LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 agosto 1995, n. 34

Disciplina delle attribuzioni in materia di commercio su aree pubbliche e integrazione alla legge regionale 7 settembre 1990, n. 41, in materia di centri commerciali al dettaglio.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/08/1995
Materia:
220.02 - Commercio

CAPO I
 Attribuzioni di funzioni amministrative in materia di
commercio su aree pubbliche
Art. 1
 (Finalità)
1. Con la presente legge la Regione disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative ad essa attribuite dalla legge 28 marzo 1991, n. 112, e dal relativo regolamento di esecuzione, adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 giugno 1993, n. 248.
2. Per quanto non previsto ed in quanto compatibile con la presente legge, nel territorio della Regione Friuli- Venezia Giulia si osservano le disposizioni della legge 112/ 1991 e del relativo regolamento di esecuzione adottato con decreto 248/1993.
Art. 2
 (Attribuzioni trasferite ai Comuni)
1. Ai Comuni sono trasferite le funzioni concernenti:
a) la conversione delle autorizzazioni di cui all'abrogata legge 19 maggio 1976, n. 398, in una delle tipologie previste dalla legge 112/1991 e secondo i criteri di cui all'articolo 19 del regolamento di esecuzione della legge medesima, adottato con decreto 248/1993;
b) il rilascio delle autorizzazioni, anche stagionali, all'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, della legge 112/1991;
c) la volturazione del titolo autorizzativo per il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda di cui all'articolo 16 del regolamento di esecuzione della legge 112/1991, adottato con decreto 248/1993;
d) l'estensione merceologica dell'autorizzazione alla vendita;
e) la sospensione e la revoca dell'autorizzazione.

2. I Comuni esercitano le funzioni di cui al comma 1 nel rispetto delle disposizioni della presente legge e dei criteri ed indirizzi programmatici, anche numerici, fissati dalla Regione.
3. Entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvederà all'elaborazione dei criteri ed indirizzi programmatici di cui al comma 2.
CAPO II
 Disposizioni generali sulle procedure
Art. 3
 (Conversione delle autorizzazioni di cui all'abrogata legge
398/1976)
1. I Comuni effettuano la conversione delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'abrogata legge 398/1976 nelle autorizzazioni di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, della legge 112/1991.
2. Ai fini della conversione nell'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 112/1991, è competente, in relazione al singolo posteggio, il Comune dove ha sede il posteggio medesimo, sia che l'interessato risieda nell'ambito del territorio regionale, sia che risieda fuori regione.
3. Ai fini della conversione nell'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 112/1991, è competente:
a) Il Comune di residenza, se l'interessato risiede nel territorio della regione;
b) uno dei Comuni capoluogo delle Provincie indicate nell'autorizzazione da convertire, a scelta dell'interessato, se residente fuori regione.

Art. 4
 (Rilascio nuove autorizzazioni per il commercio su aree
pubbliche)
1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 112/1991 sono rilasciate dal Comune in cui ha sede il posteggio richiesto.
2. Le autorizzazioni di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 112/1991 sono rilasciate, sentita la commissione regionale competente:
a) dal Comune di residenza o di sede legale del richiedente, se la sua residenza o la sua sede legale è ubicata nel territorio regionale;
b) da un Comune capoluogo di Provincia, a scelta dell'interessato, se la sua residenza o la sua sede legale è ubicata fuori dalla regione.

Art. 5
 (Domande per il rilascio delle autorizzazioni)
1. Per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 4, il soggetto interessato invia apposita domanda al Comune competente.
2. Chi è interessato al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 deve contestualmente indicare la localizzazione e la dimensione del posteggio prescelto.
Art. 6
 (Voltura dell'autorizzazione per trasferimento in gestione o
in proprietà dell'azienda)
1. I Comuni competenti ai sensi degli articoli 3 e 4 effettuano la voltura del titolo autorizzativo in caso di trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte.
Art. 7
 (Competenze dei Comuni)
1. Le istanze presentate alla Regione precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, in relazione agli adempimenti di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 6, sono trasferite d'ufficio ai Comuni competenti, senza alcun ulteriore adempimento a carico dei richiedenti.
Art. 8
 (Estensione merceologica)
1. Il Comune che ha rilasciato il titolo autorizzativo provvede all'estensione merceologica dell'autorizzazione a norma delle disposizioni di legge vigenti ed in osservanza al DPGR 18 aprile 1990, n. 0170/Pres., in ordine alla determinazione delle tabelle merceologiche.
Art. 9
 (Sospensioni, revoche e sanzioni)
1. Il Comune che ha rilasciato il titolo autorizzativo provvede a sospendere e a revocare l'autorizzazione in conseguenza delle violazioni previste dalle norme vigenti.
2. In materia di sanzioni amministrative trova applicazione l'articolo 2 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1.
CAPO III
 Norme transitorie
Art. 10
 (Tassa di concessione comunale e regionale)
1. Dai titolari delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge 112/1991 e della presente legge è dovuta esclusivamente la tassa sulle concessioni comunali.
2. Il versamento effettuato per il 1994 a favore della Regione è valido per il primo anno di rinnovo dell'autorizzazione, per il quale anno non è dovuta alcuna tassa di concessione comunale. Chi non avesse effettuato per il 1994 il versamento a favore della Regione è tenuto al pagamento della sola tassa sulle concessioni comunali.
3. Chi è titolare di un numero di autorizzazioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 112/1991 pari a quanti sono i posteggi ad esso assegnati, assolve all'onere relativo alla tassa sulle concessioni comunali con il pagamento di una tassa per ogni posteggio.
Art. 11
 (Commercio e somministrazione di alimenti e bevande)
1. I titolari di autorizzazione, rilasciata ai sensi della legge 398/1976, per il commercio di alimenti e bevande o per la loro somministrazione, che esercitavano, rispettivamente, anche la somministrazione di alimenti e bevande o il loro commercio, possono, in sede di conversione del titolo autorizzativo, ottenere il rilascio dell'autorizzazione per entrambe le attività, avuto riguardo ai disposti dell'articolo 2, comma 6, della legge 112/ 1991.
Art. 12
 (Commercio su aree pubbliche in forma itinerante)
1. L'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche nella forma itinerante deve contenere gli estremi di identificazione del veicolo utilizzato per tale attività.
CAPO IV
 Integrazione alla legge regionale 41/1990
Art. 13
 (Inserimento dell'articolo 12 nella legge regionale 41/1990)
1.
Dopo l'articolo 11 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 41, come aggiunto dalla legge regionale 8 agosto 1991, n. 30, viene aggiunto il seguente:
<< Art. 12
 (Norme integrative sui Centri commerciali al dettaglio)
1. In sede di presentazione della domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione preventiva per variante urbanistica per zona HC o di presentazione della correlata domanda per l'ottenimento del nulla-osta della Giunta regionale, il Comune proponente può contestualmente richiedere la modifica del Centro commerciale al dettaglio previsto dal Piano regionale del commercio da maggiore a minore.
2. Fino all'entrata in vigore del nuovo Piano regionale del commercio, scaduto il precedente, è sospeso il rilascio di nulla-osta per la realizzazione di Centri commerciali al dettaglio, con esclusione di quelli per la realizzazione dei quali sia già stata rilasciata l'autorizzazione giuntale per l'adozione della variante urbanistica per zona HC. >>.

Note:
2Il Regolamento previsto dall'art. 8, comma 6, L.R. 8/1999 è stato approvato con DPReg 21/5/2003 n. 138 (in BUR 18/6/2003, n. 25).
CAPO V
 Norme finali
Art. 14
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.