LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 maggio 1995, n. 22

Modifiche alla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, recante << Testo Unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica >>, nonché all'articolo 5 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, recante contributi a Comuni e Province per l'adeguamento degli impianti di edifici pubblici alle norme di sicurezza.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/05/1995
Materia:
130.01 - Comuni e Province
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Articolo 5 bis aggiunto da art. 75, comma 3, L. R. 13/1998
Art. 1

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 4

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Comma 4 sostituito da art. 75, comma 1, L. R. 13/1998
2Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 5

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 75, comma 2, L. R. 13/1998
2Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 5 bis
 
1. Per gli interventi di edilizia convenzionata realizzati dalle imprese, ammessi a finanziamento prima dell'entrata in vigore della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45, qualora gli alloggi oggetto di contributo siano stati legittimamente venduti a soggetti in possesso dei requisiti soggettivi individuati in base alla normativa vigente prima dell'emissione del decreto di concessione, è consentito procedere alla concessione del contributo, contestualmente alla liquidazione definitiva ed al frazionamento, direttamente in capo agli acquirenti.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 75, comma 3, L. R. 13/1998
Art. 6
 (Modificazione dell'articolo 5 della
legge regionale n. 8/95)
1. All'articolo 5, comma 3, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 17, le parole << entro il termine di 90 giorni >> sono sostituite dalle parole << entro il termine di 180 giorni >>.
Art. 7
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.