LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 agosto 1995, n. 33

Intervento straordinario a sostegno del piano di risanamento ambientale dello Stabilimento della << Alti Forni e Ferriere di Servola SpA >> di Trieste.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/08/1995
Materia:
220.01 - Industria
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Le disposizioni della presente legge sono state comunicate alla Commissione delle Comunita' Europee per il relativo esame.
2Il comunicato relativo all' esame della presente legge da parte della Commissione delle Comunita' Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 9 del 3 marzo 1999 .
Art. 1
 (Finalità ed ambito di applicazione)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire a sostegno finanziario del piano di risanamento ambientale da attuarsi nell'insediamento industriale già di proprietà della << Alti Forni e Ferriere di Servola SpA >> nella considerazione dell'ubicazione del suo complesso nel contesto urbano della città di Trieste ed al fine di favorire la realizzazione delle misure atte a consentire la compatibilità ambientale degli impianti produttivi con la destinazione prevalentemente residenziale degli edifici situati nello stesso ambito territoriale.
Art. 2
 (Erogazione dei contributi)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla società acquirente del complesso produttivo già di proprietà della << Alti forni e Ferriere di Servola SpA >> contributi in conto capitale, anche in aggiunta a finanziamenti agevolati, in misura complessiva non superiore al 30 per cento in equivalente sovvenzione lorda delle spese di investimento riconosciute ammissibili per gli interventi di cui al piano di risanamento ambientale previsto all'articolo 1.
Art. 3
 (Contenuto del piano di risanamento ambientale e modalità
di concessione ed erogazione dei contributi)
1. L'istanza intesa ad ottenere i contributi in conto capitale previsti dalla presente legge deve essere presentata dalla società di cui all'articolo 2 alla Direzione regionale dell'industria e deve essere corredata di un piano di risanamento ambientale comprendente:
a) una dettagliata relazione illustrativa degli interventi previsti, eventualmente suddivisi in autonomi lotti funzionali;
b) un programma concernente i tempi necessari per l'attuazione degli interventi;
c) una relazione illustrativa dei costi preventivati per gli interventi, con l'indicazione dei mezzi finanziari previsti per farvi fronte.

2. Alla concessione dei contributi si provvede previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'industria, sentito il parere del Comitato tecnico consultivo per la politica industriale.
3. I contributi vengono erogati su presentazione della documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute dall'azienda per gli interventi oggetto dei contributi.
4. Il soggetto beneficiario del contributo ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni per cinque anni a partire dalla data del decreto di liquidazione del contributo, pena la revoca del contributo stesso. Sono fatte salve modifiche o sostituzioni che devono essere previamente comunicate all'Amministrazione regionale.
Art. 4
 (Norma finanziaria)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 4.500 milioni per l'anno 1995.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 - Rubrica n. 26 - programma 3.2.4. - spese d'investimento - Categoria 2.4 - Sezione X - è istituito il capitolo 7596 (2.1.243.3.10.28) con la denominazione << Contributi in conto capitale alla società acquirente degli impianti produttivi già di proprietà della <<Alti Forni e Ferriere di Servola SpA>> sulle spese di investimento per interventi del piano di risanamento ambientale >> con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 4.500 milioni per l'anno 1995.
3. Al predetto onere complessivo di lire 4.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995 - 1997 e del bilancio per l'anno 1995 (partita n. 54 dell'elenco n. 5 allegato alla legge di approvazione dei bilanci medesimi).
4. Sul precitato capitolo 7596 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 4.500 milioni mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo di riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato.
Art. 5
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.