LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 maggio 1995, n. 22

Modifiche alla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, recante << Testo Unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica >>, nonché all'articolo 5 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, recante contributi a Comuni e Province per l'adeguamento degli impianti di edifici pubblici alle norme di sicurezza.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/05/1995
Materia:
130.01 - Comuni e Province
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 1
 (Integrazione dell'articolo 24 della
legge regionale n. 75/82)
1.
All'articolo 24 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come da ultimo sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45, dopo il comma 13, è aggiunto il seguente comma:
<< 13 bis. Per i richiedenti già beneficiari di agevolazioni a suo tempo concesse per l'acquisizione dell'alloggio di cui viene disposto l'esproprio per pubblica utilità, si prescinde dai requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1, purché le procedure espropriative risultino già attivate al momento di riferimento dei requisiti soggettivi stabilito dall'articolo 25 bis, come inserito dall'articolo 11 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45. >>.

Art. 2
 (Sostituzione dell'articolo 43 della
legge regionale n. 75/82)
1.
L'articolo 43 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, già modificato dall'articolo 18 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, e dall'articolo 21 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45, è sostituito dal seguente:
<< Art. 43
 (Domande e bandi)
1. Fermo restando quanto stabilito dal Titolo IV della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45, e dall'articolo 198 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, le cooperative, le imprese ed i privati che intendono beneficiare di interventi di edilizia convenzionata ed agevolata, presentano alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici o, nei casi espressamente previsti, alle Direzioni provinciali dei servizi tecnici territorialmente competenti, apposita domanda.
2. In alcuni casi o per taluni canali di finanziamento, per i quali la legge lo impone, ed in particolare per quelli di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, la Giunta regionale dispone che all'individuazione degli operatori si proceda sulla base di appositi bandi.
3. Nel caso di cui al comma 2, limitatamente agli interventi di edilizia convenzionata, dell'emanazione del bando viene data singolarmente notizia agli operatori che hanno presentato anteriormente la domanda.
4. Le domande delle cooperative devono essere corredate, per ciascun programma di intervento, dell'elenco dei soci prenotatari in numero non eccedente quello delle abitazioni da realizzare e dell'elenco dei soci di riserva in ordine di priorità, in numero non inferiore al 50 per cento di quello dei prenotatari, per le sostituzioni necessarie in sede di assegnazione.
5. Qualora, dopo il provvedimento di concessione del contributo, la riserva di cui al comma 4 venga esaurita, per l'assegnazione delle abitazioni disponibili si procede, in base allo statuto della cooperativa, tra coloro che erano soci della cooperativa al momento della domanda del contributo, ovvero, in assenza, tra quanti - previa pubblicazione da parte della cooperativa di apposito bando all'albo del comune sede dell'intervento - accettano di divenire soci della cooperativa medesima.
6. Le sostituzioni dei soci effettuate in modo difforme da quanto stabilito al comma 5 comportano la decadenza dall'agevolazione e la conseguente restituzione di quanto eventualmente già percepito, limitatamente agli alloggi irregolarmente assegnati.
7. Le cooperative edilizie, a pena di decadenza dalle agevolazioni complessivamente concesse e conseguente restituzione di quanto eventualmente già percepito, non possono procedere all'assegnazione degli alloggi a soci che non risultino in possesso dei requisiti soggettivi prescritti alla data di presentazione della domanda della cooperativa.
8. La sostituzione di soci in difformità a quanto previsto al presente articolo o l'assegnazione di alloggi a soci non in possesso dei requisiti soggettivi prescritti comportano altresì l'inammissibilità della cooperativa ad altre agevolazioni nel settore dell'edilizia residenziale pubblica per la durata di due anni, con decorrenza dal momento in cui è stata effettuata l'irregolare sostituzione o assegnazione.
9. Non è consentito essere soci prenotatari o di riserva in più cooperative o per più interventi realizzati dalla stessa cooperativa.
10. Non è consentito presentare più di una domanda di edilizia agevolata. >>.

Art. 3
 (Sostituzione dell'articolo 120 della
legge regionale n. 75/82)
1.
L'articolo 120 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, sostituito dall'articolo 47 della legge regionale 30 giugno 1988, n. 37, e modificato dal comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 46, è sostituito dal seguente:
<< Art. 120
 (Liquidazione e frazionamento dei contributi
e delle anticipazioni)
1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui al primo comma dell'articolo 36 e del contratto definitivo di mutuo ove prescritto, si procede alla liquidazione definitiva del contributo o dell'anticipazione ed all'eventuale conguaglio tra le somme erogate e quelle spettanti.
2. Al frazionamento dei contributi e delle anticipazioni concessi alle cooperative edilizie a proprietà individuale procede il Direttore regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici sulla base della presentazione degli atti pubblici di assegnazione degli alloggi e della restante documentazione afferente il tipo di agevolazione concessa, con unico provvedimento riferito a tutti i soci assegnatari compresi nell'intervento costruttivo oggetto di finanziamento agevolato.
3. Per gli interventi di edilizia convenzionata a cura delle imprese e degli Istituti autonomi per le case popolari, i contributi a fronte delle rate di ammortamento del mutuo sono di competenza dell'operatore fino alla data di stipula dei contratti di compravendita e contestuale accollo del mutuo.
4. L'alienazione degli alloggi realizzati dalle imprese e dagli Istituti autonomi per le case popolari deve intervenire, a soggetti in possesso dei requisiti di legge, entro tre anni dall'ultimazione dei lavori.
5. Le quote di contributo od anticipazione erogate a fronte degli alloggi invenduti o non locati nei termini devono essere restituite maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale, a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data di restituzione, ovvero secondo le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 96, come sostituito dal comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 46.
6. L'assegnazione in proprietà con atto pubblico degli alloggi realizzati dalle cooperative edilizie a proprietà individuale deve intervenire entro un anno dall'ultimazione dei lavori, a pena di decadenza dall'agevolazione relativa all'intero intervento e conseguente restituzione di quanto precedentemente percepito.
7. L'alienazione degli alloggi realizzati dalle imprese o dagli Istituti autonomi per le case popolari a soggetti non in possesso dei requisiti di legge prima della scadenza del termine di cui al comma 4, ovvero la realizzazione di un numero inferiore di alloggi rispetto a quello indicato nel decreto di concessione del contributo o dell'anticipazione comporta l'inammissibilità alle agevolazioni di edilizia convenzionata per l'impresa o per l'Istituto autonomo per le case popolari per la durata di due anni dalla data del decreto di concessione.
8. Limitatamente agli interventi di cui al comma 3 il frazionamento dei contributi o delle anticipazioni può aver luogo anche con separati provvedimenti relativamente agli alloggi venduti o locati nei termini.
9. Le ipoteche di importo pari all'anticipazione concessa possono essere iscritte a favore della Regione o successivamente postergate al secondo grado. Le stesse possono essere frazionate fra le singole unità immobiliari e relative pertinenze con atto volontario unilaterale del debitore. >>.

Art. 4
 (Norma transitoria per le cooperative
già ammesse a contributo)
1. In deroga a quanto stabilito al comma 5 dell'articolo 43 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come da ultimo sostituito dall'articolo 2, sono fatte salve le sostituzioni dei soci al di fuori dell'elenco di riserva allegato alla domanda di contributo, comunque effettuate dalle cooperative edilizie prima dell'entrata in vigore della presente legge, antecedentemente all'emissione del provvedimento di concessione del contributo, purché gli stessi siano in possesso dei requisiti soggettivi prescritti.
2. In deroga a quanto stabilito ai commi 7 ed 8 dell'articolo 43 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come da ultimo sostituito dall'articolo 2, l'assegnazione in proprietà di alloggi da parte di cooperative edilizie già ammesse a contributo, a soci non in possesso dei requisiti di legge, comporta la decadenza dall'agevolazione, con conseguente restituzione di quanto eventualmente percepito, limitatamente agli alloggi interessati.
3. Per gli interventi di edilizia convenzionata a cura di cooperative edilizie, ammessi a finanziamento prima dell'entrata in vigore della presente legge, è consentito procedere alla liquidazione e frazionamento dell'agevolazione concessa in capo agli assegnatari degli alloggi, purché gli stessi abbiano acquisito la qualità di socio prima dell'assegnazione e risultino in possesso dei requisiti soggettivi, ancorché le procedure per il loro reperimento siano state effettuate irritualmente rispetto alla normativa vigente.
4. In via transitoria, per gli interventi già ammessi a finanziamento, posti in essere dalle cooperative edilizie a proprietà individuale, i cui lavori risultino ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di un anno - previsto dal comma 6 dell'articolo 120 della legge regionale n. 75/82, come da ultimo sostituito dall'articolo 3 - per l'assegnazione in proprietà con atto pubblico degli alloggi decorre dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 5
 (Norma transitoria)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 trovano applicazione per gli interventi la cui domanda di contributo venga ammessa dopo l'entrata in vigore della presente legge.
2. Per gli interventi di edilizia convenzionata a cura degli Istituti autonomi per le case popolari e delle imprese, le cui domande siano state ammesse a contributo prima dell'entrata in vigore della presente legge, il Direttore regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici è autorizzato a disporre, con propri provvedimenti, la liquidazione definitiva del contributo o dell'anticipazione ed il relativo frazionamento in capo agli acquirenti in possesso dei requisiti soggettivi, anche nel caso in cui l'operatore non abbia proceduto all'individuazione dei beneficiari secondo le modalità e procedure previste dalla disciplina vigente, ovvero abbia realizzato un numero inferiore di alloggi rispetto a quello indicato nel decreto di concessione del contributo o dell'anticipazione, ovvero abbia ceduto gli alloggi realizzati, prima della scadenza del termine di cui al comma 4 dell'articolo 120 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come da ultimo sostituito con l'articolo 3, a soggetti non in possesso dei requisiti soggettivi prescritti.
Art. 6
 (Modificazione dell'articolo 5 della
legge regionale n. 8/95)
1. All'articolo 5, comma 3, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 17, le parole << entro il termine di 90 giorni >> sono sostituite dalle parole << entro il termine di 180 giorni >>.
Art. 7
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.