzioni.
3. Per aspettativa senza assegni si intende il collocamento in aspettativa senza che all'interessato competa alcun trattamento economico da parte della pubblica amministrazione di appartenenza, a parte il caso di cui all'articolo 19.
Art. 19
 (Opzione sul trattamento economico)
1. I consiglieri in aspettativa ai sensi dell'articolo 18 possono optare, in luogo della indennità di presenza, per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.
2. Nel caso dell'opzione di cui al comma 1, il trattamento economico resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.
3. In caso di opzione per la conservazione del trattamento economico presso l'amministrazione di appartenenza, il consigliere conserva il diritto a percepire, a carico del Consiglio regionale, le indennità di cui al comma 1 lettera b) e al comma 2 dell'articolo 1, nonché quella di cui alla lettera d) del comma 1 del medesimo articolo, qualora abbia esercitato la facoltà di cui al comma 5.
4. L'opzione di cui al comma 1 può essere effettuata in qualsiasi momento e viene comunicata al Presidente del Consiglio regionale che ne dà immediata notizia all'amministrazione cui il consigliere optante appartiene. L'opzione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata comunicata al Presidente del Consiglio regionale. Se è avvenuta all'atto della ammissione all'esercizio delle funzioni, l'opzione ha effetto dalla data medesima. Si applicano le stesse formalità in caso di revoca dell'opzione.
5. I consiglieri che optino, in luogo dell'indennità di presenza, per il trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, hanno facoltà di versare mensilmente i contributi di cui all'articolo 3 per ottenere la valutazione, ai fini dell'assegno vitalizio e della quota di cui all'articolo 16, del periodo in cui ha avuto effetto la predetta opzione.
CAPO IV
 Norme transitorie e finali
Art. 20
 (Restituzione dei contributi versati)
1. I consiglieri in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, che al termine della legislatura in corso alla stessa data abbiano versato i contributi per un solo quinquennio, hanno facoltà di rinunciare all'assegno medesimo e di ottenere la restituzione dei contributi versati senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi.
2. La facoltà di cui al precedente comma si esercita con apposita domanda da inoltrare al Presidente del Consiglio regionale entro novanta giorni dalla data di cessazione del mandato.
Art. 21
 (Oneri per il trattamento indennitario dei consiglieri
regionali)
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge la << Cassa Mutua di Previdenza per i Consiglieri della Regione Friuli-Venezia Giulia >> e il << Fondo di Solidarietà tra i Consiglieri della Regione Friuli-Venezia Giulia >> sono soppressi. Tutte le funzioni della Cassa Mutua e del Fondo di solidarietà sono trasferite al Consiglio regionale.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede, con propri atti, a predisporre gli adempimenti necessari in ordine alla cessazione dell'attività ed alla definizione dello stato patrimoniale degli stessi.
3. Le risultanze patrimoniali determinate con la liquidazione della Cassa Mutua e del Fondo di Solidarietà sono trasferite in appositi capitoli di entrata del bilancio del Consiglio regionale. Su appositi capitoli di entrata sono versate pure le trattenute obbligatorie di cui all'articolo 3.
4. Gli oneri già rientranti nelle funzioni della Cassa Mutua e del Fondo di Solidarietà, soppressi per effetto del comma 1, nonché quelli derivanti dall'applicazione della presente legge sono a carico di appositi capitoli di spesa del bilancio del Consiglio regionale.
Art. 22
 (Competenze dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale)
1. A decorrere dalla data di soppressione della Cassa Mutua e del Fondo di Solidarietà tutti gli adempimenti concernenti la corresponsione degli assegni vitalizi e delle indennità di fine mandato, nonché l'effettuazione delle relative trattenute obbligatorie, sono di competenza dell'Ufficio di Presidenza.
Art. 23
 (Rideterminazione degli assegni vitalizi)
1. Ferme restando le posizioni già riconosciute ai fini della concessione dell'assegno in forza della previgente disciplina, gli assegni vitalizi degli ex consiglieri e degli altri aventi diritto, già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminati dall'Ufficio di Presidenza. La rideterminazione viene effettuata sulla base delle percentuali indicate dalla tabella A prevista dall'articolo 8 con riferimento alla indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 spettante alla data di entrata in vigore della presente legge. Per la rideterminazione delle quote di assegno vitalizio previste dall'articolo 16, si tiene conto della misura di cui all'articolo 17.
2. La sospensione dell'adeguamento dell'assegno vitalizio e di reversibilità stabilita con deliberazione n. 13 del 19 dicembre 1994 del Consiglio regionale è resa definitiva fino all'entrata in vigore della presente legge. Gli importi sospesi non saranno corrisposti.
Art. 24
 (Disposizioni attuative)
1. Per quanto non specificatamente previsto dalla presente legge, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede con proprie deliberazioni ad emanare, nell'ambito dei principi fissati dalla presente normativa, le necessarie disposizioni attuative.
2. A tal fine l'Ufficio di Presidenza del Consiglio è integrato da tre ex-consiglieri senza diritto di voto, eletti, con voto limitato a uno, per tutta la durata della legislatura regionale, dal Consiglio regionale sulla base di una rosa di cinque ex consiglieri indicati dall'Associazione Consiglieri della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.
3. In sede di prima applicazione della presente legge il Consiglio provvede, entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, alla elezione dei tre ex-consiglieri di cui al comma precedente, che restano in carica fino alla fine della legislatura.
4. Per la partecipazione alle sedute dell'Ufficio di Presidenza spetta ai predetti ex-consiglieri l'eventuale rimborso delle spese di vitto e di trasporto nelle misure previste per i dipendenti regionali inviati in missione fuori del territorio regionale.
Art. 25
 (Norma di salvaguardia)
1. Sono fatti salvi i diritti già acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge dai consiglieri già cessati dall'incarico o dagli altri aventi diritto in base alla previgente disciplina.
Art. 26
 (Norma finanziaria)
1. Gli oneri complessivi di lire 1.400 milioni, al netto delle somme acquisite al bilancio del Consiglio regionale per effetto degli articoli 3, 11, 12, 19 e 21 della presente legge, fanno carico al capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Art. 27
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore a decorrere dall'1 ottobre 1995.