1. Ai Comuni sono trasferite le funzioni concernenti:
a) la conversione delle autorizzazioni di cui all'abrogata legge 19 maggio 1976, n. 398, in una delle tipologie previste dalla legge 112/1991 e secondo i criteri di cui all'articolo 19 del regolamento di esecuzione della legge medesima, adottato con decreto 248/1993;
b) il rilascio delle autorizzazioni, anche stagionali, all'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, della legge 112/1991;
c) la volturazione del titolo autorizzativo per il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda di cui all'articolo 16 del regolamento di esecuzione della legge 112/1991, adottato con decreto 248/1993;
d) l'estensione merceologica dell'autorizzazione alla vendita;
e) la sospensione e la revoca dell'autorizzazione.