<< Art. 4
1. Ai consiglieri regionali, senza distinzione di carica, viene corrisposto un rimborso forfettario mensile delle spese di vitto e di esercizio automezzo sulla base di diciotto giorni di accesso alle sedi in cui operano i vari organi, enti ed uffici regionali.
2. Il rimborso delle spese di vitto è determinato in misura corrispondente a quella prevista per un pasto giornaliero per i dipendenti regionali inviati in missione fuori dal territorio regionale ai sensi dell'
art. 119 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, e successive modifiche e integrazioni.
3. Il rimborso per l'esercizio automezzo viene stabilito annualmente dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio con riferimento alle tabelle aggiornate dall'Automobile Club Italiano relative ai costi di esercizio auto per chilometro, riferiti a una percorrenza media annua di trentamila chilometri.
4. Ai predetti fini le percorrenze per ogni singolo viaggio di andata e ritorno vengono stabilite nel seguente chilometraggio: per i consiglieri della Circoscrizione di Trieste, chilometri cinquanta; per i consiglieri della Circoscrizione di Gorizia, chilometri centoquaranta; per i consiglieri della Circoscrizione di Udine, chilometri duecento; per i consiglieri delle Circoscrizioni di Pordenone e di Tolmezzo, chilometri trecento.
5. Per ogni giornata di assenza dalle sedute di Consiglio o di Commissioni permanenti con presenza obbligatoria ed indipendentemente dalla causa, viene trattenuto un diciottesimo del rimborso forfettario di cui al comma 1.
6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2, 3, 4 e 5 non si applicano, ad eccezione del rimborso delle spese di vitto, nei confronti dei consiglieri regionali che hanno a propria disposizione, per lo svolgimento del loro mandato, una autovettura di servizio o di rappresentanza.
7. Nel caso di residenza in un Comune appartenente ad una Circoscrizione diversa da quella di elezione, i consiglieri regionali possono optare, come sede di riferimento chilometrico, per la Circoscrizione nella quale risiedono all'atto dell'accettazione della candidatura.