<< Art. 43
(Domande e bandi)
2. In alcuni casi o per taluni canali di finanziamento, per i quali la legge lo impone, ed in particolare per quelli di cui alla
legge 5 agosto 1978, n. 457, la Giunta regionale dispone che all'individuazione degli operatori si proceda sulla base di appositi bandi.
3. Nel caso di cui al comma 2, limitatamente agli interventi di edilizia convenzionata, dell'emanazione del bando viene data singolarmente notizia agli operatori che hanno presentato anteriormente la domanda.
4. Le domande delle cooperative devono essere corredate, per ciascun programma di intervento, dell'elenco dei soci prenotatari in numero non eccedente quello delle abitazioni da realizzare e dell'elenco dei soci di riserva in ordine di priorità, in numero non inferiore al 50 per cento di quello dei prenotatari, per le sostituzioni necessarie in sede di assegnazione.
5. Qualora, dopo il provvedimento di concessione del contributo, la riserva di cui al comma 4 venga esaurita, per l'assegnazione delle abitazioni disponibili si procede, in base allo statuto della cooperativa, tra coloro che erano soci della cooperativa al momento della domanda del contributo, ovvero, in assenza, tra quanti - previa pubblicazione da parte della cooperativa di apposito bando all'albo del comune sede dell'intervento - accettano di divenire soci della cooperativa medesima.
6. Le sostituzioni dei soci effettuate in modo difforme da quanto stabilito al comma 5 comportano la decadenza dall'agevolazione e la conseguente restituzione di quanto eventualmente già percepito, limitatamente agli alloggi irregolarmente assegnati.
7. Le cooperative edilizie, a pena di decadenza dalle agevolazioni complessivamente concesse e conseguente restituzione di quanto eventualmente già percepito, non possono procedere all'assegnazione degli alloggi a soci che non risultino in possesso dei requisiti soggettivi prescritti alla data di presentazione della domanda della cooperativa.
8. La sostituzione di soci in difformità a quanto previsto al presente articolo o l'assegnazione di alloggi a soci non in possesso dei requisiti soggettivi prescritti comportano altresì l'inammissibilità della cooperativa ad altre agevolazioni nel settore dell'edilizia residenziale pubblica per la durata di due anni, con decorrenza dal momento in cui è stata effettuata l'irregolare sostituzione o assegnazione.
9. Non è consentito essere soci prenotatari o di riserva in più cooperative o per più interventi realizzati dalla stessa cooperativa.
10. Non è consentito presentare più di una domanda di edilizia agevolata. >>.