1. La partecipazione della Regione alla costituzione della società di cui all'art. 1 può avvenire a condizione che l'atto costitutivo e lo Statuto prevedano:
a) un capitale iniziale non superiore a lire 500 milioni, con quota di maggioranza riservata alla Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia, la quale si riserva in seguito la cessione, totale o parziale, della sua partecipazione a terzi operatori privati o ad enti pubblici;
b) la possibilità per il Consorzio per l'aeroporto del Friuli-Venezia Giulia di partecipare a futuri aumenti di capitale, anche mediante conferimento del complesso aziendale o rami dello stesso;
c) un sistema di elezione dei componenti il Consiglio di amministrazione da parte dell'Assemblea impostato su criteri volti a tutelare la rappresentatività dei soci minori;
d) la nomina di due sindaci effettivi da parte, rispettivamente, del Ministero del tesoro e del Ministero dei trasporti e della navigazione, nonché di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente da parte della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.