Art.   1
        
       Integrazione dell'articolo 18 della legge regionale 14
agosto 1987, n.  22 e dell'articolo 5 della legge regionale 9
dicembre 1991, n.  57
        
        
        
          1.
          
          
             All'
articolo  18 della legge regionale  14  agosto 1987, n.  22, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:
<<     2   bis.    Per  il  porto  di  Porto  Nogaro  possono rientrare nei programmi di investimento, ed essere  pertanto ammesse  a  finanziamento, le spese relative  ai  lavori  di manutenzione    ordinaria    di    opere,    impianti     ed attrezzature. >>.
 
        
        
        
          2.   All'
articolo 5, comma 2, della legge  regionale  9 dicembre  1991,  n.  57,  dopo  le  parole  << programmi   di investimento >>,  le  parole  << di  cui  al  comma  1 >>  sono sostituite dalle parole << di cui all'
articolo 18 della legge regionale   14   agosto   1987,  n.   22,   come   integrato dall' 
articolo   1,  comma  1,  della  legge  regionale   14 febbraio 1995, n.  10.  >>.
 
        
        
        
          3.   Per  ciò  che attiene i programmi di investimento di  Porto  Nogaro,  ai sensi dell'
articolo  18  della  legge regionale  n.  22/1987, come integrato  dal  comma  1,  sono ammesse  a  finanziamento anche le spese  sostenute  dal  1 gennaio 1994.
 
        
        
        
          4.    Gli   oneri  conseguenti  all'applicazione   del disposto  dell'
articolo 5 della legge regionale n.  57/1991, come  modificato  dall'
articolo 25, comma  15,  della  legge regionale 5 febbraio 1992, n.  4, e dal comma 2, e del comma 3  del presente articolo fanno carico al capitolo 3800 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli  anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, a fronte degli  stanziamenti autorizzati dall'
articolo 23,  comma  5, della legge regionale 1 febbraio 1993, n.  1, e dall'
articolo 65, comma 9, della legge regionale 14 febbraio 1995, n.  8.
 
       
      
        Art.   3
        
        
        
        
          1.
          
          
             Il  
comma 2 dell'articolo 3 della legge  regionale 25 giugno 1993, n.  50, è sostituito dal seguente:
<<     2.   L'Amministrazione  regionale  cura  direttamente, tramite  i  propri  organi ed uffici,  l'elaborazione  degli strumenti progettuali relativi alle iniziative previste  dal comma  1,  ovvero  può ricorrere, mediante  la  stipula  di apposite  convenzioni, alle prestazioni di  istituti,  enti, centri  di  ricerca  pubblici e  privati  ed  a  istituzioni universitarie. >>.
 
        
        
        
          2.
          
          
             Il  
comma 2 dell'articolo 4 della legge  regionale 25 giugno 1993, n.  50, è sostituito dal seguente:
<<     2.    Per   le   finalità  di   cui   al   comma   1, l'Amministrazione  regionale  può  avvalersi,  mediante  la stipula  di  apposite  convenzioni,  delle  prestazioni   di istituti,  enti, centri di ricerca pubblici e privati  e  di istituzioni universitarie. >>.
 
        
        
        
          3.     Conseguentemente,    gli    oneri    derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 2, e  dell'
articolo 4,  comma  2, della legge regionale 25 giugno 1993,  n.  50, come  sostituiti dai commi 1 e 2, fanno carico  al  capitolo 865  dello  stato  di  previsione della spesa  del  bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995,  a fronte degli stanziamenti autorizzati dall'
articolo 19,   comma   1,  della  legge  regionale  n.  50/1993;   la denominazione del precitato capitolo 865 è sostituita dalla seguente:  << Spese  per le convenzioni con  istituti,  enti, centri   di   ricerca  pubblici  e  privati  ed  istituzioni universitarie per l'elaborazione degli strumenti progettuali relativi  alle  iniziative  per lo  sviluppo  dei  territori montani  e  per  l'attuazione di progetti specifici  che  si inquadrano nei programmi di intervento comunitario  -  fondi statali >>.
 
       
      
        Art.   5
        
        
        
        
        
        
        
          2.    Tutti  i  pagamenti  non  ancora  effettuati   e conseguenti  ad  obbligazioni assunte ed in  essere  vengono ricondotti  al regime di pagamento previsto dalle  ordinarie norme di contabilità regionale e statale.
        
        
        
        
        
        
          4.   Tutti  i riferimenti, contenuti nelle varie  leggi regionali, relativi ad interventi disposti mediante aperture di   credito  e  ordini  di  accreditamento  a  favore   del Segretario    Generale   Straordinario    sono    modificati prevedendosi,  da parte dell'Amministrazione regionale,  non più   l'obbligatorietà   dell'emissione   dell'ordine   di accreditamento  ma  solo  la  facoltà  di   emetterlo,   in alternativa ad altra forma di pagamento.
        
        
        
          5.   È abrogata ogni disposizione in contrasto  con  i commi precedenti.
        
        
        
        
        
        
        Note:
        
        
        
          1Comma 6 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
 
       
      
        Art.   8
        
       Prosecuzione attività del Consorzio per la Scuola
musaicisti di Spilimbergo
        
        
        
        
        
        
          2.   Rimane confermata, nei limiti temporali di cui  al comma  1, la competenza degli enti partecipanti al Consorzio e    dell'Amministrazione   regionale   rispettivamente   al versamento delle quote consortili ed al finanziamento  degli interventi.
        
        
        
          3.  Gli attuali organi del Consorzio di cui al comma  1 sono prorogati fino alla data del 31 dicembre 1995.
       
      
        Art.  10
        
        
        ( ABROGATO )
        
        
        Note:
        
        
        
          1Articolo abrogato da art. 11, comma 1, lettera j), L. R. 10/2008 , a decorrere dalla data di approvazione dello statuto dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale di cui all'art. 4 della medesima L.R. 10/2008.
 
        
        
        
          2La decorrenza dell'abrogazione è posposta alla data di approvazione della delibera di nomina del Direttore dell'Istituto Regionale per il patrimonio culturale, come stabilito dall'art. 11 L.R. 10/2008 a seguito della modifica introdotta dall'art. 6, comma 3, L.R. 12/2010.
 
        
        
        
          3A seguito della modifica introdotta dall'art. 13, comma 5, L.R. 18/2013 all'art. 11, comma 1, L.R. 10/2008, l'abrogazione ha effetto dalla data di decorrenza del primo incarico di Direttore dell'Istituto Regionale per il patrimonio culturale.
 
        
        
        
          4Con DPReg 15/Pres. del 26 gennaio 2015 (pubblicato nel BUR dd. 4/2/2015, n. 5), è stato conferito il primo incarico di Direttore dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale, a decorrere dall' 1 febbraio 2015.   
 
       
      
        Art.  12
        
       (Realizzazione di opere pubbliche di iniziativa comunale)
          1.  Al fine  di favorire  la realizzazione  delle  opere pubbliche  di iniziativa comunale, non ultimate o anche  non iniziate  alla  data  di  entrata in vigore  della  presente legge,  i  Direttori regionali competenti per  materia  sono autorizzati  a  confermare,  previa  conforme  deliberazione della  Giunta  regionale, i contributi già concessi,  anche nel  caso  in cui il Comune deliberi di realizzare  un'opera diversa rispetto a quella prevista nel progetto allegato  al decreto di concessione, purché la nuova opera rientri nelle tipologie previste dalla relativa legge di finanziamento.
        Note:
        
        
        
          1Articolo sostituito da art. 30, comma 1, L. R. 31/1995
 
        
        
        
          2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 30, comma 2, L. R. 31/1995
 
        
        
        
          3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, L. R. 16/1996
 
        
        
        
          4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 44, comma 1, L. R. 31/1996
 
        
        
        
          5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 1, L. R. 32/1997
 
        
        
        
          6Articolo sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 9/1999
 
        
        
        
          7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 2, L. R. 9/1999
 
        
        
        
          8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 7, L. R. 13/2000
 
        
        
        
          9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 3, L. R. 23/2002
 
        
        
        
          10Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita  da art. 2, comma 43, L. R. 1/2005
 
        
        
        
          11Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 1, L. R. 25/2005
 
        
        
        
          12Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 37, L. R. 12/2006
 
        
        
        
          13Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 85, L. R. 30/2007
 
        
        
        
          14Integrata la disciplina dell'articolo da art. 44, comma 1, L. R. 16/2008
 
        
        
        
          15Integrata la disciplina dell'articolo da art. 44, comma 2, L. R. 16/2008